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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 2155/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2155/2021 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 AN SA, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall'Avv. Marco Graziano ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTRICE - CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2 AN SA;
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3 SA;
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in Parte_3 C.F._4 AN SA;
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_4 C.F._5 SA;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_5 C.F._6 AN SA;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_6 C.F._7 AN SA;
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_7 C.F._8 SA;
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_8 C.F._9 SA.
- CONVENUTI CONTUMACI – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha evocato in giudizio i convenuti sopra epigrafati, Parte_1 deducendo:
- di esercitare da oltre venti anni, il possesso pubblico e pacifico del terreno sito nel Comune di AN SA
– A.U. SA – C.da RR AL, attiguo alla propria residenza, censito al Catasto al foglio 1, part. 304 qualità: seminativo – classe 4 – rendita domenicale €1,20 – rendita agraria €0.90, estensione mq 2.404;
- che a causa dell'omessa stipula di atti trasferimento del diritto domenicale, il terreno risulta allo stato in ditta a fu , nato a [...] il [...] e deceduto in AN Calabro il 22.11.1989; Controparte_2 CP_1 pagina 1 di 7 - che il sig. non ha avuto figli nè legittimi e nè naturali, pertanto, il bene è traslato ipso iure a Controparte_2 favore degli eredi prossimi ovverosia i nipoti, figli del fratello e delle sorelle , Controparte_3 CP_4 CP_5 e come da plurime certificazioni allegate;
CP_6
- che l'odierno istante ha goduto dell'appezzamento di terreno sin dall'età infantile animo domini, essendo detta proprietà limitrofa o, meglio ancora, integrata ad altra di titolarità della ove tra l'altro è posta la propria Pt_1 residenza e quella della propria famiglia di origine;
- che tale animo domini non è stato mai ostacolato da alcuno nè mai la medesima parte attrice ebbe contestazioni del suo possesso con azioni giudiziarie, nè alcuno ha mai rivendicato la proprietà del bene;
- che tale bene è rimasto da sempre nel pacifico, pieno ed indisturbato possesso, che in tutti questi anni ne ha tratto ogni utilità e godimento, sobbarcandosi altresì tutti gli oneri da esso nascenti, oltre a provvedere fin dal 1992 alla sua completa recinzione;
- che ha provveduto a tutti gli oneri inerenti la proprietà in questione come pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc., dichiarandosi più volte proprietaria senza che mai altri abbiano esercitato in alcun modo alcuna potestà sul medesimo;
- che alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., sulla base delle quali è stato intentato il procedimento di mediazione, conclusosi, nella seduta del 10.06.2021, con esito negativo, stante la mancata partecipazione di alcuni fra i convenuti invitati a comparire. Tanto premesso, parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare e dare atto che la Signora è Parte_1 l'unica e legittima proprietaria per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dell'appezzamento di terreno in premessa descritto;
2 Per l'effetto ordinare al conservatore dei RR.II. di Cosenza tutte le trascrizioni conseguenti all'accoglimento delle domande attoree, con esonero da ogni responsabilità;
3. Per l'effetto condannare i convenuti alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio solo in caso di opposizione”. Benché regolarmente citati in giudizio, i convenuti non si sono costituiti e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 12.01.2022. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti offerti in produzione, nonché attraverso l'escussione della prova testimoniale nei limiti indicati nel provvedimento depositato il 1.06.2023. All'udienza del 28.05.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e, con separato provvedimento del 19.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Giova sin d'ora osservare che, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state reiterate in modo specifico e, per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352/2017; Cass. Civ. 10748/2012).
2. Nel merito 2. Prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di pagina 2 di 7 usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589/2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508/2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez.VI, n. 3151/2018). 2.1. Tanto premesso, la domanda non può essere accolta. Va osservato in primo luogo che parte attrice non ha fornito prova dell'appartenenza del bene oggetto della domanda nei confronti dei convenuti. Ed invero, dalla documentazione versati in atti, non emerge alcuna corrispondenza univoca fra “ Controparte_2 fu ” di cui all'atto di citazione e il di cui alla certificazione allegata, in forza della quale CP_1 Controparte_2 sono stati chiamati in causa i soggetti convenuti, asseritamente eredi del CP_2 In particolare, dalla visura catastale in atti, rilasciata in data 9.3.2021, la titolarità del bene risulta in capo a CP_2 fu , soggetto che secondo quanto dedotto dall'attrice – anche con produzione del relativo
[...] CP_1 certificato del comune di AN SA del 12.3.2021 - è nato il giorno 8.10.1910 e morto il 22.11.1989. Orbene, dal certificato storico di famiglia, rilasciato dal medesimo Comune in data 25.03.2021, Controparte_2 (figlio di ), risulta nato il giorno 8.9.1910 e deceduto il giorno 1.8.1981, con la precisazione che è Controparte_1 questo il soggetto che ex actis risulta essere fratello di , , e Controparte_3 CP_4 CP_7 [...]
e non il nato il giorno 8.10.1910 e morto il 22.11.1989 indicato in citazione. CP_8 Controparte_2 Per completezza, poi, giova anche osservare che parte attrice non ha inteso richiedere nè fornire alcuna prova della qualità di eredi in capo ai convenuti. In tema di successioni mortis causa, infatti, la sola delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che era onere dell'attore provare l'assunzione da parte dei convenuti della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,
pagina 3 di 7 conseguendo la medesima solo dall'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018; Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 12/03/2003). Giova anche osservare, poi, che è tardiva l'allegazione circa la presenza di un acquisto mediante atto pubblico da
“parte del dante causa dei convenuti” effettuata nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.. Trattasi di allegazione nuova – oltre che contraddittoria rispetto all'assunto passaggio del bene mortis causa – ed inammissibile perché al di fuori dei limiti delle preclusioni assertive. Il relativo documento prodotto con tale memoria – atto pubblico del 28.11.1951 – non assume alcun rilievo ai fini della decisione. Ed infatti, i documenti non hanno una funzione sostitutiva delle allegazioni mancate delle parti, non potendo ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione tempestiva dei fatti, potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti. Ad abundantiam, giova osservare che dal documento non è possibile identificare i beni indicati con quello oggetto di domanda. Fermo quanto sopra rilevato circa l'evidente discrasia sussistente tra gli omonimi e l'assenza Controparte_2 della dimostrazione della qualità di erede in capo ai convenuti, va anche osservato che neppure l'attrice ha fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda di usucapione. Già dal punto di vista assertivo, invero, la domanda è generica. In effetti, nella fattispecie in esame nel chiedere l'accertamento in suo favore della proprietà Parte_1 esclusiva del terreno dedotto in citazione, si è limitata ad allegare di aver esercitato “da oltre vent'anni” in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta il possesso sul bene oggetto di causa. A tal proposito, ha dedotto di aver “sempre vissuto e goduto dell'appezzamento di terreno in oggetto sin dall'età infantile “animo domini”, essendo detta proprietà limitrofa o meglio ancora integrata ad altra di titolarità della ove tra l'altro è posta la propria Pt_1 residenza”, provvedendo a tutti gli “oneri” (così descritti: “pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc.”), nonchè ad accollarsi “tutti gli oneri da esso nascenti oltre a provvedere fin dal 1992 alla sua completa recinzione”. Non risulta chiarito, dunque, quale sarebbe lo specifico dies a quo del tempus usucapionis, né il modo in cui è stato acquistato dall'attore il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem e le specifiche modalità di esercizio. In particolare, non risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso, ossia specificamente collocati nel tempo, dai quali desumere con il rigore sopra indicato il maturare della fattispecie acquisitiva. In particolare, entro il termine delle preclusioni assertive, parte attrice non ha inteso precisare gli specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, genericamente descritti in “seminatura”, “pulizia”, “raccolta pietrisco”. Anche la descrizione dello stato dei luoghi è generica. In particolare, l'attrice ha dedotto solo l'esistenza di un appezzamento di terreno “limitrofo” alla sua proprietà, senza effettuare alcuna ulteriore descrizione del bene, nè è presente in atti alcun documento (ad esempio, anche materiale fotografico) utile a chiarire la concreta consistenza della res. La relazione del tecnico di parte, infatti, si limita a fornire una rappresentazione cartografica ed una identificazione catastale. Le allegazioni, poi, sono prive di effettivo e concreto riscontro probatorio. Nello specifico, non risulta in atti alcuna documentazione in merito agli asseriti oneri sostenuti (“pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc.,”, ovvero recinzione totale del terreno) commissionati dalla (ad Pt_1 esempio, preventivi o conferimenti incarichi), o ai pagamenti effettuati direttamente dalla stessa parte attrice (bonifici, fatture o ricevute di pagamento). Neppure in atti è presente alcuna documentazione utile a chiarire le attività compiute dall'attrice nel corso del tempo, tali da evidenziarne una indiscussa, continua e piena signoria sul bene per il tempo necessario all'usucapione.
pagina 4 di 7 Alcuna valenza, infatti, può assumere il conferimento di incarico da parte della odierna istante ad un tecnico per procedere alla redazione di un elaborato al fine di una descrizione “analitica del fondo di sua proprietà e di quello antistante allo stesso che sarà oggetto di richiesta di usucapione”; circostanza che, di fatto, nulla dice sul possesso utile all'usucapione. Anche dalla prova orale raccolta, inoltre, non è emersa prova dell'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, come suggerito da parte attrice, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Orbene, le dichiarazioni rese dai testimoni e (escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del giorno 8.2.2024) non sono idonee ai fini della prova dei fatti costitutivi del possesso utile all'usucapione. In particolare, la teste si è limitata a confermare che il capitolo 1, il quale descrive solo in modo Testimone_1 generico il rapporto tra la parte attrice e la res (“Vero che l'attore da oltre vent'anni esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione da parte di nessuno sul terreno sito in AN SA - A.U. SA attiguo alla propria residenza C.da RR AL censito al catasto terreni al Foglio 1 Part. 304 - estensione pari a mq 2.404”). La teste, invece, non ha confermato la circostanza dedotta da parte attrice circa l'attività di recinzione integrale del terreno dalla stessa posta in essere, in ipotesi, “fin dal 1992”. La tese, infatti, ha dichiarato che la recinzione del terreno esisteva già dal 1985 e non ha saputo indicare chi l'ha apposta, precisando solo che l'attrice le aveva riferito di aver fatto sostituire il cancello di tale recinzione negli anni novanta. La teste, poi, ha precisato che sul terreno ci sono delle coltivazioni “fatte da e dal padre”. Anche Parte_1 il teste (cognato dell'attrice), si è limitato a confermare che il capitolo 1, precisando che l'attrice si Testimone_2 reca sul terreno a raccogliere “gli ortaggi” che coltiva il padre della stessa, ossia . Testimone_4
pagina 5 di 7 Peraltro, anche il teste non ha confermato la circostanza relativa all'avvenuta apposizione della recinzione Tes_2 da parte dell'attrice, dichiarando che il terreno era già recintato quando lui aveva iniziato a frequentare i luoghi, e che “i gli avevano riferito di averlo recintato. Il teste, poi, ha dichiarato che il cancello della recinzione Pt_1 è stato cambiato, senza ricordare l'anno indicando l'epoca di sostituzione in dieci o quindici anni prima (“il cancello è stato cambiato dieci o quindici anni fa, ma non ricordo con esattezza l'anno”) Il teste (cugino dell'attrice) si è limitato a confermare che il capitolo 1, ed in relazione Testimone_3 all'avvenuta recinzione del terreno non ha confermato che la stessa sia avvenuta ad opera dell'attrice. Anzi, il teste ha specificato che il terreno veniva recintato “tra la fine degli anni Ottanta e inizio anni Novanta” dallo stesso dichiarante e da altri soggetti, compreso il padre dell'attrice (“da me, mio zio, , mio padre Testimone_4
e mio fratello ). Anche il teste ha riferito che l'attività di coltivazione Persona_1 Persona_2 Tes_3 del terreno, pur non riuscendo a specificare l'epoca di inizio, veniva effettuata anche da ”. Testimone_4 Infine, il teste ha dichiarato che e gli avrebbero riferito di aver fatto Tes_3 Testimone_4 Parte_1 sostituire il cancello della recinzione, ma non ricordava l'epoca della sostituzione, pur avendo visto i lavori svolti per mezzo di una “ditta”. Orbene, quanto all'attività di coltivazione, è noto che, con specifico riferimento ai fondi agricoli (nel cui genere vanno ascritti i fondi seminativi), è utile precisare che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo e, per tal motivo, con riferimento alle modalità con cui, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapionem appare necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa venga svolta “uti dominus” (Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022). Per l'effetto, l'attività di coltivazione non è di per sé espressiva del possesso utile all'usucapione. Giova anche evidenziare, poi, che parte attrice attraverso le dichiarazioni testimoniali non ha fornito prova del dedotto svolgimento esclusivo di tale attività, avendo tutti i testi riferito tale attività di coltivazione anche o solo esclusivamente a , padre dell'attrice (secondo il teste , in effetti, l'attrice si limita a Testimone_4 Tes_2 raccogliere gli ortaggi coltivati dal padre, dovendosi precisare, peraltro, che lo stesso teste ha affermato di aver svolto in prima persona tale attività di raccolta su quei terreni). Neppure alcuna prova è stata raggiunta circa l'avvenuta apposizione della recinzione ad opera dell'attrice nel 1992, nè invero in epoca antecedente. Ed infatti, il teste e la teste hanno potuto riferire solo che il terreno Tes_2 Tes_1 era già recintato, specificando il solo teste - con dichiarazioni de relato actoris non confermate da altri Tes_2 elementi di causa - che la recinzione sarebbe stata apposta anche dalla parte attrice;
il teste invece, ha Tes_3 indicato come autori della recinzione altri soggetti diversi dall'attrice. Alcun elemento utile alla prova del possesso esclusivo del terreno in capo all'attrice è emerso dalle dichiarazioni dei testi che hanno riferito dell'avvenuta sostituzione del cancello della recinzione. Si tratta, invero, di circostanza mai allegata da parte attrice e, peraltro, alcuno dei testi ha collocato con precisone nel tempo la sostituzione del cancello e, comunque, i testi hanno riferito tale attività anche a , padre dell'attrice; dunque, si Testimone_4 tratterebbe anche di attività non esclusiva. Alcuna altra prova parte attrice ha inteso offrire circa il possesso estrinsecatosi per mezzo di attività di “pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc.”. La domanda, pertanto, va rigettata non avendo parte attrice fornito prova degli elementi costitutivi. Alcun rilievo, infatti, assume la contumacia dei convenuti che non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti, né esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (Cass. n. 21251/2010; Cass. n. 5416/2011).
3. Le spese di lite Alcuna statuizione in punto di spese va adottata atteso che i convenuti vittoriosi sono rimasti contumaci e, non avendo espletato alcuna attività processuale, non hanno sopportato spese al cui rimborso possono avere diritto (tra le tante v. Cass., n.7361/2023).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da di usucapione del terreno, sito nel Comune di AN Parte_1 SA – A.U. SA – C.da RR AL, meglio identificato al Catasto al foglio 1, part. 304 qualità: seminativo – classe 4 – rendita domenicale €1,20 – rendita agraria €0.90, estensione mq 2.404
2. per le spese di lite;
CP_9
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in data 14.10.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2155/2021 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 AN SA, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall'Avv. Marco Graziano ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTRICE - CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2 AN SA;
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3 SA;
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in Parte_3 C.F._4 AN SA;
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_4 C.F._5 SA;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_5 C.F._6 AN SA;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_6 C.F._7 AN SA;
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_7 C.F._8 SA;
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_8 C.F._9 SA.
- CONVENUTI CONTUMACI – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha evocato in giudizio i convenuti sopra epigrafati, Parte_1 deducendo:
- di esercitare da oltre venti anni, il possesso pubblico e pacifico del terreno sito nel Comune di AN SA
– A.U. SA – C.da RR AL, attiguo alla propria residenza, censito al Catasto al foglio 1, part. 304 qualità: seminativo – classe 4 – rendita domenicale €1,20 – rendita agraria €0.90, estensione mq 2.404;
- che a causa dell'omessa stipula di atti trasferimento del diritto domenicale, il terreno risulta allo stato in ditta a fu , nato a [...] il [...] e deceduto in AN Calabro il 22.11.1989; Controparte_2 CP_1 pagina 1 di 7 - che il sig. non ha avuto figli nè legittimi e nè naturali, pertanto, il bene è traslato ipso iure a Controparte_2 favore degli eredi prossimi ovverosia i nipoti, figli del fratello e delle sorelle , Controparte_3 CP_4 CP_5 e come da plurime certificazioni allegate;
CP_6
- che l'odierno istante ha goduto dell'appezzamento di terreno sin dall'età infantile animo domini, essendo detta proprietà limitrofa o, meglio ancora, integrata ad altra di titolarità della ove tra l'altro è posta la propria Pt_1 residenza e quella della propria famiglia di origine;
- che tale animo domini non è stato mai ostacolato da alcuno nè mai la medesima parte attrice ebbe contestazioni del suo possesso con azioni giudiziarie, nè alcuno ha mai rivendicato la proprietà del bene;
- che tale bene è rimasto da sempre nel pacifico, pieno ed indisturbato possesso, che in tutti questi anni ne ha tratto ogni utilità e godimento, sobbarcandosi altresì tutti gli oneri da esso nascenti, oltre a provvedere fin dal 1992 alla sua completa recinzione;
- che ha provveduto a tutti gli oneri inerenti la proprietà in questione come pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc., dichiarandosi più volte proprietaria senza che mai altri abbiano esercitato in alcun modo alcuna potestà sul medesimo;
- che alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., sulla base delle quali è stato intentato il procedimento di mediazione, conclusosi, nella seduta del 10.06.2021, con esito negativo, stante la mancata partecipazione di alcuni fra i convenuti invitati a comparire. Tanto premesso, parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare e dare atto che la Signora è Parte_1 l'unica e legittima proprietaria per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dell'appezzamento di terreno in premessa descritto;
2 Per l'effetto ordinare al conservatore dei RR.II. di Cosenza tutte le trascrizioni conseguenti all'accoglimento delle domande attoree, con esonero da ogni responsabilità;
3. Per l'effetto condannare i convenuti alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio solo in caso di opposizione”. Benché regolarmente citati in giudizio, i convenuti non si sono costituiti e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 12.01.2022. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti offerti in produzione, nonché attraverso l'escussione della prova testimoniale nei limiti indicati nel provvedimento depositato il 1.06.2023. All'udienza del 28.05.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e, con separato provvedimento del 19.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Giova sin d'ora osservare che, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state reiterate in modo specifico e, per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352/2017; Cass. Civ. 10748/2012).
2. Nel merito 2. Prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di pagina 2 di 7 usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589/2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508/2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez.VI, n. 3151/2018). 2.1. Tanto premesso, la domanda non può essere accolta. Va osservato in primo luogo che parte attrice non ha fornito prova dell'appartenenza del bene oggetto della domanda nei confronti dei convenuti. Ed invero, dalla documentazione versati in atti, non emerge alcuna corrispondenza univoca fra “ Controparte_2 fu ” di cui all'atto di citazione e il di cui alla certificazione allegata, in forza della quale CP_1 Controparte_2 sono stati chiamati in causa i soggetti convenuti, asseritamente eredi del CP_2 In particolare, dalla visura catastale in atti, rilasciata in data 9.3.2021, la titolarità del bene risulta in capo a CP_2 fu , soggetto che secondo quanto dedotto dall'attrice – anche con produzione del relativo
[...] CP_1 certificato del comune di AN SA del 12.3.2021 - è nato il giorno 8.10.1910 e morto il 22.11.1989. Orbene, dal certificato storico di famiglia, rilasciato dal medesimo Comune in data 25.03.2021, Controparte_2 (figlio di ), risulta nato il giorno 8.9.1910 e deceduto il giorno 1.8.1981, con la precisazione che è Controparte_1 questo il soggetto che ex actis risulta essere fratello di , , e Controparte_3 CP_4 CP_7 [...]
e non il nato il giorno 8.10.1910 e morto il 22.11.1989 indicato in citazione. CP_8 Controparte_2 Per completezza, poi, giova anche osservare che parte attrice non ha inteso richiedere nè fornire alcuna prova della qualità di eredi in capo ai convenuti. In tema di successioni mortis causa, infatti, la sola delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che era onere dell'attore provare l'assunzione da parte dei convenuti della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,
pagina 3 di 7 conseguendo la medesima solo dall'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018; Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 12/03/2003). Giova anche osservare, poi, che è tardiva l'allegazione circa la presenza di un acquisto mediante atto pubblico da
“parte del dante causa dei convenuti” effettuata nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.. Trattasi di allegazione nuova – oltre che contraddittoria rispetto all'assunto passaggio del bene mortis causa – ed inammissibile perché al di fuori dei limiti delle preclusioni assertive. Il relativo documento prodotto con tale memoria – atto pubblico del 28.11.1951 – non assume alcun rilievo ai fini della decisione. Ed infatti, i documenti non hanno una funzione sostitutiva delle allegazioni mancate delle parti, non potendo ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione tempestiva dei fatti, potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti. Ad abundantiam, giova osservare che dal documento non è possibile identificare i beni indicati con quello oggetto di domanda. Fermo quanto sopra rilevato circa l'evidente discrasia sussistente tra gli omonimi e l'assenza Controparte_2 della dimostrazione della qualità di erede in capo ai convenuti, va anche osservato che neppure l'attrice ha fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda di usucapione. Già dal punto di vista assertivo, invero, la domanda è generica. In effetti, nella fattispecie in esame nel chiedere l'accertamento in suo favore della proprietà Parte_1 esclusiva del terreno dedotto in citazione, si è limitata ad allegare di aver esercitato “da oltre vent'anni” in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta il possesso sul bene oggetto di causa. A tal proposito, ha dedotto di aver “sempre vissuto e goduto dell'appezzamento di terreno in oggetto sin dall'età infantile “animo domini”, essendo detta proprietà limitrofa o meglio ancora integrata ad altra di titolarità della ove tra l'altro è posta la propria Pt_1 residenza”, provvedendo a tutti gli “oneri” (così descritti: “pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc.”), nonchè ad accollarsi “tutti gli oneri da esso nascenti oltre a provvedere fin dal 1992 alla sua completa recinzione”. Non risulta chiarito, dunque, quale sarebbe lo specifico dies a quo del tempus usucapionis, né il modo in cui è stato acquistato dall'attore il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem e le specifiche modalità di esercizio. In particolare, non risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso, ossia specificamente collocati nel tempo, dai quali desumere con il rigore sopra indicato il maturare della fattispecie acquisitiva. In particolare, entro il termine delle preclusioni assertive, parte attrice non ha inteso precisare gli specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, genericamente descritti in “seminatura”, “pulizia”, “raccolta pietrisco”. Anche la descrizione dello stato dei luoghi è generica. In particolare, l'attrice ha dedotto solo l'esistenza di un appezzamento di terreno “limitrofo” alla sua proprietà, senza effettuare alcuna ulteriore descrizione del bene, nè è presente in atti alcun documento (ad esempio, anche materiale fotografico) utile a chiarire la concreta consistenza della res. La relazione del tecnico di parte, infatti, si limita a fornire una rappresentazione cartografica ed una identificazione catastale. Le allegazioni, poi, sono prive di effettivo e concreto riscontro probatorio. Nello specifico, non risulta in atti alcuna documentazione in merito agli asseriti oneri sostenuti (“pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc.,”, ovvero recinzione totale del terreno) commissionati dalla (ad Pt_1 esempio, preventivi o conferimenti incarichi), o ai pagamenti effettuati direttamente dalla stessa parte attrice (bonifici, fatture o ricevute di pagamento). Neppure in atti è presente alcuna documentazione utile a chiarire le attività compiute dall'attrice nel corso del tempo, tali da evidenziarne una indiscussa, continua e piena signoria sul bene per il tempo necessario all'usucapione.
pagina 4 di 7 Alcuna valenza, infatti, può assumere il conferimento di incarico da parte della odierna istante ad un tecnico per procedere alla redazione di un elaborato al fine di una descrizione “analitica del fondo di sua proprietà e di quello antistante allo stesso che sarà oggetto di richiesta di usucapione”; circostanza che, di fatto, nulla dice sul possesso utile all'usucapione. Anche dalla prova orale raccolta, inoltre, non è emersa prova dell'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, come suggerito da parte attrice, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Orbene, le dichiarazioni rese dai testimoni e (escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del giorno 8.2.2024) non sono idonee ai fini della prova dei fatti costitutivi del possesso utile all'usucapione. In particolare, la teste si è limitata a confermare che il capitolo 1, il quale descrive solo in modo Testimone_1 generico il rapporto tra la parte attrice e la res (“Vero che l'attore da oltre vent'anni esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione da parte di nessuno sul terreno sito in AN SA - A.U. SA attiguo alla propria residenza C.da RR AL censito al catasto terreni al Foglio 1 Part. 304 - estensione pari a mq 2.404”). La teste, invece, non ha confermato la circostanza dedotta da parte attrice circa l'attività di recinzione integrale del terreno dalla stessa posta in essere, in ipotesi, “fin dal 1992”. La tese, infatti, ha dichiarato che la recinzione del terreno esisteva già dal 1985 e non ha saputo indicare chi l'ha apposta, precisando solo che l'attrice le aveva riferito di aver fatto sostituire il cancello di tale recinzione negli anni novanta. La teste, poi, ha precisato che sul terreno ci sono delle coltivazioni “fatte da e dal padre”. Anche Parte_1 il teste (cognato dell'attrice), si è limitato a confermare che il capitolo 1, precisando che l'attrice si Testimone_2 reca sul terreno a raccogliere “gli ortaggi” che coltiva il padre della stessa, ossia . Testimone_4
pagina 5 di 7 Peraltro, anche il teste non ha confermato la circostanza relativa all'avvenuta apposizione della recinzione Tes_2 da parte dell'attrice, dichiarando che il terreno era già recintato quando lui aveva iniziato a frequentare i luoghi, e che “i gli avevano riferito di averlo recintato. Il teste, poi, ha dichiarato che il cancello della recinzione Pt_1 è stato cambiato, senza ricordare l'anno indicando l'epoca di sostituzione in dieci o quindici anni prima (“il cancello è stato cambiato dieci o quindici anni fa, ma non ricordo con esattezza l'anno”) Il teste (cugino dell'attrice) si è limitato a confermare che il capitolo 1, ed in relazione Testimone_3 all'avvenuta recinzione del terreno non ha confermato che la stessa sia avvenuta ad opera dell'attrice. Anzi, il teste ha specificato che il terreno veniva recintato “tra la fine degli anni Ottanta e inizio anni Novanta” dallo stesso dichiarante e da altri soggetti, compreso il padre dell'attrice (“da me, mio zio, , mio padre Testimone_4
e mio fratello ). Anche il teste ha riferito che l'attività di coltivazione Persona_1 Persona_2 Tes_3 del terreno, pur non riuscendo a specificare l'epoca di inizio, veniva effettuata anche da ”. Testimone_4 Infine, il teste ha dichiarato che e gli avrebbero riferito di aver fatto Tes_3 Testimone_4 Parte_1 sostituire il cancello della recinzione, ma non ricordava l'epoca della sostituzione, pur avendo visto i lavori svolti per mezzo di una “ditta”. Orbene, quanto all'attività di coltivazione, è noto che, con specifico riferimento ai fondi agricoli (nel cui genere vanno ascritti i fondi seminativi), è utile precisare che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo e, per tal motivo, con riferimento alle modalità con cui, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapionem appare necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa venga svolta “uti dominus” (Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 18215/2013; Cass., n.8026/2022). Per l'effetto, l'attività di coltivazione non è di per sé espressiva del possesso utile all'usucapione. Giova anche evidenziare, poi, che parte attrice attraverso le dichiarazioni testimoniali non ha fornito prova del dedotto svolgimento esclusivo di tale attività, avendo tutti i testi riferito tale attività di coltivazione anche o solo esclusivamente a , padre dell'attrice (secondo il teste , in effetti, l'attrice si limita a Testimone_4 Tes_2 raccogliere gli ortaggi coltivati dal padre, dovendosi precisare, peraltro, che lo stesso teste ha affermato di aver svolto in prima persona tale attività di raccolta su quei terreni). Neppure alcuna prova è stata raggiunta circa l'avvenuta apposizione della recinzione ad opera dell'attrice nel 1992, nè invero in epoca antecedente. Ed infatti, il teste e la teste hanno potuto riferire solo che il terreno Tes_2 Tes_1 era già recintato, specificando il solo teste - con dichiarazioni de relato actoris non confermate da altri Tes_2 elementi di causa - che la recinzione sarebbe stata apposta anche dalla parte attrice;
il teste invece, ha Tes_3 indicato come autori della recinzione altri soggetti diversi dall'attrice. Alcun elemento utile alla prova del possesso esclusivo del terreno in capo all'attrice è emerso dalle dichiarazioni dei testi che hanno riferito dell'avvenuta sostituzione del cancello della recinzione. Si tratta, invero, di circostanza mai allegata da parte attrice e, peraltro, alcuno dei testi ha collocato con precisone nel tempo la sostituzione del cancello e, comunque, i testi hanno riferito tale attività anche a , padre dell'attrice; dunque, si Testimone_4 tratterebbe anche di attività non esclusiva. Alcuna altra prova parte attrice ha inteso offrire circa il possesso estrinsecatosi per mezzo di attività di “pulizia, seminatura, raccolta del pietrisco etc.”. La domanda, pertanto, va rigettata non avendo parte attrice fornito prova degli elementi costitutivi. Alcun rilievo, infatti, assume la contumacia dei convenuti che non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti, né esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (Cass. n. 21251/2010; Cass. n. 5416/2011).
3. Le spese di lite Alcuna statuizione in punto di spese va adottata atteso che i convenuti vittoriosi sono rimasti contumaci e, non avendo espletato alcuna attività processuale, non hanno sopportato spese al cui rimborso possono avere diritto (tra le tante v. Cass., n.7361/2023).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da di usucapione del terreno, sito nel Comune di AN Parte_1 SA – A.U. SA – C.da RR AL, meglio identificato al Catasto al foglio 1, part. 304 qualità: seminativo – classe 4 – rendita domenicale €1,20 – rendita agraria €0.90, estensione mq 2.404
2. per le spese di lite;
CP_9
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in data 14.10.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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