Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41/2025
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
esaminati gli atti e i documenti di causa, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.4.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCI, iscritto al n. 41/2025 R.G., instaurato da
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Antonio Gaudio, Massimiliano Matera e Carlo
Losito
- Reclamante -
nei confronti di in persona del Controparte_1
Curatore p.t. avv. Francesco Catapano, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Stefano
Francavilla
1
nonché di
Pm presso il Tribunale di Trani
- Ricorrente -
*********
Oggetto: “Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di faLLmento”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22.4.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – è titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Parte_1
Andria, esercente l'attività di autotrasporto merci conto terzi a far data dal 2.1.1987 ed è,
altresì, socio unico ed amministratore di , anch'essa con sede in Andria, Controparte_2
costituita in data 11.10.2013 ed operante nel settore dell'autotrasporto merci conto terzi nonché nel trasporto industriale e speciale.
2. – Con ricorso del 16.4.2024 il PM presso il Tribunale di Trani ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , in qualità di titolare Pt_1
dell'omonima ditta individuale, sul rilievo che lo stesso è gravato da una debitoria erariale di
€ 165.852,83, ridottasi in detta misura soltanto a seguito di stralci per istanze ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022 e per altri piani di definizione agevolata;
che dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022 emergono un patrimonio netto negativo di €
997.683,00, ricavi per € 30.290,00, crediti pari ad € 51.114,00 e debiti ammontanti ad €
1.233.923,00; che tali elementi costituiscono chiari indici di insolvenza.
3. – Il 19.7.2024 il debitore ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della relativa documentazione a norma dell'art. 44 CCII.
2 3.1. – Con decreto del 23.7.2024 il Tribunale di Trani ha concesso il termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta, nominando il CG nella persona dell'avv. Francesco
Catapano.
3.2. – Con provvedimento del 24.7.2024 il GD ha confermato le misure protettive richieste dal ricorrente ex artt. 54 e 55 CCII (inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui viene esercitata l'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e decadenze e l'impossibilità di apertura della liquidazione giudiziale), per la durata di centoventi giorni.
3.3. – Dopo che il CG ha segnalato l'omesso deposito della relazione informativa e dell'aggiornamento della situazione patrimoniale alla scadenza del termine del 20.8.2024, il
GD ha disposto la comparizione delle parti alla (differita) udienza del 15.10.2024.
3.4. – In data 13.9.2024 il debitore ha compiuto il primo adempimento informativo,
riferendo di aver prelevato (e destinato a sé) la somma di € 3.000,00 e di aver eseguito il pagamento (non autorizzato) di crediti anteriori (pari ad € 3.228,02), dichiarandosi disponibile a ricostituire la liquidità in tal modo utilizzata e, in seguito, offrendo la rifusione della somma di € 6.200,00 mediante assegno circolare.
3.5. – In data 23.9.2024 il ricorrente ha depositato la seconda relazione informativa ed ha chiesto l'omologa di un accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 57 CCII, provvedendo al deposito del piano, della relazione di attestazione a firma del dottore commercialista e dell'accordo ordinario concluso con , che Controparte_3 Controparte_2
rappresenta l'82,44% dei crediti.
3.6. – Le passività aziendali al 19.7.2024 sono state rappresentate dal debitore nei termini di seguito indicati: “ per € 23.535,56, quale debito residuo di Parte_2
un finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996; “F.LL LA s.n.c.”
Cont per € 420,00, quale debito scaduto per forniture;
e per una debitoria Controparte_5
complessiva di € 302.855,01; per € 46.808,26, quale debito riveniente da Controparte_2
3 pregressi rapporti di fornitura;
“Futrasit s.r.l.” per € 1.754.128,33, quale debito derivante da precedenti finanziamenti eseguiti in favore della Ditta di Fusiello.
3.7. – Il piano ex art. 57 co. 2 CCII, con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di accordo di ristrutturazione, è stato così congegnato dal proponente (in sintesi): continuità indiretta dell'attività, previo conferimento –
subordinatamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione – dell'azienda di proprietà del ricorrente in , operativa nel medesimo settore (autotrasporto di Controparte_2
merci conto terzi) e di proprietà dello stesso imprenditore che ne detiene l'intero capitale sociale, con l'integrale azzeramento della (ingente) debitoria maturata dalla Ditta conferente verso la Società conferitaria, mediante compensazione contabile delle relative partite;
soddisfacimento integrale dei creditori estranei all'accordo, ossia le Amministrazioni
finanziarie (nel rispetto dei piani di rateazione in essere), “ (nel Parte_2
rispetto del piano di ammortamento in essere) e “F.LL LA s.n.c.” (entro centoventi giorni dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti).
4. – Con decreto del 4-9.12.2024 il Tribunale di Trani, sul rilievo che il debitore, in pendenza del termine ex art. 44 CCII, aveva violato il divieto di pagamento dei creditori pregressi espressamente imposto con il provvedimento del 23.7.2024 ed aveva destinato al medesimo titolare dell'impresa la somma di € 3.000,00 senza alcuna specificazione al riguardo, ha revocato il termine di sessanta giorni precedentemente concesso per la presentazione della proposta nonché le misure protettive confermate con la pronunzia del
24.7.2024.
5. – Con sentenza n. 122 emessa e pubblicata il 9.12.2024 il Collegio tranese ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , in qualità Pt_1
di titolare dell'omonima ditta individuale, rilevando la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 ult. co. CCII (debiti scaduti per un ammontare superiore ad
€ 30.000,00), del presupposto soggettivo costituito dai requisiti dimensionali di cui all'art. 2
4 lett. d) CCII e del presupposto oggettivo rappresentato dallo stato d'insolvenza (debiti superiori ad € 127.000,00 verso l'Amministrazione finanziaria e di circa due milioni di euro nei confronti di “ ). Controparte_2
6. – Avverso detta sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, finalizzato Pt_1
anche a contestare il decreto (presupposto) di revoca del termine di sessanta giorni ex art. 44
CCII e delle misure protettive del 4-9.12.2024, che ha consentito l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale.
6.1. – In particolare, il gravame è articolato in due motivi: 1) errata applicazione dell'art. 2 co. 1 lett. b) CCII, non potendo essere considerato insolvente giacché, al Pt_1
momento della proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, egli risultava essere perfettamente in regola con il pagamento delle rate del finanziamento accordato dalla Banca nonché delle rate relative alla cd. “rottamazione quater”, beneficio concesso per l'estinzione dei debiti verso l'Amministrazione Finanziaria, cioè nei confronti degli unici due “reali” creditori, tenuto conto che l'altro maggiore creditore era “ _2
, il cui unico socio è lo stesso , che non avrebbe avuto alcun interesse a
[...] Pt_1
recuperare il credito in quanto quest'ultima Società avrebbe rilevato tutte le attività e passività
della Ditta Individuale, come stabilito nell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
2) omessa valutazione di due circostanze rilevanti per la decisione, per avere il Tribunale di Trani (a)
trascurato di considerare la buona fede e la spontanea comunicazione effettuata dal debitore agli organi della procedura, il quale, non appena resosi conto dell'errore commesso, ha prontamente denunciato i pagamenti eseguiti in favore dei creditori “istituzionali”, ponendo a disposizione della stessa procedura le somme utilizzate per il tramite di e Controparte_2
(b) pretermesso l'esame circa l'effettivo pregiudizio che i suddetti pagamenti hanno arrecato
“ai creditori rientranti nell'accordo di ristrutturazione (come stabilito da Cass. Civ. sent. n.
3324/16, n. 16808/19 e 27548/19)”, i quali sarebbero stati integralmente soddisfatti in base all'accordo di ristrutturazione, avendo egli prelevato in buona fede denaro destinato al
5 pagamento delle rateizzazioni. Inoltre, il reclamante ha lamentato che il Collegio di prime cure lo ha ingiustamente sanzionato con la revoca delle misure protettive ancorché “ _2
si sia formalmente dichiarata disponibile a reintegrare il patrimonio aziendale delle
[...]
somme distratte in buona fede, mediante deposito di un assegno circolare di € 6.200,00, senza che il Tribunale di Trani si sia pronunziato sull'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'incasso del predetto titolo di credito.
6.2. – Pertanto, sulla scorta di tali motivi, ha chiesto l'accoglimento del Pt_1
reclamo, con la conseguente revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, nonché l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 co. 1 CCII, con vittoria delle spese del procedimento.
7. – Il gravame è stato contrastato dalla Liquidazione Giudiziale, la quale ha dedotto l'infondatezza di tutte le censure reclamatorie e la legittimità del provvedimento di revoca del termine per la presentazione della proposta e delle misure protettive, in ragione della condotta violativa degli obblighi informativi e delle prescrizioni giudiziali tenuta dal debitore sin dalla fase “prenotativa”, soggiungendo che plurime circostanze (non considerate dal
Tribunale di Trani) rendevano, comunque, inammissibile la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (in sintesi): omessa iscrizione nel Registro delle
Imprese dell'accordo concluso fra la Ditta Individuale e “ , con conseguente Controparte_2
improduttività di effetti verso i creditori non aderenti;
invalidità del predetto accordo in quanto concluso dallo stesso soggetto in una situazione di conflitto di interessi e in difetto di una causa concreta, con esso risolvendosi in apparenza uno stato d'insolvenza mercè il trasferimento delle passività in capo ad altro operatore economico;
mancanza di specificità
della relazione di attestazione ex art. 57 co. 4 CCII, vizio che rende inammissibile il piano di risanamento. Pertanto, sulla scorta di tali contestazioni, la Liquidazione Giudiziale ha chiesto,
in via principale, la reiezione del reclamo e la condanna di al pagamento delle spese Pt_1
di lite;
in via subordinata, in caso di accoglimento del reclamo, la trasmissione degli atti al
6 Tribunale di Trani per l'ulteriore corso del procedimento, con compensazione integrale delle spese del procedimento;
infine, provvedere sulle spese e sul compenso spettanti al Curatore
ai sensi dell'art. 147 Tusg.
8. – Disposta l'acquisizione del parere (sfavorevole) del PG nonché della relazione informativa di cui all'art. 130 CCII e prodotto dalla Curatela il decreto di esecutività dello stato passivo del 10.3.2025, all'udienza del 22.4.2025, svoltasi in modalità “cartolare”, il
Collegio ha riservato la decisione.
9. – Il reclamo – il cui primo motivo, specificamente diretto avverso la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, può essere esaminato, per ragioni di posteriorità
logico-giuridica, dopo la pregiudiziale delibazione delle questioni d'inammissibilità della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sollevate dalla Curatela
– non può trovare accoglimento.
10. – L'Organo della Procedura ha fondatamente eccepito la suddetta inammissibilità
giacché entro il termine perentorio del 23.9.2024 concesso dal Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. c) CCII (cfr. capo 1 del dispositivo del decreto del 23.7.2024), non è
stato iscritto nel Registro delle Imprese l'accordo concluso tra e Pt_1 Controparte_2
(trattasi dell'allegato 2 al Piano ex art. 57 co. 2 CCII), come risulta dalla visura storica dell'impresa del 26.12.2024 (cfr. pag. 8), da cui si desume Parte_1
l'avvenuta iscrizione, in data 29.10.2024, soltanto del ricorso ex art. 40 CCII e del relativo piano.
10.1. – Su punto, la parte resistente, valorizzando il “dictum” di Cass. 29.12.2024 n.
34837 (secondo cui “In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.,
il proponente, nel termine perentorio assegnato ex art. 161, sesto comma, l. fall., deve non
solo depositare la domanda di omologazione dell'accordo, ma altresì provvedere
all'iscrizione dell'accordo medesimo nel Registro delle Imprese”), ha condivisibilmente argomentato, in base all'interpretazione sistematica degli artt. 40 co. 4, 48 co. 4 e 44 co. 1
7 lett. a) CCII, la necessarietà del suddetto adempimento pubblicitario, in difetto del quale l'accordo intervenuto con i creditori aderenti è sprovvisto di effetti nei confronti dei creditori rimasti ad esso estranei, i quali, in mancanza di pubblicazione, non potendo conoscerne il contenuto, non hanno la possibilità di partecipare in modo consapevole ed informato al procedimento di omologazione ed eventualmente di opporvisi nei modi e termini previsti dall'art. 48 co. 4 CCII.
11. – Inoltre, l'inammissibilità della proposta di soluzione negoziata della crisi aziendale presentata da è ravvisabile sotto i due ulteriori profili delineati dall' Pt_1 CP_6
resistente: 1) il proponente, avendo sottoscritto, come persona fisica, l'accordo di ristrutturazione dei debiti nella duplice veste di debitore e di socio unico ed amministratore del creditore aderente “ , ha, in tal modo, agito sostanzialmente in una Controparte_2
condizione soggettiva di doppia rappresentanza, integrante una situazione di conflitto d'interessi, che inficia la validità della domanda, vizio la cui autonoma rilevabilità non potrebbe ragionevolmente essere sottratta al controllo di legittimità demandato al giudice della crisi d'impresa: ciò non solo perché, nella specie, non può concepirsi che l'iniziativa della denunzia del predetto vizio venga assunta, in concreto, dal rappresentato quale unico legittimato all'impugnativa ex art. 1395 co. 2 cod. civ.; ma anche in ragione della natura concorsuale dell'istituto dell'A.R.D. (cfr., fra le numerose pronunzie di legittimità, Cass.
18.1.2018 n. 1182, Cass. 24.5.2018 n. 12965), al quale sono innegabilmente sottese esigenze di tutela di stampo pubblicistico;
2) l'accordo concluso, di fatto, con sé stesso da , Pt_1
prevedente l'azzeramento dell'ingente debitoria da lui accumulata ed il suo completo
“riversamento” contabile su , poiché si risolve in un patto Controparte_2
macroscopicamente “asimmetrico” fra i contraenti e, quindi, in un unilaterale soddisfacimento dell'interesse del solo debitore, con la correlativa mancanza di una tangibile e comprovata utilità di tipo economico per il titolare della posizione creditoria (sul quale viene esclusivamente trasferita e fatta gravare la quasi totalità del passivo aziendale
8 dell'imprenditore individuale in assenza di una percepibile e significativa contropartita), si atteggia a convenzione priva di causa concreta, che finisce per sviare dallo scopo pratico-
giuridico che l'istituto di cui all'art. 57 CCII mira a perseguire, ossia garantire, mediante un accordo con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'impresa in crisi attraverso la modifica dei termini e delle condizioni (in ciò sostanziandosi il concetto di ristrutturazione) del debito.
12. – I suesposti rilievi assorbono l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalla
Curatela a sostegno dell'eccepita inammissibilità della domanda, nonché il secondo motivo di reclamo (da intendersi perciò implicitamente rigettato), articolato nei due profili di censura sopra indicati (con le lettere a e b) al punto 6.1. della narrativa.
13. – Infine, rivestono portata confutativa della censura “veicolata” attraverso il
(restante) primo motivo del reclamo, oltre l'indiscussa qualità di imprenditore commerciale dell'impugnante, l'incontestato superamento dei limiti prescritti dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII,
la significativa consistenza dei debiti scaduti e non pagati (ciò che soddisfa la condizione oggettiva di procedibilità di cui all'art. 49 co. 5 CCII), anche lo stato d'insolvenza, dimostrato dall'incapacità di sopperire ordinariamente alle proprie obbligazioni, riconosciuta, peraltro,
da nel piano ex art. 57 CCII, da cui si evince che lo stesso debitore dispone(va) di Pt_1
liquidità di cassa di assai modesta entità (€ 3.512,76), a fronte di passività aziendali al
19.7.2024 superiori ai due milioni di euro.
13.1. – In proposito, come correttamente osservato dalla Curatela, deve escludersi che il rilevante debito da lui contratto verso a titolo di restituzione di prestiti Controparte_2
possa essere “estromesso” dal conteggio delle passività aziendali giacché quest'ultima società, benché interamente partecipata dal reclamante, è, comunque, dotata di una distinta soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale, com'è confermato dalla sua insinuazione al passivo per il credito di € 1.947.386,59. Inoltre, lo stato di insolvenza della Ditta di Fusiello
non può ritenersi parimenti escluso dalle procedure di rottamazione/rateazione dei
9 rimarchevoli debiti tributari registrati alla data della liquidazione giudiziale: ciò non solo perché il reclamante si è rivelato materialmente sprovvisto delle disponibilità monetarie necessarie per soddisfare i periodici pagamenti rateali, ma anche in quanto proprio la proposizione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti smentisce logicamente l'assunto della sua capacità di estinguere regolarmente ed integralmente le medesime rate.
14. – Nulla deve disporsi per le spese di causa, stante l'inapplicabilità del principio della soccombenza per effetto dello spossessamento già intervenuto nei confronti del soggetto destinatario della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura concorsuale, che rende
“ex lege” di pertinenza di quest'ultima ogni ipotetica somma al cui pagamento il debitore sia tenuto.
14.1. – Non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 51 co. 15 CCII.
15. – In considerazione dell'esito reiettivo del reclamo, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 CCI proposto in data 8.1.2025 da
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso il Parte_1
decreto presupposto del 4-9.12.2024 e la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale del Tribunale di Trani n. 122 del 9.12.2024, nei confronti della
Liquidazione Giudiziale di , così provvede: Parte_1
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto e la sentenza impugnati;
2) nulla per le spese;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
10 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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