Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Saporito e Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e il Compartimento della Polizia Stradale BR Sezione Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-, della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per la BR, inerente il rigetto della domanda del -OMISSIS- di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per la BR, avente ad oggetto il rigetto della domanda di ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
2. Rappresenta di avere proposto domanda per partecipare all’esame di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica previsto per il giorno -OMISSIS-, avendo interesse a conseguire l’abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità; di avere allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nell’ambito della quale il ricorrente aveva dichiarato di essere stato “ condannato con sentenza resa il -OMISSIS- dalla Corte di Appello di Catanzaro nel proc. Pen. n.--OMISSIS-alla pena di anni 2 con sospensione condizionale della pena ”; di avere il Compartimento della Polizia Stradale per la BR rigettato con provvedimento del -OMISSIS-, la domanda di ammissione all’esame di abilitazione, sul presupposto che il ricorrente avesse reso una falsa dichiarazione e, pertanto, fosse privo del “ requisito della buona condotta ”, apparendo “ sicuramente inaffidabile con riguardo all’attività da compiere ”.
3. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
4. Nella memoria del 12.5.2025 la difesa delle amministrazioni resistenti ha dedotto che la contestata falsità che aveva determinato il giudizio di non idoneità sarebbe consistita nell’omessa comunicazione del titolo del reato [aspetto che sarebbe non irrilevante ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, atteso che il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, per il reato di -OMISSIS-; che, comunque, la falsità delle dichiarazioni sarebbe evincibile dal fatto che il ricorrente avrebbe allegato alla istanza di partecipazione all’esame di abilitazione la fotocopia dell’immagine della patente di guida di cui asserisce essere titolare (n. -OMISSIS-, rilasciata in data -OMISSIS-), mentre nella antecedente domanda di ammissione per il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica aveva indicato un’altra patente di guida (rilasciata in data-OMISSIS-).
5. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 76 D.p.r 445/2000 e dell’art. 11 R.D. 773/1931 (Tulps). Sviamento di potere. Violazione e Falsa applicazione del D.M. 17 luglio 1997 e dell’art. 11 Tulps sotto altro profilo .”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento sarebbe affetto da un vizio di istruttoria avendo l’amministrazione rigettato la domanda sulla base dell’asserita falsità delle dichiarazioni senza però avere indicato in cosa detta falsità sarebbe consistita; che l’omessa indicazione del titolo di reato avrebbe semmai potuto integrare una mera irregolarità e che la mancata interlineatura della voce “ di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna; di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico ” sarebbe irrilevante.
5.1. Il motivo proposto è fondato.
5.2. L’art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 stabilisce che “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà ”.
5.3. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 consentono al privato di attestare fatti, situazioni, qualità in luogo della amministrazione pubblica che è chiamata ad effettuare un controllo ex post .
5.4. Sul versante della tutela penale le false dichiarazioni costituiscono una ipotesi di mendacio riconducibile al falso ideologico consistente nella falsa rappresentazione della realtà che, unitamente al falso materiale che consiste nella contraffazione e/o alterazione dell’atto pubblico, rientrano nel genus dei delitti contro la fede pubblica di cui agli artt. 483 o 495 c.p..
5.5. Per quanto di interesse l’amministrazione ha individuato i presupposti della condotta integrante i presupposti del mendacio di cui all’art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 a fronte degli effettuati accertamenti “ circa la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dall’istante, accertandone la falsità ” concludendo per l’assenza del requisito della buona condotta.
5.5.1. Nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni del -OMISSIS- allegata alla domanda di partecipazione agli esami di abilitazione risulta, infatti, che il ricorrente ha dichiarato alla voce “ di aver riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive) ” quanto segue: “ condannato con sentenza resa il -OMISSIS- dalla Corte di Appello di Catanzaro nel proc. pen. n. -OMISSIS- alla pena di anni 2 con sospensione condizionale della pena ”.
5.6. Ora ritiene il collegio che emerge, prima facie , che la pretesa falsità in atti non è oggettivamente riscontrabile non ravvisandosi i presupposti del falso ideologico nella dichiarazione datata -OMISSIS- neppure individuabili nella omessa qualificazione del reato trattandosi di mera specificazione che, semmai può rilevare sul piano formale, ma non integra una omissione idonea a dare la stura al mendacio.
5.7. Né è ammissibile la diversa ricostruzione del mendacio come formulata dalla difesa dell’amministrazione nella memoria del 12.5.2025 – quanto ad una pretesa non corrispondenza tra i titoli di guida allegati rispetto a domande diverse – risolvendosi la prospettata tesi in una ipotesi di integrazione postuma della motivazione mediante lo stesso scritto difensivo non essendo detti fatti indicati nel provvedimento impugnato.
È noto infatti che “ L'integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un'integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi .” (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza del 4 settembre 2023 n. 25665).
6. In conclusione il provvedimento deve essere annullato per difetto di motivazione, restando nondimeno integra la possibilità per l’amministrazione di assumere diversa e ulteriore determinazione.
7. La peculiarità della vicenda, anche nei suoi aspetti interpretativi, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatta salva diversa e ulteriore determinazione dell’amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.