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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TROBINALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Song Damiani, visto il provvedimento in atti con cui è stata disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza; lette le note depositate dalle parti;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C
nella causa civile iscritta al R.G. n. 33/2025, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. CURRADO Parte_2
NICOLA, giusta procura in atti;
- attr ice
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TALARICO
BRUNO e dall'Avv. OLIVERIO PIETRO, giusta procura in atti;
convenuta
oggetto: opposizione ad avvisi di contestazione omesso pagamento canone pubblicitario
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 4/1/2025, la Parte_1
ha impugnato gli atti esattivi meglio descritti in epigrafe, emessi dall' , con cui si è Controparte_1 provveduto ad intimare il pagamento degli omessi versamenti legati alla pubblicità a mezzo della cartellonistica stradale con riferimento alle strade provinciali. 1 1.1. In particolare, ha dedotto:
- “DIFETTO DI TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E CONSEGUENTE
DIFETTO DI TITOLARITÀ PASSIVA NELL'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA.
ESTRANEITÀ TRA L'INSEGNA PUBBLICIZZATA E LA DESTINATARIA DEGLI
AVVISI”: le autorizzazioni richiamate negli avvisi sono state rilasciate a diverso soggetto
(tale in qualità di rappresentante legale della ditta “La vetrina del mobile”, Parte_2 avente Partita Iva ) rispetto all'odierno attore. A suo dire, essendo “evidente che P.IVA_3 non vi è corrispondenza tra il titolare delle Autorizzazioni e la destinataria degli Avvisi di contestazione e di accertamento”, non sarebbe il soggetto passivo della pretesa azionata. Sempre a suo dire, le autorizzazioni in parola furono rilasciate all'attuale legale rappresentante della società quando era rappresentante legale di un'altra “ditta”. Inoltre, la Parte_1 non ha mai agito per il subentro. Parte_1
- “INTERVENUTA DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PER MANCATO
RINNOVO DOPO IL PRIMO TRIENNIO”;
- “ECCEZIONE DI DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PER MANCATO
PAGAMENTO DEL CANONE”;
- “ECCEZIONE DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL
CANONE PER INTERVENUTA PREGRESSA RIMOZIONE DEI CARTELLI
PUBBLICITARI”;
- “NULLITA DELLE SANZIONI PREVISTE DAGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE
N.2019/56 E N. 2020/55”;
- “INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2019”;
2. Tutto ciò premesso, ha chiesto “- in via preliminare sospendere gli atti impugnati per i motivi puntualmente indicati nella narrativa del presente atto, anche inaudita altera parte;
// - nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità degli
Avvisi di contestazione, nonché degli Avvisi di accertamento e Provvedimenti di irrogazione delle
Sanzioni impugnati, e per l'effetto, annullare gli Avvisi e Provvedimenti impugnati. //- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
3. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria,
[...] contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) in via pregiudiziale, rigettare l'invocata sospensiva per insussistenza dei presupposti di legge prescritti;
2) in via principale dichiarare inammissibile
2 l'opposizione in quanto tardiva;
3) In via sussidiaria, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta e quindi rigettarla con ogni statuizione consequenziale;
4) Con vittoria di spese ed onorari di lite”
3.1. Ha eccepito, in particolare:
- “INAMMISSIBILITA ED IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE IN QUANTO
TARDIVA”;
- legittimazione passiva della a seguito del subentro nel complesso Parte_1 aziendale alla ditta “Vetrina del mobile”;
- la pretesa sarebbe dovuta anche a seguito di decadenza “poiché controparte associa la debenza del canone alla richiesta autorizzativa, omettendo la considerazione ed il richiamo delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i casi di mantenimento della cartellonistica ad intervenuta scadenza dell'autorizzazione a suo tempo concessa, ovvero ai casi di abusivismo che, a dire di parte avversa, sarebbero affrancati dall'onere del canone.”;
- “SULL‟ECCEZIONE DI NON DOVUTEZZA DEL CANONE PER RIMOZIONE
DELLA CARTELLONISTICA”: in quanto sarebbe circostanza priva di riscontro probatorio e, dunque, non dimostrata;
- “SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' DELLE SANZIONI DEGLI AVVISI 2019 E
2020”: “l'errore sul mero richiamo normativo non costituisce valido motivo per eludere il pagamento di quanto dovuto che, peraltro, è previsto dalle disposizioni di legge nazionale in materia che, per le annualità sino al 2020, prevedono all'articolo 62, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del canone dovuto.”;
- “SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE ANNUALITA' 2019” rileva che essa sarebbe decennale e non quinquennale;
4. Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 12.07.2025,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.07.2025, è stata sottoposta alle parti la questione, rilevata d'ufficio, relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di CIMIP e TOSAP, in favore del giudice tributario, con concessione dei termini ex art. 101, co.2 c.p.c. e fissazione dell'udienza di discussione orale al 18.09.2025, in virtù del potenziale rilievo decisorio della questione rilevata d'ufficio.
5. Le parti hanno depositato memorie nei termini.
5.1. In particolare, l'attore ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo la fattispecie relativa al c.d. COSAP.
3 5.2. La convenuta, invece, ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in quanto nella fattispecie in esame verrebbe in rilievo la tassa c.d. TOSAP, ritenuta tributo e non già entrata meramente patrimoniale.
6. All'udienza del 18.09.2025 le parti hanno concluso come da note scritte regolarmente depositate.
7. Quanto alle imposte e ai canoni relativi alla pubblicità su aree demaniali o del patrimonio indisponibile occorre premettere quanto segue.
8. Il legislatore, ante 2019, ha previsto sia la possibilità dei comuni di istituire la c.d. CIMIP
e sia la possibilità (per gli stessi e) anche per le province di optare per il regime della
TOSAP, ovvero, a seguito dell'emanazione di un regolamento, espressione appunto di potestà normativa secondaria dell'ente locale, del regime COSAP.
9. La giurisprudenza di legittimità ha meglio chiarito la natura giuridica del prelievo stabilendo che solo la TOSAP e non anche la COSAP costituisce entrata di natura tributaria con conseguente giurisdizione del giudice tributario.
10. È stato meglio precisato, infatti, che l'art.63 del d.lgs. 15/12/1997 n.446, come sostituito dall'art. 31, della legge 23/12/1998, n. 448, dispone che i comuni e le province, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, possono, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa
11. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n.
446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto
4 applicativo del Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855 - 01; Sez.2,
04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326 - 01).
12. Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n.61 delle Sezioni
Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il Cosap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019).
13. Questo indirizzo è diretta esplicazione della natura giuridica della pretesa patrimoniale
«poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21950 del 2015; in termini anche Cass., Sez. U., n. 23859 del 2012; conf., da ultimo, Cass. n. 27887 del 2021) «in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)».
(cfr. Cass., Sez. U., n. 28161 del 2008; Cass., Sez. U., n. 7190 del 2011)
14. Quanto, invece, al c.d. Canone Unico patrimoniale, il legislatore ha previsto, con l'art. 1, co. 816 e ss. l. n. 160 del 27/12/2019, che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
15. In altre parole, il legislatore ha previsto un riordino delle varie ipotesi di prelievi tributari o canoni, con l'istituzione di un'unica fattispecie.
5 16. Ciò pone la questione a proposito della natura giuridica del “canone” ivi menzionato che deve essere condotto sulla base degli indici enunciati dalla Corte Cost. con la sentenza n.
141/2009. In particolare, per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la doverosità della prestazione;
la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti;
il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica.
17. Detti indici, in realtà, difetterebbero a proposito del Canone Unico essendo piuttosto collegati ad un rapporto concessorio, anche presunto, relativo ad uno stretto collegamento tra disponibilità, anche abusiva, del suolo pubblico, e l'attività pubblicitaria in essa svolta.
18. Ancora, devesi aggiungere, che l'art. 1, co. 816 e ss l. n. 160/2019 sembrerebbe replicare l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede il meccanismo dell'adozione del regolamento al fine di stabilire i criteri di computo del canone e sulla necessità dell'instaurazione di un regime concessorio anche a mezzo di autorizzazione.
19. La somiglianza tra le due norme, allora, sembra porre in continuità la fattispecie della
COSAP rispetto alla TOSAP, facendo propendere, per la l'abrogazione tacita di quest'ultima fattispecie.
20. La conseguenza di ciò, allora, deve dirsi, è che il canone unico patrimoniale costituirebbe un'entrata meramente patrimoniale e non tributaria. Di conseguenza, la giurisdizione sul quantum dovuto spetterebbe, tendenzialmente, al giudice ordinario.
21. Ebbene, con riferimento all'oggetto del giudizio deve dirsi che si tratta di plurimi atti di recupero del canone relativo alla pubblicità di cui due, relativi agli anni 2019 e 2020, e tre agli anni 2021, 2022 e 2023.
22. Quanto alle annualità 2019 e 2020 deve osservarsi che gli atti impugnati riguardano il canone COSAP, dal momento che è provata la fattispecie di cui all'art. all'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998: e cioè
l'approvazione del relativo regolamento amministrativo da parte dell'ente locale competente.
23. Allo stesso modo deve concludersi per le annualità successive in contestazione nella fattispecie, in continuità, del canone unico patrimoniale.
6 24. Conclusivamente, gli atti di recupero si fondano su una pretesa non avente natura tributaria. Pertanto, la giurisdizione è del giudice ordinario.
25. Tuttavia, la causa necessita di ulteriore istruzione avendo riguardo anche alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, per cui di procederà alla rimessione sul ruolo e con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando,
- Dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
- Rimette la causa sul ruolo;
Catanzaro, il 18.09.2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Song Damiani, visto il provvedimento in atti con cui è stata disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza; lette le note depositate dalle parti;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C
nella causa civile iscritta al R.G. n. 33/2025, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. CURRADO Parte_2
NICOLA, giusta procura in atti;
- attr ice
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TALARICO
BRUNO e dall'Avv. OLIVERIO PIETRO, giusta procura in atti;
convenuta
oggetto: opposizione ad avvisi di contestazione omesso pagamento canone pubblicitario
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 4/1/2025, la Parte_1
ha impugnato gli atti esattivi meglio descritti in epigrafe, emessi dall' , con cui si è Controparte_1 provveduto ad intimare il pagamento degli omessi versamenti legati alla pubblicità a mezzo della cartellonistica stradale con riferimento alle strade provinciali. 1 1.1. In particolare, ha dedotto:
- “DIFETTO DI TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E CONSEGUENTE
DIFETTO DI TITOLARITÀ PASSIVA NELL'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA.
ESTRANEITÀ TRA L'INSEGNA PUBBLICIZZATA E LA DESTINATARIA DEGLI
AVVISI”: le autorizzazioni richiamate negli avvisi sono state rilasciate a diverso soggetto
(tale in qualità di rappresentante legale della ditta “La vetrina del mobile”, Parte_2 avente Partita Iva ) rispetto all'odierno attore. A suo dire, essendo “evidente che P.IVA_3 non vi è corrispondenza tra il titolare delle Autorizzazioni e la destinataria degli Avvisi di contestazione e di accertamento”, non sarebbe il soggetto passivo della pretesa azionata. Sempre a suo dire, le autorizzazioni in parola furono rilasciate all'attuale legale rappresentante della società quando era rappresentante legale di un'altra “ditta”. Inoltre, la Parte_1 non ha mai agito per il subentro. Parte_1
- “INTERVENUTA DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PER MANCATO
RINNOVO DOPO IL PRIMO TRIENNIO”;
- “ECCEZIONE DI DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PER MANCATO
PAGAMENTO DEL CANONE”;
- “ECCEZIONE DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL
CANONE PER INTERVENUTA PREGRESSA RIMOZIONE DEI CARTELLI
PUBBLICITARI”;
- “NULLITA DELLE SANZIONI PREVISTE DAGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE
N.2019/56 E N. 2020/55”;
- “INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2019”;
2. Tutto ciò premesso, ha chiesto “- in via preliminare sospendere gli atti impugnati per i motivi puntualmente indicati nella narrativa del presente atto, anche inaudita altera parte;
// - nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità degli
Avvisi di contestazione, nonché degli Avvisi di accertamento e Provvedimenti di irrogazione delle
Sanzioni impugnati, e per l'effetto, annullare gli Avvisi e Provvedimenti impugnati. //- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
3. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria,
[...] contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) in via pregiudiziale, rigettare l'invocata sospensiva per insussistenza dei presupposti di legge prescritti;
2) in via principale dichiarare inammissibile
2 l'opposizione in quanto tardiva;
3) In via sussidiaria, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta e quindi rigettarla con ogni statuizione consequenziale;
4) Con vittoria di spese ed onorari di lite”
3.1. Ha eccepito, in particolare:
- “INAMMISSIBILITA ED IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE IN QUANTO
TARDIVA”;
- legittimazione passiva della a seguito del subentro nel complesso Parte_1 aziendale alla ditta “Vetrina del mobile”;
- la pretesa sarebbe dovuta anche a seguito di decadenza “poiché controparte associa la debenza del canone alla richiesta autorizzativa, omettendo la considerazione ed il richiamo delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano i casi di mantenimento della cartellonistica ad intervenuta scadenza dell'autorizzazione a suo tempo concessa, ovvero ai casi di abusivismo che, a dire di parte avversa, sarebbero affrancati dall'onere del canone.”;
- “SULL‟ECCEZIONE DI NON DOVUTEZZA DEL CANONE PER RIMOZIONE
DELLA CARTELLONISTICA”: in quanto sarebbe circostanza priva di riscontro probatorio e, dunque, non dimostrata;
- “SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' DELLE SANZIONI DEGLI AVVISI 2019 E
2020”: “l'errore sul mero richiamo normativo non costituisce valido motivo per eludere il pagamento di quanto dovuto che, peraltro, è previsto dalle disposizioni di legge nazionale in materia che, per le annualità sino al 2020, prevedono all'articolo 62, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del canone dovuto.”;
- “SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE ANNUALITA' 2019” rileva che essa sarebbe decennale e non quinquennale;
4. Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 12.07.2025,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.07.2025, è stata sottoposta alle parti la questione, rilevata d'ufficio, relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di CIMIP e TOSAP, in favore del giudice tributario, con concessione dei termini ex art. 101, co.2 c.p.c. e fissazione dell'udienza di discussione orale al 18.09.2025, in virtù del potenziale rilievo decisorio della questione rilevata d'ufficio.
5. Le parti hanno depositato memorie nei termini.
5.1. In particolare, l'attore ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo la fattispecie relativa al c.d. COSAP.
3 5.2. La convenuta, invece, ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in quanto nella fattispecie in esame verrebbe in rilievo la tassa c.d. TOSAP, ritenuta tributo e non già entrata meramente patrimoniale.
6. All'udienza del 18.09.2025 le parti hanno concluso come da note scritte regolarmente depositate.
7. Quanto alle imposte e ai canoni relativi alla pubblicità su aree demaniali o del patrimonio indisponibile occorre premettere quanto segue.
8. Il legislatore, ante 2019, ha previsto sia la possibilità dei comuni di istituire la c.d. CIMIP
e sia la possibilità (per gli stessi e) anche per le province di optare per il regime della
TOSAP, ovvero, a seguito dell'emanazione di un regolamento, espressione appunto di potestà normativa secondaria dell'ente locale, del regime COSAP.
9. La giurisprudenza di legittimità ha meglio chiarito la natura giuridica del prelievo stabilendo che solo la TOSAP e non anche la COSAP costituisce entrata di natura tributaria con conseguente giurisdizione del giudice tributario.
10. È stato meglio precisato, infatti, che l'art.63 del d.lgs. 15/12/1997 n.446, come sostituito dall'art. 31, della legge 23/12/1998, n. 448, dispone che i comuni e le province, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, possono, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa
11. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n.
446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto
4 applicativo del Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855 - 01; Sez.2,
04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326 - 01).
12. Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n.61 delle Sezioni
Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il Cosap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019).
13. Questo indirizzo è diretta esplicazione della natura giuridica della pretesa patrimoniale
«poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21950 del 2015; in termini anche Cass., Sez. U., n. 23859 del 2012; conf., da ultimo, Cass. n. 27887 del 2021) «in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)».
(cfr. Cass., Sez. U., n. 28161 del 2008; Cass., Sez. U., n. 7190 del 2011)
14. Quanto, invece, al c.d. Canone Unico patrimoniale, il legislatore ha previsto, con l'art. 1, co. 816 e ss. l. n. 160 del 27/12/2019, che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
15. In altre parole, il legislatore ha previsto un riordino delle varie ipotesi di prelievi tributari o canoni, con l'istituzione di un'unica fattispecie.
5 16. Ciò pone la questione a proposito della natura giuridica del “canone” ivi menzionato che deve essere condotto sulla base degli indici enunciati dalla Corte Cost. con la sentenza n.
141/2009. In particolare, per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la doverosità della prestazione;
la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti;
il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica.
17. Detti indici, in realtà, difetterebbero a proposito del Canone Unico essendo piuttosto collegati ad un rapporto concessorio, anche presunto, relativo ad uno stretto collegamento tra disponibilità, anche abusiva, del suolo pubblico, e l'attività pubblicitaria in essa svolta.
18. Ancora, devesi aggiungere, che l'art. 1, co. 816 e ss l. n. 160/2019 sembrerebbe replicare l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede il meccanismo dell'adozione del regolamento al fine di stabilire i criteri di computo del canone e sulla necessità dell'instaurazione di un regime concessorio anche a mezzo di autorizzazione.
19. La somiglianza tra le due norme, allora, sembra porre in continuità la fattispecie della
COSAP rispetto alla TOSAP, facendo propendere, per la l'abrogazione tacita di quest'ultima fattispecie.
20. La conseguenza di ciò, allora, deve dirsi, è che il canone unico patrimoniale costituirebbe un'entrata meramente patrimoniale e non tributaria. Di conseguenza, la giurisdizione sul quantum dovuto spetterebbe, tendenzialmente, al giudice ordinario.
21. Ebbene, con riferimento all'oggetto del giudizio deve dirsi che si tratta di plurimi atti di recupero del canone relativo alla pubblicità di cui due, relativi agli anni 2019 e 2020, e tre agli anni 2021, 2022 e 2023.
22. Quanto alle annualità 2019 e 2020 deve osservarsi che gli atti impugnati riguardano il canone COSAP, dal momento che è provata la fattispecie di cui all'art. all'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998: e cioè
l'approvazione del relativo regolamento amministrativo da parte dell'ente locale competente.
23. Allo stesso modo deve concludersi per le annualità successive in contestazione nella fattispecie, in continuità, del canone unico patrimoniale.
6 24. Conclusivamente, gli atti di recupero si fondano su una pretesa non avente natura tributaria. Pertanto, la giurisdizione è del giudice ordinario.
25. Tuttavia, la causa necessita di ulteriore istruzione avendo riguardo anche alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, per cui di procederà alla rimessione sul ruolo e con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando,
- Dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
- Rimette la causa sul ruolo;
Catanzaro, il 18.09.2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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