Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1513
TAR
Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
>
TAR
Sentenza 10 maggio 2024
>
CS
Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità inclusione smontaggio pannelli nella garanzia

    La Corte ha ritenuto che lo smontaggio sia un'attività prodromica e strumentale alla gestione dei rifiuti, rientrando quindi nella definizione di 'raccolta' e 'gestione dei rifiuti' secondo la normativa vigente, anche alla luce del principio di responsabilità del produttore sancito dalla normativa europea.

  • Accolto
    Errata individuazione della quota di garanzia

    Il GSE non ha svolto un'adeguata istruttoria per determinare il costo dell'attività di smontaggio, soprattutto in assenza di dati forniti dai sistemi collettivi e mantenendo invariata la quota rispetto alle precedenti istruzioni che escludevano tale voce di costo. Ciò configura un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

  • Inammissibile
    Omessa approvazione ministeriale delle Istruzioni d’uso

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché viene dedotto un vizio meramente formale senza specificare alcun pregiudizio concreto per la società ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1513
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1513
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo