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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1295/2025 V.G., vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...] (cf:
,
C.F. 1
E
,Parte_2 nato a [...] in data [...] e residente in [...]alla Via Perna n.
25 (cf: C.F._2 )
rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Saponaro Vincenzo e dall'avv. Pasquale Di
Natale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 23.07.2005; la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 28.03.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1 e Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Fasano il
23.07.2005, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 67, p. 2, s.
A, anno 2005) alle condizioni depositate telematicamente in data 30.04.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 22.07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro PATTI E CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. Il figlio minore NO IO, anche in virtù dello stato detentivo del padre, viene affidato in via esclusiva alla Sig.ra NI OS, attribuendo alla stessa anche la facoltà di assumere nell'interesse del figlio le scelte di maggiore importanza in materia di salute e scolastiche, con collocamento presso la casa coniugale sita in Fasano (BR) alla
Via Perna n.25;
2. La casa coniugale sita in Fasano (BR) alla Via Perna n.25, al catasto fabbricati riportata al foglio di mappa 30, p.lla 162, sub 2, graffata alla p.lla 240 sub.1, Via Perna n.25, p.1 categoria A/4 classe 3 r.c. L.186.000 e relative pertinenze destinate a servizio esclusivo della casa coniugale - consistenti in locale deposito sito in Fasano (BR) alla
Via Perna nc mappa 30 p.lla 162 sub.4, p.lla 238 sub.4, p.lla 239 sub.4, p.lla 240 sub.4, piano terra, categoria C/2, classe 8, rendita catastale euro 90,28, locale garage sito in Fasano (BR) alla Via Sant'Antonio 42, mappa 30 p.lla 162 sub.5, cat.C/6 classe
8 rendita cat. Euro 52,68, locale deposito Via Adami n.58, posto a piano terra, confinante con locale garage alla Via Sant'Antonio 42, nel catasto fabbricati riportato al foglio di mappa 30, p.lla 163, sub 4, categoria C/2, classe 3, rendita catastale 32,54, vengono assegnate alla Sig.ra NI OS con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, dove, unitamente al minore, continuerà a mantenere la residenza.
3. Si da atto che, data la evidente momentanea impossibilità da parte del Sig. NO all'ottenimento di una autonoma ed adeguata capacità reddituale, la Sig.ra NI sta provvedendo dal settembre 2024- al pagamento delle intere rate di mutuo di cui al contratto sottoscritto tra i coniugi e la "Banca di Credito Cooperatica di Locorotondo
Cassa Rurale ed Artigiana - Società cooperativa" in data 20/02/2023 dinnanzi al
Notaio Dott.ssa Antonella Perrini in Fasano (BR) (repertorio n.14868 Raccolta n.5537
- registrato a Ostuni il 06/02/2023 al n.463 serie 1T i scritto a Brindisi il 07/02/2023 ai nn.2366/237); il Sig. NO, pertanto, si impegna, ora per allora, alla resistituzione della quota parte che sarà stata nel frattempo anticipata dalla coniuge.
4. Il sig. NO NG si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Sig.ra
NI OS, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore NO IO e fino alla emancipazione economica dello stesso, la somma mensile di €.250,00; in maniera del tutto straordinaria, sino alla permanenza dello stato detentivo del padre nonché all'ottenimento di una retribuzione lavorativa e/o autonoma ed adeguata capacità reddituale, il contributo al mantenimento sarà pari €.150,00 mensili.
Ongle paras Pom Silieni Pagina 3 di 4 5. L'assegno unico ed universale sarà percepito interamente dalla madre NI OS, per cui il Sig. NO esprime, autorizza e acconsente ora per allora a qualsivoglia attività volta al suo ottenimento.
6. Le spese straordinarie relative al figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7. Il diritto di visita relativo al minore IO, ormai diciasettenne, stante l'attuale stato detentivo del padre, viene regolamentato con visite periodiche, di volta in volta concordate, da parte del figlio c/o la casa circondariale presso cui è detenuto il Sig.
NO. Le parti si impegnano, nel momento in cui il Sig. NO uscirà dalla casa circondariale, a favorire gli incontri padre-figlio per il progressivo recupero e consolidamento del loro rapporto.
8. Il Sig. NO trasferisce la proprietà dell'autovettura familiare Dacia SR DHD4 targata
FZ448GK Telaio VF1HJD40265332694 alla Sig.ra NI, già in uso a quest'ultima.
9.I coniugi dichiarano di essere in grado ognuno di provvedere economicamente ed autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente all'assegno relativo.
10. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
Letto, confermato e sottoscritto
Fasano-Lecce, li 25 marzo 2025
Sig.ra NI OS Sig, NO NG
OE Sulimi
I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13 della Legge Professionale Forense.
PER AUTENTICA PER AUTENTICA Avv. incenzo Saponaro Avv. Pasquale Di Natale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1295/2025 V.G., vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...] (cf:
,
C.F. 1
E
,Parte_2 nato a [...] in data [...] e residente in [...]alla Via Perna n.
25 (cf: C.F._2 )
rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Saponaro Vincenzo e dall'avv. Pasquale Di
Natale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 23.07.2005; la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 28.03.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1 e Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Fasano il
23.07.2005, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 67, p. 2, s.
A, anno 2005) alle condizioni depositate telematicamente in data 30.04.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 22.07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro PATTI E CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. Il figlio minore NO IO, anche in virtù dello stato detentivo del padre, viene affidato in via esclusiva alla Sig.ra NI OS, attribuendo alla stessa anche la facoltà di assumere nell'interesse del figlio le scelte di maggiore importanza in materia di salute e scolastiche, con collocamento presso la casa coniugale sita in Fasano (BR) alla
Via Perna n.25;
2. La casa coniugale sita in Fasano (BR) alla Via Perna n.25, al catasto fabbricati riportata al foglio di mappa 30, p.lla 162, sub 2, graffata alla p.lla 240 sub.1, Via Perna n.25, p.1 categoria A/4 classe 3 r.c. L.186.000 e relative pertinenze destinate a servizio esclusivo della casa coniugale - consistenti in locale deposito sito in Fasano (BR) alla
Via Perna nc mappa 30 p.lla 162 sub.4, p.lla 238 sub.4, p.lla 239 sub.4, p.lla 240 sub.4, piano terra, categoria C/2, classe 8, rendita catastale euro 90,28, locale garage sito in Fasano (BR) alla Via Sant'Antonio 42, mappa 30 p.lla 162 sub.5, cat.C/6 classe
8 rendita cat. Euro 52,68, locale deposito Via Adami n.58, posto a piano terra, confinante con locale garage alla Via Sant'Antonio 42, nel catasto fabbricati riportato al foglio di mappa 30, p.lla 163, sub 4, categoria C/2, classe 3, rendita catastale 32,54, vengono assegnate alla Sig.ra NI OS con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, dove, unitamente al minore, continuerà a mantenere la residenza.
3. Si da atto che, data la evidente momentanea impossibilità da parte del Sig. NO all'ottenimento di una autonoma ed adeguata capacità reddituale, la Sig.ra NI sta provvedendo dal settembre 2024- al pagamento delle intere rate di mutuo di cui al contratto sottoscritto tra i coniugi e la "Banca di Credito Cooperatica di Locorotondo
Cassa Rurale ed Artigiana - Società cooperativa" in data 20/02/2023 dinnanzi al
Notaio Dott.ssa Antonella Perrini in Fasano (BR) (repertorio n.14868 Raccolta n.5537
- registrato a Ostuni il 06/02/2023 al n.463 serie 1T i scritto a Brindisi il 07/02/2023 ai nn.2366/237); il Sig. NO, pertanto, si impegna, ora per allora, alla resistituzione della quota parte che sarà stata nel frattempo anticipata dalla coniuge.
4. Il sig. NO NG si obbliga a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Sig.ra
NI OS, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore NO IO e fino alla emancipazione economica dello stesso, la somma mensile di €.250,00; in maniera del tutto straordinaria, sino alla permanenza dello stato detentivo del padre nonché all'ottenimento di una retribuzione lavorativa e/o autonoma ed adeguata capacità reddituale, il contributo al mantenimento sarà pari €.150,00 mensili.
Ongle paras Pom Silieni Pagina 3 di 4 5. L'assegno unico ed universale sarà percepito interamente dalla madre NI OS, per cui il Sig. NO esprime, autorizza e acconsente ora per allora a qualsivoglia attività volta al suo ottenimento.
6. Le spese straordinarie relative al figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7. Il diritto di visita relativo al minore IO, ormai diciasettenne, stante l'attuale stato detentivo del padre, viene regolamentato con visite periodiche, di volta in volta concordate, da parte del figlio c/o la casa circondariale presso cui è detenuto il Sig.
NO. Le parti si impegnano, nel momento in cui il Sig. NO uscirà dalla casa circondariale, a favorire gli incontri padre-figlio per il progressivo recupero e consolidamento del loro rapporto.
8. Il Sig. NO trasferisce la proprietà dell'autovettura familiare Dacia SR DHD4 targata
FZ448GK Telaio VF1HJD40265332694 alla Sig.ra NI, già in uso a quest'ultima.
9.I coniugi dichiarano di essere in grado ognuno di provvedere economicamente ed autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente all'assegno relativo.
10. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
Letto, confermato e sottoscritto
Fasano-Lecce, li 25 marzo 2025
Sig.ra NI OS Sig, NO NG
OE Sulimi
I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13 della Legge Professionale Forense.
PER AUTENTICA PER AUTENTICA Avv. incenzo Saponaro Avv. Pasquale Di Natale
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