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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2796 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] Controparte_1 C.F._1
EN (VI) il 11/02/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato CAROLLO
SILVIA
e
, , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
EN (VI) il 12/04/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato NEGRO
IA EL
e con l'intervento del
1 , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e mandando alla Cancelleria per le annotazioni Controparte_1 Controparte_2 di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sossano (VI);
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
3. La casa coniugale sita in via Colloredo n° 14 a Sossano (VI), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità della moglie sintantoché almeno uno dei due figli continuerà ad abitarvi stabilmente;
4. Il marito, che si è già trasferito altrove, provvederà a trasferire formalmente anche la propria residenza entro il termine di giorni 30 dall'udienza di comparizione dei coniugi. Entro il medesimo termine, il marito provvederà ad asportare dalla casa coniugale eventuali suoi beni personali ivi presenti, tra cui il depuratore dell'acqua;
5. La sig.ra provvederà senza indugio e comunque al più tardi entro il CP_1 medesimo termine di cui al punto 3 a chiedere la voltura formale delle utenze domestiche oggi intestate al sig. , facendosi carico della relativa spesa già CP_2
a far data dal deposito del ricorso;
6. Pur concordando che i figli e vanno considerati economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, in ragione della loro giovane età i genitori si impegnano:
- per un tempo massimo di due anni dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione, a contribuire nella misura del 50% ciascuno al mantenimento ordinario e straordinario di /o qualora questi ultimi si trovassero medio tempore Per_1 Per_2 in difficoltà economiche senza loro colpa;
- a sostenere al 50% ciascuno la spesa necessaria per il conseguimento della patente di guida da parte dei figli Per_1 Per_2
2 7. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa per quanto attiene il proprio mantenimento;
8. Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- senza corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità, la sig.ra Controparte_1 cede al sig. che accetta la propria quota di proprietà del veicolo tg Controparte_2
DX448DD, del veicolo tg AC418KX e del veicolo targato AH67165 già in uso esclusivo al solo marito, mentre quest'ultimo cede a sua volta alla sig.ra la CP_1 propria quota di proprietà del veicolo tg DK717LA già in uso esclusivo alla moglie
(cfr doc 7);
- I coniugi, che manterranno la comproprietà sulla casa familiare, si obbligano a saldare le rate mensili residue del mutuo ipotecario n° 025/186437 gravante sulla medesima e acceso presso la Banca delle Terre Venete – Filiale di Sossano, versando tempestivamente sul conto cointestato n° 0002/025/066977 la relativa provvista nella misura del 50% ciascuno e ciò fino all'estinzione del debito. Le detrazioni fiscali spettanti ai coniugi in relazione agli interessi passivi del mutuo ipotecario sulla prima casa verranno suddivise tra i coniugi al 50% a far data dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2025;
- I coniugi convengono che il marito, qualora non vi abbia provveduto nel frattempo, verserà alla moglie entro giorni 15 dalla pronuncia della sentenza di separazione la somma di euro 400,00 a titolo di conguaglio a fronte della maggior somma versata dalla sig.ra per il pagamento delle rate del mutuo nel periodo antecedente CP_1 il deposito del ricorso;
- I coniugi convengono altresì che il sig. si attiverà senza indugio Controparte_2 per individuare e sottoporre alla sig.ra dei preventivi di spesa per Controparte_1
l'acquisto della nuova porta d'ingresso dell'abitazione familiare, danneggiata di recente a seguito di un furto. Il corrispettivo per l'acquisto verrà pagato utilizzando la somma erogata dall'assicurazione a titolo di risarcimento del danno, oggi trattenuta dal sig. , cui andrà eventualmente aggiunto un ulteriore importo da Controparte_2
3 suddividere al 50% tra le parti;
- I coniugi dichiarano, altresì, di essere ciascuno intestatario di un conto corrente personale e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione sulle somme giacenti sul conto dell'altro coniuge;
- I coniugi dichiarano di avere definito ogni pendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9. Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SO (VI) in data 26/06/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-relativamente alle eventuali spese ordinarie e straordinarie riguardanti i figli - maggiorenni e autosufficienti - il Tribunale non può che prendere atto dell'accordo raggiunto tra i genitori, non essendo richiesta pronuncia sul punto;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
4 confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in SO (VI) in data 26/06/1999 Controparte_2 con atto trascritto al n. 11, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
5 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2796 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] Controparte_1 C.F._1
EN (VI) il 11/02/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato CAROLLO
SILVIA
e
, , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
EN (VI) il 12/04/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato NEGRO
IA EL
e con l'intervento del
1 , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e mandando alla Cancelleria per le annotazioni Controparte_1 Controparte_2 di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sossano (VI);
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
3. La casa coniugale sita in via Colloredo n° 14 a Sossano (VI), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità della moglie sintantoché almeno uno dei due figli continuerà ad abitarvi stabilmente;
4. Il marito, che si è già trasferito altrove, provvederà a trasferire formalmente anche la propria residenza entro il termine di giorni 30 dall'udienza di comparizione dei coniugi. Entro il medesimo termine, il marito provvederà ad asportare dalla casa coniugale eventuali suoi beni personali ivi presenti, tra cui il depuratore dell'acqua;
5. La sig.ra provvederà senza indugio e comunque al più tardi entro il CP_1 medesimo termine di cui al punto 3 a chiedere la voltura formale delle utenze domestiche oggi intestate al sig. , facendosi carico della relativa spesa già CP_2
a far data dal deposito del ricorso;
6. Pur concordando che i figli e vanno considerati economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, in ragione della loro giovane età i genitori si impegnano:
- per un tempo massimo di due anni dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione, a contribuire nella misura del 50% ciascuno al mantenimento ordinario e straordinario di /o qualora questi ultimi si trovassero medio tempore Per_1 Per_2 in difficoltà economiche senza loro colpa;
- a sostenere al 50% ciascuno la spesa necessaria per il conseguimento della patente di guida da parte dei figli Per_1 Per_2
2 7. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa per quanto attiene il proprio mantenimento;
8. Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- senza corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità, la sig.ra Controparte_1 cede al sig. che accetta la propria quota di proprietà del veicolo tg Controparte_2
DX448DD, del veicolo tg AC418KX e del veicolo targato AH67165 già in uso esclusivo al solo marito, mentre quest'ultimo cede a sua volta alla sig.ra la CP_1 propria quota di proprietà del veicolo tg DK717LA già in uso esclusivo alla moglie
(cfr doc 7);
- I coniugi, che manterranno la comproprietà sulla casa familiare, si obbligano a saldare le rate mensili residue del mutuo ipotecario n° 025/186437 gravante sulla medesima e acceso presso la Banca delle Terre Venete – Filiale di Sossano, versando tempestivamente sul conto cointestato n° 0002/025/066977 la relativa provvista nella misura del 50% ciascuno e ciò fino all'estinzione del debito. Le detrazioni fiscali spettanti ai coniugi in relazione agli interessi passivi del mutuo ipotecario sulla prima casa verranno suddivise tra i coniugi al 50% a far data dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2025;
- I coniugi convengono che il marito, qualora non vi abbia provveduto nel frattempo, verserà alla moglie entro giorni 15 dalla pronuncia della sentenza di separazione la somma di euro 400,00 a titolo di conguaglio a fronte della maggior somma versata dalla sig.ra per il pagamento delle rate del mutuo nel periodo antecedente CP_1 il deposito del ricorso;
- I coniugi convengono altresì che il sig. si attiverà senza indugio Controparte_2 per individuare e sottoporre alla sig.ra dei preventivi di spesa per Controparte_1
l'acquisto della nuova porta d'ingresso dell'abitazione familiare, danneggiata di recente a seguito di un furto. Il corrispettivo per l'acquisto verrà pagato utilizzando la somma erogata dall'assicurazione a titolo di risarcimento del danno, oggi trattenuta dal sig. , cui andrà eventualmente aggiunto un ulteriore importo da Controparte_2
3 suddividere al 50% tra le parti;
- I coniugi dichiarano, altresì, di essere ciascuno intestatario di un conto corrente personale e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione sulle somme giacenti sul conto dell'altro coniuge;
- I coniugi dichiarano di avere definito ogni pendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9. Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SO (VI) in data 26/06/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-relativamente alle eventuali spese ordinarie e straordinarie riguardanti i figli - maggiorenni e autosufficienti - il Tribunale non può che prendere atto dell'accordo raggiunto tra i genitori, non essendo richiesta pronuncia sul punto;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
4 confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in SO (VI) in data 26/06/1999 Controparte_2 con atto trascritto al n. 11, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
5 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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