Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2590/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. n. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar Per_1 del 23.01.23 repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, , dall'Avv. Ma
[...]
Lizzi (C.F. - PEC : t) e C.F._1 Email_1 con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55- Pt_1
Napoli (Fax: 081 . 19926338).
=Appellante
E
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 nella qualità di eredi di
[...] Persona_2
= Appellati
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2579/2023 pubbl. il 05/06/2023 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di NAPOLI NORD, dopo ampia premessa in diritto sulla natura dell'accertamento richiesto e sul riparto degli oneri probatori, accolse il ricorso
1
19.7.2010, e quindi del versamento dei contributi previdenziali per gli anni 1999- 2000- 2005- 2007- 2008- 2009; per l'effetto annullò i provvedimenti contrari dell' e dichiarò il diritto dell'istante all'iscrizione nell'elenco dei braccianti Pt_1 agricoli per gli anni dal 1999 e 2000 e dal 2005 al 2008. Con atto depositato presso questa Corte il 27.10.2023 l' ha proposto Pt_1 tempestivo appello avverso la sentenza, dolendosi – con riguardo all'onere probatorio – della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e ss. in relazione alla prova del rapporto di lavoro. Richiamati gli esiti degli accertamenti condotti presso le aziende IL e , CP_5 come documentati in atti, ha censurato l'erronea valutazionedelle allegazioni in fatto e delle risultanze istruttorie, ai fini della prova del rapporto di lavoro, da reputarsi fittizio. Ha contestato la rilevanza della documentazione di provenienza datoriale ed ha argomentato sull'efficacia probatoria dei verbali ispettivi;
quindi, riproposte le eccezioni preliminari sollevate in primo grado, ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione e per il rigetto dell'avverso ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Notificato l'atto, gli eredi del non si sono costituiti. CP_2
Disposta la trattazione scritta, sono state acquisite le note della parte appellante;
all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato.
1.La controversia trae origine da un accertamento ispettivo dell' dal quale si Pt_1 evince che il rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente deve essere considerato fittizio, formalizzato dall'azienda al solo scopo di conseguire indebite prestazioni previdenziali e contributive.
2.Deve precisarsi anche, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, che ad avviso del collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi - dall' , piuttosto Pt_1 che di un'opposizione al verbale di accertamento. Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4- 17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227);
“il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto….”(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012 - Rv. 623364). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito Pt_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di 2 cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo C. Cass. Sez. L, Sentenza n.2739 dell'11/02/2016 -Rv. 638722: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
3. Nel presente giudizio il lavoratore è gravato dell'onere probatorio: avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura nell'ambito di un rapporto connotato dal vincolo della subordinazione, in esecuzione delle direttive del titolare dell'azienda.
In punto di allegazioni in fatto, la controversia scaturisce dalla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il periodo sopra indicato: l'istante aveva chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda di IL NT prima e di poi, disconosciuti con verbale ispettivo dell Controparte_5 Pt_1 del 19.05.09 e 19.7.2010 (in atti) e quindi del versamento dei contributi previdenziali per gli anni 1999- 2000- 2005- 2007- 2008- 2009.
Dalla lettura del ricorso di primo grado risulta che era stato allegato dal defunto lo svolgimento di attività alle dipendenze dell'azienda agricola di IL NT prima e di poi, nei terreni in Sessa Aurunca, per 102 giornate annue, per Controparte_5 la coltivazione e raccolta di frutta di vario genere, con un impegno dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00 (e talvolta, se necessario, anche il sabato).
Nelle allegazioni non era stata effettuata alcuna distinzione tra le attività svolte per il IL e quelle alle dipendenze del : le caratteristiche della subordinazione CP_5 erano state descritte in modo unitario, con formule generiche. Non erano stati precisati i contenuti delle direttive di lavoro e le specifiche modalità con cui le stesse erano impartite dal titolare né i modi in cui era esercitata la correlata attività di controllo e sorveglianza presso i terreni di lavoro agricolo. L'affermazione dell'eterodirezione era stata effettuata con formula di stile, priva di contenuto concreto.
4.Con riguardo al materiale istruttorio, va ricordato in proposito che, secondo consolidata giurisprudenza “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i Pt_1
3 cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
“La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice…” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17702 del 07/09/2015 -Rv. 636801 - 01).
5.Tanto premesso, devono esaminarsi i verbali allegati in atti nei quali erano state formulate le valutazioni degli ispettori sulla base di dati contabili e di altre evidenze documentali, che avevano condotto l' a ritenere insussistente il vincolo della Pt_1 subordinazione nei rapporti di lavoro e le aziende come costituite allo scopo di configurare posizioni assicurative fittizie.
Dai verbali ispettivi era emerso che il IL aveva impiegato un elevato numero di braccianti per gli anni di causa, pur non avendo la proprietà dei fondi, né stipulato contratti di affitto o comodato al riguardo;
il predetto aveva svolto per due anni un'attività di commercio di frutta. La presunta azienda agricola non aveva disponibilità di mezzi meccanici come trattori ed irrigatori, né un magazzino per il deposito della merce. Secondo quanto riferito dallo stesso IL (v. allegato verbale di dichiarazioni), le persone assunte erano al massimo 5-6, da lui neppure conosciute personalmente;
nessuna documentazione era in suo possesso. La genuinità e veridicità di tali asserzioni non è stata mai contestata in questo giudizio. Nelle conclusioni dei verbalizzanti l'azienda era stata considerata inesistente come datore di lavoro agricolo, e quindi costituita solo allo scopo di creare false posizioni assicurative per consentire l'indebita percezione di prestazioni previdenziali.
Per quanto riguarda il – che invece aveva confermato l'esistenza di CP_5 un'azienda agricola, con disponibilità di un po' di terreni per coltivazione di frutta e di qualche mezzo meccanico – gli ispettori hanno riscontrato, all'esito di opportune verifiche, l'assenza di registrazioni di contratti di fitto, comodato o di altro titolo di godimento. I nominativi dei lavoratori – in numero considerevole, sproporzionato rispetto all'estensione dei terreni – risultavano denunciati solo all' (peraltro con Pt_1 un'omissione di versamento contributivo pari ad euro 1.800.000,00), senza invio della comunicazione da inserirsi nell'archivio del Ministero del lavoro. I braccianti Pt_2 erano risultati anche sconosciuti al fisco. Del tutto inverosimile l'ammontare dichiarato delle retribuzioni complessive per l'anno 2008 che, in uno con gli oneri contributive, raggiungeva il tetto di euro 1.400.000,00 a fronte di un riscontrato volume di affari di appena 30.000,00 euro annui. La documentazione esibita dal
- bolle di consegna e fatture di vendita – era risultata in parte non genuina, CP_5 recando alterazioni nelle date;
le buste paga non erano sottoscritte dai lavoratori. Non risultava documentazione relativa all'acquisto di prodotti necessari per le attività agricole (fitosanitari, concimi, materiali di confezionamento di prodotti, etc.), ovvero a transazioni bancarie o postali. Anche l'azienda era stata quindi ritenuta uno CP_5 strumento per il conseguimento di prestazioni previdenziali. 4 Le circostanze di fatto attestate dai verbalizzanti non erano state attinte da contestazioni di parte ricorrente.
6.Contrariamente a quanto affermato in sentenza, non può reputarsi utile la produzione di documenti di pagamento delle prestazioni rese dal defunto (v. buste paga in atti e modello CUD) per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali, in primo luogo, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la sottoposizione all'eterodirezione. Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 - Rv. 639167 - 01) mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
7.L'istruttoria orale non può soccorrere, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro e ai profili qualificanti dell'eterodirezione.
Viziate da genericità sono le deposizioni dei testi che il Giudice ha considerato idonee a comprovare la subordinazione e che, invece, ad avviso del collegio, non offrono elementi significativi e qualificanti sul punto.
I testi sono legati da vincoli di parentela o affinità con il ricorrente;
si sono limitati a dichiarare di aver lavorato nello stesso periodo, presso le stesse aziende, nell'attività di raccolta della frutta. Nessuna indicazione di periodi lavorati (a parte il generico riferimento alle differenti esigenze tra la stagione estiva e quella invernale). Nessun riferimento all'articolazione della settimana lavorativa (cioè giorni ed orari), né alle direttive impartire dal titolare, all'obbligo di giustificare assenze, all'eventuale sottoposizione a potere disciplinare, infine alle modalità della corresponsione del trattamento retributivo. Molto sommaria la distinzione tra l'attività svolta per IL e quella nei terreni del . CP_5
L'appello deve essere accolto, in riforma della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso in riassunzione proposto in primo grado dagli eredi del assorbita CP_2 ogni altra questione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza alla luce del recente persuasivo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020 - Rv. 658638 - 01) e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
5 La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso in riassunzione proposto in primo grado dagli eredi in epigrafe indicati;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 e per il secondo in euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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