Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 660
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della notifica di precedenti atti

    La Corte ha ritenuto che la regolare notifica dell'intimazione di pagamento, non opposta, preclude la possibilità di eccepire l'illegittimità della notifica di precedenti atti.

  • Rigettato
    Estinzione della pretesa tributaria per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la regolare notifica dell'intimazione di pagamento, non opposta, preclude la possibilità di eccepire la prescrizione intervenuta anteriormente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che il difetto di motivazione è infondato poiché la motivazione è soddisfatta dall'intimazione di pagamento, regolarmente portata a conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Irregolarità nella redazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché il ricorrente non ha indicato le difformità né come queste abbiano inciso sulla comprensibilità della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 660
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 660
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo