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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 368/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 368/2022, cui è riunita la causa
3006/2022, promosse da:
Parte_1
c.f. (avv. R. Nevoni, A. Olivieri)
[...] P.IVA_1
- ATTRICE
Nei confronti di p.iva Controparte_1
(avv. F. Santarcangelo) P.IVA_2
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025.
Per parte attrice: piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: Nel merito:
1 -accertarsi e dichiararsi la inopponibilità e/o la inefficacia e/o la nullità: a) della delibera dei Liquidatori del 15.12.2021 (all. 8 cit.) con cui gli stessi hanno deliberato“di escludere il socio Parte_2
titolare del 39% delle quote della Società Consortile a Responsabilità Limitata
[...] People Over Bologna”; b) della esclusione comunicata dai Liquidatori di Controparte_2
al socio in data 17.12.2021 (all. 6 cit.);
[...] Parte_3 con conseguente reintegrazione del socio nella compagine sociale di Parte_3
, per tutti i motivi in fatto ed in Controparte_2 diritto esposti, dedotti e domandati in atti di causa. In ogni caso:
-spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
Per parte convenuta:
CAUSA R.G. 368/2022: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate;
CAUSA Riunita R.G. 3006/2022: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate;
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.1.2022 (causa 368/2022 RG)
Parte_1
(breviter ) conveniva innanzi a questo
[...] Pt_1
Tribunale Controparte_1
(breviter ). CP_1
Esponeva di essere socia della società consortile convenuta con il 39% delle quote;
che l'art. 23.1. dello statuto della stessa prevedeva che “Lo scioglimento con liquidazione ordinaria o speciale, la liquidazione coatta amministrativa,
l'amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, l'apertura della procedura di concordato, anche stragiudiziale e compreso quello approvato con continuazione dell'attività aziendale e del fallimento, comportano esclusione dalla
Società Consortile del socio consorziato nei cui confronti vengono instaurate tali procedure" ; di aver presentato domanda di concordato preventivo “in bianco” al
2 Tribunale di Venezia il 30.5.2020, con presentazione di proposta “piena” e piano concordatario (in continuità aziendale diretta, esplicitata sin dalla domanda prenotativa) il 9.4.2021, ammissione alla procedura il 9.7.2021, con successiva approvazione dei creditori e omologa del 7.6.2022. Il 17.12.2021 i liquidatori della convenuta comunicavano a la sua esclusione dal ai sensi Pt_1 CP_3 dell'articolo predetto, esclusione che veniva subito contestata con successiva richiesta di copia della delibera ex art. 2476 2° co. c.c.; veniva quindi chiesta giudizialmente la sospensione cautelare dell'esclusione e la declaratoria di inopponibilità, nullità, inefficacia della stessa.
Ricevuta la copia dell'atto impugnato, datato 15.12.2021, proponeva Pt_1 separato atto di citazione il 15.3.2022, impugnando formalmente la delibera (causa
3006/2022 RG) in sostanza coi medesimi argomenti;
le cause erano poi riunite il
20.5.2023.
La sospensiva richiesta in 368/2022 RG era stata nel frattempo rigettata con ordinanza 27.5.2022.
1.2. argomentava le sue domande rilevando: Pt_1
(a) rinviando lo statuto consortile alle norme in tema di s.r.l., e a queste essendo analogicamente applicabile in tema di esclusione l'art. 2287 C. C. , l'impugnazione era tempestiva (nella causa 3006/2022 ha invece invocato l'analogia con Pt_1
l'art. 2388 c.c. );
(b) l'inopponibilità e inefficacia della delibera ex artt. 169 e 45 l.f., , poiché la delibera era stata presa in data ben posteriore alla domanda di concordato in bianco,
e quindi era inefficace trattandosi di formalità necessaria per rendere opponibile l'atto ai terzi;
(c) alla delibera erano comunque applicabili gli art. 169 bis e 186 bis l.f. ; per il primo lo scioglimento o sospensione dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti va autorizzato dal G.D.; per il secondo, i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura, con inefficacia dei patti contrari;
tanto potendosi estendere al contratto di , con conseguente nullità CP_3 della clausola statutaria stessa.
3 2. si è costituita resistendo in entrambe le cause, deducendo la CP_1 legittimità e validità della clausola statutaria e dell'esclusione, rilevando che dallo statuto consortile si ricava l'obbligo permanente (e coessenziale al contratto sociale) delle consorziate di mettere a disposizione le risorse occorrenti, e che nella proposta di concordato si dava invece atto della revoca, da parte della committenza
- a dell'assegnazione dei lavori nell'ambito della realizzazione dell'opera Pt_1 scopo e oggetto essenziale del (sistema di trasporto su monorotaia CP_3 denominato “People Mover” in . In diritto deduceva che la clausola non CP_1 confliggeva con gli artt. 45 l.f. e 186 bis l.f., questo chiaramente richiamante l'art. 72 l.f., norma da ricondurre ai soli contratti di scambio.
3. Solo documentalmente istruite, le cause riunite erano rimesse al collegio per la decisione il 12.6.2025 nei termini di legge (vecchio rito).
4. Le domande di non possono essere accolte. Pt_1
4.1. Come già delineato dalla precedente GI nell'ordinanza 27.5.2022 di rigetto nel procedimento cautelare in corso di causa, la clausola in questione “appare legittima e rispondente allo scopo della società consortile e alle ragioni della partecipazione ad essa delle imprese che si erano associate per la realizzazione di un'opera comune…. In base allo statuto, i soci erano obbligati a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile, a pagare le prestazioni svolte da quest'ultima per loro conto, a mettere a disposizione della stessa le risorse occorrenti per l'attività da svolgere. In tale situazione l'apertura di una procedura concorsuale determinava l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile come risulta confermato nel caso concreto nella proposta di concordato presentata da . cosicché la società non era CP_4 più in grado di adempiere le obbligazioni assunte, di partecipare con le proprie risorse alla realizzazione del progetto comune. Peraltro il aveva Controparte_5 revocato a l'assegnazione dei lavori, come si legge nella proposta di CP_6
4 concordato, cosicché era venuta meno la ragione stessa della partecipazione di alla società consortile finalizzata proprio alla realizzazione dell'opera che l Pt_1
aveva affidato alle cooperative che si erano poi consorziate”1 Controparte_7
4.2 Inoltre il richiamo operato all'art. 45 l.f. (e 169 l.f.), ora 145 e 96 CCII, è inconferente, perché , come ancora notato dal giudice della cautela, l'art. 45 l.f. “si riferisce a tutte le” formalità” (quali notifiche, trascrizioni, forme contrattuali) necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, inefficaci nei confronti dei
“creditori” se eseguite successivamente all'instaurazione della procedura concorsuale nel caso di specie veniva invece comunicato a un atto di Pt_1 risoluzione da un contratto associativo non c'è un atto di disposizione patrimoniale
(che come tale presuppone un rapporto di debito/ credito tra le parti come indicato nella norma) richiedente per la sua efficacia l'adempimento di determinate formalità Peraltro sarebbe illogico sostenere l'inopponibilità della decisione di esclusione di dalla società consortile perché comunicate successivamente al Pt_1 deposito della domanda di concordato preventivo… considerando che le ragioni dell'esclusione… erano rappresentate proprio dall'apertura della procedura concorsuale”
4.3. In merito all'argomento fondato sulle disposizioni di cui agli art. 169 bis, 186 bis e 72 l.f., (ora art. 97 e 172 CCII) osservava poi ancora il giudice della cautela che “Non risulta applicabile al caso in esame neppure il disposto dell'art 186 bis c.
3. l.f.., che al pari dell'articolo 72 l.f. diretto a sua volta disciplinare i rapporti pendenti tra i terzi e il debitore ammesso alla procedura fallimentare, è riferibile alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, cui non appartiene il contratto associativo in questione”.
5 La conclusione va qui condivisa, ed è conforme alle pronunce citate dalla convenuta
(Trib. Venezia 24.6.2019):
“Il legislatore ha dettato delle norme distinte per quanto concerne gli effetti del fallimento e del concordato preventivo sui contratti in corso di esecuzione e ciò rispettivamente all'art. 72 l. fall. e all'art. 169-bis l. fall..Secondo l'orientamento che pare preferibile, entrambe le norme hanno un ambito di applicazione sovrapponibile e disciplinano la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano rimaste ineseguite o non siano state compitamente eseguite da entrambe le parti, in quanto laddove il contratto sia stato eseguito sorge un debito concorsuale o un credito a favore della massa (cfr. Trib. Massa, 1° febbraio 2016; Trib. Milano, 11 settembre 2014; Trib. Verona,sez. II, 31 ottobre 2015).Ne consegue che queste due disposizioni non sono applicabili qualora non si sia al cospetto di contratti sinallagmatici, ma che rientrano in una diversa tipologia (cfr. Trib. Vicenza, 25 giugno 2013).Nel caso di specie, si discute di un contratto di , che non è a prestazioni corrispettive, CP_3 ma a comunione di scopo, come quello di società; ne consegue chele norme e il principio di continuità dei contratti nel fallimento e nel concordato preventivo richiamati dall'attrice sono inconferenti”
Ritiene il Collegio che in proposito non possano invece accogliersi le conclusioni dei diversi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali citati e prodotti da parte attrice: invero Trib. Modena decr. 18.1.2016 prospetta non possa negarsi un'applicabilità astratta della disposizione al contrato di , solo affermando che si tratta di CP_3
“un contratto plurilaterale in cui lo scioglimento può delinearsi limitatamente alla singola partecipazione del socio, senza che ciò comporti l'inapplicabilità in astratto della disciplina di cui all'art. 169 bis l.fall. che si deve declinare alla peculiarità del tipo contrattuale” , ma scrutina che nel caso concreto si tratti davvero di un contratto “pendente”, ossia in cui ci siano pendenti prestazioni corrispettive reciproche: il che non è stato né allegato né dimostrato da parte attrice nel presente giudizio, dove anzi la convenuta in sostanza lo nega.
Quanto a Cass. 6734/2011, il punto 5.3. della motivazione si riferisce a un caso di società di persone, per le quali esiste e viene applicato l'art. 2288 c.c. in tema di esclusione, senza che l'affermazione generale inerente l'art. 72 l.f. abbia significativi riflessi sul caso concreto ( da notare che nella presente causa è stata la
6 stessa parte attrice ad invocare inizialmente l'applicabilità analogica delle norme delle società di persone inerenti l'esclusione del socio).
Vero è poi che nel presente procedimento si discute non dello scioglimento tout court del contratto di , ma dell'uscita di un singolo consociato nella CP_3 permanenza del contratto medesimo.
Va al riguardo segnalata una diversa è più recente giurisprudenza di legittimità (in tema di arbitrato), che corrobora l'orientamento qui espresso, presupponendo infatti la legittimità della clausola di esclusione e l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 72 l.f..
Per Cass. 34505/2021 (che richiama Cass. 25054/2017)2
“indipendentemente dal fatto se si possa estendere la norma anche all'arbitrato ancora non iniziato oppure no, resta che l'art. 83 L.Fall concerne solo i casi di "scioglimento dal contratto" ex art. 72 ss.L.Fall., ossia del contratto di cui sia parte il fallito e scioltosi ai sensi di tali disposizioni: nella specie, invece, il contratto di permane, non è sciolto dal fallimento, che ha comportato solo l'uscita di CP_3 un singolo consociato. Inoltre, il singolo rapporto de quo si è sciolto non ai sensi di tale sezione normativa, ma per l'esclusione di diritto del socio, come prevista dall'atto costitutivo consortile.).
5. Le domande di parte attrice vanno in conclusione rigettate.
Le spese processuali sono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo (parametri fra i minimi e i medi per la non significativa complessità), anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
7 1. Rigetta le domande di Pt_1 Parte_1 [...]
; Parte_1 Parte_1
2. Condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite
[...] di , Controparte_1 liquidate in euro .
9.000 complessivi di compensi (di cui 3.000 per la fase cautelare), oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 8.10.2025
Il Presidente . rel. est.
Dott. Michele Guernelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo stesso art. 23.1 secondo capoverso dello statuto (citato dalla convenuta e prodotto ) prevede infatti che “L'esclusione di un socio può inoltre avvenire con la deliberazione dell'Assemblea dei soci consorziati, nei casi di in solvenza o di altre gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla Legge, dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci consorziati e del Consiglio di Amministrazione, o nei casi di sopravvenuta ed accertata inidoneità od impossibilità del socio consorziato ad adempiere agli obblighi assunti.” .Tuttavia tale parte della clausola non è posta a base della delibera di esclusione, ma solo il primo capoverso. 2 Per la quale “L'art. 83 bis l.fall. si limita a disporre che, qualora in pendenza di arbitrato sia dichiarato il fallimento di una delle parti del contratto cui accede la clausola compromissoria, il relativo procedimento diviene improseguibile ove il rapporto negoziale sia sciolto secondo le disposizioni di cui agli artt. 72 ss. l. fall.; la norma non trova, pertanto, applicazione nella diversa ipotesi in cui, non constando la pendenza di un procedimento arbitrale, una cooperativa aderente ad un consorzio ne sia esclusa in virtù di una norma statutaria che tanto preveda per il caso di fallimento della consorziata.”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 368/2022, cui è riunita la causa
3006/2022, promosse da:
Parte_1
c.f. (avv. R. Nevoni, A. Olivieri)
[...] P.IVA_1
- ATTRICE
Nei confronti di p.iva Controparte_1
(avv. F. Santarcangelo) P.IVA_2
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 giugno 2025.
Per parte attrice: piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: Nel merito:
1 -accertarsi e dichiararsi la inopponibilità e/o la inefficacia e/o la nullità: a) della delibera dei Liquidatori del 15.12.2021 (all. 8 cit.) con cui gli stessi hanno deliberato“di escludere il socio Parte_2
titolare del 39% delle quote della Società Consortile a Responsabilità Limitata
[...] People Over Bologna”; b) della esclusione comunicata dai Liquidatori di Controparte_2
al socio in data 17.12.2021 (all. 6 cit.);
[...] Parte_3 con conseguente reintegrazione del socio nella compagine sociale di Parte_3
, per tutti i motivi in fatto ed in Controparte_2 diritto esposti, dedotti e domandati in atti di causa. In ogni caso:
-spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
Per parte convenuta:
CAUSA R.G. 368/2022: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate;
CAUSA Riunita R.G. 3006/2022: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate;
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.1.2022 (causa 368/2022 RG)
Parte_1
(breviter ) conveniva innanzi a questo
[...] Pt_1
Tribunale Controparte_1
(breviter ). CP_1
Esponeva di essere socia della società consortile convenuta con il 39% delle quote;
che l'art. 23.1. dello statuto della stessa prevedeva che “Lo scioglimento con liquidazione ordinaria o speciale, la liquidazione coatta amministrativa,
l'amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, l'apertura della procedura di concordato, anche stragiudiziale e compreso quello approvato con continuazione dell'attività aziendale e del fallimento, comportano esclusione dalla
Società Consortile del socio consorziato nei cui confronti vengono instaurate tali procedure" ; di aver presentato domanda di concordato preventivo “in bianco” al
2 Tribunale di Venezia il 30.5.2020, con presentazione di proposta “piena” e piano concordatario (in continuità aziendale diretta, esplicitata sin dalla domanda prenotativa) il 9.4.2021, ammissione alla procedura il 9.7.2021, con successiva approvazione dei creditori e omologa del 7.6.2022. Il 17.12.2021 i liquidatori della convenuta comunicavano a la sua esclusione dal ai sensi Pt_1 CP_3 dell'articolo predetto, esclusione che veniva subito contestata con successiva richiesta di copia della delibera ex art. 2476 2° co. c.c.; veniva quindi chiesta giudizialmente la sospensione cautelare dell'esclusione e la declaratoria di inopponibilità, nullità, inefficacia della stessa.
Ricevuta la copia dell'atto impugnato, datato 15.12.2021, proponeva Pt_1 separato atto di citazione il 15.3.2022, impugnando formalmente la delibera (causa
3006/2022 RG) in sostanza coi medesimi argomenti;
le cause erano poi riunite il
20.5.2023.
La sospensiva richiesta in 368/2022 RG era stata nel frattempo rigettata con ordinanza 27.5.2022.
1.2. argomentava le sue domande rilevando: Pt_1
(a) rinviando lo statuto consortile alle norme in tema di s.r.l., e a queste essendo analogicamente applicabile in tema di esclusione l'art. 2287 C. C. , l'impugnazione era tempestiva (nella causa 3006/2022 ha invece invocato l'analogia con Pt_1
l'art. 2388 c.c. );
(b) l'inopponibilità e inefficacia della delibera ex artt. 169 e 45 l.f., , poiché la delibera era stata presa in data ben posteriore alla domanda di concordato in bianco,
e quindi era inefficace trattandosi di formalità necessaria per rendere opponibile l'atto ai terzi;
(c) alla delibera erano comunque applicabili gli art. 169 bis e 186 bis l.f. ; per il primo lo scioglimento o sospensione dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti va autorizzato dal G.D.; per il secondo, i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura, con inefficacia dei patti contrari;
tanto potendosi estendere al contratto di , con conseguente nullità CP_3 della clausola statutaria stessa.
3 2. si è costituita resistendo in entrambe le cause, deducendo la CP_1 legittimità e validità della clausola statutaria e dell'esclusione, rilevando che dallo statuto consortile si ricava l'obbligo permanente (e coessenziale al contratto sociale) delle consorziate di mettere a disposizione le risorse occorrenti, e che nella proposta di concordato si dava invece atto della revoca, da parte della committenza
- a dell'assegnazione dei lavori nell'ambito della realizzazione dell'opera Pt_1 scopo e oggetto essenziale del (sistema di trasporto su monorotaia CP_3 denominato “People Mover” in . In diritto deduceva che la clausola non CP_1 confliggeva con gli artt. 45 l.f. e 186 bis l.f., questo chiaramente richiamante l'art. 72 l.f., norma da ricondurre ai soli contratti di scambio.
3. Solo documentalmente istruite, le cause riunite erano rimesse al collegio per la decisione il 12.6.2025 nei termini di legge (vecchio rito).
4. Le domande di non possono essere accolte. Pt_1
4.1. Come già delineato dalla precedente GI nell'ordinanza 27.5.2022 di rigetto nel procedimento cautelare in corso di causa, la clausola in questione “appare legittima e rispondente allo scopo della società consortile e alle ragioni della partecipazione ad essa delle imprese che si erano associate per la realizzazione di un'opera comune…. In base allo statuto, i soci erano obbligati a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile, a pagare le prestazioni svolte da quest'ultima per loro conto, a mettere a disposizione della stessa le risorse occorrenti per l'attività da svolgere. In tale situazione l'apertura di una procedura concorsuale determinava l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile come risulta confermato nel caso concreto nella proposta di concordato presentata da . cosicché la società non era CP_4 più in grado di adempiere le obbligazioni assunte, di partecipare con le proprie risorse alla realizzazione del progetto comune. Peraltro il aveva Controparte_5 revocato a l'assegnazione dei lavori, come si legge nella proposta di CP_6
4 concordato, cosicché era venuta meno la ragione stessa della partecipazione di alla società consortile finalizzata proprio alla realizzazione dell'opera che l Pt_1
aveva affidato alle cooperative che si erano poi consorziate”1 Controparte_7
4.2 Inoltre il richiamo operato all'art. 45 l.f. (e 169 l.f.), ora 145 e 96 CCII, è inconferente, perché , come ancora notato dal giudice della cautela, l'art. 45 l.f. “si riferisce a tutte le” formalità” (quali notifiche, trascrizioni, forme contrattuali) necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, inefficaci nei confronti dei
“creditori” se eseguite successivamente all'instaurazione della procedura concorsuale nel caso di specie veniva invece comunicato a un atto di Pt_1 risoluzione da un contratto associativo non c'è un atto di disposizione patrimoniale
(che come tale presuppone un rapporto di debito/ credito tra le parti come indicato nella norma) richiedente per la sua efficacia l'adempimento di determinate formalità Peraltro sarebbe illogico sostenere l'inopponibilità della decisione di esclusione di dalla società consortile perché comunicate successivamente al Pt_1 deposito della domanda di concordato preventivo… considerando che le ragioni dell'esclusione… erano rappresentate proprio dall'apertura della procedura concorsuale”
4.3. In merito all'argomento fondato sulle disposizioni di cui agli art. 169 bis, 186 bis e 72 l.f., (ora art. 97 e 172 CCII) osservava poi ancora il giudice della cautela che “Non risulta applicabile al caso in esame neppure il disposto dell'art 186 bis c.
3. l.f.., che al pari dell'articolo 72 l.f. diretto a sua volta disciplinare i rapporti pendenti tra i terzi e il debitore ammesso alla procedura fallimentare, è riferibile alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, cui non appartiene il contratto associativo in questione”.
5 La conclusione va qui condivisa, ed è conforme alle pronunce citate dalla convenuta
(Trib. Venezia 24.6.2019):
“Il legislatore ha dettato delle norme distinte per quanto concerne gli effetti del fallimento e del concordato preventivo sui contratti in corso di esecuzione e ciò rispettivamente all'art. 72 l. fall. e all'art. 169-bis l. fall..Secondo l'orientamento che pare preferibile, entrambe le norme hanno un ambito di applicazione sovrapponibile e disciplinano la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano rimaste ineseguite o non siano state compitamente eseguite da entrambe le parti, in quanto laddove il contratto sia stato eseguito sorge un debito concorsuale o un credito a favore della massa (cfr. Trib. Massa, 1° febbraio 2016; Trib. Milano, 11 settembre 2014; Trib. Verona,sez. II, 31 ottobre 2015).Ne consegue che queste due disposizioni non sono applicabili qualora non si sia al cospetto di contratti sinallagmatici, ma che rientrano in una diversa tipologia (cfr. Trib. Vicenza, 25 giugno 2013).Nel caso di specie, si discute di un contratto di , che non è a prestazioni corrispettive, CP_3 ma a comunione di scopo, come quello di società; ne consegue chele norme e il principio di continuità dei contratti nel fallimento e nel concordato preventivo richiamati dall'attrice sono inconferenti”
Ritiene il Collegio che in proposito non possano invece accogliersi le conclusioni dei diversi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali citati e prodotti da parte attrice: invero Trib. Modena decr. 18.1.2016 prospetta non possa negarsi un'applicabilità astratta della disposizione al contrato di , solo affermando che si tratta di CP_3
“un contratto plurilaterale in cui lo scioglimento può delinearsi limitatamente alla singola partecipazione del socio, senza che ciò comporti l'inapplicabilità in astratto della disciplina di cui all'art. 169 bis l.fall. che si deve declinare alla peculiarità del tipo contrattuale” , ma scrutina che nel caso concreto si tratti davvero di un contratto “pendente”, ossia in cui ci siano pendenti prestazioni corrispettive reciproche: il che non è stato né allegato né dimostrato da parte attrice nel presente giudizio, dove anzi la convenuta in sostanza lo nega.
Quanto a Cass. 6734/2011, il punto 5.3. della motivazione si riferisce a un caso di società di persone, per le quali esiste e viene applicato l'art. 2288 c.c. in tema di esclusione, senza che l'affermazione generale inerente l'art. 72 l.f. abbia significativi riflessi sul caso concreto ( da notare che nella presente causa è stata la
6 stessa parte attrice ad invocare inizialmente l'applicabilità analogica delle norme delle società di persone inerenti l'esclusione del socio).
Vero è poi che nel presente procedimento si discute non dello scioglimento tout court del contratto di , ma dell'uscita di un singolo consociato nella CP_3 permanenza del contratto medesimo.
Va al riguardo segnalata una diversa è più recente giurisprudenza di legittimità (in tema di arbitrato), che corrobora l'orientamento qui espresso, presupponendo infatti la legittimità della clausola di esclusione e l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 72 l.f..
Per Cass. 34505/2021 (che richiama Cass. 25054/2017)2
“indipendentemente dal fatto se si possa estendere la norma anche all'arbitrato ancora non iniziato oppure no, resta che l'art. 83 L.Fall concerne solo i casi di "scioglimento dal contratto" ex art. 72 ss.L.Fall., ossia del contratto di cui sia parte il fallito e scioltosi ai sensi di tali disposizioni: nella specie, invece, il contratto di permane, non è sciolto dal fallimento, che ha comportato solo l'uscita di CP_3 un singolo consociato. Inoltre, il singolo rapporto de quo si è sciolto non ai sensi di tale sezione normativa, ma per l'esclusione di diritto del socio, come prevista dall'atto costitutivo consortile.).
5. Le domande di parte attrice vanno in conclusione rigettate.
Le spese processuali sono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo (parametri fra i minimi e i medi per la non significativa complessità), anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
7 1. Rigetta le domande di Pt_1 Parte_1 [...]
; Parte_1 Parte_1
2. Condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite
[...] di , Controparte_1 liquidate in euro .
9.000 complessivi di compensi (di cui 3.000 per la fase cautelare), oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 8.10.2025
Il Presidente . rel. est.
Dott. Michele Guernelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo stesso art. 23.1 secondo capoverso dello statuto (citato dalla convenuta e prodotto ) prevede infatti che “L'esclusione di un socio può inoltre avvenire con la deliberazione dell'Assemblea dei soci consorziati, nei casi di in solvenza o di altre gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla Legge, dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci consorziati e del Consiglio di Amministrazione, o nei casi di sopravvenuta ed accertata inidoneità od impossibilità del socio consorziato ad adempiere agli obblighi assunti.” .Tuttavia tale parte della clausola non è posta a base della delibera di esclusione, ma solo il primo capoverso. 2 Per la quale “L'art. 83 bis l.fall. si limita a disporre che, qualora in pendenza di arbitrato sia dichiarato il fallimento di una delle parti del contratto cui accede la clausola compromissoria, il relativo procedimento diviene improseguibile ove il rapporto negoziale sia sciolto secondo le disposizioni di cui agli artt. 72 ss. l. fall.; la norma non trova, pertanto, applicazione nella diversa ipotesi in cui, non constando la pendenza di un procedimento arbitrale, una cooperativa aderente ad un consorzio ne sia esclusa in virtù di una norma statutaria che tanto preveda per il caso di fallimento della consorziata.”