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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3324/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
Parte_1 nata a [...] l'[...], C.F. residente in [...] residente in [...].F._2 n. 26 e Parte_2 nato a [...] il [...], C.F.
,
,
(TO), via Pegolo n. 6, in proprio nonché in qualità di eredi unici dei signori
,nata a [...]_1
(CT) il 29.11.1939, C.F. nato adeceduta in data 27.08.2020 e di Persona_2
,C.F. 3 deceduto in data 26.08.2022, entrambi rappresentati e GI (CT) il 28.06.1937, C.F. C.F._4 difesi dall'avv. Anna Garavello C.F. Codice Fiscale_5 PEC:
- ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino Via Email_1
F.lli Carle n. 38, nonché presso il domicilio digitale della stessa, come da procura
Avverso
Parte_3 con sede legale in Pt 3, Piazza Salimbeni n. 3 (C.F.
P.IVA 1 , P.IVA P.IVA_2 ), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario codice Banca 1030.6, Parte_3
,
codice Gruppo 1030.6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta
LO (C.F. Codice Fiscale_6 procura alle liti, dagli avv.ti Giuseppe pec:
Lazare-David Vittone Tassinari (C.F. Codice Fiscale_7 ; pec: Email_2
e Roberto Perrone (C.F. Codice Fiscale_8 ; pec: Email_3 del Foro di Milano e dall'avv. Martina Ferrero (C.F. C.F. 9 Email_4 del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata Email_5
[...] ; pec: presso il loro studio in Milano, Via Barozzi n. 1
Conclusioni:
Parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e domanda per le ragioni già esposte in atti
Nel merito
Accertato e dichiarato l'inadempimento e la responsabilità della Pt 3 convenuta per le ragioni spiegate in atti, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_3 in persona del suo con sede legale inlegale rappresentante pro tempore, P. Iva P.IVA_2 Codice Fiscale: P.IVA 1
,
Pt 3, Piazza Salimbeni n. 3, al risarcimento del danno patito dagli attori, mediante pagamento in favore degli stessi della somma di € 102.511,88, o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertanda in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione di investimento al saldo.
In via istruttoria
Qualora il Giudice ritenga necessario disporre una CTU e ritenga contestata da parte della Banca convenuta la consulenza tecnica depositata dagli attori con l'atto di citazione, parte attrice chiede che venga eventualmente disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio per verificare la complessità e rischiosità dei titoli per cui è causa, descrivendone le caratteristiche e la natura speculativa e la non idoneità a costituire oggetto di proposte di investimento destinate alla clientela retail nella quale vanno identificati gli attori, indagando sulle vicissitudini societarie tra la Controparte_1 e la CP 2 al momento dell'investimento, sul ruolo di controllante e garante della CP_2 rispetto alla Controparte_1 , su come i rapporti societari tra le due società e lo stato di salute della controllante CP_2 abbiano influito sull'andamento del titolo oggetto del contraddittorio, sulla dipendenza del valore delle obbligazioni Controparte_1 dalla situazione economica di CP_2 e sui declassamenti che nel 2015 le maggiori agenzie internazionali di rating pronunciarono nei confronti di quest'ultima, nonché in generale su tutte le cause che comportarono il repentino crollo del valore del bond oggetto di lite, anche tenuto conto dei documenti depositati in giudizio. Il tutto ad integrazione del quesito più ampio che il Giudice Istruttore riterrà di formulare.
In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, e contributo forfetario ex art. 15 L.P."
Per parte convenuta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
In rito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza della legittimazione attiva della sig.ra Parte_1
Nel merito, in via principale:
rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti.
In denegato subordine:
per il caso di accoglimento di eventuali domandi risarcitorie, dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti agli Attori: (a) i danni che gli stessi hanno concorso a cagionare ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c., pari ad un importo non inferiore ad Euro 89.943,21 o, in subordine, ad Euro 62.212,31 o, in via ulteriormente gradata, ad Euro 30.894,81; (b) l'importo ottenuto dagli Attori a titolo di cedole (pari ad Euro 3.421,00 ovvero al maggiore o minore importo che risulterà all'esito); (c) il corrispettivo che gli Attori dovessero trarre o aver tratto dalla procedura di recuperação judicial;
il tutto per le ragioni illustrate in atti.
In ogni caso:
condannare gli Attori a rifondere a favore di Parte_3 compensi e spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge." OSSERVATO
Parte attrice svolge azione risarcitoria, in relazione a contratti per investimento mobiliare, lamentando la violazione delle obbligazioni gravanti sull'intermediario ai sensi del TUF e dei Regolamenti CONSOB vigenti
- il riferimento è all'acquisto/negoziazione di titoli del tipo PORT TEL 13/20 4.625% isin XS0927581842, emessi dalla società PO OM AT FI BV;
per un valore nominale pari ad euro
100.000,00, ed appoggiati a deposito titoli n.117/13489 in essere presso l'istituto bancario convenuto, investimento conclusosi con la integrale perdita di valore.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, con ampio e ben motivato percorso:
" Fatto
II.A La carente ed erronea ricostruzione fattuale operata dagli Attori e il contesto in cui si colloca l'investimento nei Titoli
La ricostruzione fattuale offerta dagli Attori è, da un lato, generica e confusa, e, dall'altro lato, incompleta e priva di ogni riscontro probatorio.
In sostanza, a distanza di quasi dieci anni dall'investimento de quo, allegano - in termini assolutamente generici e vaghi - talune presunte violazioni della Pt 3 ai propri obblighi di intermediario (su cui provano a fondare una domanda di natura contrattuale), pretendendo addirittura il risarcimento dell'intero capitale investito e omettendo di dare conto del fatto che, ad oggi, risultano titolari di un diritto di rimborso del valore nominale delle obbligazioni (sic!).
Ma procediamo con ordine.
In primo luogo, occorre specificare che l'Operazione per cui è causa non è stata realizzata nell'ambito di un rapporto di consulenza, della cui sussistenza, invero, gli Attori non hanno fornito alcuna prova.
Sono dunque manifestamente pretestuosi i riferimenti svolti dalle controparti in relazione alla presunta iniziativa dei funzionari di PS, che avrebbero essi suggerito di procedere all'acquisto dei Titoli.
Procediamo ora a fornire le dovute precisazioni sul contesto in cui si colloca l'Operazione oggetto di causa, e il reale profilo di investitore delle controparti (e dei genitori cointestatari del dossier titoli acceso con la stipula del Contratto Quadro).
Occorre infatti rilevare, seppur gli Attori omettano ogni riferimento in proposito, che quest'ultimi, come i genitori Persona_1 e Persona_2 erano investitori esperti e con alta propensione al rischio, così
,
come confermato dai questionari Mifid nel tempo compilati e sottoscritti dagli stessi.
E infatti: il Sig. Parte_2 che ha disposto l'Operazione per cui è causa, ha dichiarato con il questionario
,
Mifid rilasciato in data 20 gennaio 2014: di avere esperienze in materia di investimenti "Elevata - ho un'approfondita esperienza di strumenti finanziari/assicurativi. Sono in grado di valutare pienamente i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi ed anche strumenti derivati e mi aggiorno sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari ad esempio attraverso fonti informative specializzate (quotidiani finanziari, siti internet, ecc.)" (cfr. questionario Mifid del 20 gennaio 2014, pag. 4, sub ns. doc. 5);
capitale nel lungodi avere, quale obiettivo d'investimento, quello di "Incrementare significativamente periodo essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore dell'investimento con eventuali rischi di perdite in conto capitale" (cfr. questionario Mifid del 20 gennaio 2014, pag. 6, sub ns. doc. 5); Pt
- di essere disposto, a tal fine, a correre un rischio : sono disposto a rischiare perdite potenziali in conto capitale per puntare a conseguire l'obiettivo di una marcata crescita del capitale" (cfr. questionario Mifid del 20 gennaio 2014, pag. 6, sub ns. doc. 5)
analoghe dichiarazioni sono state rilasciate dal medesimo sig. Parte_2 nei successivi questionari del
19 ottobre 2015, 3 novembre 2015 e 16 novembre 2015 (tutti sub ns. doc. 5), nonché dalla sig.ra Pt_1
[...] con i questionari del 28 gennaio 2014 e del 17 novembre 2015 (sub ns. doc. 6), dal sig. Persona_2 con i questionari del 2 dicembre 2013, 14 gennaio 2015, 1° giugno 2015, 9 dicembre 2015, 10 dicembre
2015, 11 gennaio 2016, 5 maggio 2016, 18 maggio 2016, 10 giugno 2016, 19 settembre 2016, 17 febbraio
2017, 4 aprile 2017, 13 aprile 2017, 26 maggio 2016 e 29 maggio 2017 (sub ns. doc. 7), dalla sig.ra
Persona_1 con i questionari del 24 settembre 2012, 1° giugno 2015, 4 dicembre 2015, 11 gennaio
2016, 17 febbraio 2017(sub ns. doc. 8).
Sarebbe tuttavia riduttivo - al fine di definire il profilo di investitore degli Attori - limitarsi a considerare le
(comunque di per sé significative) risultanze delle schede di profilatura di volta in volta compilate e sottoscritte.
E infatti, subito dopo la stipula del Contratto Quadro, e l'apertura del relativo dossier titoli, gli Attori hanno dato corso ad una intensissima attività di compravendita di strumenti finanziari, investendo progressivamente centinaia di migliaia di Euro, ed arrivando a detenere un portafoglio del valore complessivo di oltre 2 milioni di Euro (cfr. estratto conto del dossier titoli al 30 giugno 2016, sub ns. doc. 2).
Quanto innanzi, peraltro, a fronte di un'operatività non certo conservativa. Basti, in proposito, evidenziare che quando-a maggio 2015 - il sig. Parte_2 ha disposto l'acquisto dei Titoli per cui è causa, gli Attori avevano già operato investimenti in svariati strumenti finanziari con classe sintetica di rischio:
"4-NS, quali: i fondi azionari (i) "ANIMA GEO EURPMI A P", per Euro 23.303,06 e (ii) "ANIMA
GEO EUR A P", per Euro 4.450,44; gli ETF (iii) "AMUNDI ETF CL A", per Euro 10.468,08, (iv) "LYXOR ETF
SP/MIB", per Euro 10.699,74, (v) “LYXOR ETF NASDAQ 100", per Euro 16.087,48; "LYXOR ETF DAX", per
Euro 11.552,06; (vi) "DB X TR EUR ST50 1D", per Euro 11.508,07; i titoli di stato esteri (vii) "RUSSIA 13/20
3.625", per Euro 103.176,15 (cfr. estratto conto del dossier titoli al 31 maggio 2015, sub ns. doc. 2);
per"5-ELEVATO", quali gli ETF (i) "LYXOR ETF RE USA", per Euro 5.694,97, (ii) "AMUNDI ETF MSCI SPAI",
Euro 5.161,71, (iii) "LYXOR ETF CHINA ENTE", per Euro 7.390,91; fondi azionari (iv) "ANIMA GEO ITALIA A
P", per Euro 3.018,00; le obbligazioni (v) "INTESA 14/26 3.928", per Euro 108.686,50, (vi) "BCO POPOLAR
07/17 TV", per Euro 49.125,09; (vii) "BPOP EM ROM 7/17 TV", per Euro 49.855,91; le azioni (viii) "ENEL ORD
RAGG", per Euro 10.603,20, (ix) "UNIPOL ORD RAG", per Euro 493,00, (x) "UNIPOL PRIV RAG", per Euro
697,76 (cfr. estratto conto del dossier titoli al 31 maggio 2015, sub ns. doc. 2).
È, dunque, in tale contesto che il sig. Parte_2 - investitore non certo sprovveduto ma, come appena visto, dotato di una "approfondita esperienza di strumenti finanziari/assicurativi - ha investito nei Titoli.
Quanto innanzi, evidentemente, ben conoscendo la tipologia di strumento finanziario, nella quale aveva già investito negli anni.
Va poi precisato che, a seguito dell'investimento:
in data 11 novembre 2015, i Titoli sono stati trasferiti sul sotto-deposito n. 13489/2, (come si evince dall'estratto conto del dossier titoli del 30 novembre 2015, sub ns. doc. 2);
in data 10 maggio 2016, v'è stato uno stacco cedole per l'importo di Euro 3.421,00 (al netto di spese e commissioni: cfr. ns. doc. 9), regolato sul conto corrente n. 13489.75 (cfr. estratto conto al 30 giugno 2016, sub ns. doc. 10); in data 16 novembre 2017, i Titoli sono stati trasferiti presso altro intermediario, su disposizione della sig.ra
Persona_1 madre defunta degli odierni attori (cfr. ns. doc. 11).
II.B
II.B Le obbligazioni per cui è causa: le vicende Controparte_1 e OI S.A. 1. Proseguendo in questi termini, occorre fare chiarezza sulla struttura dei Titoli per cui è causa e sulle vicissitudini societarie che hanno interessato PO OM AT FI B.V. (emittente),
PO OM S.A. (controllante) e, infine, OI S.A. 2. PO OM S.A. (oggi TI PO) è una compagnia di telecomunicazioni portoghese, attiva sin dal 1993. A tale società faceva capo (sino a giugno 2015), la società PO OM
AT FI B.V. (di diritto olandese), quale società finanziaria del gruppo. 3. In tale originario contesto trova luogo, nel maggio del 2013, l'emissione obbligazionaria oggetto del presente giudizio, operata da PO OM AT FI BV. Proprio sulle caratteristiche di tale emissione, è necessario fornire un primo e dirimente chiarimento.
Sembra infatti potersi scorgere, tra le contestazioni avversarie, il tentativo di affermare che i Titoli incorporassero la garanzia di un terzo soggetto. Si tratta, tuttavia, di un riferimento errato e comunque impreciso.
L'emissione, infatti, non incorporava alcuna garanzia, essendo esclusivamente assistita da un keep well agreement, ossia da un accordo, tra controllante e controllata, in funzione del quale la prima si impegnava a garantire la solvibilità della seconda. In estrema sintesi, come risulta dal testo di tale accordo (riportato alle pag. 107 ss. del prospetto di emissione dei Titoli, c.d. "Offering circular", sub ns. doc. 12), nell'ipotesi in cui PO OM AT FI B.V. non avesse avuto fondi sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni, PO OM S.A. avrebbe dovuto intervenire per rendere disponibile la liquidità necessaria ad operare i dovuti pagamenti.
Tale accordo, tuttavia, non andava a costituire in nessun modo una garanzia - diretta o indiretta - in favore dei creditori di PO OM AT FI B.V., per come ivi espressamente previsto: "This
Agreement is not, and nothing herein contained and nothing done by the Parent pursuant hereto shall be deemed to constitute, a guarantee, direct or indirect, by the Parent of any Debt Obligation or any other debt of the Issuer (or of any subsidiary of the Issuer) or of any instrument issued by the Issuer or of any subsidiary of the Issuer [Questo accordo, come tutto ciò che in esso è contenuto e le stesse azioni della controllante, non costituiscono e non possono essere intese costituire una garanzia, diretta o indiretta della Controllante di qualsiasi obbligazione o debito dell'Emittente (o di qualsiasi controllata dell'emittente) così come di qualsiasi strumento emesso dall' CP_3 o da qualsiasi controllata dell'emittente]" (cfr. ns. doc. 12, pag.
108).
Ciò chiarito, nel 2014, e dunque mesi prima dell'Operazione dedotta in giudizio (disposta in data 13 maggio
2015), PO OM S.A. ha siglato un accordo di fusione con Ol S.A., all'epoca quarto operatore nel settore della telefonia mobile brasiliana e primo operatore nel settore della telefonia fissa. L'operazione
(che dava corso ad accordi intrapresi già ad ottobre 2013 e ad un'alleanza risalente al 2010, quando
PO OM SA era a sua volta entrata nel capitale di OI S.A.) avrebbe dovuto determinare la nascita di un player di rilievo mondiale nel settore delle telecomunicazioni, con oltre 100 milioni di abbonati (si produce, in questo senso, un articolo pubblicato da CP_4 ns. doc. 13).
,
Integrata la fusione, tuttavia, successive vicissitudini hanno determinato un riassetto delle strategie di integrazione dei due gruppi. Sin dal mese di settembre/novembre 2014, difatti, lo scenario Ol CP_1 [...] vedeva delinearsi le diverse e seguenti operazioni (cfr. articolo pubblicato in data 6 novembre 2014 ns. doc. 14):CP_5 su da un lato, la cessione di Controparte_1 da OI S.A. in favore di TI, multinazionale olandese attiva nel settore delle telecomunicazioni, per un importo di circa Euro 7 miliardi (cessione da cui era tuttavia esclusa PO OM AT FI BV);
dall'altro lato, l'integrazione di Ol S.A. con CP_6 controllata brasiliana di OM Italia, che avrebbe dovuto determinare la nascita del primo operatore telefonico in brasile.
Rispetto a tali operazioni, peraltro, il mercato è stato letteralmente inondato di informazioni, recepite con favore dagli operatori.
Si consideri infatti che nel corso delle trattative (settembre 2014/giugno 2015) - pur prefigurandosi sin da subito la permanenza di PO OM AT FI BV sotto il controllo di OI SA - il prezzo delle obbligazioni emesse dal veicolo olandese, ivi inclusi i Titoli, non ha subito alcuna significativa contrazione, come si evince dal grafico riportato di seguito:
Prezzo giovedi 14 maggio 2015
Ci S.A. 4.62.5% may2020 EUR (Halian S.E.- EuroTLX)
• Bid
• Ask
Indicative (Close)
Sep 14 Jan '15 May '15 Sep '15 Jan '16 May 16 Sep '16 Jan '17 May '17 Sep '17 Jan '18 Di SA, 4.625 8may2020, EUR (Italian S.E.- EuroTLX)- Ack Cbonds OSA, 4.625% 8may2020, EUR (Italian S.E-EuroTLX)-Bid
Oi SA, 4623% 8may2020 EUR (Italian S.E.- EuroTLX)- Indicative (Close) @
Volume degli scambi Nov '14 May 15 Sep '15 Mar '16 Jul 16 Nov '16 Mar '17 Jul '17 Nov '17 Mar '18
Abbassamento del prezzo Aumento dal prezzo
L'operazione di cessione ad TI si è poi effettivamente perfezionata in data 2 giugno 2015 (e dunque successivamente all'Operazione, disposta invece il 13 maggio 2015).
Conseguentemente, uscita PO OM SA dal gruppo facente capo ad OI SA, l'emittente dei Titoli
(PO OM AT FI SA) è passata sotto il controllo diretto di OI SA. In funzione di tale operazione, venuto meno il keep well agreement con l'originaria controllante, le obbligazioni emesse da
PO OM AT FI SA sono divenute a tutti gli effetti parte integrante del debito di Ol
SA. Sennonché, in data ancora successiva, a fronte di fattori del tutto esogeni rispetto alla struttura e alla natura delle obbligazioni oggetto del giudizio, il prezzo dei Titoli ha effettivamente subito notevoli contrazioni, che possono ricondursi ai seguenti fattori e periodi temporali: un primo significativo calo del prezzo si è registrato tra agosto e settembre 2015. E infatti, se a giugno e luglio 2015 i Titoli venivano ancora scambiati rispettivamente al 98,41% e al 95,85% del loro valore nominale (cfr. estratti conto al 30 giugno 2015 e al 31 luglio 2015, sub ns. doc. 2): al 31 agosto 2015, il valore di presunto realizzo, come indicato da PS negli estratti del dossier titoli, è diminuito sino a 88,43 (controvalore dell'investimento:
Euro 89.943,21). A tale indicazione, riportata in estratto conto, si accompagnava altresì la segnalazione della nuova classe di rischio del titolo, ossia "4-NS (cfr. estratto conto al 31 agosto 2015, sub ns. doc. 2);
al 30 settembre 2015, poi, il valore di presunto realizzo è ulteriormente sceso a 60,12 (controvalore dell'investimento: Euro 62.212,31), indicazione cui si accompagnava la segnalazione di un'ulteriore degradazione della classe di rischio dei Titoli, segnalata come "5-ELEVATO" (cfr. estratto conto al 30 settembre 2015, sub ns. doc. 2).
Tale contrazione, nella specie, è imputabile ad un repentino e improvviso aumento del rischio paese. Il
Brasile, considerato sino a pochi mesi prima "locomotiva dell'economia globale", vedeva infatti accertato, ad agosto 2015, l'ingresso in una nuova fase di recessione, dovuta inter alia alla contrazione delle esportazioni di materie prime. Il paese vedeva inoltre una forte accelerazione dell'inflazione (di oltre il
9,50%) con conseguente attuazione di politiche monetarie e fiscali restrittive finalizzate anche a contrastare l'aumento dei prezzi (cfr. articolo pubblicato in data 29 agosto 2015, ns. doc. 15).
Chiudevano il cerchio il declassamento operato da talune società di rating sul debito sovrano (indicato da
SP come BBB- con outlook negativo, in data 28 luglio 2015 e poi ridotto a BB+, dunque in campo speculativo, in data 9 settembre 2015) e l'improvviso deprezzamento della valuta, con il cambio Euro/BRL passato da 3,4451 (1° luglio 2015) a 4,4140 (30 settembre 2015). Si vedano in tal senso i grafici che seguono, estrapolati dal sito internet della Banca Centrale Europea. LI real (BRL)
Change from 1 June 2015 to 24 March 2016 27 February 2024 16 July 2015 Max(24 September 2015) Averags EUR 1-BRL 5.3945-0.0166(0.3%) 47304 34219 40799
Select BURNS BPL
Period: 01/06/2015 27103/2016 Zoom: Tm Gm Ty 10y "
ули M.S
34
34
July 3018
LI real (BRL)
Change from 1 june 2015 to 24 March 2016
27 February 2024 Max (24 September 20150 Min16ly 2015) Average EUR 1 BRL 5.3945-0.010-0.3 43304 2.4319 4070
Select: SURVAL
Farid 2106/2015 220032016 Joom: im ty 10y
AN
35
34
33
il secondo significativo calo dei prezzi, invece, è avvenuto tra gennaio e marzo 2016 allorquando i Titoli, dapprima scambiati al 50,75% del valore nominale (controvalore Euro 54.886,61: cfr. estratto conto al 31 gennaio 2016: ns. doc. 2), hanno visto del valore nominale (controvalore Euro 30.894,81: cfr. estratto conto al 31 marzo 2016: ns. doc. 2).
Quanto innanzi, in particolare, a seguito della rottura delle trattative volte a finalizzare la fusione innanzi accennata con CP_6 e il definitivo acutizzarsi, anche a causa della recessione e del deprezzamento del
Pt 5 a fronte invece di un'esposizione in Dollari e in Euro), della crisi finanziaria di OI SA (cfr. articolo pubblicato in data 26 febbraio 2016 su La Repubblica: ns. doc. 16). Stato di Rio de Janeiro di essere assoggettate alla procedura di recuperação judicial (riorganizzazione giudiziale), prevista dal diritto fallimentare brasiliano. 2. La procedura, che ha una funzione di risanamento analoga a quella della procedura di amministrazione controllata prevista dal diritto fallimentare italiano, ha coinvolto la capogruppo OI SA e tutte le sue controllate più importanti, sia finanziarie che operative (ivi inclusa PO OM
AT FI B.V.). 3. Il piano di riorganizzazione, approvato in data 20 dicembre 2017 (cfr. ns. doc. 17), ha previsto la suddivisione dei creditori in differenti categorie: in particolare, per quanto interessa l'odierno contendere e la posizione degli Attori, la c.d. "Default recovery", regolata dalla clausola 4.3.6 del piano (cfr. doc. avv. 16), ha previsto il rimborso del valore nominale delle obbligazioni in n. 5 rate annuali di pari importo, con decorrenza a partire da giugno 2038 (20 anni dall'omologazione del piano, la cui decisione si produce sub ns. doc. 18) e scadenza a giugno 2042 (cfr. ns. doc. 17, pag. 24).
III. Diritto
III.A Sulla carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
In via preliminare, PS eccepisce che la sig.ra Parte_1 è priva di qualsivoglia legittimazione ad 1.
agire, anche da un punto di vista sostanziale. 2. L'azione spiegata dagli Attori è, infatti, volta ad ottenere il risarcimento del danno in relazione ad un investimento operato dal solo sig. Parte_2 (cfr. ns. doc. 3), e non anche dalla sig.ra Parte_1 (e tantomeno dai genitori), che è esclusivamente cointestataria del conto corrente e del dossier titoli in cui sono confluiti i Titoli oggetto della presente controversia.
3. Invero, la circostanza che il conto sia cointestato significa unicamente che entrambi gli Attori possono operare sullo stesso, ma non anche che i beni ivi allocati siano di titolarità di 1 Sul punto, si veda Cass. 3 settembre 2019, n. 21963, secondo cui: "La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria". 2 Sul punto, si veda altresì la recente sentenza del Tribunale di Genova del 17 marzo 2023, n. 701, emessa nell'ambito di un giudizio analogo al presente e incardinato nei confronti della Pt_3, secondo cui l'eccezione di carenza legittimazione attiva sollevata dalla Banca era da accogliere in quanto "gli ordini di acquisto per cui è causa [erano] stati sottoscritti solo da [un investitore]. A nulla rileva il fatto che [gli altri investitori] fossero co-titolari del dossier sul quale venivano depositati i Titoli e del conto corrente ad esso associato, posto che, rispetto alle azioni contrattuali proposte, è legittimato solo il soggetto che ha ordinato l'acquisto" (ns. doc. 19) (1).
3 In conclusione, non v'è chi non veda che la sig.ra Parte_1 è priva della necessaria legittimazione ad agire.
III.B La pretesa violazione degli obblighi informativi gravanti sulla Pt_3 -2. A tal proposito, in via del tutto preliminare, occorre ribadire per come già dedotto in fatto (§ II.A) - che nel caso di specie non è stata prestata da PS alcuna consulenza in favore dell'ordinante, sig. Pt_2
[...] ·
Del resto, non solo la circostanza non è stata provata ma neppure può dirsi correttamente allegata: 3.
gli Attori, difatti, si sono limitati ad asserire - in via del tutto generica - di aver ricevuto dei "suggerimenti", ovvero di essere stati "guidati" all'acquisto dei Titoli, ma non hanno fornito la minima precisazione sulle modalità con cui si sarebbe articolata tale consulenza, i tempi con cui sarebbe avvenuta ed i funzionari della
Banca che l'avrebbero prestata.
Ciò chiarito, si vedrà nel prosieguo che le censure avversarie sono sprovviste di fondamento. 4.
Ai sensi del Regolamento Intermediari pro tempore vigente (n. 16190/2007), gli intermediari 1.
finanziari hanno obblighi di informazione attiva e passiva. 2. Quanto agli obblighi di informazione attiva (gli unici di cui viene contestato l'inadempimento), è notorio che spetta agli intermediari fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27
- 31), nonché una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31). 3. Nella fattispecie in esame la Pt 3 ha adempiuto ai predetti obblighi, atteso che essa ha comunicato al cliente tutte le caratteristiche dei Titoli oggetto di investimento, avvertendolo dei rischi agli stessi connessi, come risulta anche per tabulas dai documenti sottoscritti dal sig. Pt_1 (e come, occorrendo, si dimostrerà ulteriormente in corso di causa).
Parte_2 di "averEd invero: l'ordine di acquisto reca la dichiarazione dell'ordinante, sig. ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono" (v. ns. doc. 3, pag. 2); inoltre, nella scheda dello strumento finanziario allegata all'ordine di acquisto è chiaramente indicato (v.
ns. doc. 3, pag. 1):
il Codice Strumento ed il codice ISIN;
l'emittente e il Settore dell'Emittente;
la classe sintetica di rischio ("03 = Moderato"),
lo stato di liquidità alla data dell'acquisto;
la natura di obbligazione ordinaria (ed estera) dei Titoli.
Dunque, a dispetto di quanto erroneamente riferito dagli Attori, la Pt 3 - già al momento dell'acquisto - aveva provveduto a fornire un'informativa chiara sul titolo prescelto dall'ordinante.
Questi, come tutti gli intestatari del dossier titoli, era infatti perfettamente consapevole che all'indicazione della classe sintetica di rischio "03 = Moderato" corrispondevano "Obbligazioni ad affidabilità creditizia almeno sufficiente"; dunque, titoli non certo sicuri e immuni da rischi, posto che, su una scala di valori da 1 a
5 (Minimo, Limitato, Moderato, Consistente, Elevato), tale classe si collocava come spartiacque tra i titoli speculativi e quelli ad alta affidabilità creditizia (e, soprattutto, non garantiva alcun limite nelle possibilità di perdita dell'investimento).
Proseguendo oltre, neppure può assumersi, come pretenderebbero le controparti, che l'omessa indicazione del rating assegnato ai Titoli possa determinare un inadempimento, atteso che: in primo luogo, non v'è alcuna norma, di carattere primario o secondario, che imponesse a PS di fornire tale dato;
in secondo luogo, ove pure la Pt 3 avesse proceduto in tal senso, la situazione rappresentata al
Sig. Parte_2 non sarebbe certo mutata.
E infatti, seppur gli Attori tentino di confondere le acque (esponendo gli argomenti sul declassamento del rating dei Titoli in modo confuso, soprattutto sotto il profilo cronologico), non corrisponde al vero che, al momento dell'investimento, le obbligazioni per cui è causa fossero classificate dalle agenzie di rating in ambito speculativo.
Al contrario, alla data del 13 maggio 2015, l'ultima revisione operata dall'agenzia Moody's aveva collocato il rating di PO OM AT FI S.A. nel c.d. investment grade (Baa3), dunque al di fuori dell'ambito speculativo, in miglioramento rispetto al precedente rating assegnato.
Tanto, peraltro, era avvenuto proprio in ragione dell'intervenuta finalizzazione dell'operazione di fusione dei gruppi Controparte_1 ed OI SA che, come rilevato dall'agenzia di rating, determinava una nuova garanzia di adempimento dei debiti del gruppo portoghese (ivi incluse le obbligazioni emesse da
PO OM AT FI BV) oltreché una più forte diversificazione globale dell'azienda e una maggiore forza finanziaria della stessa (cfr. comunicato di Moody's del 18 luglio 2014: ns. doc. 23).
In altri termini, il rating assegnato ai Titoli alla data dell'Operazione era perfettamente coerente con la classe di rischio segnalata da PS.
Quanto innanzi, consente anche di stigmatizzare i riferimenti operati dagli Attori alla presunta ignoranza, da parte degli stessi: (a) del coinvolgimento di OI SA nelle vicende societarie dell'emittente
PO OM AT FI BV;
(b) della garanzia prestata dalla compagnia brasiliana in relazione al rimborso dei Titoli.
Come si evince da quanto esposto in fatto (sub § II), nel momento in cui è stata disposta l'Operazione (13 maggio 2015), era stata ormai da tempo finalizzata la fusione tra OI SA e il gruppo
Controparte_1 mentre non era ancora stata conclusa la cessione di PO OM SA ad TI.
,
Dunque, quando gli Attori hanno acquistato i Titoli, l'emittente (i) godeva ancora del keep well agreement stipulato con la propria diretta controllante (PO OM SA) e (ii) in funzione della fusione, aveva altresì ottenuto una nuova garanzia, direttamente prestata da OI SA
Ebbene, a fronte del profilo di investitore degli Attori (esperti e propensi al rischio), risulta oltremodo inverosimile che questi (e in particolare l'ordinante, sig. Parte_2 ) non fossero a conoscenza delle citate vicissitudini societarie, ben note al mercato. Ma, anche volendo concedere (in via puramente argomentativa) terreno alle avverse rimostranze, ciò non potrebbe comunque determinare, nuovamente, alcun inadempimento della Banca: in primo luogo, perché la garanzia prestata da OI SA non poteva certo dirsi "incorporata" nello strumento finanziario richiesto dagli Attori (emesso anni prima della fusione tra i due gruppi): siamo dunque al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 31 del Regolamento Intermediari;
in secondo luogo, perché a tutto voler concedere tale circostanza avrebbe potuto costituire esclusivamente un quid pluris in relazione alle scelte di investimento del sig. Parte_2
È ontologico, difatti, che se questi si è determinato per l'acquisto dei Titoli ignorando (in thesi) la garanzia prestata da OI SA, a maggior ragione avrebbe comunque impartito l'ordine ove avesse avuto contezza che il buon esito dell'investimento obbligazionario era garantito non solo dall'emittente (com'è per qualunque obbligazione) ma altresì da un terzo soggetto.
Non a caso, e lo si è dimostrato, proprio in funzione di tale garanzia il rating dell'emissione era stato rivisto al rialzo dalle agenzie di rating e il mercato (inondato di informazioni sul punto) aveva risposto con favore a tali eventi societari: i Titoli venivano infatti scambiati ad un valore pari o superiore a quello nominale
(circostanza verificatasi anche per l'Operazione oggetto di causa). Inoltre, occorre rilevare che, anche in corso di rapporto, la Pt 3 ha tenuto costantemente informati gli Attori sulle caratteristiche dei Titoli compravenduti, segnalando mese per mese, mediante gli estratti conto del dossier titoli trasmessi, le modifiche occorse alla classe sintetica di rischio, oltreché il valore di presunto realizzo dei Titoli e il controvalore aggiornato dell'investimento (cfr. ns. doc. 2).
Rileva in particolare, come anticipato nella ricostruzione in fatto, che:
con l'estratto conto del dossier titoli al 31 agosto 2015, PS ha segnalato un primo calo del valore di presunto realizzo dei Titoli, ridottosi da 95,85 a 88,43 (controvalore aggiornato dell'investimento: Euro
89.943,21).
con il successivo estratto conto del dossier titoli al 30 settembre 2015, PS ha segnalato un ulteriore calo valore di presunto realizzo, pari a 60,12 (controvalore aggiornato dell'investimento: Euro
62.212,31).
ancora, con l'estratto conto del dossier titoli al 31 marzo 2016, PS ha segnalato un ulteriore contrazione del valore di presunto realizzo, passato da 50,75 (controvalore Euro 54.886,61: cfr. estratto conto al 31 gennaio 2016: ns. doc. 2) a 26,03 (controvalore Euro 30.894,81: cfr. estratto conto al 31 marzo
2016: ns. doc. 2).
A tale indicazione, si accompagnava altresì la segnalazione della nuova classe di rischio del Titolo, ossia “4-
NS (cfr. estratto conto al 31 agosto 2015, sub ns. doc. 2); CP_7 a tale indicazione si accompagnava la segnalazione di un'ulteriore degradazione della classe di rischio del Titolo, segnalata come "5-ELEVATO" (cfr. estratto conto al 30 settembre 2015, sub ns. doc. 2); 1. Fermo quanto sopra, deve comunque ribadirsi che, nel caso di specie, la Pt 3 si è limitata a svolgere un servizio di esecuzione di ordini e, dunque, non aveva alcun obbligo di informare il cliente circa l'andamento dei propri investimenti (cosa che comunque ha fatto attraverso l'invio dei rendiconti periodici).
Nell'ambito di tale servizio, infatti, si esclude che vi sia un obbligo informativo in capo all'intermediario volto ad avvertire il cliente in caso di andamento sfavorevole del corso dei titoli o di variazione negative anche dell'asset allocation. 2. Analogamente, non è previsto alcun dovere in capo all'intermediario di "attivarsi" affinché si possa escludere (o quantomeno limitare) il realizzarsi di perdite in capo all'investitore: aderire alla prospettazione avversaria significherebbe ammettere che il cliente dovrebbe ricevere dall'intermediario un servizio di assistenza e consulenza sia preventivo che successivo all'acquisto, senza neppure pagare una commissione, come invece accade nell'ambito dei diversi servizi di gestione ovvero di consulenza continuativa, che infatti rivestono una natura completamente diversa dal servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.
Con 3. Si consideri, sul punto, l'orientamento consolidato dell' "In merito agli obblighi informativi successivi, questo Collegio ha più volte chiarito che non può ritenersi in via generale sussistente in capo all'intermediario, sulla base dell'articolo 21 TUF, un obbligo di monitoraggio continuo dell'andamento degli strumenti finanziari, che può derivare semmai da particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall'intermediario - come nella gestione di portafogli e nella consulenza-così come pattiziamente regolato tra le parti (v. già Decisione n. 165 e poi, tra le tante, n. 1068
Sono dunque del tutto pretestuose le doglianze genericamente avanzate sul tema dagli Attori che, com'è evidente, erano perfettamente consapevoli della progressiva contrazione del valore dei Titoli, oltreché dell'innalzamento del rischio derivante da tale investimento: cionondimeno, quest'ultimi hanno scientemente deciso di mantenere le obbligazioni in portafoglio.
Su tale aspetto, di rilievo dirimente nella valutazione della pretesa risarcitoria avversaria, si dirà nei successivi paragrafi. Prima di procedere oltre, tuttavia, si ritiene di spendere brevissime considerazioni sulla perizia di parte depositata sub doc. avv. 21 che, per evidenti motivi, risulta del tutto inutile nell'offrire supporto alla pretesa avversaria. E infatti, l'elaborato in questione è, da un lato, a contenuto giuridico (e dunque inammissibile, posto che le argomentazioni difensive devono trovare spazio negli atti di causa) e, sotto altro aspetto, del tutto fuori tema, posto che analizza (in modo erroneo) il profilo di rischio dei Titoli senza in alcun modo tenere in debita considerazione l'informativa fornita in merito da PS (che rappresenta il reale oggetto del presente contendere).
In ogni caso, a confutazione delle improvate asserzioni del perito avversario - da ritenersi tamquam non esset-si richiama tutto quanto già ampiamente dedotto nel presente atto (nella specie al § II.B e al presente § III.B).
III.C Sull'insussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria. Sul nesso di causalità e l'imprevedibilità del paventato danno
Tutto quanto fin qui esposto dimostra l'esatto adempimento degli obblighi riferibili a PS ed esclude qualsivoglia responsabilità della stessa. In ogni caso, fermo l'onere della prova in capo agli Attori, occorre evidenziare che le pretese risarcitorie avversarie non potrebbero essere accolte neppure ove si volesse accedere alle tesi avversarie e ritenere sussistenti gli inadempimenti contestati alla Pt_3
In primo luogo, il preteso "danno" subito dagli Attori non è causalmente collegato al preteso inadempimento della Pt_3, in quanto (ove mai lo si ritenesse sussistente): è conseguente non alle caratteristiche intrinseche dei Titoli bensì alla sottoposizione dell'emittente, PO OM AT
FI BV (unitamente ad OI SA), alla procedura di recuperação judicial.
Tale evento, peraltro, si è verificato a distanza di oltre un anno dall'Operazione oggetto di causa e, soprattutto, a fronte di una crisi determinata da eventi sopravvenuti all'investimento (che si sono ampiamente descritti sub § II.B);
ove pure gli Attori, e in particolare l'ordinante, fossero stati a conoscenza del rating dell'emissione e della garanzia prestata da OI SA (ammettendo in linea teorica che non lo fossero), questi avrebbero comunque operato l'investimento oggi contestato.
Come si è visto sub § III.A, difatti:
il rating attribuito da Moody's si collocava nel c.d. investment grade, ed aveva risentito in modo positivo dell'operazione di fusione tra i gruppi societari facenti capo ad OI SA e PO OM SA (cfr. ns. doc.
23);
in ogni caso, la Pt 3 aveva comunque segnalato adeguatamente, con l'indicazione della classe sintetica di rischio "03-MODERATO", che i Titoli in parola non erano immuni da rischi, trattandosi di obbligazioni con affidabilità creditizia "sufficiente" (cfr. ns. doc. 3);
in relazione alla garanzia prestata da OI SA, invece, si è già detto che questa poteva semmai rappresentare un elemento di maggiore favore nella valutazione del merito creditizio dell'emittente. Dunque, se il sig.
Pt 1 ha investito ignorando tale copertura, a maggior ragione lo avrebbe fatto conoscendola. dal profilo investitore, come dalla pregressa e successiva operatività degli Attori (e dei genitori), emerge chiaramente come gli stessi abbiano operato svariati e ulteriori investimenti di rischio e natura del tutto analoghi a quello per cui è causa (cfr. ns. doc. 2);
e, soprattutto, si evidenzia che gli Attori, anche dopo aver avuto certa conoscenza del
(sopravvenuto) maggior grado di rischio insito nei Titoli acquistati (dapprima "04-NS e poi "05-
ELEVATO" (cfr. estratti conto al 31 agosto 2015 e al 30 settembre 2015: ns. doc. 2), oltre che della progressiva contrazione del valore del proprio investimento (cfr. estratti conto al 31 agosto 2015, al 30 settembre 2015 e al 31 marzo 2016: ns. doc. 2) hanno mantenuto le obbligazioni in portafoglio. 2. È dunque evidente la piena consapevolezza e volontà delle controparti di operare sui Titoli oggetto di causa: se così non fosse, a partire da agosto/settembre 2015, o, gli Attori avrebbero dismesso completamente l'investimento oggetto dell'odierno contendere.
E ciò, a tutto voler concedere, senza tralasciare che il danno di cui si discorre, ove mai lo si ritenesse sussistente, costituisce un danno non prevedibile alla data dell'Operazione (e dunque non risarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c.), poiché era imprevedibile la successiva sottoposizione dell'emittente (unitamente ad
OI SA) alla procedura di recuperação judicial..."
Innanzitutto, per ciò che attiene alla posizione di Parte 1 , si ritiene di condividere le argomentazioni svolte in atti da parte attrice.
Infatti, alla luce del thema decidendum,
tuttavia essendo la considerato che i contratti di investimento vennero sì siglati dallo Parte_2 '
provvista attinta da un conto cointestato,
non sembra potersi disconoscere la legittimazione di Parte 1 , la quale, in forza dei rapporti bancari oggetto di causa, lamenta aver essa stessa, per la sua quota di partecipazione ai conti, che alimentavano gli acquisiti di titoli, patito, in via diretta, nella propria sfera giuridica, un nocumento patrimoniale legato alla perdita del capitale, come investito nei detti strumenti finanziari.
Quanto al merito, ed in particolare sull'an della pretesa,
guardando alle eccezioni, per come ritualmente introdotte in giudizio dalla convenuta, nella propria comparsa di risposta,
le stesse non paiono al giudicante, IN PUNTO DI MERO DIRITTO, idonee a paralizzare la pretesa attorea.
L'istituto di credito svolge una ampia e pregevole disamina, circa la tipologia di investimento, cui lo Pt_1 dedicava i propri ordinativi, evidenziando le ragioni, non prevedibili, che condussero al crollo del titoli, quest'ultimo evento anch'esso descritto in modo molto puntuale.
Non pare tuttavia che il punto decisivo, nella soluzione della controversia, possa attestarsi ivi.
La doglianza attorea è infatti più specificamente volta a censurare una carenza informativa, al momento della negoziazione, tale da aver prodotto le perdite lamentate.
Ovvero, deduce in modo piuttosto piano la difesa attorea, al momento dell'acquisto furono fornite informazioni, quanto all'oggetto dell'investimento, non adeguate, non consone alla natura del prodotto, in ultima analisi non idonee a consentire una scelta adeguata dell'investitore.
Pare a questo giudicante che la prospettazione sia condivisibile. Il sistema normativo, recependo le indicazioni fornite dalle fonti comunitarie, impone infatti all'intermediario, siccome soggetto dotato di profilo professionale elevato e specifico, oneri molto puntuali,
a tutela della parte (investitore) ritenuta in radice come "debole", sussistendo tipicamente una disparità ed asimmetria conoscitiva, tra i contraenti, ed essendo l'intermediario in grado (come soggetto qualificato) ed anzi tenuto ad acquisire ogni possibile informazione, quanto al prodotto compravenduto, e "riversare" detto sapere all'investitore.
Una simile obbligazione NON viene meno, per il solo fatto che l'investitore abbia (e su ciò si appunta, di fatto, buona parte della prospettazione della convenuta) proprie conoscenze in materia, profilo di esperienza, attitudine all'investimento anche ad alto rischio.
Nel caso in esame, si osserva come la comparsa di risposta si incentri in modo particolare sui punti seguenti
(per la parte qui oggetto di disamina):
a) Individuare nello Spina un investitore connotato da significativa esperienza anche in tema di prodotti a rischio elevato;
b) Richiamare (cfr. docc. 3 e ss) gli atti di informativa, svolti in favore dell'attore e documentati nel fascicolo.
Non può però non riscontrarsi, sulla scorta della migliore giurisprudenza, esser il primo dato in sé neutro, non escludendo una verifica circa la precisione delle dette informative.
Orbene, la documentazione prodotta consiste in generiche indicazioni circa i rischi di investimento (il cui contenuto è di fatto "fungibile" ed applicabile a qualunque prodotto della medesima categoria) in una con la dichiarazione dell'investitore (che risente della medesima genericità) di esser stato reso edotto sulle circostanze in questione.
Tanto però non può bastare.
Secondo principi autorevolmente affermati anche in giurisprudenza di legittimità,
la documentazione offerta allo Spina avrebbe dovuto contenere tutto quanto conoscibile, anche tecnicamente, in ordine ai prodotti finanziari oggetto dell'ordinativo (ovverosia, gli "analytics", trattati nelle fonti specialistiche, che il professionista ha onere di “rigirare” nella sfera conoscitiva dell' investitore).
Non v'è dubbio, in radice, che il mercato dell'investimento mobiliare si connoti, intrinsecamente, per un livello di alea necessario, che si innalza man mano in una con la complessità dello strumento finanziario.
Ciò che l'ordinamento impone NON è l'utilizzo di poteri "divinatori", in capo all'intermediario, al quale NON si richiede di prevedere gli esiti dell'investimento, ciò che sarebbe inesigibile anche per il soggetto qualificato.
E' invero necessario e sufficiente che il professionista faccia confluire nella sfera giuridica della controparte negoziale tutto quanto di interesse, sotto il profilo tecnico, in relazione all'oggetto dell'investimento.
Se ciò avviene, l'eventuale default del titolo, o la eventuale perdita patrimoniale, è fattispecie in una certa misura fisiologica, ma che si alloca sul solo investitore: è detto soggetto, infatti, padrone del suo destino, e fautore della propria (ipotetica) perdita economica, avendo scelto consapevolmente di adire una certa ipotesi di investimento. P Ma come nel caso in esame, al privato NON sono forniti TUTTI i dati TECNICI ANALITICI, necessari a individuare le caratteristiche del prodotto, e quindi a svolgere una scelta consapevole, allora il sistema impone di allocare sull'intermediario, in forza del mancato adempimento ad obblighi specifici (cfr. anche art. 1176 comma 2 cc) l'onere di sopportare l'alea del contratto, e di affrontare le conseguenze negative dell'investimento, avendo con la propria condotta negligente violato il DIRITTO DELLA CONTROPARTE AD
UNA COMUNICAZIONE IDONEA ALLA SCELTA INFORMATA E CONSAPEVOLE, di cui si è detto.
Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10112,
dalla quale è possibile enucleare i principi, per cui:
1.l'ampia esperienza maturata dalla parte in materia di investimenti finanziari, desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e dall'importo delle operazioni precedentemente compiute, e l'elevato profilo di rischio emergente dai criteri adottati per orientare le proprie scelte d'investimento, non dispensano in alcun modo la Banca dall'obbligo di acquisire tutte le informazioni relative ai titoli ordinati;
tutti i dati tecnici necessari ad apprezzarne le caratteristiche sul mercato devono esser trasmessi al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare l'opportunità e convenienza delle operazioni d'acquisto;
2. la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude infatti la sua facoltà di scegliere un titolo tra i vari possibili;
ovvero, selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base de e informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli;
non essendo un prodotto "fungibile" ad un altro, per il solo fatto di ricadere sotto una certa categoria di rischio;
3.l'esperienza dell'investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l'individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto;
ciò anche in considerazione del fatto che, quanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, e tanto appare ragionevole, dato che proprio la particolare complessità del titolo, quale nel caso in esame, impone una informativa tanto più analitica delle sue caratteristiche, rimettendo poi alla scelta del cliente
(e sotto la responsabilità di questi) la scelta di investimento in un senso o nell'altro.
Tutto quanto detto appare perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, nella quale non si può affermare aver la convenuta omesso qualsivoglia dato informativo alla controparte, al momento del contatto negoziale (ricezione ordine acquisto); ma, piuttosto, si deve evidenziare (come sopra) la insufficienza, ovvero il carattere eccessivamente basilare delle informazioni in allora offerte (come da documentazione prodotta dalla stessa convenuta, docc. 3 e ss) a fronte, invece, di un prodotto connotato da complessità non indifferente.
Neppure può ritenersi, come sostenuto in comparsa di risposta, che lo Pt_1 avrebbe in ogni caso dato luogo all'acquisto dei titoli (ipotesi del "omnimodo facturus") non emergendo in verità, nemmeno sotto profilo probabilistico, dati, che consentano di addivenire ad una simile conclusione;
piuttosto che ritenere che lo Pt 1, adeguatamente, e SIN DA PRINCIPIO posto in condizione di soppesare i profili rischio/beneficio del prodotto, ricevendo tutti i dati analitici di cui si è detto, avrebbe indirizzato aliunde la propria provvista in denaro.
E d'altro canto, per le stesse ragioni, neppure è fondata la doglianza, avverso lo Pt_1, concernente mancato disinvestimento tempestivo dai titoli acquistati, al fine di minimizzare i danni cfr. pag. 18 di
-
comparsa di risposta ciò che può apparire come scelta "dovuta" e forse anche agevole, agli occhi del
-
professionista del settore, ma certo non esigibile dal quivis, quand'anche dotato di esperienza nel mondo degli investimenti. Tanto, si ribadisce, in assenza, a monte, degli "analytics", relativi al prodotto finanziario, il cui mancato
"trasferimento" nella sfera di conoscenza attorea è, per l'appunto, la precipua ragione di inadempimento, qui riscontrabile a carico della convenuta.
Cfr anche Cass. 19322 del 2023:
"In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti..."
Sotto il profilo dell'an, la domanda appare dunque fondata.
In ordine al quantum, deve osservarsi che si pone quale necessaria una analisi a carattere tecnico, onde valutare l'entità del danno patito, alla luce:
a) Della perdita di valore dei titoli;
al fine di valutare il danno emergente prodottosi nella sfera attorea;
b) Della eventuale percezione, medio tempore, di dividendi, in capo agli attori (che dovranno esser detratti dal danno complessivo, onde evitare indebite locupletazioni, dovendosi operare la compensatio lucri cum damno); ovvero di qualunque altra somma, in relazione all'investimento;
A tale fine, si ritiene di dovere dare ingresso a CTU, trattandosi di valutazioni a carattere specialistico.
Nominando all'uopo il dott. , per la udienza del 14.1.2026 h 12.30,CP_9
ove, in contraddittorio tra le parti, verrà elaborato il quesito peritale.
Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale,
NON definitivamente pronunziando,
Accertata la sussistenza di inadempimento da parte convenuta, quanto agli obblighi informativi dovuti, nei termini di cui alla parte motiva,
rimette la causa sul ruolo per la udienza del 14.1.2026, al fine di conferire incarico di CTU, sul quantum
CP_9 con studio in Asti. del danno conseguente, nominando all'uopo il dott.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
2.7.2025
Il gi dott. Perfetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. È dunque questa la cronostoria degli eventi che hanno condotto al default dell'emittente PO
OM AT FI BV e di OI SA che, in data 20 giugno 2016, hanno chiesto al Tribunale dello 1. Come accennato sub § 0, gli Attori lamentano la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla
Pt 3, asserendo che la stessa, dopo aver "suggerito" l'acquisto dei Titoli, non avrebbe provveduto a fornire, al momento dell'investimento, informazioni adeguate sul rischio elevato insito nell'investimento, oltreché sul rapporto di garanzia sussistente con OI SA. 1. Del resto, è lo stesso atteggiamento avversario a confermare la sostanziale ininfluenza dei presunti inadempimenti della Pt 3 sulle scelte di investimento delle controparti. E infatti:
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3324/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
Parte_1 nata a [...] l'[...], C.F. residente in [...] residente in [...].F._2 n. 26 e Parte_2 nato a [...] il [...], C.F.
,
,
(TO), via Pegolo n. 6, in proprio nonché in qualità di eredi unici dei signori
,nata a [...]_1
(CT) il 29.11.1939, C.F. nato adeceduta in data 27.08.2020 e di Persona_2
,C.F. 3 deceduto in data 26.08.2022, entrambi rappresentati e GI (CT) il 28.06.1937, C.F. C.F._4 difesi dall'avv. Anna Garavello C.F. Codice Fiscale_5 PEC:
- ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino Via Email_1
F.lli Carle n. 38, nonché presso il domicilio digitale della stessa, come da procura
Avverso
Parte_3 con sede legale in Pt 3, Piazza Salimbeni n. 3 (C.F.
P.IVA 1 , P.IVA P.IVA_2 ), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario codice Banca 1030.6, Parte_3
,
codice Gruppo 1030.6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta
LO (C.F. Codice Fiscale_6 procura alle liti, dagli avv.ti Giuseppe pec:
Lazare-David Vittone Tassinari (C.F. Codice Fiscale_7 ; pec: Email_2
e Roberto Perrone (C.F. Codice Fiscale_8 ; pec: Email_3 del Foro di Milano e dall'avv. Martina Ferrero (C.F. C.F. 9 Email_4 del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata Email_5
[...] ; pec: presso il loro studio in Milano, Via Barozzi n. 1
Conclusioni:
Parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e domanda per le ragioni già esposte in atti
Nel merito
Accertato e dichiarato l'inadempimento e la responsabilità della Pt 3 convenuta per le ragioni spiegate in atti, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_3 in persona del suo con sede legale inlegale rappresentante pro tempore, P. Iva P.IVA_2 Codice Fiscale: P.IVA 1
,
Pt 3, Piazza Salimbeni n. 3, al risarcimento del danno patito dagli attori, mediante pagamento in favore degli stessi della somma di € 102.511,88, o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertanda in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione di investimento al saldo.
In via istruttoria
Qualora il Giudice ritenga necessario disporre una CTU e ritenga contestata da parte della Banca convenuta la consulenza tecnica depositata dagli attori con l'atto di citazione, parte attrice chiede che venga eventualmente disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio per verificare la complessità e rischiosità dei titoli per cui è causa, descrivendone le caratteristiche e la natura speculativa e la non idoneità a costituire oggetto di proposte di investimento destinate alla clientela retail nella quale vanno identificati gli attori, indagando sulle vicissitudini societarie tra la Controparte_1 e la CP 2 al momento dell'investimento, sul ruolo di controllante e garante della CP_2 rispetto alla Controparte_1 , su come i rapporti societari tra le due società e lo stato di salute della controllante CP_2 abbiano influito sull'andamento del titolo oggetto del contraddittorio, sulla dipendenza del valore delle obbligazioni Controparte_1 dalla situazione economica di CP_2 e sui declassamenti che nel 2015 le maggiori agenzie internazionali di rating pronunciarono nei confronti di quest'ultima, nonché in generale su tutte le cause che comportarono il repentino crollo del valore del bond oggetto di lite, anche tenuto conto dei documenti depositati in giudizio. Il tutto ad integrazione del quesito più ampio che il Giudice Istruttore riterrà di formulare.
In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, e contributo forfetario ex art. 15 L.P."
Per parte convenuta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
In rito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza della legittimazione attiva della sig.ra Parte_1
Nel merito, in via principale:
rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti.
In denegato subordine:
per il caso di accoglimento di eventuali domandi risarcitorie, dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti agli Attori: (a) i danni che gli stessi hanno concorso a cagionare ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c., pari ad un importo non inferiore ad Euro 89.943,21 o, in subordine, ad Euro 62.212,31 o, in via ulteriormente gradata, ad Euro 30.894,81; (b) l'importo ottenuto dagli Attori a titolo di cedole (pari ad Euro 3.421,00 ovvero al maggiore o minore importo che risulterà all'esito); (c) il corrispettivo che gli Attori dovessero trarre o aver tratto dalla procedura di recuperação judicial;
il tutto per le ragioni illustrate in atti.
In ogni caso:
condannare gli Attori a rifondere a favore di Parte_3 compensi e spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge." OSSERVATO
Parte attrice svolge azione risarcitoria, in relazione a contratti per investimento mobiliare, lamentando la violazione delle obbligazioni gravanti sull'intermediario ai sensi del TUF e dei Regolamenti CONSOB vigenti
- il riferimento è all'acquisto/negoziazione di titoli del tipo PORT TEL 13/20 4.625% isin XS0927581842, emessi dalla società PO OM AT FI BV;
per un valore nominale pari ad euro
100.000,00, ed appoggiati a deposito titoli n.117/13489 in essere presso l'istituto bancario convenuto, investimento conclusosi con la integrale perdita di valore.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, con ampio e ben motivato percorso:
" Fatto
II.A La carente ed erronea ricostruzione fattuale operata dagli Attori e il contesto in cui si colloca l'investimento nei Titoli
La ricostruzione fattuale offerta dagli Attori è, da un lato, generica e confusa, e, dall'altro lato, incompleta e priva di ogni riscontro probatorio.
In sostanza, a distanza di quasi dieci anni dall'investimento de quo, allegano - in termini assolutamente generici e vaghi - talune presunte violazioni della Pt 3 ai propri obblighi di intermediario (su cui provano a fondare una domanda di natura contrattuale), pretendendo addirittura il risarcimento dell'intero capitale investito e omettendo di dare conto del fatto che, ad oggi, risultano titolari di un diritto di rimborso del valore nominale delle obbligazioni (sic!).
Ma procediamo con ordine.
In primo luogo, occorre specificare che l'Operazione per cui è causa non è stata realizzata nell'ambito di un rapporto di consulenza, della cui sussistenza, invero, gli Attori non hanno fornito alcuna prova.
Sono dunque manifestamente pretestuosi i riferimenti svolti dalle controparti in relazione alla presunta iniziativa dei funzionari di PS, che avrebbero essi suggerito di procedere all'acquisto dei Titoli.
Procediamo ora a fornire le dovute precisazioni sul contesto in cui si colloca l'Operazione oggetto di causa, e il reale profilo di investitore delle controparti (e dei genitori cointestatari del dossier titoli acceso con la stipula del Contratto Quadro).
Occorre infatti rilevare, seppur gli Attori omettano ogni riferimento in proposito, che quest'ultimi, come i genitori Persona_1 e Persona_2 erano investitori esperti e con alta propensione al rischio, così
,
come confermato dai questionari Mifid nel tempo compilati e sottoscritti dagli stessi.
E infatti: il Sig. Parte_2 che ha disposto l'Operazione per cui è causa, ha dichiarato con il questionario
,
Mifid rilasciato in data 20 gennaio 2014: di avere esperienze in materia di investimenti "Elevata - ho un'approfondita esperienza di strumenti finanziari/assicurativi. Sono in grado di valutare pienamente i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi ed anche strumenti derivati e mi aggiorno sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari ad esempio attraverso fonti informative specializzate (quotidiani finanziari, siti internet, ecc.)" (cfr. questionario Mifid del 20 gennaio 2014, pag. 4, sub ns. doc. 5);
capitale nel lungodi avere, quale obiettivo d'investimento, quello di "Incrementare significativamente periodo essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore dell'investimento con eventuali rischi di perdite in conto capitale" (cfr. questionario Mifid del 20 gennaio 2014, pag. 6, sub ns. doc. 5); Pt
- di essere disposto, a tal fine, a correre un rischio : sono disposto a rischiare perdite potenziali in conto capitale per puntare a conseguire l'obiettivo di una marcata crescita del capitale" (cfr. questionario Mifid del 20 gennaio 2014, pag. 6, sub ns. doc. 5)
analoghe dichiarazioni sono state rilasciate dal medesimo sig. Parte_2 nei successivi questionari del
19 ottobre 2015, 3 novembre 2015 e 16 novembre 2015 (tutti sub ns. doc. 5), nonché dalla sig.ra Pt_1
[...] con i questionari del 28 gennaio 2014 e del 17 novembre 2015 (sub ns. doc. 6), dal sig. Persona_2 con i questionari del 2 dicembre 2013, 14 gennaio 2015, 1° giugno 2015, 9 dicembre 2015, 10 dicembre
2015, 11 gennaio 2016, 5 maggio 2016, 18 maggio 2016, 10 giugno 2016, 19 settembre 2016, 17 febbraio
2017, 4 aprile 2017, 13 aprile 2017, 26 maggio 2016 e 29 maggio 2017 (sub ns. doc. 7), dalla sig.ra
Persona_1 con i questionari del 24 settembre 2012, 1° giugno 2015, 4 dicembre 2015, 11 gennaio
2016, 17 febbraio 2017(sub ns. doc. 8).
Sarebbe tuttavia riduttivo - al fine di definire il profilo di investitore degli Attori - limitarsi a considerare le
(comunque di per sé significative) risultanze delle schede di profilatura di volta in volta compilate e sottoscritte.
E infatti, subito dopo la stipula del Contratto Quadro, e l'apertura del relativo dossier titoli, gli Attori hanno dato corso ad una intensissima attività di compravendita di strumenti finanziari, investendo progressivamente centinaia di migliaia di Euro, ed arrivando a detenere un portafoglio del valore complessivo di oltre 2 milioni di Euro (cfr. estratto conto del dossier titoli al 30 giugno 2016, sub ns. doc. 2).
Quanto innanzi, peraltro, a fronte di un'operatività non certo conservativa. Basti, in proposito, evidenziare che quando-a maggio 2015 - il sig. Parte_2 ha disposto l'acquisto dei Titoli per cui è causa, gli Attori avevano già operato investimenti in svariati strumenti finanziari con classe sintetica di rischio:
"4-NS, quali: i fondi azionari (i) "ANIMA GEO EURPMI A P", per Euro 23.303,06 e (ii) "ANIMA
GEO EUR A P", per Euro 4.450,44; gli ETF (iii) "AMUNDI ETF CL A", per Euro 10.468,08, (iv) "LYXOR ETF
SP/MIB", per Euro 10.699,74, (v) “LYXOR ETF NASDAQ 100", per Euro 16.087,48; "LYXOR ETF DAX", per
Euro 11.552,06; (vi) "DB X TR EUR ST50 1D", per Euro 11.508,07; i titoli di stato esteri (vii) "RUSSIA 13/20
3.625", per Euro 103.176,15 (cfr. estratto conto del dossier titoli al 31 maggio 2015, sub ns. doc. 2);
per"5-ELEVATO", quali gli ETF (i) "LYXOR ETF RE USA", per Euro 5.694,97, (ii) "AMUNDI ETF MSCI SPAI",
Euro 5.161,71, (iii) "LYXOR ETF CHINA ENTE", per Euro 7.390,91; fondi azionari (iv) "ANIMA GEO ITALIA A
P", per Euro 3.018,00; le obbligazioni (v) "INTESA 14/26 3.928", per Euro 108.686,50, (vi) "BCO POPOLAR
07/17 TV", per Euro 49.125,09; (vii) "BPOP EM ROM 7/17 TV", per Euro 49.855,91; le azioni (viii) "ENEL ORD
RAGG", per Euro 10.603,20, (ix) "UNIPOL ORD RAG", per Euro 493,00, (x) "UNIPOL PRIV RAG", per Euro
697,76 (cfr. estratto conto del dossier titoli al 31 maggio 2015, sub ns. doc. 2).
È, dunque, in tale contesto che il sig. Parte_2 - investitore non certo sprovveduto ma, come appena visto, dotato di una "approfondita esperienza di strumenti finanziari/assicurativi - ha investito nei Titoli.
Quanto innanzi, evidentemente, ben conoscendo la tipologia di strumento finanziario, nella quale aveva già investito negli anni.
Va poi precisato che, a seguito dell'investimento:
in data 11 novembre 2015, i Titoli sono stati trasferiti sul sotto-deposito n. 13489/2, (come si evince dall'estratto conto del dossier titoli del 30 novembre 2015, sub ns. doc. 2);
in data 10 maggio 2016, v'è stato uno stacco cedole per l'importo di Euro 3.421,00 (al netto di spese e commissioni: cfr. ns. doc. 9), regolato sul conto corrente n. 13489.75 (cfr. estratto conto al 30 giugno 2016, sub ns. doc. 10); in data 16 novembre 2017, i Titoli sono stati trasferiti presso altro intermediario, su disposizione della sig.ra
Persona_1 madre defunta degli odierni attori (cfr. ns. doc. 11).
II.B
II.B Le obbligazioni per cui è causa: le vicende Controparte_1 e OI S.A. 1. Proseguendo in questi termini, occorre fare chiarezza sulla struttura dei Titoli per cui è causa e sulle vicissitudini societarie che hanno interessato PO OM AT FI B.V. (emittente),
PO OM S.A. (controllante) e, infine, OI S.A. 2. PO OM S.A. (oggi TI PO) è una compagnia di telecomunicazioni portoghese, attiva sin dal 1993. A tale società faceva capo (sino a giugno 2015), la società PO OM
AT FI B.V. (di diritto olandese), quale società finanziaria del gruppo. 3. In tale originario contesto trova luogo, nel maggio del 2013, l'emissione obbligazionaria oggetto del presente giudizio, operata da PO OM AT FI BV. Proprio sulle caratteristiche di tale emissione, è necessario fornire un primo e dirimente chiarimento.
Sembra infatti potersi scorgere, tra le contestazioni avversarie, il tentativo di affermare che i Titoli incorporassero la garanzia di un terzo soggetto. Si tratta, tuttavia, di un riferimento errato e comunque impreciso.
L'emissione, infatti, non incorporava alcuna garanzia, essendo esclusivamente assistita da un keep well agreement, ossia da un accordo, tra controllante e controllata, in funzione del quale la prima si impegnava a garantire la solvibilità della seconda. In estrema sintesi, come risulta dal testo di tale accordo (riportato alle pag. 107 ss. del prospetto di emissione dei Titoli, c.d. "Offering circular", sub ns. doc. 12), nell'ipotesi in cui PO OM AT FI B.V. non avesse avuto fondi sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni, PO OM S.A. avrebbe dovuto intervenire per rendere disponibile la liquidità necessaria ad operare i dovuti pagamenti.
Tale accordo, tuttavia, non andava a costituire in nessun modo una garanzia - diretta o indiretta - in favore dei creditori di PO OM AT FI B.V., per come ivi espressamente previsto: "This
Agreement is not, and nothing herein contained and nothing done by the Parent pursuant hereto shall be deemed to constitute, a guarantee, direct or indirect, by the Parent of any Debt Obligation or any other debt of the Issuer (or of any subsidiary of the Issuer) or of any instrument issued by the Issuer or of any subsidiary of the Issuer [Questo accordo, come tutto ciò che in esso è contenuto e le stesse azioni della controllante, non costituiscono e non possono essere intese costituire una garanzia, diretta o indiretta della Controllante di qualsiasi obbligazione o debito dell'Emittente (o di qualsiasi controllata dell'emittente) così come di qualsiasi strumento emesso dall' CP_3 o da qualsiasi controllata dell'emittente]" (cfr. ns. doc. 12, pag.
108).
Ciò chiarito, nel 2014, e dunque mesi prima dell'Operazione dedotta in giudizio (disposta in data 13 maggio
2015), PO OM S.A. ha siglato un accordo di fusione con Ol S.A., all'epoca quarto operatore nel settore della telefonia mobile brasiliana e primo operatore nel settore della telefonia fissa. L'operazione
(che dava corso ad accordi intrapresi già ad ottobre 2013 e ad un'alleanza risalente al 2010, quando
PO OM SA era a sua volta entrata nel capitale di OI S.A.) avrebbe dovuto determinare la nascita di un player di rilievo mondiale nel settore delle telecomunicazioni, con oltre 100 milioni di abbonati (si produce, in questo senso, un articolo pubblicato da CP_4 ns. doc. 13).
,
Integrata la fusione, tuttavia, successive vicissitudini hanno determinato un riassetto delle strategie di integrazione dei due gruppi. Sin dal mese di settembre/novembre 2014, difatti, lo scenario Ol CP_1 [...] vedeva delinearsi le diverse e seguenti operazioni (cfr. articolo pubblicato in data 6 novembre 2014 ns. doc. 14):CP_5 su da un lato, la cessione di Controparte_1 da OI S.A. in favore di TI, multinazionale olandese attiva nel settore delle telecomunicazioni, per un importo di circa Euro 7 miliardi (cessione da cui era tuttavia esclusa PO OM AT FI BV);
dall'altro lato, l'integrazione di Ol S.A. con CP_6 controllata brasiliana di OM Italia, che avrebbe dovuto determinare la nascita del primo operatore telefonico in brasile.
Rispetto a tali operazioni, peraltro, il mercato è stato letteralmente inondato di informazioni, recepite con favore dagli operatori.
Si consideri infatti che nel corso delle trattative (settembre 2014/giugno 2015) - pur prefigurandosi sin da subito la permanenza di PO OM AT FI BV sotto il controllo di OI SA - il prezzo delle obbligazioni emesse dal veicolo olandese, ivi inclusi i Titoli, non ha subito alcuna significativa contrazione, come si evince dal grafico riportato di seguito:
Prezzo giovedi 14 maggio 2015
Ci S.A. 4.62.5% may2020 EUR (Halian S.E.- EuroTLX)
• Bid
• Ask
Indicative (Close)
Sep 14 Jan '15 May '15 Sep '15 Jan '16 May 16 Sep '16 Jan '17 May '17 Sep '17 Jan '18 Di SA, 4.625 8may2020, EUR (Italian S.E.- EuroTLX)- Ack Cbonds OSA, 4.625% 8may2020, EUR (Italian S.E-EuroTLX)-Bid
Oi SA, 4623% 8may2020 EUR (Italian S.E.- EuroTLX)- Indicative (Close) @
Volume degli scambi Nov '14 May 15 Sep '15 Mar '16 Jul 16 Nov '16 Mar '17 Jul '17 Nov '17 Mar '18
Abbassamento del prezzo Aumento dal prezzo
L'operazione di cessione ad TI si è poi effettivamente perfezionata in data 2 giugno 2015 (e dunque successivamente all'Operazione, disposta invece il 13 maggio 2015).
Conseguentemente, uscita PO OM SA dal gruppo facente capo ad OI SA, l'emittente dei Titoli
(PO OM AT FI SA) è passata sotto il controllo diretto di OI SA. In funzione di tale operazione, venuto meno il keep well agreement con l'originaria controllante, le obbligazioni emesse da
PO OM AT FI SA sono divenute a tutti gli effetti parte integrante del debito di Ol
SA. Sennonché, in data ancora successiva, a fronte di fattori del tutto esogeni rispetto alla struttura e alla natura delle obbligazioni oggetto del giudizio, il prezzo dei Titoli ha effettivamente subito notevoli contrazioni, che possono ricondursi ai seguenti fattori e periodi temporali: un primo significativo calo del prezzo si è registrato tra agosto e settembre 2015. E infatti, se a giugno e luglio 2015 i Titoli venivano ancora scambiati rispettivamente al 98,41% e al 95,85% del loro valore nominale (cfr. estratti conto al 30 giugno 2015 e al 31 luglio 2015, sub ns. doc. 2): al 31 agosto 2015, il valore di presunto realizzo, come indicato da PS negli estratti del dossier titoli, è diminuito sino a 88,43 (controvalore dell'investimento:
Euro 89.943,21). A tale indicazione, riportata in estratto conto, si accompagnava altresì la segnalazione della nuova classe di rischio del titolo, ossia "4-NS (cfr. estratto conto al 31 agosto 2015, sub ns. doc. 2);
al 30 settembre 2015, poi, il valore di presunto realizzo è ulteriormente sceso a 60,12 (controvalore dell'investimento: Euro 62.212,31), indicazione cui si accompagnava la segnalazione di un'ulteriore degradazione della classe di rischio dei Titoli, segnalata come "5-ELEVATO" (cfr. estratto conto al 30 settembre 2015, sub ns. doc. 2).
Tale contrazione, nella specie, è imputabile ad un repentino e improvviso aumento del rischio paese. Il
Brasile, considerato sino a pochi mesi prima "locomotiva dell'economia globale", vedeva infatti accertato, ad agosto 2015, l'ingresso in una nuova fase di recessione, dovuta inter alia alla contrazione delle esportazioni di materie prime. Il paese vedeva inoltre una forte accelerazione dell'inflazione (di oltre il
9,50%) con conseguente attuazione di politiche monetarie e fiscali restrittive finalizzate anche a contrastare l'aumento dei prezzi (cfr. articolo pubblicato in data 29 agosto 2015, ns. doc. 15).
Chiudevano il cerchio il declassamento operato da talune società di rating sul debito sovrano (indicato da
SP come BBB- con outlook negativo, in data 28 luglio 2015 e poi ridotto a BB+, dunque in campo speculativo, in data 9 settembre 2015) e l'improvviso deprezzamento della valuta, con il cambio Euro/BRL passato da 3,4451 (1° luglio 2015) a 4,4140 (30 settembre 2015). Si vedano in tal senso i grafici che seguono, estrapolati dal sito internet della Banca Centrale Europea. LI real (BRL)
Change from 1 June 2015 to 24 March 2016 27 February 2024 16 July 2015 Max(24 September 2015) Averags EUR 1-BRL 5.3945-0.0166(0.3%) 47304 34219 40799
Select BURNS BPL
Period: 01/06/2015 27103/2016 Zoom: Tm Gm Ty 10y "
ули M.S
34
34
July 3018
LI real (BRL)
Change from 1 june 2015 to 24 March 2016
27 February 2024 Max (24 September 20150 Min16ly 2015) Average EUR 1 BRL 5.3945-0.010-0.3 43304 2.4319 4070
Select: SURVAL
Farid 2106/2015 220032016 Joom: im ty 10y
AN
35
34
33
il secondo significativo calo dei prezzi, invece, è avvenuto tra gennaio e marzo 2016 allorquando i Titoli, dapprima scambiati al 50,75% del valore nominale (controvalore Euro 54.886,61: cfr. estratto conto al 31 gennaio 2016: ns. doc. 2), hanno visto del valore nominale (controvalore Euro 30.894,81: cfr. estratto conto al 31 marzo 2016: ns. doc. 2).
Quanto innanzi, in particolare, a seguito della rottura delle trattative volte a finalizzare la fusione innanzi accennata con CP_6 e il definitivo acutizzarsi, anche a causa della recessione e del deprezzamento del
Pt 5 a fronte invece di un'esposizione in Dollari e in Euro), della crisi finanziaria di OI SA (cfr. articolo pubblicato in data 26 febbraio 2016 su La Repubblica: ns. doc. 16). Stato di Rio de Janeiro di essere assoggettate alla procedura di recuperação judicial (riorganizzazione giudiziale), prevista dal diritto fallimentare brasiliano. 2. La procedura, che ha una funzione di risanamento analoga a quella della procedura di amministrazione controllata prevista dal diritto fallimentare italiano, ha coinvolto la capogruppo OI SA e tutte le sue controllate più importanti, sia finanziarie che operative (ivi inclusa PO OM
AT FI B.V.). 3. Il piano di riorganizzazione, approvato in data 20 dicembre 2017 (cfr. ns. doc. 17), ha previsto la suddivisione dei creditori in differenti categorie: in particolare, per quanto interessa l'odierno contendere e la posizione degli Attori, la c.d. "Default recovery", regolata dalla clausola 4.3.6 del piano (cfr. doc. avv. 16), ha previsto il rimborso del valore nominale delle obbligazioni in n. 5 rate annuali di pari importo, con decorrenza a partire da giugno 2038 (20 anni dall'omologazione del piano, la cui decisione si produce sub ns. doc. 18) e scadenza a giugno 2042 (cfr. ns. doc. 17, pag. 24).
III. Diritto
III.A Sulla carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
In via preliminare, PS eccepisce che la sig.ra Parte_1 è priva di qualsivoglia legittimazione ad 1.
agire, anche da un punto di vista sostanziale. 2. L'azione spiegata dagli Attori è, infatti, volta ad ottenere il risarcimento del danno in relazione ad un investimento operato dal solo sig. Parte_2 (cfr. ns. doc. 3), e non anche dalla sig.ra Parte_1 (e tantomeno dai genitori), che è esclusivamente cointestataria del conto corrente e del dossier titoli in cui sono confluiti i Titoli oggetto della presente controversia.
3. Invero, la circostanza che il conto sia cointestato significa unicamente che entrambi gli Attori possono operare sullo stesso, ma non anche che i beni ivi allocati siano di titolarità di 1 Sul punto, si veda Cass. 3 settembre 2019, n. 21963, secondo cui: "La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria". 2 Sul punto, si veda altresì la recente sentenza del Tribunale di Genova del 17 marzo 2023, n. 701, emessa nell'ambito di un giudizio analogo al presente e incardinato nei confronti della Pt_3, secondo cui l'eccezione di carenza legittimazione attiva sollevata dalla Banca era da accogliere in quanto "gli ordini di acquisto per cui è causa [erano] stati sottoscritti solo da [un investitore]. A nulla rileva il fatto che [gli altri investitori] fossero co-titolari del dossier sul quale venivano depositati i Titoli e del conto corrente ad esso associato, posto che, rispetto alle azioni contrattuali proposte, è legittimato solo il soggetto che ha ordinato l'acquisto" (ns. doc. 19) (1).
3 In conclusione, non v'è chi non veda che la sig.ra Parte_1 è priva della necessaria legittimazione ad agire.
III.B La pretesa violazione degli obblighi informativi gravanti sulla Pt_3 -2. A tal proposito, in via del tutto preliminare, occorre ribadire per come già dedotto in fatto (§ II.A) - che nel caso di specie non è stata prestata da PS alcuna consulenza in favore dell'ordinante, sig. Pt_2
[...] ·
Del resto, non solo la circostanza non è stata provata ma neppure può dirsi correttamente allegata: 3.
gli Attori, difatti, si sono limitati ad asserire - in via del tutto generica - di aver ricevuto dei "suggerimenti", ovvero di essere stati "guidati" all'acquisto dei Titoli, ma non hanno fornito la minima precisazione sulle modalità con cui si sarebbe articolata tale consulenza, i tempi con cui sarebbe avvenuta ed i funzionari della
Banca che l'avrebbero prestata.
Ciò chiarito, si vedrà nel prosieguo che le censure avversarie sono sprovviste di fondamento. 4.
Ai sensi del Regolamento Intermediari pro tempore vigente (n. 16190/2007), gli intermediari 1.
finanziari hanno obblighi di informazione attiva e passiva. 2. Quanto agli obblighi di informazione attiva (gli unici di cui viene contestato l'inadempimento), è notorio che spetta agli intermediari fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27
- 31), nonché una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31). 3. Nella fattispecie in esame la Pt 3 ha adempiuto ai predetti obblighi, atteso che essa ha comunicato al cliente tutte le caratteristiche dei Titoli oggetto di investimento, avvertendolo dei rischi agli stessi connessi, come risulta anche per tabulas dai documenti sottoscritti dal sig. Pt_1 (e come, occorrendo, si dimostrerà ulteriormente in corso di causa).
Parte_2 di "averEd invero: l'ordine di acquisto reca la dichiarazione dell'ordinante, sig. ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono" (v. ns. doc. 3, pag. 2); inoltre, nella scheda dello strumento finanziario allegata all'ordine di acquisto è chiaramente indicato (v.
ns. doc. 3, pag. 1):
il Codice Strumento ed il codice ISIN;
l'emittente e il Settore dell'Emittente;
la classe sintetica di rischio ("03 = Moderato"),
lo stato di liquidità alla data dell'acquisto;
la natura di obbligazione ordinaria (ed estera) dei Titoli.
Dunque, a dispetto di quanto erroneamente riferito dagli Attori, la Pt 3 - già al momento dell'acquisto - aveva provveduto a fornire un'informativa chiara sul titolo prescelto dall'ordinante.
Questi, come tutti gli intestatari del dossier titoli, era infatti perfettamente consapevole che all'indicazione della classe sintetica di rischio "03 = Moderato" corrispondevano "Obbligazioni ad affidabilità creditizia almeno sufficiente"; dunque, titoli non certo sicuri e immuni da rischi, posto che, su una scala di valori da 1 a
5 (Minimo, Limitato, Moderato, Consistente, Elevato), tale classe si collocava come spartiacque tra i titoli speculativi e quelli ad alta affidabilità creditizia (e, soprattutto, non garantiva alcun limite nelle possibilità di perdita dell'investimento).
Proseguendo oltre, neppure può assumersi, come pretenderebbero le controparti, che l'omessa indicazione del rating assegnato ai Titoli possa determinare un inadempimento, atteso che: in primo luogo, non v'è alcuna norma, di carattere primario o secondario, che imponesse a PS di fornire tale dato;
in secondo luogo, ove pure la Pt 3 avesse proceduto in tal senso, la situazione rappresentata al
Sig. Parte_2 non sarebbe certo mutata.
E infatti, seppur gli Attori tentino di confondere le acque (esponendo gli argomenti sul declassamento del rating dei Titoli in modo confuso, soprattutto sotto il profilo cronologico), non corrisponde al vero che, al momento dell'investimento, le obbligazioni per cui è causa fossero classificate dalle agenzie di rating in ambito speculativo.
Al contrario, alla data del 13 maggio 2015, l'ultima revisione operata dall'agenzia Moody's aveva collocato il rating di PO OM AT FI S.A. nel c.d. investment grade (Baa3), dunque al di fuori dell'ambito speculativo, in miglioramento rispetto al precedente rating assegnato.
Tanto, peraltro, era avvenuto proprio in ragione dell'intervenuta finalizzazione dell'operazione di fusione dei gruppi Controparte_1 ed OI SA che, come rilevato dall'agenzia di rating, determinava una nuova garanzia di adempimento dei debiti del gruppo portoghese (ivi incluse le obbligazioni emesse da
PO OM AT FI BV) oltreché una più forte diversificazione globale dell'azienda e una maggiore forza finanziaria della stessa (cfr. comunicato di Moody's del 18 luglio 2014: ns. doc. 23).
In altri termini, il rating assegnato ai Titoli alla data dell'Operazione era perfettamente coerente con la classe di rischio segnalata da PS.
Quanto innanzi, consente anche di stigmatizzare i riferimenti operati dagli Attori alla presunta ignoranza, da parte degli stessi: (a) del coinvolgimento di OI SA nelle vicende societarie dell'emittente
PO OM AT FI BV;
(b) della garanzia prestata dalla compagnia brasiliana in relazione al rimborso dei Titoli.
Come si evince da quanto esposto in fatto (sub § II), nel momento in cui è stata disposta l'Operazione (13 maggio 2015), era stata ormai da tempo finalizzata la fusione tra OI SA e il gruppo
Controparte_1 mentre non era ancora stata conclusa la cessione di PO OM SA ad TI.
,
Dunque, quando gli Attori hanno acquistato i Titoli, l'emittente (i) godeva ancora del keep well agreement stipulato con la propria diretta controllante (PO OM SA) e (ii) in funzione della fusione, aveva altresì ottenuto una nuova garanzia, direttamente prestata da OI SA
Ebbene, a fronte del profilo di investitore degli Attori (esperti e propensi al rischio), risulta oltremodo inverosimile che questi (e in particolare l'ordinante, sig. Parte_2 ) non fossero a conoscenza delle citate vicissitudini societarie, ben note al mercato. Ma, anche volendo concedere (in via puramente argomentativa) terreno alle avverse rimostranze, ciò non potrebbe comunque determinare, nuovamente, alcun inadempimento della Banca: in primo luogo, perché la garanzia prestata da OI SA non poteva certo dirsi "incorporata" nello strumento finanziario richiesto dagli Attori (emesso anni prima della fusione tra i due gruppi): siamo dunque al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 31 del Regolamento Intermediari;
in secondo luogo, perché a tutto voler concedere tale circostanza avrebbe potuto costituire esclusivamente un quid pluris in relazione alle scelte di investimento del sig. Parte_2
È ontologico, difatti, che se questi si è determinato per l'acquisto dei Titoli ignorando (in thesi) la garanzia prestata da OI SA, a maggior ragione avrebbe comunque impartito l'ordine ove avesse avuto contezza che il buon esito dell'investimento obbligazionario era garantito non solo dall'emittente (com'è per qualunque obbligazione) ma altresì da un terzo soggetto.
Non a caso, e lo si è dimostrato, proprio in funzione di tale garanzia il rating dell'emissione era stato rivisto al rialzo dalle agenzie di rating e il mercato (inondato di informazioni sul punto) aveva risposto con favore a tali eventi societari: i Titoli venivano infatti scambiati ad un valore pari o superiore a quello nominale
(circostanza verificatasi anche per l'Operazione oggetto di causa). Inoltre, occorre rilevare che, anche in corso di rapporto, la Pt 3 ha tenuto costantemente informati gli Attori sulle caratteristiche dei Titoli compravenduti, segnalando mese per mese, mediante gli estratti conto del dossier titoli trasmessi, le modifiche occorse alla classe sintetica di rischio, oltreché il valore di presunto realizzo dei Titoli e il controvalore aggiornato dell'investimento (cfr. ns. doc. 2).
Rileva in particolare, come anticipato nella ricostruzione in fatto, che:
con l'estratto conto del dossier titoli al 31 agosto 2015, PS ha segnalato un primo calo del valore di presunto realizzo dei Titoli, ridottosi da 95,85 a 88,43 (controvalore aggiornato dell'investimento: Euro
89.943,21).
con il successivo estratto conto del dossier titoli al 30 settembre 2015, PS ha segnalato un ulteriore calo valore di presunto realizzo, pari a 60,12 (controvalore aggiornato dell'investimento: Euro
62.212,31).
ancora, con l'estratto conto del dossier titoli al 31 marzo 2016, PS ha segnalato un ulteriore contrazione del valore di presunto realizzo, passato da 50,75 (controvalore Euro 54.886,61: cfr. estratto conto al 31 gennaio 2016: ns. doc. 2) a 26,03 (controvalore Euro 30.894,81: cfr. estratto conto al 31 marzo
2016: ns. doc. 2).
A tale indicazione, si accompagnava altresì la segnalazione della nuova classe di rischio del Titolo, ossia “4-
NS (cfr. estratto conto al 31 agosto 2015, sub ns. doc. 2); CP_7 a tale indicazione si accompagnava la segnalazione di un'ulteriore degradazione della classe di rischio del Titolo, segnalata come "5-ELEVATO" (cfr. estratto conto al 30 settembre 2015, sub ns. doc. 2); 1. Fermo quanto sopra, deve comunque ribadirsi che, nel caso di specie, la Pt 3 si è limitata a svolgere un servizio di esecuzione di ordini e, dunque, non aveva alcun obbligo di informare il cliente circa l'andamento dei propri investimenti (cosa che comunque ha fatto attraverso l'invio dei rendiconti periodici).
Nell'ambito di tale servizio, infatti, si esclude che vi sia un obbligo informativo in capo all'intermediario volto ad avvertire il cliente in caso di andamento sfavorevole del corso dei titoli o di variazione negative anche dell'asset allocation. 2. Analogamente, non è previsto alcun dovere in capo all'intermediario di "attivarsi" affinché si possa escludere (o quantomeno limitare) il realizzarsi di perdite in capo all'investitore: aderire alla prospettazione avversaria significherebbe ammettere che il cliente dovrebbe ricevere dall'intermediario un servizio di assistenza e consulenza sia preventivo che successivo all'acquisto, senza neppure pagare una commissione, come invece accade nell'ambito dei diversi servizi di gestione ovvero di consulenza continuativa, che infatti rivestono una natura completamente diversa dal servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.
Con 3. Si consideri, sul punto, l'orientamento consolidato dell' "In merito agli obblighi informativi successivi, questo Collegio ha più volte chiarito che non può ritenersi in via generale sussistente in capo all'intermediario, sulla base dell'articolo 21 TUF, un obbligo di monitoraggio continuo dell'andamento degli strumenti finanziari, che può derivare semmai da particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall'intermediario - come nella gestione di portafogli e nella consulenza-così come pattiziamente regolato tra le parti (v. già Decisione n. 165 e poi, tra le tante, n. 1068
Sono dunque del tutto pretestuose le doglianze genericamente avanzate sul tema dagli Attori che, com'è evidente, erano perfettamente consapevoli della progressiva contrazione del valore dei Titoli, oltreché dell'innalzamento del rischio derivante da tale investimento: cionondimeno, quest'ultimi hanno scientemente deciso di mantenere le obbligazioni in portafoglio.
Su tale aspetto, di rilievo dirimente nella valutazione della pretesa risarcitoria avversaria, si dirà nei successivi paragrafi. Prima di procedere oltre, tuttavia, si ritiene di spendere brevissime considerazioni sulla perizia di parte depositata sub doc. avv. 21 che, per evidenti motivi, risulta del tutto inutile nell'offrire supporto alla pretesa avversaria. E infatti, l'elaborato in questione è, da un lato, a contenuto giuridico (e dunque inammissibile, posto che le argomentazioni difensive devono trovare spazio negli atti di causa) e, sotto altro aspetto, del tutto fuori tema, posto che analizza (in modo erroneo) il profilo di rischio dei Titoli senza in alcun modo tenere in debita considerazione l'informativa fornita in merito da PS (che rappresenta il reale oggetto del presente contendere).
In ogni caso, a confutazione delle improvate asserzioni del perito avversario - da ritenersi tamquam non esset-si richiama tutto quanto già ampiamente dedotto nel presente atto (nella specie al § II.B e al presente § III.B).
III.C Sull'insussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria. Sul nesso di causalità e l'imprevedibilità del paventato danno
Tutto quanto fin qui esposto dimostra l'esatto adempimento degli obblighi riferibili a PS ed esclude qualsivoglia responsabilità della stessa. In ogni caso, fermo l'onere della prova in capo agli Attori, occorre evidenziare che le pretese risarcitorie avversarie non potrebbero essere accolte neppure ove si volesse accedere alle tesi avversarie e ritenere sussistenti gli inadempimenti contestati alla Pt_3
In primo luogo, il preteso "danno" subito dagli Attori non è causalmente collegato al preteso inadempimento della Pt_3, in quanto (ove mai lo si ritenesse sussistente): è conseguente non alle caratteristiche intrinseche dei Titoli bensì alla sottoposizione dell'emittente, PO OM AT
FI BV (unitamente ad OI SA), alla procedura di recuperação judicial.
Tale evento, peraltro, si è verificato a distanza di oltre un anno dall'Operazione oggetto di causa e, soprattutto, a fronte di una crisi determinata da eventi sopravvenuti all'investimento (che si sono ampiamente descritti sub § II.B);
ove pure gli Attori, e in particolare l'ordinante, fossero stati a conoscenza del rating dell'emissione e della garanzia prestata da OI SA (ammettendo in linea teorica che non lo fossero), questi avrebbero comunque operato l'investimento oggi contestato.
Come si è visto sub § III.A, difatti:
il rating attribuito da Moody's si collocava nel c.d. investment grade, ed aveva risentito in modo positivo dell'operazione di fusione tra i gruppi societari facenti capo ad OI SA e PO OM SA (cfr. ns. doc.
23);
in ogni caso, la Pt 3 aveva comunque segnalato adeguatamente, con l'indicazione della classe sintetica di rischio "03-MODERATO", che i Titoli in parola non erano immuni da rischi, trattandosi di obbligazioni con affidabilità creditizia "sufficiente" (cfr. ns. doc. 3);
in relazione alla garanzia prestata da OI SA, invece, si è già detto che questa poteva semmai rappresentare un elemento di maggiore favore nella valutazione del merito creditizio dell'emittente. Dunque, se il sig.
Pt 1 ha investito ignorando tale copertura, a maggior ragione lo avrebbe fatto conoscendola. dal profilo investitore, come dalla pregressa e successiva operatività degli Attori (e dei genitori), emerge chiaramente come gli stessi abbiano operato svariati e ulteriori investimenti di rischio e natura del tutto analoghi a quello per cui è causa (cfr. ns. doc. 2);
e, soprattutto, si evidenzia che gli Attori, anche dopo aver avuto certa conoscenza del
(sopravvenuto) maggior grado di rischio insito nei Titoli acquistati (dapprima "04-NS e poi "05-
ELEVATO" (cfr. estratti conto al 31 agosto 2015 e al 30 settembre 2015: ns. doc. 2), oltre che della progressiva contrazione del valore del proprio investimento (cfr. estratti conto al 31 agosto 2015, al 30 settembre 2015 e al 31 marzo 2016: ns. doc. 2) hanno mantenuto le obbligazioni in portafoglio. 2. È dunque evidente la piena consapevolezza e volontà delle controparti di operare sui Titoli oggetto di causa: se così non fosse, a partire da agosto/settembre 2015, o, gli Attori avrebbero dismesso completamente l'investimento oggetto dell'odierno contendere.
E ciò, a tutto voler concedere, senza tralasciare che il danno di cui si discorre, ove mai lo si ritenesse sussistente, costituisce un danno non prevedibile alla data dell'Operazione (e dunque non risarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c.), poiché era imprevedibile la successiva sottoposizione dell'emittente (unitamente ad
OI SA) alla procedura di recuperação judicial..."
Innanzitutto, per ciò che attiene alla posizione di Parte 1 , si ritiene di condividere le argomentazioni svolte in atti da parte attrice.
Infatti, alla luce del thema decidendum,
tuttavia essendo la considerato che i contratti di investimento vennero sì siglati dallo Parte_2 '
provvista attinta da un conto cointestato,
non sembra potersi disconoscere la legittimazione di Parte 1 , la quale, in forza dei rapporti bancari oggetto di causa, lamenta aver essa stessa, per la sua quota di partecipazione ai conti, che alimentavano gli acquisiti di titoli, patito, in via diretta, nella propria sfera giuridica, un nocumento patrimoniale legato alla perdita del capitale, come investito nei detti strumenti finanziari.
Quanto al merito, ed in particolare sull'an della pretesa,
guardando alle eccezioni, per come ritualmente introdotte in giudizio dalla convenuta, nella propria comparsa di risposta,
le stesse non paiono al giudicante, IN PUNTO DI MERO DIRITTO, idonee a paralizzare la pretesa attorea.
L'istituto di credito svolge una ampia e pregevole disamina, circa la tipologia di investimento, cui lo Pt_1 dedicava i propri ordinativi, evidenziando le ragioni, non prevedibili, che condussero al crollo del titoli, quest'ultimo evento anch'esso descritto in modo molto puntuale.
Non pare tuttavia che il punto decisivo, nella soluzione della controversia, possa attestarsi ivi.
La doglianza attorea è infatti più specificamente volta a censurare una carenza informativa, al momento della negoziazione, tale da aver prodotto le perdite lamentate.
Ovvero, deduce in modo piuttosto piano la difesa attorea, al momento dell'acquisto furono fornite informazioni, quanto all'oggetto dell'investimento, non adeguate, non consone alla natura del prodotto, in ultima analisi non idonee a consentire una scelta adeguata dell'investitore.
Pare a questo giudicante che la prospettazione sia condivisibile. Il sistema normativo, recependo le indicazioni fornite dalle fonti comunitarie, impone infatti all'intermediario, siccome soggetto dotato di profilo professionale elevato e specifico, oneri molto puntuali,
a tutela della parte (investitore) ritenuta in radice come "debole", sussistendo tipicamente una disparità ed asimmetria conoscitiva, tra i contraenti, ed essendo l'intermediario in grado (come soggetto qualificato) ed anzi tenuto ad acquisire ogni possibile informazione, quanto al prodotto compravenduto, e "riversare" detto sapere all'investitore.
Una simile obbligazione NON viene meno, per il solo fatto che l'investitore abbia (e su ciò si appunta, di fatto, buona parte della prospettazione della convenuta) proprie conoscenze in materia, profilo di esperienza, attitudine all'investimento anche ad alto rischio.
Nel caso in esame, si osserva come la comparsa di risposta si incentri in modo particolare sui punti seguenti
(per la parte qui oggetto di disamina):
a) Individuare nello Spina un investitore connotato da significativa esperienza anche in tema di prodotti a rischio elevato;
b) Richiamare (cfr. docc. 3 e ss) gli atti di informativa, svolti in favore dell'attore e documentati nel fascicolo.
Non può però non riscontrarsi, sulla scorta della migliore giurisprudenza, esser il primo dato in sé neutro, non escludendo una verifica circa la precisione delle dette informative.
Orbene, la documentazione prodotta consiste in generiche indicazioni circa i rischi di investimento (il cui contenuto è di fatto "fungibile" ed applicabile a qualunque prodotto della medesima categoria) in una con la dichiarazione dell'investitore (che risente della medesima genericità) di esser stato reso edotto sulle circostanze in questione.
Tanto però non può bastare.
Secondo principi autorevolmente affermati anche in giurisprudenza di legittimità,
la documentazione offerta allo Spina avrebbe dovuto contenere tutto quanto conoscibile, anche tecnicamente, in ordine ai prodotti finanziari oggetto dell'ordinativo (ovverosia, gli "analytics", trattati nelle fonti specialistiche, che il professionista ha onere di “rigirare” nella sfera conoscitiva dell' investitore).
Non v'è dubbio, in radice, che il mercato dell'investimento mobiliare si connoti, intrinsecamente, per un livello di alea necessario, che si innalza man mano in una con la complessità dello strumento finanziario.
Ciò che l'ordinamento impone NON è l'utilizzo di poteri "divinatori", in capo all'intermediario, al quale NON si richiede di prevedere gli esiti dell'investimento, ciò che sarebbe inesigibile anche per il soggetto qualificato.
E' invero necessario e sufficiente che il professionista faccia confluire nella sfera giuridica della controparte negoziale tutto quanto di interesse, sotto il profilo tecnico, in relazione all'oggetto dell'investimento.
Se ciò avviene, l'eventuale default del titolo, o la eventuale perdita patrimoniale, è fattispecie in una certa misura fisiologica, ma che si alloca sul solo investitore: è detto soggetto, infatti, padrone del suo destino, e fautore della propria (ipotetica) perdita economica, avendo scelto consapevolmente di adire una certa ipotesi di investimento. P Ma come nel caso in esame, al privato NON sono forniti TUTTI i dati TECNICI ANALITICI, necessari a individuare le caratteristiche del prodotto, e quindi a svolgere una scelta consapevole, allora il sistema impone di allocare sull'intermediario, in forza del mancato adempimento ad obblighi specifici (cfr. anche art. 1176 comma 2 cc) l'onere di sopportare l'alea del contratto, e di affrontare le conseguenze negative dell'investimento, avendo con la propria condotta negligente violato il DIRITTO DELLA CONTROPARTE AD
UNA COMUNICAZIONE IDONEA ALLA SCELTA INFORMATA E CONSAPEVOLE, di cui si è detto.
Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10112,
dalla quale è possibile enucleare i principi, per cui:
1.l'ampia esperienza maturata dalla parte in materia di investimenti finanziari, desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e dall'importo delle operazioni precedentemente compiute, e l'elevato profilo di rischio emergente dai criteri adottati per orientare le proprie scelte d'investimento, non dispensano in alcun modo la Banca dall'obbligo di acquisire tutte le informazioni relative ai titoli ordinati;
tutti i dati tecnici necessari ad apprezzarne le caratteristiche sul mercato devono esser trasmessi al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare l'opportunità e convenienza delle operazioni d'acquisto;
2. la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude infatti la sua facoltà di scegliere un titolo tra i vari possibili;
ovvero, selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base de e informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli;
non essendo un prodotto "fungibile" ad un altro, per il solo fatto di ricadere sotto una certa categoria di rischio;
3.l'esperienza dell'investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l'individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto;
ciò anche in considerazione del fatto che, quanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, e tanto appare ragionevole, dato che proprio la particolare complessità del titolo, quale nel caso in esame, impone una informativa tanto più analitica delle sue caratteristiche, rimettendo poi alla scelta del cliente
(e sotto la responsabilità di questi) la scelta di investimento in un senso o nell'altro.
Tutto quanto detto appare perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, nella quale non si può affermare aver la convenuta omesso qualsivoglia dato informativo alla controparte, al momento del contatto negoziale (ricezione ordine acquisto); ma, piuttosto, si deve evidenziare (come sopra) la insufficienza, ovvero il carattere eccessivamente basilare delle informazioni in allora offerte (come da documentazione prodotta dalla stessa convenuta, docc. 3 e ss) a fronte, invece, di un prodotto connotato da complessità non indifferente.
Neppure può ritenersi, come sostenuto in comparsa di risposta, che lo Pt_1 avrebbe in ogni caso dato luogo all'acquisto dei titoli (ipotesi del "omnimodo facturus") non emergendo in verità, nemmeno sotto profilo probabilistico, dati, che consentano di addivenire ad una simile conclusione;
piuttosto che ritenere che lo Pt 1, adeguatamente, e SIN DA PRINCIPIO posto in condizione di soppesare i profili rischio/beneficio del prodotto, ricevendo tutti i dati analitici di cui si è detto, avrebbe indirizzato aliunde la propria provvista in denaro.
E d'altro canto, per le stesse ragioni, neppure è fondata la doglianza, avverso lo Pt_1, concernente mancato disinvestimento tempestivo dai titoli acquistati, al fine di minimizzare i danni cfr. pag. 18 di
-
comparsa di risposta ciò che può apparire come scelta "dovuta" e forse anche agevole, agli occhi del
-
professionista del settore, ma certo non esigibile dal quivis, quand'anche dotato di esperienza nel mondo degli investimenti. Tanto, si ribadisce, in assenza, a monte, degli "analytics", relativi al prodotto finanziario, il cui mancato
"trasferimento" nella sfera di conoscenza attorea è, per l'appunto, la precipua ragione di inadempimento, qui riscontrabile a carico della convenuta.
Cfr anche Cass. 19322 del 2023:
"In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti..."
Sotto il profilo dell'an, la domanda appare dunque fondata.
In ordine al quantum, deve osservarsi che si pone quale necessaria una analisi a carattere tecnico, onde valutare l'entità del danno patito, alla luce:
a) Della perdita di valore dei titoli;
al fine di valutare il danno emergente prodottosi nella sfera attorea;
b) Della eventuale percezione, medio tempore, di dividendi, in capo agli attori (che dovranno esser detratti dal danno complessivo, onde evitare indebite locupletazioni, dovendosi operare la compensatio lucri cum damno); ovvero di qualunque altra somma, in relazione all'investimento;
A tale fine, si ritiene di dovere dare ingresso a CTU, trattandosi di valutazioni a carattere specialistico.
Nominando all'uopo il dott. , per la udienza del 14.1.2026 h 12.30,CP_9
ove, in contraddittorio tra le parti, verrà elaborato il quesito peritale.
Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale,
NON definitivamente pronunziando,
Accertata la sussistenza di inadempimento da parte convenuta, quanto agli obblighi informativi dovuti, nei termini di cui alla parte motiva,
rimette la causa sul ruolo per la udienza del 14.1.2026, al fine di conferire incarico di CTU, sul quantum
CP_9 con studio in Asti. del danno conseguente, nominando all'uopo il dott.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
2.7.2025
Il gi dott. Perfetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. È dunque questa la cronostoria degli eventi che hanno condotto al default dell'emittente PO
OM AT FI BV e di OI SA che, in data 20 giugno 2016, hanno chiesto al Tribunale dello 1. Come accennato sub § 0, gli Attori lamentano la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla
Pt 3, asserendo che la stessa, dopo aver "suggerito" l'acquisto dei Titoli, non avrebbe provveduto a fornire, al momento dell'investimento, informazioni adeguate sul rischio elevato insito nell'investimento, oltreché sul rapporto di garanzia sussistente con OI SA. 1. Del resto, è lo stesso atteggiamento avversario a confermare la sostanziale ininfluenza dei presunti inadempimenti della Pt 3 sulle scelte di investimento delle controparti. E infatti: