Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01465/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente, nonché di ogni atto consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, entrato sul territorio nazionale a seguito di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, non essendo stato assunto dal datore di lavoro che aveva presentato la richiesta di nulla osta, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, assumendo la propria estraneità alle vicende che avevano impedito la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Tuttavia tale domanda è stata rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- (di seguito, breviter , Sportello Unico) con il provvedimento in epigrafe indicato sul presupposto che il titolo di soggiorno richiesto può essere rilasciato solo nei casi previsti dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, ossia in caso di decesso del datore di lavoro o in caso di cessazione dell’azienda.
2. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 512 in data 11 dicembre 2024 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e ordinato all’Amministrazione intimata di riesaminare la posizione del ricorrente.
3. A seguito del riesame disposto con la predetta ordinanza n. 512/2024, lo Sportello Unico con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-ha revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, a suo tempo rilasciato in favore del ricorrente, richiamando il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ed ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 è stato dato atto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., del rilievo, d’ufficio una possibile causa di definizione del giudizio rappresentata dal suddetto provvedimento del 20 febbraio 2025, impugnato innanzi a questo Tribunale con il separato ricorso n. 679/2025 di R.G.. Quindi la causa è passata in decisione.
5. Il Collegio osserva che il sopravvenuto provvedimento del 20 febbraio 2025 costituisce attualmente l’atto lesivo degli interessi del ricorrente, che difatti ha impugnato tale provvedimento con un separato ricorso. Il ricorrente, quindi, non ha più interesse all’annullamento del provvedimento impugnato nel presente giudizio.
Pertanto il ricorso in esame dev’essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
6. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate attesa la natura in rito della decisione.
7. Considerato che il ricorrente con decreto della preposta Commissione 5 febbraio 2025 n. 22 è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che il difensore del ricorrente in data 2 maggio 2025 ha presentato istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto della presente sentenza anche alla liquidazione del compenso stesso, con la precisazione che la presente statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. con l’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
8. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”, nonché l’art. 130 dello stesso decreto;
- visto l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci «fase di studio », « fase introduttiva », « fase decisionale » e « fase cautelare collegiale» ;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - pari a € -OMISSIS-, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.