Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 21/02/2026, n. 3045
CGT1
Sentenza 21 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto vantato

    Non è stata provata né dall'Agenzia delle Entrate né dalla Regione Campania la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella, né di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo. Pertanto, il diritto vantato si è prescritto.

  • Accolto
    Mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Violazione normativa su contratti d'appalto per recupero tributi

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    La Regione Campania è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, mentre le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 21/02/2026, n. 3045
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3045
    Data del deposito : 21 febbraio 2026

    Testo completo