Articolo 10 della Legge 13 agosto 1980, n. 465
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 settembre 1980
Art. 10.
All' articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali e' richiesta l'immissione in consumo, e' quello previsto per i liquori".
Entrata in vigore il 6 settembre 1980