Art. 10.
All' articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali e' richiesta l'immissione in consumo, e' quello previsto per i liquori".
All' articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali e' richiesta l'immissione in consumo, e' quello previsto per i liquori".