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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2248 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Domenico Febbo e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Europa n. 190 Appellante/Appellata
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Damizia e dall'avv. Valentina Paolini e domiciliata presso lo studio delle predette in Roma via Alberico II n. 4 Appellata/Appellante
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2296/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PATI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa dal 13/03/2012 al Controparte_1
28/02/2021 in via continuativa in favore di con ruolo di tecnico Parte_1 informatico ed impegnata in mansioni di Help Desk presso il Polo Tecnologico di Roma, pur se formalmente assunta alle dipendenze di altre società appaltatrici di servizi con contratti di lavoro a progetto e/o a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Parte_1
Accertare e dichiarare la violazione, da parte di del D.Lgs n. Parte_1
276/2003 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di appalto, distacco e somministrazione, stante la non genuinità dei contratti stipulati a partire quantomeno da marzo 2012 con le società Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
e da ultimo Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
(formali datrici di lavoro della ricorrente), aventi ad oggetto il servizio di Parte_3 assistenza informatica nonché l'avvenuta prestazione di lavoro, da parte della ricorrente, direttamente in favore della convenuta anche nei periodi non coperti da contratto;
per l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non genuinità dei rapporti di appalto, somministrazione e/o distacco tra la convenuta Pt_1
e le varie società assegnatarie dei servizi di assistenza informatica in favore di ( Pt_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, il tutto con ogni
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_8 connessa conseguenza di legge;
accertare e dichiarare, se del caso anche incidenter tantum, la simulazione e/o nullità e/o illegittimità ex art. 1414, 2° comma cod. civ. di tutti i contratti di lavoro a progetto applicati al dedotto rapporto di lavoro per tutti i motivi sopra esposti nonché la nullità e/o illegittimità di tutti i termini apposti a ogni patto e/o contratto a termine e/o proroga applicato al dedotto rapporto di lavoro a decorrere, il tutto per violazione del D.Lgs. n. 368/2001, D.Lgs. 276/2003 e Legge 92/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti, con ogni connessa conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della convenuta far data dal 13 marzo 2012 o dalla Parte_1 diversa data ritenuta di giustizia, con inquadramento nel Livello C, ruolo di operatore senior, di cui al CCNL per il personale non dirigente di , ovvero, in subordine, Parte_1 nel Livello D – ruolo di addetto senior / operatore junior del medesimo CCNL, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge;
Conseguentemente e comunque condannare la convenuta alla Parte_1 costituzione in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 13.03.2012 con inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del CCNL per il personale non dirigente di , ovvero, Parte_1 in subordine sul punto, dalla diversa data e con il diverso inquadramento ritenuti di giustizia;
accertare e dichiarare, ove occorra, la nullità/illegittimità/infondatezza
2 della sospensione/risoluzione del rapporto comunicata con mail del 29 gennaio 2021 e con decorrenza 1° marzo 2021 e comunque e per l'effetto condannare la convenuta alla riammissione/reintegra in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma ove da ultimo ha operato la ricorrente prima della messa in Cassa Integrazione e con conseguente diritto della ricorrente a essere inquadrata ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL di settore (quantomeno) Livello C sopra indicato ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostole, con ogni connessa conseguenza di legge, ovvero in subordine nel diverso livello ritenuto di giustizia;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico normativo e contrattuale riferibile al CCNL (Livello C ovvero in subordine Livello D) per tutto il Parte_1 periodo dedotto, con ogni connessa conseguenza di legge e comunque un trattamento economico normativo e contrattuale superiore a quello di fatto percepito e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore Parte_1 della ricorrente delle differenze retributive e contributive maturate dalla ricorrente dal 13.03.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia in base all'inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del CCNL (o in base al diverso inquadramento Parte_1 che dovesse risultare all'esito del giudizio) e sino alla data di effettiva riammissione/reintegra in servizio presso , il tutto con ogni connessa conseguenza Pt_1 di legge;
Ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la Pt_1 posizione contributiva della ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
F) Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, su tutte Pt_1 le somme che risulteranno dovute per qualsiasi titolo, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma, disposta l'integrazione Parte_1 del contraddittorio con l' ha così statuito: “dichiara la sussistenza, in capo alla CP_2 ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal 22/4/17 con Parte_1 inquadramento nel Livello D ruolo di operatore junior fino al giugno 2018 e C, ruolo operatore senior, dal luglio 2018 conseguentemente condanna la convenuta
[...] alla costituzione in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 22/4/17 con gli inquadramenti suddetti e alla riammissione in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento in C , condanna la convenuta
[...] al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive e Parte_1 contributive maturate dalla ricorrente dal 22/4/17 al 28/2/21 , ordina a di Pt_1 regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della ricorrente per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi;
condanna al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro Pt_1
5868,00 oltre iva cpa e spese generali, compensa le spese con . CP_2
3 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato la non genuinità dell'appalto per non essere esso riferibile alle società CP_7 Parte_2
e nella parte in cui ha riconosciuto i livelli di inquadramento e le
[...] Pt_3 differenze retributive e nella parte in cui ha liquidato le spese di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. ha proposto altresì appello incidentale ed appello incidentale Controparte_1 condizionato, così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello principale proposto da e, comunque, Pt_1 Parte_1 rigettarlo integralmente, per tutti i motivi sopra esposti, con ogni connessa conseguenza e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge, se del caso anche con diversa motivazione;
in accoglimento dell'appello incidentale per tutti i motivi esposti, confermata la costituzione in capo alla ricorrente/appellata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di , in parziale modifica della sentenza Pt_1 di primo grado, indicarne la decorrenza alla data del 13 marzo 2012, o da altra data che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, con gli inquadramenti indicati in ricorso e già riconosciuti in sentenza (livello D fino a giugno 2018 e livello C da luglio 2018), con conseguente riammissione/conferma in servizio della stessa presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento nel livello C del CCNL di settore;
in ogni caso condannare al pagamento in favore della ricorrente/appellata delle Parte_1 differenze retributive e contributive maturate dal 13 marzo 2012 al 28.02.2021, o da altra data o per altro periodo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; ordinare a
di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della Pt_1 ricorrente/appellata per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA: Nella sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello principale proposto da Parte_1
si chiede di accogliere l'appello incidentale condizionato, per tutti i motivi esposti
[...]
e il tutto con ogni connessa conseguenza di legge, e quindi disporre/confermare la costituzione in capo alla ricorrente/appellata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di dal 13 marzo 2012, o da altra data Pt_1 che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, con gli inquadramenti indicati in ricorso/sentenza (livello D fino a giugno 2018 e livello C da luglio 2018), con conseguente riammissione/conferma in servizio della stessa presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento nel livello C del CCNL di settore;
in ogni caso, condannare
[...] al pagamento in favore della ricorrente/appellata delle differenze Parte_1 retributive e contributive maturate dal 13 marzo 2012 al 28.02.2021, o da altra data o per altro periodo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; ordinare a di Pt_1 regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della 4 ricorrente/appellata per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2.3. Si è costituito in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- qualora CP_2 accertato il rapporto di lavoro, confermare l'impugnata sentenza, con condanna del CP_ datore di lavoro al versamento in favore dell della somma dovuta a titolo di contributi e somme aggiuntive per il lavoro prestato da ”. Controparte_1
2.4. All'odierna udienza, concesso termine alle parti ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, CP_2 comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
3.1. Una lettura complessiva e non formalistica del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante principale svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.2. Nel merito, ritiene la Corte che l'appello principale proposto da Parte_1 pur se ammissibile, debba ritenersi infondato.
4. Con il primo motivo di impugnazione la società appellante principale lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il rapporto di lavoro tra le parti non supportato da alcun contratto di appalto dalla data del 22/04/2017, allorquando la era dipendente della della CP_1 CP_7 [...]
e quindi della non emergendo la prova che tali società Parte_2 Pt_3 avessero sottoscritto contratti di appalto con ovvero facessero parte di una TI Pt_1 coinvolta nell'appalto.
4.1. Sostiene, in sintesi, la società appellante principale che i contratti di appalto prodotti in giudizio consentivano alle appaltatrici il ricorso al sub appalto, con la conseguenza che la lavoratrice ben poteva essere utilizzata all'interno della commessa, mentre era rimasta estranea a qualsiasi rapporto tra le appaltatrici e le Parte_1 predette società, da considerarsi soggetti terzi.
4.2. In disparte il rilievo, posto dalla parte appellata, della novità della questione, rispetto alla quale occorrerebbe svolgere nuovi accertamenti in fatto inammissibili in grado di appello, appare dirimente ai fini della valutazione di infondatezza del motivo di appello che i documenti prodotti in atti, con specifico riferimento ai
5 contratti/accordi quadro intercorsi con i distinti TI prevedevano (cfr. nello specifico doc. n. 8) che il sub appalto dovesse essere preventivamente autorizzato da
[...]
. Pt_1
4.3. Diversamente, non soltanto non ha prodotto alcun contratto di Parte_1 sub-appalto intercorso con le società datrici di lavoro formali della , né CP_1 qualsivoglia ulteriore documentazione atta allo scopo di fornire la prova di un simile rapporto, ovvero di un rapporto di fornitura, in quanto ha omesso altresì di dimostrare di aver autorizzato eventuali ipotizzabili sub-appalti, la cui esistenza, pertanto, deve ritenersi giudizialmente non provata.
4.4. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipotesi dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
4.5. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione della lavoratrice sia Controparte_1 stata fondata sulla esistenza di genuini contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003 nel periodo dal 22/04/2017 in poi. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un genuino Parte_1 contratto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della 6 fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, Parte_1
e le tre società ( e , che hanno CP_7 Parte_2 Parte_3 proceduto formalmente ad assumerla, ai fini dell'affidamento della fornitura di servizi di assistenza informatica, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
4.6. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellata è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che Parte_1 la società, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dalla lavoratrice e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
4.7. In definitiva, le argomentazioni del giudice di prime cure resistono alle critiche mosse dal gravame, restando confermata anche all'esito del presente giudizio la insussistenza di validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale.
4.8. Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto ritenersi infondato.
5. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, che censura la gravata sentenza anche “in relazione al riconosciuto inquadramento e alle conseguenti differenze retributive e previdenziali”, omettendo di porre una specifica critica alle argomentazioni del primo giudice e limitandosi a rivendicare genericamente il mancato rispetto del c.d. procedimento trifasico al fine del corretto inquadramento delle mansioni della lavoratrice.
5.1. Diversamente, il primo giudice, richiamate in dettaglio le declaratorie contrattuali e le mansioni svolte dalla , ha affermato che: a) dall'istruttoria è emerso che la CP_1 lavoratrice era addetta al I livello, apertura ticket e risoluzione immediata dei problemi, fino al marzo del 2018 o meglio, come asserito in ricorso, fino al giugno 2018, mentre dal luglio 2018 al II livello, riguardante attività di back office in quanto addetta ai problemi più complessi;
b) contrariamente a quanto sostenuto da , la parte Pt_1 ricorrente ha indicato le declaratorie contrattuali e le mansioni svolte, permettendo così al giudice di confrontare le mansioni con i livelli per stabilire il corretto 7 inquadramento;
c) le attività svolte fino al giugno 2018 (help desk I livello) rientrano in quelle di operatore livello D, avendo la ricorrente svolto nell'ambito di procedure definite attività tecniche, mentre quelle svolte dal luglio 2018 come back office addetta al II livello possano rientrare nelle mansioni di operatore senior livello C.
5.2. Trattasi di argomentazioni che, anche in tal caso, resistono alle generiche critiche del gravame, che non spiega in alcun modo per quale ragione logico giuridica esse dovrebbero ritenersi non corrette.
5.3. Allo stesso modo, generiche si ritengono le contestazioni alle richieste risarcitorie, in quanto “disancorate nella loro quantificazione da ogni riferimento normativo e/o contrattuale”, ed ai conteggi: contestazioni che ancor più vaghe ed indefinite appaiono se si tiene conto della assenza di una richiesta di condanna ad una somma determinata e dell'essere la condanna inflitta dal primo giudice a una condanna Parte_1
c.d. generica. 6. , come si è detto, ha proposto appello incidentale lamentando Controparte_1
l'omessa valutazione, ad opera del giudice di prime cure, dei contratti di lavoro sottoscritti in epoca antecedente al 13/03/2013, con conseguente errata indicazione della data di decorrenza del rapporto di lavoro con In sostanza, la Parte_1 parte appellante incidentale lamenta che non abbia dimostrato, anche con Pt_1 riguardo al periodo decorrente dal mese di marzo 2012, l'esistenza di contratti di appalto o di subappalto intercorsi con le proprie datrici di lavoro formali.
7.1. Osserva sul punto la Corte che, in primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha valutato i contratti di lavoro stipulati dal 13/03/2013 in ragione di quanto evincibile dall'estratto contro previdenziale prodotto in atti, che attesta contributi versati dal 19/12/2008 al 05/03/2011 per lavoro dipendente part time, per disoccupazione dal 01/01/2011 al 31/12/2011, per lavoro dipendente dal 01/04/2011 al 02/07/2011 e, quindi, dal 13/03/2013 per lavoro dipendente, il che consente di prendere in considerazione, quale primo datore di lavoro formale nel rapporto con la Parte_1 Controparte_4
7.2. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, dal 13/03/2013 Controparte_1 ha lavorato, quale dipendente di nell'appalto di cui all'Accordo Controparte_4
Quadro del 07/02/2012 per la “fornitura di servizi di supporto specialistico per il Governo e l'evoluzione delle Piattaforme di TI/Esercizio di ”, stipulato con Parte_1 il TI EP (Mandataria), GL RO (Mandante) e il rapporto di Controparte_4 lavoro, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello incidentale in questo periodo si è inquadrato in un rapporto di appalto disciplinato da un regolare contratto, di cui era parte anche la datrice formale di lavoro della . CP_1
7.3. Diversamente, il successivo Accordo Quadro del 12/11/2014 (per la “fornitura di servizi di supporto specialistico per il Governo Gestione del Service Disk e monitoraggio delle Piattaforme di TI di ”) risulta stipulato con SESA s.p.a., società presso Parte_1 la quale è stata distaccata soltanto nel mese di giugno 2015. Con la Controparte_1 conseguenza che, quantomeno dal 12/11/2014, data in cui con la stipula del nuovo Accordo è certamente venuto meno il precedente Accordo del 2012, la Pt_4 CP_1
8 è stata adibita all'appalto senza che intercorresse un rapporto di appalto Pt_1 regolarizzato con un formale accordo tra e la datore di lavoro Pt_1 Controparte_4 formale fino al 31/10/2015. 7.4. Vero è che l'Accordo del 2014 consentiva il sub appalto;
tuttavia, un eventuale rapporto di questo tipo avrebbe dovuto essere autorizzato da che, Parte_1 diversamente, non ha prodotto alcuna autorizzazione al sub appalto, versando in atti un contratto di sub appalto intervenuto in data 01/12/2014 ma tra SESA s.p.a. e
[...] ossia un soggetto giuridico diverso rispetto alla Service Tech s.r.l. CP_9
7.5. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, essendo emersa la insussistenza di validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale ( e sostanziale ( , il Controparte_4 Parte_1 rapporto di lavoro tra e deve intendersi Controparte_1 Parte_1 costituito sin dal 12/11/2014.
8. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, l'accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 12/11/2014 e non dalla diversa data del 22/04/2017, con gli inquadramenti già riconosciuti in prime cure e conseguentemente condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle differenze retributive maturate dal 12/11/2014 al 28/02/2021,
[...] nonché a regolarizzare presso l' la posizione contributiva dell'appellata per i CP_2 periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive ed oltre interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. 9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, restando in tal guisa assorbito il terzo motivo dell'impugnazione principale, con cui la società appellante chiede una riforma della condanna alle spese di lite di primo grado:
[...]
è, all'esito del presente giudizio, totalmente soccombente ed in quanto Parte_1 tale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese di lite, senza che emerga alcuna delle ipotesi previste dalla legge come giustificatrici di una eventuale compensazione. 10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante principale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto. 10.1. In tal senso deve, dunque, procedersi alla correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, laddove, per mero refuso, è stata omessa – immediatamente dopo la parola “legge” – la declaratoria di sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla legge per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
9
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, accerta la decorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 12/11/2014 e non dalla diversa data del 22/04/2017, con gli inquadramenti già riconosciuti in prime cure e conseguentemente condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle differenze retributive maturate dal Controparte_1
12/11/2014 al 28/02/2021, nonché a regolarizzare presso l' la posizione CP_2 contributiva dell'appellata per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive ed oltre interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. Condanna al Parte_1 pagamento in favore di e dell' delle spese di lite del doppio Controparte_1 CP_2 grado di giudizio, che liquida per il primo in € 5.868,00 ciascuna e per il secondo in € 5.000,00 ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
10
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2248 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Domenico Febbo e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Europa n. 190 Appellante/Appellata
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Damizia e dall'avv. Valentina Paolini e domiciliata presso lo studio delle predette in Roma via Alberico II n. 4 Appellata/Appellante
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gustavo Iandolo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2296/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PATI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa dal 13/03/2012 al Controparte_1
28/02/2021 in via continuativa in favore di con ruolo di tecnico Parte_1 informatico ed impegnata in mansioni di Help Desk presso il Polo Tecnologico di Roma, pur se formalmente assunta alle dipendenze di altre società appaltatrici di servizi con contratti di lavoro a progetto e/o a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Parte_1
Accertare e dichiarare la violazione, da parte di del D.Lgs n. Parte_1
276/2003 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di appalto, distacco e somministrazione, stante la non genuinità dei contratti stipulati a partire quantomeno da marzo 2012 con le società Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
e da ultimo Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
(formali datrici di lavoro della ricorrente), aventi ad oggetto il servizio di Parte_3 assistenza informatica nonché l'avvenuta prestazione di lavoro, da parte della ricorrente, direttamente in favore della convenuta anche nei periodi non coperti da contratto;
per l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non genuinità dei rapporti di appalto, somministrazione e/o distacco tra la convenuta Pt_1
e le varie società assegnatarie dei servizi di assistenza informatica in favore di ( Pt_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, il tutto con ogni
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_8 connessa conseguenza di legge;
accertare e dichiarare, se del caso anche incidenter tantum, la simulazione e/o nullità e/o illegittimità ex art. 1414, 2° comma cod. civ. di tutti i contratti di lavoro a progetto applicati al dedotto rapporto di lavoro per tutti i motivi sopra esposti nonché la nullità e/o illegittimità di tutti i termini apposti a ogni patto e/o contratto a termine e/o proroga applicato al dedotto rapporto di lavoro a decorrere, il tutto per violazione del D.Lgs. n. 368/2001, D.Lgs. 276/2003 e Legge 92/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti, con ogni connessa conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della convenuta far data dal 13 marzo 2012 o dalla Parte_1 diversa data ritenuta di giustizia, con inquadramento nel Livello C, ruolo di operatore senior, di cui al CCNL per il personale non dirigente di , ovvero, in subordine, Parte_1 nel Livello D – ruolo di addetto senior / operatore junior del medesimo CCNL, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge;
Conseguentemente e comunque condannare la convenuta alla Parte_1 costituzione in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 13.03.2012 con inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del CCNL per il personale non dirigente di , ovvero, Parte_1 in subordine sul punto, dalla diversa data e con il diverso inquadramento ritenuti di giustizia;
accertare e dichiarare, ove occorra, la nullità/illegittimità/infondatezza
2 della sospensione/risoluzione del rapporto comunicata con mail del 29 gennaio 2021 e con decorrenza 1° marzo 2021 e comunque e per l'effetto condannare la convenuta alla riammissione/reintegra in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma ove da ultimo ha operato la ricorrente prima della messa in Cassa Integrazione e con conseguente diritto della ricorrente a essere inquadrata ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL di settore (quantomeno) Livello C sopra indicato ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostole, con ogni connessa conseguenza di legge, ovvero in subordine nel diverso livello ritenuto di giustizia;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico normativo e contrattuale riferibile al CCNL (Livello C ovvero in subordine Livello D) per tutto il Parte_1 periodo dedotto, con ogni connessa conseguenza di legge e comunque un trattamento economico normativo e contrattuale superiore a quello di fatto percepito e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore Parte_1 della ricorrente delle differenze retributive e contributive maturate dalla ricorrente dal 13.03.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia in base all'inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del CCNL (o in base al diverso inquadramento Parte_1 che dovesse risultare all'esito del giudizio) e sino alla data di effettiva riammissione/reintegra in servizio presso , il tutto con ogni connessa conseguenza Pt_1 di legge;
Ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la Pt_1 posizione contributiva della ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
F) Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, su tutte Pt_1 le somme che risulteranno dovute per qualsiasi titolo, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma, disposta l'integrazione Parte_1 del contraddittorio con l' ha così statuito: “dichiara la sussistenza, in capo alla CP_2 ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal 22/4/17 con Parte_1 inquadramento nel Livello D ruolo di operatore junior fino al giugno 2018 e C, ruolo operatore senior, dal luglio 2018 conseguentemente condanna la convenuta
[...] alla costituzione in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 22/4/17 con gli inquadramenti suddetti e alla riammissione in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento in C , condanna la convenuta
[...] al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive e Parte_1 contributive maturate dalla ricorrente dal 22/4/17 al 28/2/21 , ordina a di Pt_1 regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della ricorrente per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi;
condanna al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro Pt_1
5868,00 oltre iva cpa e spese generali, compensa le spese con . CP_2
3 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato la non genuinità dell'appalto per non essere esso riferibile alle società CP_7 Parte_2
e nella parte in cui ha riconosciuto i livelli di inquadramento e le
[...] Pt_3 differenze retributive e nella parte in cui ha liquidato le spese di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. ha proposto altresì appello incidentale ed appello incidentale Controparte_1 condizionato, così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello principale proposto da e, comunque, Pt_1 Parte_1 rigettarlo integralmente, per tutti i motivi sopra esposti, con ogni connessa conseguenza e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge, se del caso anche con diversa motivazione;
in accoglimento dell'appello incidentale per tutti i motivi esposti, confermata la costituzione in capo alla ricorrente/appellata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di , in parziale modifica della sentenza Pt_1 di primo grado, indicarne la decorrenza alla data del 13 marzo 2012, o da altra data che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, con gli inquadramenti indicati in ricorso e già riconosciuti in sentenza (livello D fino a giugno 2018 e livello C da luglio 2018), con conseguente riammissione/conferma in servizio della stessa presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento nel livello C del CCNL di settore;
in ogni caso condannare al pagamento in favore della ricorrente/appellata delle Parte_1 differenze retributive e contributive maturate dal 13 marzo 2012 al 28.02.2021, o da altra data o per altro periodo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; ordinare a
di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della Pt_1 ricorrente/appellata per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA: Nella sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello principale proposto da Parte_1
si chiede di accogliere l'appello incidentale condizionato, per tutti i motivi esposti
[...]
e il tutto con ogni connessa conseguenza di legge, e quindi disporre/confermare la costituzione in capo alla ricorrente/appellata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di dal 13 marzo 2012, o da altra data Pt_1 che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, con gli inquadramenti indicati in ricorso/sentenza (livello D fino a giugno 2018 e livello C da luglio 2018), con conseguente riammissione/conferma in servizio della stessa presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento nel livello C del CCNL di settore;
in ogni caso, condannare
[...] al pagamento in favore della ricorrente/appellata delle differenze Parte_1 retributive e contributive maturate dal 13 marzo 2012 al 28.02.2021, o da altra data o per altro periodo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; ordinare a di Pt_1 regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della 4 ricorrente/appellata per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2.3. Si è costituito in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- qualora CP_2 accertato il rapporto di lavoro, confermare l'impugnata sentenza, con condanna del CP_ datore di lavoro al versamento in favore dell della somma dovuta a titolo di contributi e somme aggiuntive per il lavoro prestato da ”. Controparte_1
2.4. All'odierna udienza, concesso termine alle parti ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, CP_2 comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
3.1. Una lettura complessiva e non formalistica del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante principale svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.2. Nel merito, ritiene la Corte che l'appello principale proposto da Parte_1 pur se ammissibile, debba ritenersi infondato.
4. Con il primo motivo di impugnazione la società appellante principale lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il rapporto di lavoro tra le parti non supportato da alcun contratto di appalto dalla data del 22/04/2017, allorquando la era dipendente della della CP_1 CP_7 [...]
e quindi della non emergendo la prova che tali società Parte_2 Pt_3 avessero sottoscritto contratti di appalto con ovvero facessero parte di una TI Pt_1 coinvolta nell'appalto.
4.1. Sostiene, in sintesi, la società appellante principale che i contratti di appalto prodotti in giudizio consentivano alle appaltatrici il ricorso al sub appalto, con la conseguenza che la lavoratrice ben poteva essere utilizzata all'interno della commessa, mentre era rimasta estranea a qualsiasi rapporto tra le appaltatrici e le Parte_1 predette società, da considerarsi soggetti terzi.
4.2. In disparte il rilievo, posto dalla parte appellata, della novità della questione, rispetto alla quale occorrerebbe svolgere nuovi accertamenti in fatto inammissibili in grado di appello, appare dirimente ai fini della valutazione di infondatezza del motivo di appello che i documenti prodotti in atti, con specifico riferimento ai
5 contratti/accordi quadro intercorsi con i distinti TI prevedevano (cfr. nello specifico doc. n. 8) che il sub appalto dovesse essere preventivamente autorizzato da
[...]
. Pt_1
4.3. Diversamente, non soltanto non ha prodotto alcun contratto di Parte_1 sub-appalto intercorso con le società datrici di lavoro formali della , né CP_1 qualsivoglia ulteriore documentazione atta allo scopo di fornire la prova di un simile rapporto, ovvero di un rapporto di fornitura, in quanto ha omesso altresì di dimostrare di aver autorizzato eventuali ipotizzabili sub-appalti, la cui esistenza, pertanto, deve ritenersi giudizialmente non provata.
4.4. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipotesi dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
4.5. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione della lavoratrice sia Controparte_1 stata fondata sulla esistenza di genuini contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003 nel periodo dal 22/04/2017 in poi. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un genuino Parte_1 contratto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della 6 fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, Parte_1
e le tre società ( e , che hanno CP_7 Parte_2 Parte_3 proceduto formalmente ad assumerla, ai fini dell'affidamento della fornitura di servizi di assistenza informatica, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
4.6. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellata è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che Parte_1 la società, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dalla lavoratrice e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
4.7. In definitiva, le argomentazioni del giudice di prime cure resistono alle critiche mosse dal gravame, restando confermata anche all'esito del presente giudizio la insussistenza di validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale.
4.8. Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto ritenersi infondato.
5. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, che censura la gravata sentenza anche “in relazione al riconosciuto inquadramento e alle conseguenti differenze retributive e previdenziali”, omettendo di porre una specifica critica alle argomentazioni del primo giudice e limitandosi a rivendicare genericamente il mancato rispetto del c.d. procedimento trifasico al fine del corretto inquadramento delle mansioni della lavoratrice.
5.1. Diversamente, il primo giudice, richiamate in dettaglio le declaratorie contrattuali e le mansioni svolte dalla , ha affermato che: a) dall'istruttoria è emerso che la CP_1 lavoratrice era addetta al I livello, apertura ticket e risoluzione immediata dei problemi, fino al marzo del 2018 o meglio, come asserito in ricorso, fino al giugno 2018, mentre dal luglio 2018 al II livello, riguardante attività di back office in quanto addetta ai problemi più complessi;
b) contrariamente a quanto sostenuto da , la parte Pt_1 ricorrente ha indicato le declaratorie contrattuali e le mansioni svolte, permettendo così al giudice di confrontare le mansioni con i livelli per stabilire il corretto 7 inquadramento;
c) le attività svolte fino al giugno 2018 (help desk I livello) rientrano in quelle di operatore livello D, avendo la ricorrente svolto nell'ambito di procedure definite attività tecniche, mentre quelle svolte dal luglio 2018 come back office addetta al II livello possano rientrare nelle mansioni di operatore senior livello C.
5.2. Trattasi di argomentazioni che, anche in tal caso, resistono alle generiche critiche del gravame, che non spiega in alcun modo per quale ragione logico giuridica esse dovrebbero ritenersi non corrette.
5.3. Allo stesso modo, generiche si ritengono le contestazioni alle richieste risarcitorie, in quanto “disancorate nella loro quantificazione da ogni riferimento normativo e/o contrattuale”, ed ai conteggi: contestazioni che ancor più vaghe ed indefinite appaiono se si tiene conto della assenza di una richiesta di condanna ad una somma determinata e dell'essere la condanna inflitta dal primo giudice a una condanna Parte_1
c.d. generica. 6. , come si è detto, ha proposto appello incidentale lamentando Controparte_1
l'omessa valutazione, ad opera del giudice di prime cure, dei contratti di lavoro sottoscritti in epoca antecedente al 13/03/2013, con conseguente errata indicazione della data di decorrenza del rapporto di lavoro con In sostanza, la Parte_1 parte appellante incidentale lamenta che non abbia dimostrato, anche con Pt_1 riguardo al periodo decorrente dal mese di marzo 2012, l'esistenza di contratti di appalto o di subappalto intercorsi con le proprie datrici di lavoro formali.
7.1. Osserva sul punto la Corte che, in primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha valutato i contratti di lavoro stipulati dal 13/03/2013 in ragione di quanto evincibile dall'estratto contro previdenziale prodotto in atti, che attesta contributi versati dal 19/12/2008 al 05/03/2011 per lavoro dipendente part time, per disoccupazione dal 01/01/2011 al 31/12/2011, per lavoro dipendente dal 01/04/2011 al 02/07/2011 e, quindi, dal 13/03/2013 per lavoro dipendente, il che consente di prendere in considerazione, quale primo datore di lavoro formale nel rapporto con la Parte_1 Controparte_4
7.2. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, dal 13/03/2013 Controparte_1 ha lavorato, quale dipendente di nell'appalto di cui all'Accordo Controparte_4
Quadro del 07/02/2012 per la “fornitura di servizi di supporto specialistico per il Governo e l'evoluzione delle Piattaforme di TI/Esercizio di ”, stipulato con Parte_1 il TI EP (Mandataria), GL RO (Mandante) e il rapporto di Controparte_4 lavoro, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello incidentale in questo periodo si è inquadrato in un rapporto di appalto disciplinato da un regolare contratto, di cui era parte anche la datrice formale di lavoro della . CP_1
7.3. Diversamente, il successivo Accordo Quadro del 12/11/2014 (per la “fornitura di servizi di supporto specialistico per il Governo Gestione del Service Disk e monitoraggio delle Piattaforme di TI di ”) risulta stipulato con SESA s.p.a., società presso Parte_1 la quale è stata distaccata soltanto nel mese di giugno 2015. Con la Controparte_1 conseguenza che, quantomeno dal 12/11/2014, data in cui con la stipula del nuovo Accordo è certamente venuto meno il precedente Accordo del 2012, la Pt_4 CP_1
8 è stata adibita all'appalto senza che intercorresse un rapporto di appalto Pt_1 regolarizzato con un formale accordo tra e la datore di lavoro Pt_1 Controparte_4 formale fino al 31/10/2015. 7.4. Vero è che l'Accordo del 2014 consentiva il sub appalto;
tuttavia, un eventuale rapporto di questo tipo avrebbe dovuto essere autorizzato da che, Parte_1 diversamente, non ha prodotto alcuna autorizzazione al sub appalto, versando in atti un contratto di sub appalto intervenuto in data 01/12/2014 ma tra SESA s.p.a. e
[...] ossia un soggetto giuridico diverso rispetto alla Service Tech s.r.l. CP_9
7.5. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, essendo emersa la insussistenza di validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale ( e sostanziale ( , il Controparte_4 Parte_1 rapporto di lavoro tra e deve intendersi Controparte_1 Parte_1 costituito sin dal 12/11/2014.
8. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, l'accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 12/11/2014 e non dalla diversa data del 22/04/2017, con gli inquadramenti già riconosciuti in prime cure e conseguentemente condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle differenze retributive maturate dal 12/11/2014 al 28/02/2021,
[...] nonché a regolarizzare presso l' la posizione contributiva dell'appellata per i CP_2 periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive ed oltre interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. 9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, restando in tal guisa assorbito il terzo motivo dell'impugnazione principale, con cui la società appellante chiede una riforma della condanna alle spese di lite di primo grado:
[...]
è, all'esito del presente giudizio, totalmente soccombente ed in quanto Parte_1 tale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese di lite, senza che emerga alcuna delle ipotesi previste dalla legge come giustificatrici di una eventuale compensazione. 10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante principale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto. 10.1. In tal senso deve, dunque, procedersi alla correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, laddove, per mero refuso, è stata omessa – immediatamente dopo la parola “legge” – la declaratoria di sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla legge per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
9
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, accerta la decorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 12/11/2014 e non dalla diversa data del 22/04/2017, con gli inquadramenti già riconosciuti in prime cure e conseguentemente condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle differenze retributive maturate dal Controparte_1
12/11/2014 al 28/02/2021, nonché a regolarizzare presso l' la posizione CP_2 contributiva dell'appellata per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive ed oltre interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi. Condanna al Parte_1 pagamento in favore di e dell' delle spese di lite del doppio Controparte_1 CP_2 grado di giudizio, che liquida per il primo in € 5.868,00 ciascuna e per il secondo in € 5.000,00 ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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