Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00890/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'Avvocato Ilaria Foletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione,-OMISSIS-– -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio emesso con scrutinio finale del -OMISSIS-di non ammissione alla classe successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell’impugnato giudizio di non ammissione, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che le censure formulate con il ricorso – pur nel sommario esame proprio della fase cautelare - non sembrano suscettibili di favorevole apprezzamento;
Considerato infatti – quanto alla lamentata violazione dell’obbligo di coinvolgimento della famiglia sull’andamento dell’-OMISSIS-– che nel registro elettronico della classe frequentata -OMISSIS-della ricorrente è stata pubblicata una prima comunicazione in data -OMISSIS-con cui la coordinatrice segnalava le insufficienze riportate in EO , in Scienze Umane , in AT e in Italiano ; e che una seconda comunicazione - con cui la coordinatrice segnalava le insufficienze, oltre che nelle materie già indicate, anche in Latino - è stata pubblicata nel registro elettronico in data -OMISSIS-;
Considerato inoltre – quanto alla contestata mancata promozione con debito formativo – che allo scrutinio finale l’-OMISSIS-presentava quattro insufficienze, non solo in EO (voto 4) e in AT (voto 5), ma anche in Scienze UM (voto 5) che è materia di indirizzo, oggetto di seconda prova all’Esame di Stato (circostanza che avrebbe consentito la non ammissione dell’-OMISSIS-alla classe successiva anche con tre sole insufficienze), e pure in Latino, materia c.d. “caratterizzante” del corso di studio;
Considerato ancora – quanto alle irregolarità riscontrate nel confronto tra i verbali n. 5 e n. 6, denunciate dalla ricorrente con il secondo motivo – che si tratta di annotazioni non rilevanti, come puntualmente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione che sottolinea come il giudizio in ordine alla non ammissione dell’-OMISSIS-sia stato espresso all’unanimità dal Consiglio di Classe;
Considerato da ultimo – quanto alla mancata attivazione da parte -OMISSIS- del procedimento volto ad accertare tempestivamente il disturbo A.D.H.D. – che la dislessia da cui l’-OMISSIS-sarebbe affetta non risulta supportata da alcuna diagnosi, né risultano segnalazioni circa manifestazioni che avrebbero dovuto indurre ad attivare specifici accertamenti;
Ritenuto quindi che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto altresì, considerata la peculiarità della controversia, di disporre la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
Questa ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.