Art. 29. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa ((delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte)) negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni ((delle medesime unita' elementari di bilancio)) , ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa ((delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte)) negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni ((delle medesime unita' elementari di bilancio)) , ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.