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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 861 RG. 2024 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. in Parte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Galbo e
, CF/p.iva Parte_2 C.F._2
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Perniciaro.
OGGETTO: retribuzione all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 12.4.2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 23.248,60 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzioni per il periodo da febbraio a giugno 2023 e TFR. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto:
- La sussistenza di vizi procedimentali inerenti alla fase monitoria e alla notificazione del decreto opposto;
- Che la retribuzione oggetto di pretesa è stata erogata mediante bonifici, dei quali allega le ricevute. Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, espletata CTU contabile, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va accolta.
Va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si introduce una causa che non verte sulla legittimità dell'adozione di tale provvedimento monitorio, bensì sulla sussistenza o meno del credito azionato. 1 In altre parole, nessuna doglianza può essere sollevata relativamente alla sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del decreto, venendo in rilievo esclusivamente i profili di merito. Sul punto si è pronunciata la S.C.: “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. 9927/04). Per tali ragioni, le doglianze di parte opponente circa l'ammissibilità e la ritualità del procedimento monitorio e della notificazione del decreto opposto non appaiono rilevanti, dovendo essere comunque incentrata l'attenzione solo sull'esistenza o meno delle ragioni di estinzione del credito (mediante bonifici) dedotte dall'opponente nel merito.
Per tali ragioni, lo scrivente ha nominato un CTU contabile il quale, previo esame della documentazione, ha così concluso: i pagamenti documentati dalla parte opponente ammontano a € 27.750, mentre i crediti che risultano dalle buste paga, ammontano a € 18.284,61. Il CTU ha poi precisato che, dei 27.750 euro di somme pagate, talune sono parzialmente riferibili a precedenti periodi retributivi, come emerge chiaramente dalle causali, e che non è possibile appurare in quale misura gli stessi riguardino, invece, il periodo oggetto del contendere (non potendosi desumere tale dato dalla detta causale).
Giova a questo punto chiarire che l'imputazione dei pagamenti ai vari debiti va operata in primo luogo dal debitore al momento del pagamento e, se costui non vi provvede, trovano applicazione i criteri legali di cui all'art. 1193 comma 2° cc. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza costante afferma che, nei rapporti di durata (caratterizzati dal fatto che i crediti sono molteplici e si susseguono col decorso del tempo), grava sul creditore l'onere di dimostrare che i pagamenti documentati dal debitore non siano imputabili al credito da lui fatto valere, bensì ad altri crediti pregressi. In sostanza, posto che il creditore può limitarsi a provare la genesi del credito e ad allegare la sussistenza dell'inadempimento, dovendo essere poi il debitore a provare l'esatto adempimento della prestazione, una volta che tale prova venga fornita (nel senso che il debitore dimostra di aver eseguito uno o più pagamenti idonei ad estinguere in tutto o in parte il debito fatto valere dalla controparte), il creditore che intenda affermare che tali pagamenti vadano imputati ad altri debiti pregressi (e non abbiano estinto il credito azionato) ha l'onere di provare le proprie allegazioni. Nel caso di spece, quindi, avendo la parte opposta depositato documentazione attestante il pagamento di complessivi € 27.750,00, a fonte di un debito (lordo) di €
2 23.248,60 risultante dalle buste paga, in assenza di allegazione e prova (a carico della creditrice opposta) del fatto che tali pagamenti si riferiscano al altre mensilità, si deve ritenere che il credito sia stato integralmente soddisfatto.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una decurtazione del 15% in ragione del carattere non particolarmente complesso della vicenda (art. 4 DM 55/14).
Le spese cdi CTU vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
PQM
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 5.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. in Parte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Galbo e
, CF/p.iva Parte_2 C.F._2
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Perniciaro.
OGGETTO: retribuzione all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 12.4.2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 23.248,60 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzioni per il periodo da febbraio a giugno 2023 e TFR. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto:
- La sussistenza di vizi procedimentali inerenti alla fase monitoria e alla notificazione del decreto opposto;
- Che la retribuzione oggetto di pretesa è stata erogata mediante bonifici, dei quali allega le ricevute. Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, espletata CTU contabile, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va accolta.
Va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si introduce una causa che non verte sulla legittimità dell'adozione di tale provvedimento monitorio, bensì sulla sussistenza o meno del credito azionato. 1 In altre parole, nessuna doglianza può essere sollevata relativamente alla sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del decreto, venendo in rilievo esclusivamente i profili di merito. Sul punto si è pronunciata la S.C.: “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. 9927/04). Per tali ragioni, le doglianze di parte opponente circa l'ammissibilità e la ritualità del procedimento monitorio e della notificazione del decreto opposto non appaiono rilevanti, dovendo essere comunque incentrata l'attenzione solo sull'esistenza o meno delle ragioni di estinzione del credito (mediante bonifici) dedotte dall'opponente nel merito.
Per tali ragioni, lo scrivente ha nominato un CTU contabile il quale, previo esame della documentazione, ha così concluso: i pagamenti documentati dalla parte opponente ammontano a € 27.750, mentre i crediti che risultano dalle buste paga, ammontano a € 18.284,61. Il CTU ha poi precisato che, dei 27.750 euro di somme pagate, talune sono parzialmente riferibili a precedenti periodi retributivi, come emerge chiaramente dalle causali, e che non è possibile appurare in quale misura gli stessi riguardino, invece, il periodo oggetto del contendere (non potendosi desumere tale dato dalla detta causale).
Giova a questo punto chiarire che l'imputazione dei pagamenti ai vari debiti va operata in primo luogo dal debitore al momento del pagamento e, se costui non vi provvede, trovano applicazione i criteri legali di cui all'art. 1193 comma 2° cc. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza costante afferma che, nei rapporti di durata (caratterizzati dal fatto che i crediti sono molteplici e si susseguono col decorso del tempo), grava sul creditore l'onere di dimostrare che i pagamenti documentati dal debitore non siano imputabili al credito da lui fatto valere, bensì ad altri crediti pregressi. In sostanza, posto che il creditore può limitarsi a provare la genesi del credito e ad allegare la sussistenza dell'inadempimento, dovendo essere poi il debitore a provare l'esatto adempimento della prestazione, una volta che tale prova venga fornita (nel senso che il debitore dimostra di aver eseguito uno o più pagamenti idonei ad estinguere in tutto o in parte il debito fatto valere dalla controparte), il creditore che intenda affermare che tali pagamenti vadano imputati ad altri debiti pregressi (e non abbiano estinto il credito azionato) ha l'onere di provare le proprie allegazioni. Nel caso di spece, quindi, avendo la parte opposta depositato documentazione attestante il pagamento di complessivi € 27.750,00, a fonte di un debito (lordo) di €
2 23.248,60 risultante dalle buste paga, in assenza di allegazione e prova (a carico della creditrice opposta) del fatto che tali pagamenti si riferiscano al altre mensilità, si deve ritenere che il credito sia stato integralmente soddisfatto.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, nonché all'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una decurtazione del 15% in ragione del carattere non particolarmente complesso della vicenda (art. 4 DM 55/14).
Le spese cdi CTU vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
PQM
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 5.3.2025 Il giudice
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