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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10987/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Angelo Di Palma, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Depretis n.
102, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
risposta, dall'avv. Vincenzo Pecorario, presso il cui studio, sito in Teverola, alla via Roma
n. 264, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 14.7.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva Controparte_1
emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della società
[...]
del valore di € 8.000,00, pari al corrispettivo non ancora Parte_1
versatole per “prestazioni professionali di lavoro autonomo” da lei rese nel periodo da settembre 2021 ad aprile 2022 e comprovate dalla fattura elettronica prodotta.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 3242/2022, pubblicato il 9.8.2022, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: che la dott.ssa aveva in passato CP_1
intrattenuto con il laboratorio una breve collaborazione, collaborazione che si era tuttavia interrotta;
che era verosimile supporre che l'opposta avesse approfittato dell'avvicendamento nei vertici societari, avvenuta l'1.4.2022, ed abbia voluto trarre vantaggio dal fatto che il nuovo amministratore non fosse conoscenza di quali erano i collaboratori della società; che questi aveva poi appurato da indagini interne che la dott.ssa aveva collaborato con il laboratorio fino a parecchi mesi prima, CP_1
collaborazione che certamente non si era protratta fino ai mesi cui si riferiva la fattura;
che, dalle tabelle di programmazione mensile degli orari dei propri collaboratori e riferite ai mesi di novembre e dicembre, in alcun modo compariva il nominativo dell'opposta; che, peraltro, la misura del corrispettivo preteso era stata del tutto arbitrariamente calcolata dalla controparte.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva in giudizio , la quale assumeva: di aver svolto attività Controparte_1
di consulente specialistico della sezione di microbiologia del laboratorio ancor prima che il dott. ne divenisse amministratore unico e che con il precedente Persona_1
amministratore era stato concordato un compenso mensile pari ad € 1.000,00; che la sua attività – che non era legata ad orari fissi e programmati, ma solo alle necessità della società – riguardava anche l'aggiornamento non solo delle metodiche del laboratorio, ma anche dei dipendenti addetti alle indagini microbiologiche e deputati ai prelievi;
che le sue “sedute” avevano luogo due o tre volte alla settimana ed avevano la durata media ciascuna di 4-5 ore;
di aver comunicato al dott. la sua esigenza di trasformare Per_1
quella collaborazione in un rapporto di lavoro dipendente, ma che tuttavia “per diversi motivi contingenti inerenti problematiche del Laboratorio” la cosa non era andata in
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
porto; che la sua opera di consulenza aveva avuto inizio da settembre 2020 e che da novembre 2020 aveva percepito un rimborso forfettario mensile di € 750,00; che, con l'arrivo dell'amministratore giudiziario dott. , si era stabilito di ufficializzare CP_2
verbalmente il rapporto, con la previsione di un compenso mensile forfettario di €
1.000,00, accordo che aveva avuto luogo alla presenza della dott.ssa ; di aver Per_2
continuato a prestare la sua opera con l'intesa che il suo compenso le sarebbe stato corrisposto dopo la stesura del contratto.
Ciò posto, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita mediante audizione di un teste indicato da parte opposta e di due testi indicati da parte opponente. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 3.10.2025.
L'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
In via del tutto preliminare giova osservare che — come noto — il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le modalità del procedimento ordinario, nel quale — secondo i principi generali in tema di onere della prova — incombe su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione, dunque, tornano ad avere vigore i principi in materia di onere della prova che sarebbero stati applicati se la domanda di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito nella forma dell'atto di citazione introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione.
Alla luce di quanto sopra osservato è possibile affermare che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era preciso onere dell'opposta (la quale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somme risultante dalla fattura n. 1/22 del
9.5.2022, quale asserito corrispettivo per prestazioni professionali svolte dalla prima in favore della seconda), dimostrare in modo specifico la sussistenza del rapporto contrattuale nel cui ambito sarebbe maturato il rivendicato diritto al corrispettivo per lo svolgimento delle attività che, nella causale, risulta indicata come “prestazioni professionali eseguite per vs conto nei mesi di settembre ottobre novembre dicembre 2021
e da gennaio ad aprire 2022”.
Del resto, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come il titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento del debito compenso” e “la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore” (cfr. Cass. n. 1741/2010).
I principi appena indicati, del resto, si inseriscono nell'ambito del generale principio di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento, come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001, la quale ha precisato che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale dei suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”.
Tanto chiarito, nel caso di specie, a fronte della chiara, determinata e specifica contestazione del di non aver mai Parte_1
conferito alcun incarico professionale alla dott.ssa per il periodo indicato nella CP_1
fattura, era onere di quest'ultima dimostrare compiutamente la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in lite e sulla cui base essa ha rivendicato l'azione diritto al compenso.
Tale prova, tuttavia, è del tutto mancata, anche all'esito del presente giudizio di merito a cognizione piena.
In primo luogo, per stessa asserzione della opposta, l'asserito rapporto contrattuale dedotto in lite non è stato mai consacrato in alcun atto scritto, cosicchè la sua materiale esistenza e le condizioni pattuite tra le parti sono state unicamente il frutto di mere asserzioni unilaterali rese dalla stessa parte opposta.
In secondo luogo, non può non essere evidenziata l'assoluta genericità, lacunosità e, per certi versi, contraddittorietà della ricostruzione della vicenda così come allegata dalla difesa dell'opposta, che certamente non ha consentito al Tribunale di acquisire una chiara e precisa rappresentazione di tutte le fasi che avrebbero caratterizzato l'insorgenza e, quindi, l'evoluzione del rapporto di consulenza intercorso tra le parti.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
Invero, nell'ambito della comparsa di risposta, la dott.ssa ha sostenuto che il CP_1
proprio rapporto di collaborazione con il laboratorio aveva avuto inizio ancor prima che il dott. divenisse amministratore della società (cfr. pag. 2 della comparsa). Quindi, Per_1
ha asserito, da un lato, che tale collaborazione era iniziata nel mese di settembre 2020 e che, dall'altro lato, con l'arrivo al vertice della società del dott. , si era “stabilito di CP_2 ufficializzare verbalmente” il rapporto con la previsione di un compenso mensile forfettario di € 1.000,00 (cfr. pag. 3 della comparsa)
Dunque, da tali allegazioni sembrerebbe desumersi che il rapporto di consulenza abbia avuto inizio ancor prima che il dott. divenisse amministratore della società e che, CP_2
solo poi con il suo arrivo, si era finalmente prospettata la concreta possibilità di rendere ufficiale il rapporto. Tuttavia, tale affermazione risulta logicamente in contrasto con la circostanza che la collaborazione sia iniziata a settembre 2020.
Infatti, dalla visura camerale in atti riferita alla società opponente, si ricava che il dott.
sia stato amministratore giudiziario da luglio 2020 a settembre 2021; a lui CP_2
subentrava come amministratore il dott. , in carica sino all'aprile 2022, quando poi Per_1
nuovo amministratore risultava essere il dott. Per_3
Dunque, se l'inizio del rapporto di consulenza – per come sostenuto dall'opposta – risale a settembre 2020, l'incarico non può che esserle stato conferito dallo stesso dott. . CP_2
E' allora implausibile che solo quando quest'ultimo sia divenuto amministratore della società sia stata prospettata alla dott.ssa la possibilità di vedere formalmente CP_1
riconosciuto il suo ruolo all'interno del laboratorio.
Peraltro, l'opposta non ha mai chiarito in maniera specifica con quale amministratore abbia avuto inizio il rapporto e quali sarebbero state le condizioni generali che avrebbero quindi regolato la collaborazione.
Inoltre, l'opposta riferisce che, assieme al dott. , si era stabilito di “ufficializzare CP_2
verbalmente” il rapporto, senza tuttavia chiarire l'effettivo significato di tale espressione, né esattamente specificare in che mese tale accordo sarebbe intervenuto.
Alquanto inverosimile poi è la circostanza – indicata al punto 16) della comparsa di costituzione – che la dott.ssa avrebbe “continuato a prestare la sua opera di CP_1
consulente specialistico, nonostante non venisse pagata e rinviato il compenso a dopo la stesura del contratto”. In sostanza, l'opposta, rassicurata dal dott. sul fatto che CP_2
sarebbe stato nel giro di alcuni mesi stipulato un regolare contratto di lavoro, si sarebbe
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resa disponibile a continuare ad eseguire le proprie prestazioni professionali con la prospettiva che il relativo corrispettivo le sarebbe stato versato solo a contratto perfezionato. Come sopra già chiarito, nel settembre 2021 l'amministrazione della società passava nelle mani del dott. . Adesso, giacché non risulta in alcun modo emerso Per_1
che anche il dott. avrebbe confermato il presunto impegno assunto dal suo Per_1
predecessore a contrattualizzare la collaboratrice, appare poco plausibile che la stessa abbia continuato a svolgere le sue prestazioni di consulenza per ben otto mesi – da settembre 2021 ad aprile 2022 – senza che il nuovo amministratore (insediatosi appunto a settembre 2021), da un lato, le confermasse l'incarico conferitole un anno prima e, dall'altro lato, le assicurasse l'imminente perfezionamento di un contratto di lavoro.
Del tutto vago è poi risultato l'oggetto del rapporto di collaborazione e consulenza che si sarebbe instaurato tra le parti, i cui termini sono stati allegati in maniera estremamente generica.
Tali significativi elementi di incertezza nemmeno sono stati chiariti e superati con la deposizione resa dalla teste la quale, con dichiarazioni assolutamente Testimone_1
generiche, si è limitata a raccontare che dal mese di gennaio 2021, epoca della sua assunzione, la dott.ssa già svolgeva attività di collaborazione con il laboratorio. CP_1
Di contro, i due testi indicati da parte opponente, e , dipendenti Tes_2 Testimone_3
del laboratorio, hanno sì ammesso di aver visto qualche volta l'opposta, ma al tempo stesso hanno escluso che la stessa abbia svolto attività professionale all'interno del centro.
Dunque, ricapitolando, secondo l'insegnamento del Supremo Organo di nomofilachia, se
è vero che laddove sia dedotto — come avvenuto nel caso di specie — l'inadempimento, ovvero l'inesatto o il parziale adempimento, di un'obbligazione al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533), è altrettanto vero che, in caso di contestazione della fonte dell'obbligazione, è il creditore a doverne fornire la prova rigorosa.
Peraltro, la fattura commerciale, pur essendo prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione piena), essa è mero documento unilaterale che non integra, di per sé, la piena
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prova del credito in esso indicato (ivi compreso della fonte negoziale e delle pattuizioni raggiunte tra le parti), non comportando neppure l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore, specie in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Nel caso in esame certamente può ritenersi dimostrato che nel periodo anteriore a quello cui si riferisce il corrispettivo pretesto in questa sede, la dott.ssa abbia CP_1
effettivamente svolto attività di collaborazione con il laboratorio. Trattasi di circostanza ammessa anche dalla difesa della parte opponente e che trova riscontro nei bonifici da questa eseguiti in favore dell'opposta (risalenti, rispettivamente, a novembre, dicembre
2020, maggio, luglio ed ottobre 2021 ed ammontanti in totale ad € 5.800,00).
Tuttavia, le evidenziate carenze e contraddizioni in punto di allegazione e di prova certamente non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato in termini certi sia il contenuto dell'accordo verbale da cui avrebbe avuto origine il rapporto di collaborazione professionale tra le parti – in particolare, la specifica regolamentazione inerente le prestazioni affidate alla dott.ssa e gli aspetti economici del rapporto –, sia che CP_1
l'opposta abbia poi effettivamente prestato attività di consulenza per la società opponente anche nel periodo di otto mesi decorrente da settembre 2021 ad aprile 2022.
La lacunosità e contraddittorietà del quadro istruttorio delineatosi non consente allora di ritenere che l'onere probatorio gravante sull'opposta sia stato adeguatamente assolto.
Sicché, posti i principi che precedono, la proposta opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, in relazione al valore del credito azionato in lite e del decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice-opponente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3242/2022;
• condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10987/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Angelo Di Palma, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Depretis n.
102, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
risposta, dall'avv. Vincenzo Pecorario, presso il cui studio, sito in Teverola, alla via Roma
n. 264, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 14.7.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva Controparte_1
emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della società
[...]
del valore di € 8.000,00, pari al corrispettivo non ancora Parte_1
versatole per “prestazioni professionali di lavoro autonomo” da lei rese nel periodo da settembre 2021 ad aprile 2022 e comprovate dalla fattura elettronica prodotta.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 3242/2022, pubblicato il 9.8.2022, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: che la dott.ssa aveva in passato CP_1
intrattenuto con il laboratorio una breve collaborazione, collaborazione che si era tuttavia interrotta;
che era verosimile supporre che l'opposta avesse approfittato dell'avvicendamento nei vertici societari, avvenuta l'1.4.2022, ed abbia voluto trarre vantaggio dal fatto che il nuovo amministratore non fosse conoscenza di quali erano i collaboratori della società; che questi aveva poi appurato da indagini interne che la dott.ssa aveva collaborato con il laboratorio fino a parecchi mesi prima, CP_1
collaborazione che certamente non si era protratta fino ai mesi cui si riferiva la fattura;
che, dalle tabelle di programmazione mensile degli orari dei propri collaboratori e riferite ai mesi di novembre e dicembre, in alcun modo compariva il nominativo dell'opposta; che, peraltro, la misura del corrispettivo preteso era stata del tutto arbitrariamente calcolata dalla controparte.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva in giudizio , la quale assumeva: di aver svolto attività Controparte_1
di consulente specialistico della sezione di microbiologia del laboratorio ancor prima che il dott. ne divenisse amministratore unico e che con il precedente Persona_1
amministratore era stato concordato un compenso mensile pari ad € 1.000,00; che la sua attività – che non era legata ad orari fissi e programmati, ma solo alle necessità della società – riguardava anche l'aggiornamento non solo delle metodiche del laboratorio, ma anche dei dipendenti addetti alle indagini microbiologiche e deputati ai prelievi;
che le sue “sedute” avevano luogo due o tre volte alla settimana ed avevano la durata media ciascuna di 4-5 ore;
di aver comunicato al dott. la sua esigenza di trasformare Per_1
quella collaborazione in un rapporto di lavoro dipendente, ma che tuttavia “per diversi motivi contingenti inerenti problematiche del Laboratorio” la cosa non era andata in
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porto; che la sua opera di consulenza aveva avuto inizio da settembre 2020 e che da novembre 2020 aveva percepito un rimborso forfettario mensile di € 750,00; che, con l'arrivo dell'amministratore giudiziario dott. , si era stabilito di ufficializzare CP_2
verbalmente il rapporto, con la previsione di un compenso mensile forfettario di €
1.000,00, accordo che aveva avuto luogo alla presenza della dott.ssa ; di aver Per_2
continuato a prestare la sua opera con l'intesa che il suo compenso le sarebbe stato corrisposto dopo la stesura del contratto.
Ciò posto, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita mediante audizione di un teste indicato da parte opposta e di due testi indicati da parte opponente. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 3.10.2025.
L'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
In via del tutto preliminare giova osservare che — come noto — il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le modalità del procedimento ordinario, nel quale — secondo i principi generali in tema di onere della prova — incombe su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione, dunque, tornano ad avere vigore i principi in materia di onere della prova che sarebbero stati applicati se la domanda di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito nella forma dell'atto di citazione introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione.
Alla luce di quanto sopra osservato è possibile affermare che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era preciso onere dell'opposta (la quale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somme risultante dalla fattura n. 1/22 del
9.5.2022, quale asserito corrispettivo per prestazioni professionali svolte dalla prima in favore della seconda), dimostrare in modo specifico la sussistenza del rapporto contrattuale nel cui ambito sarebbe maturato il rivendicato diritto al corrispettivo per lo svolgimento delle attività che, nella causale, risulta indicata come “prestazioni professionali eseguite per vs conto nei mesi di settembre ottobre novembre dicembre 2021
e da gennaio ad aprire 2022”.
Del resto, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di
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prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come il titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento del debito compenso” e “la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore” (cfr. Cass. n. 1741/2010).
I principi appena indicati, del resto, si inseriscono nell'ambito del generale principio di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento, come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001, la quale ha precisato che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale dei suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”.
Tanto chiarito, nel caso di specie, a fronte della chiara, determinata e specifica contestazione del di non aver mai Parte_1
conferito alcun incarico professionale alla dott.ssa per il periodo indicato nella CP_1
fattura, era onere di quest'ultima dimostrare compiutamente la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in lite e sulla cui base essa ha rivendicato l'azione diritto al compenso.
Tale prova, tuttavia, è del tutto mancata, anche all'esito del presente giudizio di merito a cognizione piena.
In primo luogo, per stessa asserzione della opposta, l'asserito rapporto contrattuale dedotto in lite non è stato mai consacrato in alcun atto scritto, cosicchè la sua materiale esistenza e le condizioni pattuite tra le parti sono state unicamente il frutto di mere asserzioni unilaterali rese dalla stessa parte opposta.
In secondo luogo, non può non essere evidenziata l'assoluta genericità, lacunosità e, per certi versi, contraddittorietà della ricostruzione della vicenda così come allegata dalla difesa dell'opposta, che certamente non ha consentito al Tribunale di acquisire una chiara e precisa rappresentazione di tutte le fasi che avrebbero caratterizzato l'insorgenza e, quindi, l'evoluzione del rapporto di consulenza intercorso tra le parti.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10987/2022
Invero, nell'ambito della comparsa di risposta, la dott.ssa ha sostenuto che il CP_1
proprio rapporto di collaborazione con il laboratorio aveva avuto inizio ancor prima che il dott. divenisse amministratore della società (cfr. pag. 2 della comparsa). Quindi, Per_1
ha asserito, da un lato, che tale collaborazione era iniziata nel mese di settembre 2020 e che, dall'altro lato, con l'arrivo al vertice della società del dott. , si era “stabilito di CP_2 ufficializzare verbalmente” il rapporto con la previsione di un compenso mensile forfettario di € 1.000,00 (cfr. pag. 3 della comparsa)
Dunque, da tali allegazioni sembrerebbe desumersi che il rapporto di consulenza abbia avuto inizio ancor prima che il dott. divenisse amministratore della società e che, CP_2
solo poi con il suo arrivo, si era finalmente prospettata la concreta possibilità di rendere ufficiale il rapporto. Tuttavia, tale affermazione risulta logicamente in contrasto con la circostanza che la collaborazione sia iniziata a settembre 2020.
Infatti, dalla visura camerale in atti riferita alla società opponente, si ricava che il dott.
sia stato amministratore giudiziario da luglio 2020 a settembre 2021; a lui CP_2
subentrava come amministratore il dott. , in carica sino all'aprile 2022, quando poi Per_1
nuovo amministratore risultava essere il dott. Per_3
Dunque, se l'inizio del rapporto di consulenza – per come sostenuto dall'opposta – risale a settembre 2020, l'incarico non può che esserle stato conferito dallo stesso dott. . CP_2
E' allora implausibile che solo quando quest'ultimo sia divenuto amministratore della società sia stata prospettata alla dott.ssa la possibilità di vedere formalmente CP_1
riconosciuto il suo ruolo all'interno del laboratorio.
Peraltro, l'opposta non ha mai chiarito in maniera specifica con quale amministratore abbia avuto inizio il rapporto e quali sarebbero state le condizioni generali che avrebbero quindi regolato la collaborazione.
Inoltre, l'opposta riferisce che, assieme al dott. , si era stabilito di “ufficializzare CP_2
verbalmente” il rapporto, senza tuttavia chiarire l'effettivo significato di tale espressione, né esattamente specificare in che mese tale accordo sarebbe intervenuto.
Alquanto inverosimile poi è la circostanza – indicata al punto 16) della comparsa di costituzione – che la dott.ssa avrebbe “continuato a prestare la sua opera di CP_1
consulente specialistico, nonostante non venisse pagata e rinviato il compenso a dopo la stesura del contratto”. In sostanza, l'opposta, rassicurata dal dott. sul fatto che CP_2
sarebbe stato nel giro di alcuni mesi stipulato un regolare contratto di lavoro, si sarebbe
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resa disponibile a continuare ad eseguire le proprie prestazioni professionali con la prospettiva che il relativo corrispettivo le sarebbe stato versato solo a contratto perfezionato. Come sopra già chiarito, nel settembre 2021 l'amministrazione della società passava nelle mani del dott. . Adesso, giacché non risulta in alcun modo emerso Per_1
che anche il dott. avrebbe confermato il presunto impegno assunto dal suo Per_1
predecessore a contrattualizzare la collaboratrice, appare poco plausibile che la stessa abbia continuato a svolgere le sue prestazioni di consulenza per ben otto mesi – da settembre 2021 ad aprile 2022 – senza che il nuovo amministratore (insediatosi appunto a settembre 2021), da un lato, le confermasse l'incarico conferitole un anno prima e, dall'altro lato, le assicurasse l'imminente perfezionamento di un contratto di lavoro.
Del tutto vago è poi risultato l'oggetto del rapporto di collaborazione e consulenza che si sarebbe instaurato tra le parti, i cui termini sono stati allegati in maniera estremamente generica.
Tali significativi elementi di incertezza nemmeno sono stati chiariti e superati con la deposizione resa dalla teste la quale, con dichiarazioni assolutamente Testimone_1
generiche, si è limitata a raccontare che dal mese di gennaio 2021, epoca della sua assunzione, la dott.ssa già svolgeva attività di collaborazione con il laboratorio. CP_1
Di contro, i due testi indicati da parte opponente, e , dipendenti Tes_2 Testimone_3
del laboratorio, hanno sì ammesso di aver visto qualche volta l'opposta, ma al tempo stesso hanno escluso che la stessa abbia svolto attività professionale all'interno del centro.
Dunque, ricapitolando, secondo l'insegnamento del Supremo Organo di nomofilachia, se
è vero che laddove sia dedotto — come avvenuto nel caso di specie — l'inadempimento, ovvero l'inesatto o il parziale adempimento, di un'obbligazione al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533), è altrettanto vero che, in caso di contestazione della fonte dell'obbligazione, è il creditore a doverne fornire la prova rigorosa.
Peraltro, la fattura commerciale, pur essendo prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione piena), essa è mero documento unilaterale che non integra, di per sé, la piena
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prova del credito in esso indicato (ivi compreso della fonte negoziale e delle pattuizioni raggiunte tra le parti), non comportando neppure l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore, specie in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Nel caso in esame certamente può ritenersi dimostrato che nel periodo anteriore a quello cui si riferisce il corrispettivo pretesto in questa sede, la dott.ssa abbia CP_1
effettivamente svolto attività di collaborazione con il laboratorio. Trattasi di circostanza ammessa anche dalla difesa della parte opponente e che trova riscontro nei bonifici da questa eseguiti in favore dell'opposta (risalenti, rispettivamente, a novembre, dicembre
2020, maggio, luglio ed ottobre 2021 ed ammontanti in totale ad € 5.800,00).
Tuttavia, le evidenziate carenze e contraddizioni in punto di allegazione e di prova certamente non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato in termini certi sia il contenuto dell'accordo verbale da cui avrebbe avuto origine il rapporto di collaborazione professionale tra le parti – in particolare, la specifica regolamentazione inerente le prestazioni affidate alla dott.ssa e gli aspetti economici del rapporto –, sia che CP_1
l'opposta abbia poi effettivamente prestato attività di consulenza per la società opponente anche nel periodo di otto mesi decorrente da settembre 2021 ad aprile 2022.
La lacunosità e contraddittorietà del quadro istruttorio delineatosi non consente allora di ritenere che l'onere probatorio gravante sull'opposta sia stato adeguatamente assolto.
Sicché, posti i principi che precedono, la proposta opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, in relazione al valore del credito azionato in lite e del decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice-opponente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3242/2022;
• condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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