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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 21/02/2026, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3045/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8579/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066939362000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2397/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.06.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate CO) e, in data 6.06.2025, alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 12.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe notificata in data 15.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 232,97, oltre euro 5,88 per diritti di notifica (in totale euro 238,85).
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la “prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986”; 2) l'“illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale”; 3) l'
“illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti"; 4) la “violazione dell'art. 23 co. 2 della legge 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera autorità anticorruzione n. 576/21 (ANAC)”, sostenendo il ricorrente che ER dovrebbe dimostrare che il contratto d'appalto per il recupero dei tributi delle tasse automobilistiche sia in corso, spettando a suo avviso tale attività a Municipia S.p.a., vincitrice della gara d'appalto e stante il divieto di proroga dei contratti pubblici.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “I) …dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120250066939362/000, riferita alla tassa automobilistica del 2019 che vede quale Ente creditore la Regione Campania, dell'importo complessivo di euro duecentotrentotto/85, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
II) condannare le parti resistenti in p.l.r.p.t. in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario. Si dichiara, ai fini dell'art. 9, comma 5, della legge del 23.12.1999, n. 488 e di ogni altra norma successiva e relativa, che per il presente giudizio è previsto il versamento del c.u. di € 30,00 atteso che l'importo presuntivamente dovuto al netto delle sanzioni degli interessi, è al di sotto di euro mille, di cui si chiede di porlo a carico di parte resistente”.
In data 1.07.2025 si è costituita ER, con proprio funzionario, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la parte ricorrente coinvolto nel giudizio solo ER e non anche l'ente impositore;
nel merito della pretesa ha eccepito – essendo estranea alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione dei ruoli – il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti precedenti ad essa e alla prescrizione o decadenza anteriore alla notifica dell'atto impugnato e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
Ha concluso nei seguenti termini: “• Dichiarare improcedibile ed inammissibile il ricorso per i motivi sopra indicati;
• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente ER per i motivi sopra indicati;
• Accertare e dichiarare valida la cartella di pagamento impugnata;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 546/1992”.
La parte ricorrente ha depositato memoria in data 13.11.2025.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, rilevato che il ricorso risulta diretto sia alla Regione Campania che ad ER, ad entrambe le quali pure è stato notificato, che si era sino ad allora costituita solo ER e che dalla nota di iscrizione a ruolo il ricorso stesso risultava iscritto solo nei confronti di ER, costituita, e non nei confronti di Regione Campania, che era rimasta intimata, ha ordinato al ricorrente di notificare alla Regione Campania il ricorso e quel provvedimento entro gg.30 dalla sua comunicazione, e ha rinviato all'odierna udienza.
Pur avendo il ricorrente provveduto a tanto in data 29.12.2025, la Regione Campania non si è tuttora costituita in giudizio.
All'udienza del 9.2.2026, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da ER, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 19.09.2022 e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
4. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed ER mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Va precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.
P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo (Cass. n. 25611 del
18/09/2025, Cass. n. 18529 del 10/07/2019)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 27, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -CO; condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 9 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
NT CR
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8579/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066939362000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2397/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.06.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate CO) e, in data 6.06.2025, alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 12.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe notificata in data 15.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 232,97, oltre euro 5,88 per diritti di notifica (in totale euro 238,85).
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la “prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986”; 2) l'“illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale”; 3) l'
“illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti"; 4) la “violazione dell'art. 23 co. 2 della legge 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera autorità anticorruzione n. 576/21 (ANAC)”, sostenendo il ricorrente che ER dovrebbe dimostrare che il contratto d'appalto per il recupero dei tributi delle tasse automobilistiche sia in corso, spettando a suo avviso tale attività a Municipia S.p.a., vincitrice della gara d'appalto e stante il divieto di proroga dei contratti pubblici.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “I) …dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120250066939362/000, riferita alla tassa automobilistica del 2019 che vede quale Ente creditore la Regione Campania, dell'importo complessivo di euro duecentotrentotto/85, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
II) condannare le parti resistenti in p.l.r.p.t. in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario. Si dichiara, ai fini dell'art. 9, comma 5, della legge del 23.12.1999, n. 488 e di ogni altra norma successiva e relativa, che per il presente giudizio è previsto il versamento del c.u. di € 30,00 atteso che l'importo presuntivamente dovuto al netto delle sanzioni degli interessi, è al di sotto di euro mille, di cui si chiede di porlo a carico di parte resistente”.
In data 1.07.2025 si è costituita ER, con proprio funzionario, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la parte ricorrente coinvolto nel giudizio solo ER e non anche l'ente impositore;
nel merito della pretesa ha eccepito – essendo estranea alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione dei ruoli – il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti precedenti ad essa e alla prescrizione o decadenza anteriore alla notifica dell'atto impugnato e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
Ha concluso nei seguenti termini: “• Dichiarare improcedibile ed inammissibile il ricorso per i motivi sopra indicati;
• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente ER per i motivi sopra indicati;
• Accertare e dichiarare valida la cartella di pagamento impugnata;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 546/1992”.
La parte ricorrente ha depositato memoria in data 13.11.2025.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, rilevato che il ricorso risulta diretto sia alla Regione Campania che ad ER, ad entrambe le quali pure è stato notificato, che si era sino ad allora costituita solo ER e che dalla nota di iscrizione a ruolo il ricorso stesso risultava iscritto solo nei confronti di ER, costituita, e non nei confronti di Regione Campania, che era rimasta intimata, ha ordinato al ricorrente di notificare alla Regione Campania il ricorso e quel provvedimento entro gg.30 dalla sua comunicazione, e ha rinviato all'odierna udienza.
Pur avendo il ricorrente provveduto a tanto in data 29.12.2025, la Regione Campania non si è tuttora costituita in giudizio.
All'udienza del 9.2.2026, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da ER, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 19.09.2022 e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
4. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed ER mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Va precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.
P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo (Cass. n. 25611 del
18/09/2025, Cass. n. 18529 del 10/07/2019)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 27, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -CO; condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 9 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
NT CR