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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/10/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2216/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio degli avvocati Vittorio Bottaro (c.f. C.F._1
) del Foro di Milano e dall'Avv. Claudio Guzzaloni (c.f. C.F._2
) del Foro di Lodi, elettivamente domiciliato in Codogno (LO), via C.F._3
Vittorio Emanuele 81, presso lo studio del difensore
- parte attrice appellante - nei confronti di:
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola Mizzi (c.f. ) del foro C.F._4
di Lodi, e domiciliata in Lodi, via Colle Eghezzone 1, presso lo studio del difensore;
- parte appellata -
e
(C.F. ), CP_2 C.F._5
- parte appellata contumace -
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 154/2023 (R.G. 1763/2021) emessa dal G.d.P. di
Lodi in data 21.12.22, depositata in data 12.04.23 e notificata in data 28.06.23
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice appellante
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata n.
154/23, emessa dal Giudice di Pace di Lodi, dott.ssa Roberta Rosabianca Succi, depositata in cancelleria il 24-5-2023 e notificata il 28-6-2023, così giudicare:
ACCERTATA la responsabilità quantomeno concorsuale della signora , Controparte_3 condeucente del veicolo tg FD 412 EY, nella causazione del sinistro per cui è causa;
CONDANNARE la compagnia di assicurazione , in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, in via solidale con il sig al risarcimento di CP_2 tutti i danni patiti dall'odierno appellante che vengono quantificati in €. 1.400,00, o nella diversa maggiore o minor somma di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali, 15%, IVA e cpa di entrambi
i gradi del giudizio.
In via istruttoria […]”
Conclusioni di parte convenuta appellata Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectiis, così giudicare:
1) confermare la sentenza n. 154/2023 del Giudie di Pace di Lodi e, per l'effetto, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa da parte del signor della Parte_1
sentenza n. 154/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lodi in data 12.04.2023, avente ad oggetto il sinistro stradale verificatosi in data 23.2.2021 ai danni dell'attore.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Lodi
[...] [...]
al fine di accertare la responsabilità della sig.ra nella CP_4 Controparte_3 causazione del sinistro, condannando l'assicurazione al risarcimento Controparte_1
pagina 2 di 9 del danno quantificato in euro 1.700,00. L'attore ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- Il giorno 23.02.2021 il signor si trovava a bordo della propria Parte_1
autovettura (una Alfa Romeo tg CR 715 DZ, assicurata per la responsabilità civile con la e, mentre stava percorrendo la via Giovanni XXIII nel Controparte_5
Comune di San Rocco al Porto, in direzione Santo Stefano Lodigiano, veniva improvvisamente urtato nella parte anteriore destra dal veicolo FIAT 500 tg FD 412
EY, di proprietà del signor e condotto dalla signora CP_2 Controparte_3
(veicolo assicurato per la responsabilità civile con la;
CP_6
- Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Codogno che provvedevano a redigere il verbale di incidente da cui risulta una corresponsabilità a carico della sig.ra CP_3
- L'attore non contesta di aver commesso un errore, avendo iniziato il sorpasso in prossima di un incrocio, per tale ragione la pretesa risarcitoria risulta ridotta rispetto ai danni patiti quantificati in euro 2.700,00;
- Il veicolo su cui viaggiava l'attore subiva gravissimi danni e veniva demolito;
- Il valore del mezzo ammonta ad euro 1.300,00 cui vanno aggiunti i costi per la demolizione e immatricolazione di un nuovo veicolo e il fermo tecnico;
- A seguito dell'evento l'attore veniva trasportato in autoambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale di Piacenza, over veniva dimesso con prognosi di cinque giorni;
- A seguito del sinistro l'attore poteva riprendere il lavoro solo dopo 10 giorni;
- L'attore, tramite il proprio legale, inviava a assicurazione del veicolo CP_1
danneggiato, richiesta di risarcimento danni, respinta dall'Assicurazione.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava ogni richiesta del sig. Controparte_5
ed eccepiva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei Parte_1
confronti del sig. proprietario del veicolo tg FD 412 EY. Il contraddittorio CP_2
veniva successivamente integrato da parte del Giudice di Pace di Lodi ed all'udienza successiva il Giudice dichiarava la contumacia di Assunte le prove orali e CP_2
acquisito il filmato del sinistro il Giudice fissava udienza di discussione. Con sentenza n.
154/2023 il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato la domanda attorea, condannando il sig.
pagina 3 di 9 a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate in Parte_1 CP_1
euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato il sig. ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, contestando la ricostruzione fattuale posta in essere dal Giudice di prime cure il quale, a parere dell'appellante, avrebbe errato nell'affermare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del Parte_1
sinistro oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.1.2024 si è costituita
[...]
deducendo l'infondatezza dell'appello proposto e chiedendo la Controparte_7
conferma della sentenza di primo grado. Nello specifico, facendo riferimento CP_1
alle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado (fra cui il verbale redatto dai
Carabinieri di Codogno con i relativi rilievi foto-planimetrici; e le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di San Rocco al Porto), ribadiva l'insussistenza di colpe ravvisabili nella condotta di guida della signora , Controparte_3
conducente del veicolo Fiat 500 di proprietà del convenuto . CP_2
A supporto delle proprie ragioni, la convenuta evidenziava come la sig.ra , Controparte_3
che nel frangente del sinistro stava percorrendo via Giovanni XXIII nel Comune di San
Rocco al Porto con direzione Santo Stefano Lodigiano, giunta all'incrocio con via
Monsignor Mezzadri, dopo aver inserito l'indicatore di direzione, iniziava la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via Mezzadri, ponendo ogni più opportuna cautela e previa verifica del fatto che la corsia opposta fosse libera, sia frontalmente che posteriormente.
La compagnia assicurativa convenuta ha dunque ribadito come l'urto fra i veicoli fosse esclusivamente da imputarsi alla condotta dall'attore che, proveniente da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione, in presenza della striscia continua, quando la Fiat 500 aveva oramai iniziato la manovra di svolta a sinistra e si trovava sulla corsia di marcia opposta a quella di percorrenza dei due veicoli coinvolti.
In ogni caso la convenuta ha contestato la quantificazione dei danni operata dall'attore opponendosi alle ulteriori richieste istruttorie formulate in atti.
ritualmente notiziato del presente procedimento di appello, non si è CP_2
costituito.
pagina 4 di 9 A seguito dello svolgimento della prima udienza in data 26.01.2024 il Giudice, declarata la contumacia dell'appellato , e ritenuta la causa matura per la decisione senza CP_2
doversi procedere alla c.t.u. medico-legale richiesta da parte appellante (in quanto esplorativa) e senza dover ammettere le prove orale richieste dall'appellante (in quanto già oggetto di assunzione avanti al Giudice di prime cure), ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., celebrata in data 10.7.2024 mediante trattazione scritta, concedendo alle parti termine per deposito di brevi note conclusive.
2. Sull'unico motivo di appello
Con unico motivo di appello il sig. ha contestato la ricostruzione fattuale posta Parte_1
in essere dal Giudice di prime cure il quale, a parere dell'appellante, avrebbe errato nell'affermare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del Parte_1
sinistro oggetto di causa. In particolare, l'appellante riconosce pacificamente che, nel momento dell'urto, lo stesso stava effettuando una manovra di sorpasso in zona non consentita: in prossimità di un incrocio ed in presenza di segnaletica, sia verticale che orizzontale, atta a disporre il divieto di sorpasso. Tuttavia, lo stesso asserisce di Parte_1
essere stato urtato dall'autovettura di proprietà dell'odierno appellato, nel frangente guidata dalla signora , in ragione del fatto che quest'ultima, giunta all'altezza Controparte_3 dell'intersezione, effettuava una manovra di svolta a sinistra omettendo di prestare attenzione a chi sopraggiungeva da tergo: e, dunque, colposamente, senza avvedersi della presenza del sig. già intento ad effettuare la manovra di sorpasso. L'odierno Parte_1
appellante, dunque, assumendo sussistere un concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo, lamenta l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure il quale, con l'impugnata sentenza, ha invece statuito che: "l'impatto è avvenuto durante un sorpasso effettuato dall'attore in prossimità di una intersezione, in presenza della striscia continua, quando il veicolo antagonista aveva ormai iniziato la manovra di svolta a sinistra e sulla corsia di marcia opposta a quella di percorrenza dei due veicoli coinvolti. Alla luce di tali affermazioni deve affermarsi la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio”.
A seguito della ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, si rileva come lo stesso riconosca pacificamente la sussistenza di una propria condotta colposa posta in essere nel pagina 5 di 9 momento di verificazione del sinistro stradale. Di fatto, il signor ammette che, nei Parte_1
momenti antecedenti lo scontro fra i due veicoli, lo stesso stava effettuando un sorpasso in zona vietata, all'altezza di una intersezione, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa e patentemente violativa della segnaletica (sia orizzontale che verticale) presente sui luoghi in cui si è verificato il sinistro, ove era previsto l'assoluto divieto di manovre di sorpasso. Per tale condotta, il signor risulta anche essere stato sanzionato ex art. Parte_1
148 comma 12 d.lgs. 285/1992, come da Verbale n. 799825420 emesso dall'intendenza
Carabinieri di Codogno e notificato in data 24/02/2021 (cfr. fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Sulla scorta di alcune pronunzie giurisprudenziali, tuttavia, l'appellante insiste nel rilevare come, nel caso di specie, sussista altresì una colpa concorrente in capo al guidatore del veicolo di proprietà dell'appellato. In particolare, a supporto dei propri assunti, richiama espressamente il contenuto di una statuizione della Suprema Corte volte ad affermare che: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cassazione, Ordinanza n.
30070 del 13/10/2022).
Nessun dubbio sul fatto che, nel caso di specie, debba trovare pieno accoglimento la regola di condotta sopra richiamata, peraltro desumibile da un principio di generale prudenza ed attenzione, oltre che dall'art. 154 del C.d.S., e volta a statuire, a carico di qualunque guidatore intento ad operare un cambio di direzione, un obbligo di controllo e verifica di tutto ciò che si trova nel proprio campo visivo -con ciò ricomprendendosi anche un obbligo di accertarsi che non sopraggiungano veicoli sulla corsia opposta, sia frontalmente che posteriormente.
Tuttavia, per quanto attiene la presente fattispecie, occorre evidenziare come nel corso dell'istruttoria di primo grado sia stato sia escusso il teste , vice brigadiere presso Tes_1
l'intendenza Carabinieri di Codogno (LO), nonché sia stato acquisito il filmato di una videocamera atto a riprendere le autovetture nel momento del sinistro.
pagina 6 di 9 All'esito del riesame di dette fonti di prova da parte di questo Giudice, ed in particolare del filmato in atti, emerge in primo luogo - così come già accertato anche dal Giudice di prime cure - che la signora contrariamente a quanto sostenuto dal sig. CP_3 Parte_1 nell'immediatezza del sinistro (cfr. Verbale sub doc. 1 parte appellante), prima di accingersi alla svolta a sinistra, aveva correttamente inserito l'indicatore di svolta a sinistra.
Secondariamente, dall'esame del medesimo filmato, è possibile constare come la signora che procedeva a velocità assai ridotta e con la dovuta cautela che si impone CP_3 all'altezza di una intersezione in area urbana, aveva in verità già iniziato la manovra di svolta a sinistra ben prima che l'automobile del signor - sopraggiungente da dietro, a una Parte_1
velocità peraltro non moderata e non consona rispetto allo stato dei luoghi ed all'intersezione ivi presente- avesse iniziato la manovra di sorpasso dei quattro (4) veicoli allineati, due automobili ed un trattore con rimorchio, che si ponevano innanzi a lui.
Dunque, conformemente al principio giurisprudenziale citato dallo stesso appellante, il guidatore del veicolo di proprietà appellata avrebbe dovuto verificare l'assenza di veicoli sopraggiungenti da tergo nel momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta;
al contrario, “nella fase di esecuzione della svolta, il conducente del veicolo che piega non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a controllare che da tergo non sopraggiungano altri veicoli” (ex plurimis, Cassazione civ., ordinanza n. 27520/2021).
Inoltre, nell'ambito della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c.: “non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non
l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4130 del 16 febbraio 2017).
La presunzione di eguale concorso di colpa dell'art. 2054, comma 2 c.c. può dunque essere superata o mediante la prova di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e a quelle di comune prudenza e che l'altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, la prova indiretta che la condotta di uno dei due pagina 7 di 9 conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro.
E, nel caso di specie, all'esito della disamina delle prove in atti, questo Giudice ritiene che non sussista colpa ravvisabile nella condotta di guida della signora in quanto la stessa CP_3
viaggiava a ridotta velocità di marcia;
prima di operare il cambio di direzione, ha tempestivamente provveduto al corretto inserimento dell'indicatore di svolta;
e la stessa ha iniziato la manovra di svolta prima che il signor iniziasse la propria manovra di Parte_1
sorpasso del veicolo che si trovava alle spalle della Fiat 500 guidata dalla CP_3
Conseguentemente, all'esito dell'istruttoria svolta dal Giudice di prime cure, emerge come la responsabilità del sinistro sia da ricondursi alla sola condotta, gravemente imperita e negligente, del danneggiato, il cui comportamento - violativo di plurime norme di condotta - ha senz'altro avuto efficacia causale esclusiva nella causazione del sinistro de quo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte la domanda di riforma dell'impugnata sentenza non merita accoglimento dovendosi, nel caso in esame, dichiarare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del sinistro oggetto di causa. Parte_1
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute dall CP_4
convenuta – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte appellante. Le spese di lite vengono liquidate, tenuto conto della natura delle difese e dell'assenza di questioni di particolare complessità, oltre che della mancata concessione di termini ex art. 190 c.p.c., secondo i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e minimi per la fase decisionale. Inoltre, in ragione del rigetto dell'appello proposto dal sig. l'appellante deve essere dichiarato tenuto a versare Parte_1
ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di appello formulata da Parte_1
e conferma la sentenza n. 154/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lodi, dott.ssa Roberta
Rosabianca Succi, in data 21.12.2022, depositata in data 12.04.2023;
pagina 8 di 9 2) condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 1.276,00 per Controparte_7
compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3) dichiara tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, Parte_1
comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Lodi, 22 ottobre 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2216/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio degli avvocati Vittorio Bottaro (c.f. C.F._1
) del Foro di Milano e dall'Avv. Claudio Guzzaloni (c.f. C.F._2
) del Foro di Lodi, elettivamente domiciliato in Codogno (LO), via C.F._3
Vittorio Emanuele 81, presso lo studio del difensore
- parte attrice appellante - nei confronti di:
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola Mizzi (c.f. ) del foro C.F._4
di Lodi, e domiciliata in Lodi, via Colle Eghezzone 1, presso lo studio del difensore;
- parte appellata -
e
(C.F. ), CP_2 C.F._5
- parte appellata contumace -
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 154/2023 (R.G. 1763/2021) emessa dal G.d.P. di
Lodi in data 21.12.22, depositata in data 12.04.23 e notificata in data 28.06.23
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice appellante
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata n.
154/23, emessa dal Giudice di Pace di Lodi, dott.ssa Roberta Rosabianca Succi, depositata in cancelleria il 24-5-2023 e notificata il 28-6-2023, così giudicare:
ACCERTATA la responsabilità quantomeno concorsuale della signora , Controparte_3 condeucente del veicolo tg FD 412 EY, nella causazione del sinistro per cui è causa;
CONDANNARE la compagnia di assicurazione , in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, in via solidale con il sig al risarcimento di CP_2 tutti i danni patiti dall'odierno appellante che vengono quantificati in €. 1.400,00, o nella diversa maggiore o minor somma di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali, 15%, IVA e cpa di entrambi
i gradi del giudizio.
In via istruttoria […]”
Conclusioni di parte convenuta appellata Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectiis, così giudicare:
1) confermare la sentenza n. 154/2023 del Giudie di Pace di Lodi e, per l'effetto, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa da parte del signor della Parte_1
sentenza n. 154/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lodi in data 12.04.2023, avente ad oggetto il sinistro stradale verificatosi in data 23.2.2021 ai danni dell'attore.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Lodi
[...] [...]
al fine di accertare la responsabilità della sig.ra nella CP_4 Controparte_3 causazione del sinistro, condannando l'assicurazione al risarcimento Controparte_1
pagina 2 di 9 del danno quantificato in euro 1.700,00. L'attore ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- Il giorno 23.02.2021 il signor si trovava a bordo della propria Parte_1
autovettura (una Alfa Romeo tg CR 715 DZ, assicurata per la responsabilità civile con la e, mentre stava percorrendo la via Giovanni XXIII nel Controparte_5
Comune di San Rocco al Porto, in direzione Santo Stefano Lodigiano, veniva improvvisamente urtato nella parte anteriore destra dal veicolo FIAT 500 tg FD 412
EY, di proprietà del signor e condotto dalla signora CP_2 Controparte_3
(veicolo assicurato per la responsabilità civile con la;
CP_6
- Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Codogno che provvedevano a redigere il verbale di incidente da cui risulta una corresponsabilità a carico della sig.ra CP_3
- L'attore non contesta di aver commesso un errore, avendo iniziato il sorpasso in prossima di un incrocio, per tale ragione la pretesa risarcitoria risulta ridotta rispetto ai danni patiti quantificati in euro 2.700,00;
- Il veicolo su cui viaggiava l'attore subiva gravissimi danni e veniva demolito;
- Il valore del mezzo ammonta ad euro 1.300,00 cui vanno aggiunti i costi per la demolizione e immatricolazione di un nuovo veicolo e il fermo tecnico;
- A seguito dell'evento l'attore veniva trasportato in autoambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale di Piacenza, over veniva dimesso con prognosi di cinque giorni;
- A seguito del sinistro l'attore poteva riprendere il lavoro solo dopo 10 giorni;
- L'attore, tramite il proprio legale, inviava a assicurazione del veicolo CP_1
danneggiato, richiesta di risarcimento danni, respinta dall'Assicurazione.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava ogni richiesta del sig. Controparte_5
ed eccepiva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei Parte_1
confronti del sig. proprietario del veicolo tg FD 412 EY. Il contraddittorio CP_2
veniva successivamente integrato da parte del Giudice di Pace di Lodi ed all'udienza successiva il Giudice dichiarava la contumacia di Assunte le prove orali e CP_2
acquisito il filmato del sinistro il Giudice fissava udienza di discussione. Con sentenza n.
154/2023 il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato la domanda attorea, condannando il sig.
pagina 3 di 9 a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate in Parte_1 CP_1
euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato il sig. ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, contestando la ricostruzione fattuale posta in essere dal Giudice di prime cure il quale, a parere dell'appellante, avrebbe errato nell'affermare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del Parte_1
sinistro oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.1.2024 si è costituita
[...]
deducendo l'infondatezza dell'appello proposto e chiedendo la Controparte_7
conferma della sentenza di primo grado. Nello specifico, facendo riferimento CP_1
alle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado (fra cui il verbale redatto dai
Carabinieri di Codogno con i relativi rilievi foto-planimetrici; e le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di San Rocco al Porto), ribadiva l'insussistenza di colpe ravvisabili nella condotta di guida della signora , Controparte_3
conducente del veicolo Fiat 500 di proprietà del convenuto . CP_2
A supporto delle proprie ragioni, la convenuta evidenziava come la sig.ra , Controparte_3
che nel frangente del sinistro stava percorrendo via Giovanni XXIII nel Comune di San
Rocco al Porto con direzione Santo Stefano Lodigiano, giunta all'incrocio con via
Monsignor Mezzadri, dopo aver inserito l'indicatore di direzione, iniziava la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via Mezzadri, ponendo ogni più opportuna cautela e previa verifica del fatto che la corsia opposta fosse libera, sia frontalmente che posteriormente.
La compagnia assicurativa convenuta ha dunque ribadito come l'urto fra i veicoli fosse esclusivamente da imputarsi alla condotta dall'attore che, proveniente da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione, in presenza della striscia continua, quando la Fiat 500 aveva oramai iniziato la manovra di svolta a sinistra e si trovava sulla corsia di marcia opposta a quella di percorrenza dei due veicoli coinvolti.
In ogni caso la convenuta ha contestato la quantificazione dei danni operata dall'attore opponendosi alle ulteriori richieste istruttorie formulate in atti.
ritualmente notiziato del presente procedimento di appello, non si è CP_2
costituito.
pagina 4 di 9 A seguito dello svolgimento della prima udienza in data 26.01.2024 il Giudice, declarata la contumacia dell'appellato , e ritenuta la causa matura per la decisione senza CP_2
doversi procedere alla c.t.u. medico-legale richiesta da parte appellante (in quanto esplorativa) e senza dover ammettere le prove orale richieste dall'appellante (in quanto già oggetto di assunzione avanti al Giudice di prime cure), ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c., celebrata in data 10.7.2024 mediante trattazione scritta, concedendo alle parti termine per deposito di brevi note conclusive.
2. Sull'unico motivo di appello
Con unico motivo di appello il sig. ha contestato la ricostruzione fattuale posta Parte_1
in essere dal Giudice di prime cure il quale, a parere dell'appellante, avrebbe errato nell'affermare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del Parte_1
sinistro oggetto di causa. In particolare, l'appellante riconosce pacificamente che, nel momento dell'urto, lo stesso stava effettuando una manovra di sorpasso in zona non consentita: in prossimità di un incrocio ed in presenza di segnaletica, sia verticale che orizzontale, atta a disporre il divieto di sorpasso. Tuttavia, lo stesso asserisce di Parte_1
essere stato urtato dall'autovettura di proprietà dell'odierno appellato, nel frangente guidata dalla signora , in ragione del fatto che quest'ultima, giunta all'altezza Controparte_3 dell'intersezione, effettuava una manovra di svolta a sinistra omettendo di prestare attenzione a chi sopraggiungeva da tergo: e, dunque, colposamente, senza avvedersi della presenza del sig. già intento ad effettuare la manovra di sorpasso. L'odierno Parte_1
appellante, dunque, assumendo sussistere un concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo, lamenta l'errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure il quale, con l'impugnata sentenza, ha invece statuito che: "l'impatto è avvenuto durante un sorpasso effettuato dall'attore in prossimità di una intersezione, in presenza della striscia continua, quando il veicolo antagonista aveva ormai iniziato la manovra di svolta a sinistra e sulla corsia di marcia opposta a quella di percorrenza dei due veicoli coinvolti. Alla luce di tali affermazioni deve affermarsi la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio”.
A seguito della ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, si rileva come lo stesso riconosca pacificamente la sussistenza di una propria condotta colposa posta in essere nel pagina 5 di 9 momento di verificazione del sinistro stradale. Di fatto, il signor ammette che, nei Parte_1
momenti antecedenti lo scontro fra i due veicoli, lo stesso stava effettuando un sorpasso in zona vietata, all'altezza di una intersezione, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa e patentemente violativa della segnaletica (sia orizzontale che verticale) presente sui luoghi in cui si è verificato il sinistro, ove era previsto l'assoluto divieto di manovre di sorpasso. Per tale condotta, il signor risulta anche essere stato sanzionato ex art. Parte_1
148 comma 12 d.lgs. 285/1992, come da Verbale n. 799825420 emesso dall'intendenza
Carabinieri di Codogno e notificato in data 24/02/2021 (cfr. fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Sulla scorta di alcune pronunzie giurisprudenziali, tuttavia, l'appellante insiste nel rilevare come, nel caso di specie, sussista altresì una colpa concorrente in capo al guidatore del veicolo di proprietà dell'appellato. In particolare, a supporto dei propri assunti, richiama espressamente il contenuto di una statuizione della Suprema Corte volte ad affermare che: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cassazione, Ordinanza n.
30070 del 13/10/2022).
Nessun dubbio sul fatto che, nel caso di specie, debba trovare pieno accoglimento la regola di condotta sopra richiamata, peraltro desumibile da un principio di generale prudenza ed attenzione, oltre che dall'art. 154 del C.d.S., e volta a statuire, a carico di qualunque guidatore intento ad operare un cambio di direzione, un obbligo di controllo e verifica di tutto ciò che si trova nel proprio campo visivo -con ciò ricomprendendosi anche un obbligo di accertarsi che non sopraggiungano veicoli sulla corsia opposta, sia frontalmente che posteriormente.
Tuttavia, per quanto attiene la presente fattispecie, occorre evidenziare come nel corso dell'istruttoria di primo grado sia stato sia escusso il teste , vice brigadiere presso Tes_1
l'intendenza Carabinieri di Codogno (LO), nonché sia stato acquisito il filmato di una videocamera atto a riprendere le autovetture nel momento del sinistro.
pagina 6 di 9 All'esito del riesame di dette fonti di prova da parte di questo Giudice, ed in particolare del filmato in atti, emerge in primo luogo - così come già accertato anche dal Giudice di prime cure - che la signora contrariamente a quanto sostenuto dal sig. CP_3 Parte_1 nell'immediatezza del sinistro (cfr. Verbale sub doc. 1 parte appellante), prima di accingersi alla svolta a sinistra, aveva correttamente inserito l'indicatore di svolta a sinistra.
Secondariamente, dall'esame del medesimo filmato, è possibile constare come la signora che procedeva a velocità assai ridotta e con la dovuta cautela che si impone CP_3 all'altezza di una intersezione in area urbana, aveva in verità già iniziato la manovra di svolta a sinistra ben prima che l'automobile del signor - sopraggiungente da dietro, a una Parte_1
velocità peraltro non moderata e non consona rispetto allo stato dei luoghi ed all'intersezione ivi presente- avesse iniziato la manovra di sorpasso dei quattro (4) veicoli allineati, due automobili ed un trattore con rimorchio, che si ponevano innanzi a lui.
Dunque, conformemente al principio giurisprudenziale citato dallo stesso appellante, il guidatore del veicolo di proprietà appellata avrebbe dovuto verificare l'assenza di veicoli sopraggiungenti da tergo nel momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta;
al contrario, “nella fase di esecuzione della svolta, il conducente del veicolo che piega non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a controllare che da tergo non sopraggiungano altri veicoli” (ex plurimis, Cassazione civ., ordinanza n. 27520/2021).
Inoltre, nell'ambito della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c.: “non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non
l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4130 del 16 febbraio 2017).
La presunzione di eguale concorso di colpa dell'art. 2054, comma 2 c.c. può dunque essere superata o mediante la prova di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e a quelle di comune prudenza e che l'altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, la prova indiretta che la condotta di uno dei due pagina 7 di 9 conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro.
E, nel caso di specie, all'esito della disamina delle prove in atti, questo Giudice ritiene che non sussista colpa ravvisabile nella condotta di guida della signora in quanto la stessa CP_3
viaggiava a ridotta velocità di marcia;
prima di operare il cambio di direzione, ha tempestivamente provveduto al corretto inserimento dell'indicatore di svolta;
e la stessa ha iniziato la manovra di svolta prima che il signor iniziasse la propria manovra di Parte_1
sorpasso del veicolo che si trovava alle spalle della Fiat 500 guidata dalla CP_3
Conseguentemente, all'esito dell'istruttoria svolta dal Giudice di prime cure, emerge come la responsabilità del sinistro sia da ricondursi alla sola condotta, gravemente imperita e negligente, del danneggiato, il cui comportamento - violativo di plurime norme di condotta - ha senz'altro avuto efficacia causale esclusiva nella causazione del sinistro de quo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte la domanda di riforma dell'impugnata sentenza non merita accoglimento dovendosi, nel caso in esame, dichiarare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione del sinistro oggetto di causa. Parte_1
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute dall CP_4
convenuta – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte appellante. Le spese di lite vengono liquidate, tenuto conto della natura delle difese e dell'assenza di questioni di particolare complessità, oltre che della mancata concessione di termini ex art. 190 c.p.c., secondo i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e minimi per la fase decisionale. Inoltre, in ragione del rigetto dell'appello proposto dal sig. l'appellante deve essere dichiarato tenuto a versare Parte_1
ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di appello formulata da Parte_1
e conferma la sentenza n. 154/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lodi, dott.ssa Roberta
Rosabianca Succi, in data 21.12.2022, depositata in data 12.04.2023;
pagina 8 di 9 2) condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 1.276,00 per Controparte_7
compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3) dichiara tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, Parte_1
comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Lodi, 22 ottobre 2024
Il giudice
Ada Cappello
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