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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE UNICO, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4476 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Pio Spagnoli, giusta Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Caiaffa, come da mandato in atti
RESISTENTE-
E
residente in [...]CP_2
RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 31 Marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, instaurato successivamente al procedimento di
ATP, l'attore domandava la condanna delle parti convenute al ristoro dei danni subìti in seguito ad un sinistro verificatosi in Leporano in data 02.09.2022, alle ore 20,45 circa all'incrocio di
Via Lungovivo con Via Ugo Foscolo. Deduceva il ricorrente che, mentre era alla guida del ciclomotore Zontes-ZT125 targato EW00817, di proprietà del proprio genitore, CP_3
, l'autovettura KIA Carnival targata CS629AY, assicurata con
[...] Controparte_1
polizza n. PRP315262931, che era condotta dal proprietario non rispettava
[...] CP_2
il segnale di “dare precedenza” all'angolo di Via Ugo Foscolo, scontrandosi violentemente con il ciclomotore guidato dal che proseguiva per Via Lungovivo, seguendo il senso di Parte_1
marcia, nella propria corsia. Sul luogo dell'evento intervenivano i Carabinieri della Stazione di
Talsano, Taranto, che, redigendo la relazione relativa all'incidente, verbalizzavano la violazione del Codice della Strada da parte del signor il quale non rispettava il CP_2
segnale di “dare precedenza” presente sul posto, mentre nessuna infrazione veniva contestata ad esso . A causa del sinistro il subiva gravi lesioni personali Parte_1 Parte_1
accertate dai medici del Pronto Soccorso del nosocomio di Francavilla Fontana, presso il quale veniva trasportato e per il cui ristoro azionava il presente giudizio.
La compagnia assicurativa convenuta, costituitasi con comparsa di risposta, contestava la domanda attrice nel quantum, che riteneva eccessivo. Concludeva per il rigetto delle richieste formulate.
Nessuno si costituiva per regolarmente citato e non comparso e di cui si dichiara CP_2
la contumacia.
La causa, istruita attraverso produzione documentale, veniva rinviata all'udienza del
31.03.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.. Preliminarmente si osserva che le modalità del sinistro non sono oggetto di contestazione, ex art.115 c.p.c., avendo la compagnia convenuta incentrato le sue difese contestando la quantificazione della richiesta risarcitoria avanzata dal . Parte_1
Incontestata la dinamica dell'occorso, ai fini della quantificazione dei danni lamentati da parte ricorrente, rilevante, anche alla luce della documentazione versata in atti, è apparsa la C.T.U.
medica svolta nel corso del giudizio di ATP, che appare chiara precisa ed esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici.
Dalla consulenza medica espletata è emerso che, in seguito all'incidente per cui è causa, il ricorrente veniva trasportato presso l'Ospedale di Francavilla Fontana, ove veniva diagnosticato
“escoriazioni di gamba e caviglia a dx, Algie I dito mano dx.” Veniva effettuata radiografia e visita ortopedica che rilevava trauma I dito mano dx con verosimile frattura base falange
ungueale. Stecca, A domicilio. Contusioni abrase multiple piede dx. Rivalutazione RX e
ortopedica 12/9/2022. Prognosi di 7 gg.. Successivamente eseguiva visite mediche di controllo ed esami diagnostici.
Il C.T.U. nominato ha accertato che in seguito al sinistro per cui è causa sono residuati, in capo all'attore, postumi che sono quantificati nella misura del 6% per danno psichico e 4% per danno fisico-ortopedico, nonché ha commisurato in 30 gg. l'ITP al 75%, in giorni 45 al 50%, e in gg.50 al 25%. Sono state riconosciute e ritenute congrue le spese mediche per € 2.125,00. Le
lesioni riportate dall'attore in seguito all'incidente per cui è causa sono state considerate dal perito compatibili con la dinamica del sinistro.
Va osservato che, nella ipotesi di invalidità con più patologie, come quella sottoposta ad esame,
il danno biologico complessivo non è determinato dalla sommatoria delle singole patologie, ma si adopera la nota formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard. Nel caso di specie avendo riconosciuto il CTU un danno biologico del 4% per danno ortopedico ed il 6% per danno psichico, il danno biologico complessivo va così determinato (0,6+0,4) – (0,6x 0,4) = 1- 0,24=
0,76 x 10= 7,6%.
Secondo i parametri di riferimento, Tabelle micropermanenti ex art.139 Codice Assicurazioni,
considerato che il ricorrente al momento dell'accaduto aveva 18 anni, gli spetta a titolo di danno biologico una somma pari ad € 14.004,88, cui bisogna aggiungere l'importo di € 3.176,30 per inabilità temporanea parziale, oltre alle spese mediche sostenute documentate pari ad € 2.125,00
per complessivi € 19.306,18 da cui deve essere detratta la cifra di € 12.150,00 che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto in acconto, residuando l'importo di € 7.156,18, somma determinata all'attualità, oltre interessi dall'evento al sinistro.
Ne consegue, quindi, che accoglibile, per quanto di ragione e nella misura come sopra determinata appare la domanda proposta dal ricorrente con il presente giudizio.
In ordine alla domanda attorea di danno emergente, concernente il pagamento del compenso per la fase stragiudiziale, con una recente pronuncia, la suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU. n.
16990/2017) ha chiarito che “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio,
superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità. Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”. Nella specie, tale domanda attorea si fonda sulle sole lettere di messa in mora e di avvio della procedura di negoziazione assistita (“come documentato dalle missive in atti”). Non pare esservi stata e non vi è dimostrazione di alcuna concreta ulteriore attività. Ora, quanto alle lettere di messa in mora, esse da sempre sono ritenute mera contestazione e comunicazione alla controparte della propria pretesa e, perciò,
non oggetto di autonoma liquidazione, ma ricomprese o nella liquidazione stragiudiziale, ove la controversia sia così stata definita, ovvero nelle competenze giudiziali, ove sia seguito il processo. Diverso discorso va fatto per la negoziazione assistita obbligatoria, che di per sè
costituisce una autonoma procedura ex lege prevista a pena di improcedibilità della domanda.
L'art. 2 co. 1 D.L. n. 132/2014 lo indica come un accordo a “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”; l'art. 4 co. 1 avverte che “la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma,
del codice di procedura civile”. Per cui, se la valutazione “ex ante”, “cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cass. Civ. S.U. n.
16990/2017; Cass. Civ. Sez. VI n. 2644/2018), conduce a ritenere che lo stesso risultato poteva ottenersi prima del giudizio, le spese stragiudiziali vanno considerate come danno patrimoniale,
perchè dovevano essere erogate prima e non dopo il giudizio, come mera componente delle spese giudiziali.
Quindi, la mancata ed ingiustificata partecipazione alla negoziazione assistita, in quanto pregiudizievole alla potenziale definizione conciliativa della controversia, da luogo al diritto di ottenere la liquidazione del relativo compenso a titolo di danno emergente. E qui i resistenti non hanno fornito alcuna giustificazione della loro mancata adesione e/o partecipazione.
Tuttavia, nella liquidazione occorre comunque sempre tener conto della concreta attività svolta,
della utilità, proficuità ed incidenza della stessa e della reale entità della domanda, quindi in rapporto non a quanto preteso e richiesto, ma a quanto effettivamente dovuto e riconosciuto.
Pertanto, considerato che l'attività è consistita nella sola lettera di avvio della procedura assistita
(fase introduttiva) poi non proseguita e tenuto conto dell'effettivo danno risarcibile, inferiore a quello richiesto, appare equo riconoscerne la liquidazione nel minimo del corrispondente scaglione, pari ad € 221,00 oltre accessori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività svolta e di quanto effettivamente riconosciuto rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della e , Controparte_1 CP_2
così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna solidalmente le parti convenute a rifondere al ricorrente la somma di € 7.156,18, per i danni subiti, oltre interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
2) Condanna solidalmente le parti convenute, a rifondere all'attore, le spese della fase stragiudiziale, che liquida in € 221,00,oltre accessori, nonché del presente giudizio, che liquida in complessive € 3.545,00 di cui € 545,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi,
oltre al 15% di spese generali, CAP ed IVA, se dovuta ed alle spese della fase di ATP, che si liquidano in complessive € 1.457,00 di cui € 287,00 per spese ed € 1.170,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori se dovuti ed alle spese della CTU.
Così deciso in Taranto, 31-03-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte