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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3609/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.ADEMP. n. 202500632502182212504272 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 20180063774930000154767 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 101420000401700053 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202000631140840000070323 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202100631374561899584232 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202400632367762177537686 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202500632502182212504272 TARSU/TIA a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in oggetto.
Si è costituita in giudizio la controparte chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sono stati depositati in atti i prodromici avvisi accertamento nonché le prodromiche ingiunzioni di pagamento, ma in particolare la prodromica intimazione di pagamento notificata il 19 dicembre 2024 al contribuente e non opposta.
La regolare notifica della prodromica intimazione di pagamento [ 2021 [...] 4232 (specificamente richiamata nella intimazione impugnata), divenuta inoppugnabile, preclude alla parte ricorrente la possibilità di eccepire l'illegittimità della notifica di precedenti atti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento) (con conseguente infondatezza del primo motivo) nonché l'estinzione della pretesa tributaria per la prescrizione antecedentemente maturata (eccepita infondatamente con il quarto motivo) e il difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché soddisfatta da un atto (l'intimazione di pagamento), regolarmente portato a conoscenza del contribuente ex art. 7 della l. n. 212 del 2000 (eccepito in modo infondato con il terzo motivo e in parte con il secondo motivo)
Infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. 602 del 1973 (ante modifica dell'art. 16 dell'art. 46 del
1999), è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione che preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass.civ., sez. trib., 30 ottobre 2025, n. 28706)
Sul punto è chiaro l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui anche se all'epoca della notifica delle intimazioni di pagamento, il credito tributario è prescritto, stante l'immediata lesività di tale atto e anche alla luce della sua tipicità ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 , grava sul contribuente l'onere di impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (Cass. civ., sez. VI-T, 14 settembre 2022, n. 16367).
Il secondo motivo, infine, è infondato nella parte in cui eccepisce genericamente che l'intimazione in oggetto non è stata redatta secondo il modello ministeriale non indicando in alcun modo nè le difformità da tale modello nè come tali difformità abbiano inciso sull'effettiva comprensibilità della pretesa. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore della Simeto ambiente s.p.a., in euro 800,00 (ottocentocento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3609/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.ADEMP. n. 202500632502182212504272 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 20180063774930000154767 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 101420000401700053 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202000631140840000070323 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202100631374561899584232 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202400632367762177537686 TARSU/TIA
- INGIUNZ.PAG. n. 202500632502182212504272 TARSU/TIA a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in oggetto.
Si è costituita in giudizio la controparte chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sono stati depositati in atti i prodromici avvisi accertamento nonché le prodromiche ingiunzioni di pagamento, ma in particolare la prodromica intimazione di pagamento notificata il 19 dicembre 2024 al contribuente e non opposta.
La regolare notifica della prodromica intimazione di pagamento [ 2021 [...] 4232 (specificamente richiamata nella intimazione impugnata), divenuta inoppugnabile, preclude alla parte ricorrente la possibilità di eccepire l'illegittimità della notifica di precedenti atti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento) (con conseguente infondatezza del primo motivo) nonché l'estinzione della pretesa tributaria per la prescrizione antecedentemente maturata (eccepita infondatamente con il quarto motivo) e il difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché soddisfatta da un atto (l'intimazione di pagamento), regolarmente portato a conoscenza del contribuente ex art. 7 della l. n. 212 del 2000 (eccepito in modo infondato con il terzo motivo e in parte con il secondo motivo)
Infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. 602 del 1973 (ante modifica dell'art. 16 dell'art. 46 del
1999), è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione che preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass.civ., sez. trib., 30 ottobre 2025, n. 28706)
Sul punto è chiaro l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui anche se all'epoca della notifica delle intimazioni di pagamento, il credito tributario è prescritto, stante l'immediata lesività di tale atto e anche alla luce della sua tipicità ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 , grava sul contribuente l'onere di impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (Cass. civ., sez. VI-T, 14 settembre 2022, n. 16367).
Il secondo motivo, infine, è infondato nella parte in cui eccepisce genericamente che l'intimazione in oggetto non è stata redatta secondo il modello ministeriale non indicando in alcun modo nè le difformità da tale modello nè come tali difformità abbiano inciso sull'effettiva comprensibilità della pretesa. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore della Simeto ambiente s.p.a., in euro 800,00 (ottocentocento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.