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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/10/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
BIAGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA Controparte_1 P.IVA_1 CARLOTTA e dell'avv. VANDINI MARINA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni (ovverosia, come da atto introduttivo, parte attrice, e come da comparsa di costituzione, parte opposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione opposizione tardivo ex art. 650 c.p.c., ha convenuto, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, (quale cessionario del credito Controparte_1 monitoriamente azionato, come da titoli meglio descritti in atti) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <<
1.Accertare, sulla scia di quanto statuito prima dalla Grande Corte dell'Unione Europea con la sentenza del 17/05/2022 e, successivamente, dalla Cassazione a Sezioni Unite – n° 9479/2023 - che il decreto ingiuntivo non opposto n° 2232/2012 reso dal
Tribunale di Bologna non assume la valenza di giudicato in qualsiasi forma esterno, interno, esplicito, implicito, per tutte le motivazioni addotte in narrativa.
2. Delibare che la signora come riferito in narrativa, sia da definirsi inconfutabilmente come Parte_1 consumatore.
3. Appurare che la fideiussione, sottoscritta in data 04/05/2010, contenga clausole abusive e vessatorie alla luce del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva
93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Ponderare che il Giudice del monitorio illo tempore non ha soppesato, all'atto in cui veniva reso il provvedimento ingiuntivo, che la fideiussione sottesa fosse caratterizzata da clausole vessatorie in particolare la 2, la 5, la 6 e la 8. 5. Constatare che Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento autorizzante la presente opposizione ex art. 650 c.p.c., ha già avuto modo di vagliare ed accertare, seppur in via sommaria, in relazione alla clausola n° 5 recante deroga all'art. 1957 c.c., come la relativa vessatorietà abbia determinato “un effetto squilibrante” a pagina 1 di 10 carico del consumatore non contemperato da eventuali clausole a suo favore, se si considera che, con la successiva clausola n° 6, la Banca impone all'opponente “di pagare immediatamente, a semplice richiesta”. Inoltre, la suddetta clausola, non solo non risulta sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 comma II e 1342 c.c. in tema di clausole onerose contenute in contratti predisposti unilateralmente da un contraente in base a moduli e formulari, ma appare, altresì, inserita genericamente nelle condizioni del contratto difettando, dunque, del requisito della individualità. Il Giudice dell'opposizione, al riguardo, difatti, così riferisce testualmente: “L'effetto squilibrante a carico del consumatore della suddetta clausola non è neanche contemperato dall'inserimento di una clausola allo stesso favorevole nel medesimo contratto di fideiussione, se si considera che al successivo punto 6 la Banca impone all'opponente di “pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta”. In tali circostanze, occorre richiamare, altresì, la disciplina prevista dagli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relative a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari, che impone “al professionista di dare la prova positiva che le clausole sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività- ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.)” (Cass. Civ. Sez.III, ord. n. 24262 del 26.09.2008). Si osserva, tuttavia, come nel caso de quo, la suddetta clausola seppur recante la sottoscrizione del fideiussore, appaia genericamente inserita nelle condizioni del contratto, difettando, dunque, del requisito dell'individualità, consistente nell'avere riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto”.
6. Considerare, attesa la vessatorietà di dette clausole, che la riacquisita vigenza dell'art. 1957 c.c. si connota per la sua violazione, in quanto la creditrice non ha continuato le azioni di natura giudiziale dopo il decreto ingiuntivo, reso nell'anno 2012. Da qui la liberazione della signora Parte_1 per estinzione del vincolo fideiussorio.
7. In aderenza alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite il Giudice del monitorio, a seguito dell'odierna opposizione, dovrà pertanto controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, così come ritenuto dall'opponente.
8. In ogni caso, ex art. 649 c.p.c., sospendere per tutti i motivi addotti in narrativa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 2232/2012. 9. Revocare il decreto ingiuntivo n° 2232/2012 attesa l'abusività della clausola della detta fideiussione e, in modo particolare, della clausola n° 5 (“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”). 10. Col favore delle spese e degli onorari di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore il quale ne richiede l'attribuzione>>.
2. In particolare parte attrice opponente rappresenta che: <con la mentovata opposizione, in altri termini, è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del cessionario
[...]
(già e, per essa, perché Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
...il decreto ingiuntivo non rappresenta (giudicato implicito) titolo necessario e sufficiente per procedere ad esecuzione sulla scia del fatto che il rapporto sottostante è costituito da fideiussioni nulle, intrise di clausole vessatorie, alla luce anche della giurisprudenza europea...
l'opponente è consumatore (trattasi della moglie uno dei soci, che non fa parte della compagine della debitrice principale - SIS Nord s.r.l. - né dell'organo gestorio), Controparte_3 con conseguente applicabilità della normativa di riferimento - art. 33 c. 1, lett. t) ed art. 34 c. 5
D.lgs. 206/2005, codice del consumo. ...hanno vigenza nel nostro ordinamento giuridico gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione pagina 2 di 10 europea, dal momento che non osta al giudice dell'esecuzione e del monitorio, ...ad effettuare un sindacato intrinseco sul titolo esecutivo passato in giudicato, né bisogna ritenerlo tale e, dunque, soppesare che le clausole di cui alla fideiussione, in particolar modo la 2, 5, 6, e la numero 8 siano abusive e vessatorie. Sulla scorta della giurisprudenza europea e di quella nazionale, ....si è precisato che il Giudice dell'esecuzione potesse sospendere l'esecuzione. In aderenza alla sentenza a Sezioni Unite, dunque, è stato chiesto di coordinare il processo esecutivo in corso con l'applicazione dell'art. 650 c.p.c.... Infatti, sulla base della sentenza a Sezioni Unite, si possono trarre le seguenti conclusioni:
✓ la signora è da definirsi consumatore...; Parte_1
✓ il Giudice del monitorio nel rendere l'ingiunzione, passata in giudicato senza l'opposizione della debitrice, non ha delibato la validità delle clausole vessatorie richiamate;
✓ la signora alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, Parte_1 ignorava di poter essere qualificata come consumatore (paragrafo 4.3.1 sentenza a Sezioni Unite);
✓ sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria (in particolar modo le quattro decisioni adottate dalla CGUE del 17 maggio 2022 e, per esse, la sentenza SPV/Banco di Desio, resa all'esito di un rinvio pregiudiziale disposto da un giudice italiano), degli articoli 6 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE in ragione del 24° Considerando, nonché dell'art. 47 CDFUE e dell'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza 9479/2023) non può considerarsi giudicato il decreto ingiuntivo n° 2232/2012, dal momento che, nel procedimento monitorio, non vi è stato sindacato da parte del Giudice dell'ingiunzione circa la vessatorietà ed abusività delle clausole della fideiussione, rilasciata dalla signora in data 04/05/2010, Parte_1 in modo particolare per le clausole 2, 5, 6 e 8;
✓ in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere il G.E – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene – a) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore;
✓ il G.E. prima, o quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. poi, devono delibare, controllare, che effettivamente le clausole 2, 5, 6 e 8 della fideiussione del 04/05/2010, agli atti, siano abusive e vessatorie. Nella specie, conta la clausola numero 5, che, come visto, deroga pagina 3 di 10 espressamente al disposto dell'art. 1957 c.c. Essa è indubitabilmente di natura vessatoria ed abusiva. Ivi è testualmente riportato: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
✓ riprendendo vigenza l'art. 1957 c.c. può ottenersi la liberazione del fideiussore
[...]
È stato violato l'art. 1957 c.c., dal momento che, dopo il decreto ingiuntivo del Parte_1
2012, è stato notificato (dopo oltre 5 anni) da parte del cessionario e non del cedente atto di precetto di pagamento - 30/01/2017 - che come noto non è parificato ad un'istanza giudiziale.
Solo in data 17/07/2023 è stato notificato atto di pignoramento;
✓ è stato stabilito in termini generali che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre "le sue istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale "ratio", consegue che il termine "istanza" si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato.
Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ., Sez. II, 14/01/1997, n° 283). L'art. 1957 c.c. prevede che la fideiussione si estingua quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate: ed è il caso che ci riguarda. La statuizione del legislatore è chiarissima: l'istanza giudiziale nei confronti del debitore principale - società SIS NORD s.r.l. in liquidazione - deve diligentemente continuare ad opera del creditore;
✓ dopo la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della SIS NORD s.r.l. in liquidazione non vi è stato altro atto giuridicamente rilevante, ma direttamente e dopo 11 anni il solo pignoramento contro il fideiussore. Il diligentemente continuate non è un avverbio a caso posto dal legislatore;
il che significa che il creditore deve conferire la prova di aver proposto azioni giudiziarie, anche successivamente ai sei mesi;
nel caso in rassegna, non si rinviene alcuna altra azione contro la società debitrice dopo la notifica del provvedimento monitorio. Questo significa che, in aderenza all'assunto secondo cui la clausola della persistenza della validità ed efficacia del credito nei confronti del fideiussore decorsi sei mesi è nulla, ne consegue che, in applicazione dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore continuato le sue istanze di recupero nei sei mesi successivi dalla notifica del decreto ingiuntivo diligentemente, avvenuta nel lontano 2012, non sopravvive la fideiussione e, dunque, vi è la liberazione dell'opponente;
✓ ritenuto che il decreto n° 2232/2012 non ha il valore di giudicato e che la fideiussione sottesa ad esso titolo, nella sua intrinseca vessatorietà, non è mai stata fatta oggetto di delibazione dal Giudice del monitorio, considerato che tale vessatorietà ancora persiste, ne consegue che, proprio alla luce della sentenza a Sezioni Unite n° 9479/2023, essa potrà ritenersi abusiva. Sulla scorta di tali determinazioni il giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/12/2023, con provvedimento del 10/01/2024, ha accolto in toto le doglianze ... concedendo termine di 40 giorni per incardinare una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.>>.
pagina 4 di 10 3. Si è costituita parte opposta (quale cessionaria di in virtù dell'operazione di CP_4 cartolarizzazione sopra accennata) rassegnando le seguenti conclusioni <voglia l'ill.mo tribunale di bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa più opportuna declaratoria del caso legge, salvo ed impregiudicato altro diritto miglior pronuncia, - preliminarmente, rigettare l'istanza sospensione della provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo proposta da parte opponente;
ancora se ritenuto necessario, concedere i termini per consentire alle parti l'instaurazione procedimento mediazione;
nel merito, voglia la domanda attorea siccome inammissibile o infondata in fatto le ragioni esposte narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il n. 2232 2012 31.03.2012 (rg nr. 3674 2012) bologna;
subordine: nella denegata ipotesi accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare sig.ra ... parte_1 al pagamento favore , titoli dedotti causa, somma controparte_1 € 335.291,18, ovvero, maggiore minor che risulterà dovuta all'esito espletanda istruttoria, oltre ulteriori interessi dalla debenza saldo. caso: con vittoria delle spese tutte giudizio>>.
4. In particolare, parte opposta rappresenta che <con la mentovata opposizione, in altri termini, è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del cessionario
31.03.2012..., il Tribunale di Bologna ha ingiunto alla Soc. SISNORD in liquidazione S.r.l.
..nonché ai signori ..., , Parte_1 CP_5 Controparte_6
e in qualità di garanti personali, di pagare, in solido tra
[...] Parte_2 di loro, all'allora creditrice , la somma complessiva di € 335.291,18, oltre CP_4 interessi come da domanda e spese della procedura... - il sopradetto decreto è stato notificato alla SISNORD, nonché ai signori , , Parte_1 CP_5 [...]
e e decorso il termine di quaranta giorni ex CP_6 Parte_2 art. 641, comma 1, c.p.c. senza che gli ingiunti abbiano proposto atto di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva...; In virtù del decreto ingiuntivo sopra descritto, è stata iscritta ipoteca giudiziale ...sui beni di piena proprietà, per la quota di 1/1, di ... Con sentenza n. 119/2018 - RG n. 1211/2014 ...in Parte_1 data 12.01.2018.... il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , ha Controparte_4 Parte_1 CP_5 revocato definitivamente, dichiarandolo inefficace, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 22.06.2010 ...annotato al margine dell'atto di matrimonio dei Sig.ri Parte_1
e il 25.06.2010, ...Stante l'inadempimento dei soggetti ingiunti e sulla base CP_5 del predetto titolo esecutivo, in data 18.05.2023, è stato notificato alla Sig.ra Parte_1
atto di precetto... Non avendo controparte provveduto al pagamento... l'intestato
[...]
Tribunale, ...ha sottoposto a pignoramento immobiliare i beni immobili sopra descritti ...la sig.ra ha proposto opposizione all'esecuzione...>>. Parte_1
Parte opposta, quindi, eccepisce che <<...nessuna delle clausole indicate... rientra tra le ipotesi formulate dall'art. 33, co. 2 C.d.C., al fine della presunzione di vessatorietà e nemmeno integrano quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto richiesto dall'art. 33, co. 1 C.d.C. In particolare,... controparte, cita gli artt. 2,6 e 8 del contratto, senza tuttavia specificarne il motivo. Nel caso in esame, gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, che NON corrispondono agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003, oltre, come già detto, a non integrare alcun tipo di squilibrio tra diritti e obblighi ex art. 33, co. 1 C.d.C., risultano essere del tutto ininfluenti rispetto all'an e al quantum del credito oggetto di causa (se non, marginalmente, l'art. 6 di cui si parlera meglio di seguito). Del resto, controparte si è limitata a citare le suddette clausole contrattuali senza chiarire per quale motivo dovrebbero pagina 5 di 10 essere considerate abusive. Soprattutto, controparte non ha in alcun modo specificato in che modo le suddette clausole e, in particolare, una loro declaratoria di nullità, andrebbero ad influire sull'esistenza e sulla quantificazione del credito..
Quanto, invece, all'art. 5, si evidenzia che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008). Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c., comma 2, esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n.
21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017).
Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Si veda, in tal senso la recente Sentenza del
Tribunale di Roma, n. 9265 del 26/05/2021 (consultabile su banca data , per la quale: Pt_3
“In tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore”. Di pari tenore la recente Sentenza del Tribunale di Milano n. 2771/2023 per la quale “[…] la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente […] “[tale clausola n.d.r.] non rientra neppure tra quelle particolarmente onerose per la quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione
[…] Quanto sopra considerato esclude che la clausola contrattuale in deroga dell'art. 1957 cc rientri tra le clausole di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005”.
Per altro, nel caso in esame non vi è neppure una rinuncia da parte del garante agli effetti dell'art. 1957 c.c., ma soltanto una deroga del termine decadenziale da 6 a 36 mesi, circostanza che porta in ogni caso ad escludere la possibilità di applicare l'art. 33 del codice del consumo. Infatti, nell'ipotesi in esame non si verifica la condizione ipotizzata da controparte ed evidenziata nelle sentenze dalla medesima citata a sostegno, per la quale il garante si troverebbe in una situazione “indefinitamente sospesa”, tale, appunto, da determinare quello squilibrio tra diritti e obblighi derivanti dal contratto richiesto dall'art. 33, co. 1 C.d.C. Infatti, il termine entro il quale la Banca era tenuta ad agire ex art 1957 c.c., seppure derogato ed esteso a 36 mesi, è stato espressamente determinato e delimitato. Per pagina 6 di 10 altro, in realtà, la previsione di un più ampio termine per agire in favore della Banca risponde anche all'interesse dello stesso garante. Infatti, così facendo, la Banca dispone di un maggiore margine di tempo per poter verificare se sussistono le condizioni per concordare stragiudizialmente un piano di rientro dalle esposizioni da parte del debitore principale (ipotesi piuttosto verosimile quando l'esposizione debitoria si riferisce ad un'impresa), senza dover necessariamente procedere nel termine relativamente breve di 6 mesi con un'azione giudiziale che, quasi inevitabilmente, coinvolgerebbe anche il fideiussore, in quanto solidalmente responsabile.
Fermo quanto sopra, a prescindere dalla presunta nullità della clausola, in ogni caso, la decadenza ex art 1957 c.c. non si è verificata, non avendola controparte tempestivamente eccepita.
In tal senso si rileva che, come chiarito dalla Giurisprudenza ormai prevalente, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc configura un'eccezione in senso stretto... deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta” (ed è il caso in esame) l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Si veda in tal senso: Sentenza della Cassazione n. 22346 del 26-09-2017, Sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 3947 del 18 febbraio 2010, Sentenza del 03/11/2021, n. 31509; Corte Appello di Milano sentenza n. 474 del
9/02/2022 Corte Appello di Milano sentenza n. 3580/2021 Corte Appello di Milano sentenza n.
961/2022 del 23/03/2022.... con la Sentenza n. 13078 del 21/05/2008, l'Ill.ma Corte ha chiarito che “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”
o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato
(vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)”. Del resto, l'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discendono direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 c.c..
Nel caso in esame, ha trasmesso in data 18/01/2011 comunicazione a Controparte_7 mezzo raccomandata contenente la revoca dei rapporti ma anche l'invito a provvedere al pagamento del dovuto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 1957 c.c. (v. doc. 12: docc. 6, 12 e 15 fascicolo monitorio). La raccomandata è stata regolarmente ricevuta dall'odierna opponente. Infine, si evidenzia che... una volta che l'istanza contro il debitore è stata proposta, impedendo la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il creditore che poi agisca nei confronti del pagina 7 di 10 garante, ottenendo il titolo esecutivo nei suoi confronti, sarà poi soggetto alla sola prescrizione decennale e non nuovamente al termine di cui all'art. 1957 c.c. Infatti, ai sensi dell'art 2966 c.c., la decadenza non è soggetta a interruzione o sospensione, ma solo a impedimento. Di talché, a nulla rileva che il precetto dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo sia stato notificato da nel 2017. Per altro, per mero tuziorismo, a riprova dell'assoluta CP_4 infondatezza delle contestazioni avversarie, si evidenzia che la cedente in data 21/06/13 ha depositato istanza di ammissione al passivo del fallimento di SID NORD s.r.l., poi conclusosi in data 28/03/2018... Dunque, l'eventuale eliminazione per abusività dal contratto di garanzia della clausola non comprometterebbe l'esistenza del contratto tra le parti, determinando quale unica conseguenza la possibilità del garante di opporre le eccezioni relative al rapporto garantito (come già avviene, per altro, nell'ipotesi in cui il contratto sia qualificato come mera fideiussione con clausola solve et repete) Rimarrebbe intatta, invece, la facoltà del creditore di escutere il garante a prima richiesta, con valida applicazione dei principi sopra descritti, in tema di interruzione del termine di decadenza. Del resto, come già visto, la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, deve essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (v. Tribunale di Cremona, Sentenza n. 502 del 18.10.2022). In tal senso, non si verificherebbe alcuna compressione dei diritti del debitore, dovendosi perciò escludere la possibilità che la clausola in esame rientri tra quelle indicate dall'art. 33 del codice del consumo...>>.
5. Istruita la causa documentalmente (al presente procedimento sono state applicate le norme processuali vigenti alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 35
d.lgs. 149/2022, come sostituito dalla l. 197/2022), previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.6.25 e sono stati concessi loro i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
6. L'opposizione, nel merito, non risulta fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 9479/2023 già richiamata, l'omesso sindacato sull'eventuale abusività di clausole contrattuali rilevanti nel riconoscimento dell'effettiva sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo non determina – di per sé- la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ma giustifica l'assegnazione all'ingiunto-consumatore di ulteriore termine per proporre eventuale opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale far valere solo e esclusivamente il carattere abusivo di tali clausole contrattuali. Deve quindi essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo proposta dall'opponente quale conseguenza della mancata espressa valutazione dell'abusività delle clausole del contratto di fideiussione costituente il titolo della domanda proposta in sede monitoria nei confronti di . Parte_1
7. Per quanto attiene alle contestazioni relative ad allegata abusività della clausola di cui all'art. 5 cit. della fideiussione de qua, anche recentissima giurisprudenza di merito, oltre che di legittimità (v., ex multis, la recente S.C. 3989/25, secondo cui1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria>>), è in linea con le sopra riportate difese di parte opposta laddove esclude la natura vessatoria della clausola di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (esteso nel caso in esame ad un periodo di tre anni) e la necessità di un'azione giudiziale (ai fini di evitare la prevista decadenza) in virtù del coordinato disposto tra tale pattuizione e quella di cui alla clausola “a prima richiesta” (v. ex multis T.
pagina 8 di 10 Milano 1.10.25, est. A.C. Tombesi, in cui si legge <riguardo, infine, all'eccepita nullità dell'art. ...del contratto di fideiussone, parte attrice opponente ha dedotto che la possibilità escutere garanzia tramite richiesta scritta comporti una deroga alla proponibilità delle eccezioni da del consumatore ritenere nulla siccome convenuta in violazione
33, comma 2, lett. t) cod. cons. La clausola tuttavia non contiene alcuna deroga alla proponibilità dell'eccezione di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1957 c.c., ma si limita a chiarire che le parti considerano una valida istanza contro il debitore e la garante anche la semplice richiesta scritta di adempiere, se ricevuta nei sei mei successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, senza che sia necessario quindi per la creditrice agire in giudizio nei confronti del debitore principale o del garante per evitare l'estinzione della garanzia e senza che diventi necessario per il garante subire un giudizio di cognizione ordinaria attivato in sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, promosso dalla creditrice al solo scopo di evitare l'estinzione della garanzia. La clausola, quindi se certamente riduce le ipotesi di astratta opponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. alla luce dell'interpretazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità di tale disposizione, riduce di pari passo il rischio per il consumatore di essere convenuto in giudizio, con il conseguente aggravio di costi, per essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte con la garanzia prestata, di tal che la clausola comporta un vantaggio per il creditore garantito che appare compensato dagli analoghi vantaggi riconosciuti al consumatore, che vede ridotto il rischio di essere rapidamente convenuto in giudizio per la condanna all'adempimento degli obblighi assunti con la garanzia. Non si ritiene pertanto che la clausola richiamata possa essere considerata abusiva, non comportando la rinuncia del consumatore all'opponibilità dell'eccezione ex art. 1957 c.c. e prevedendo una disciplina che non determina un significativo squilibrio tra diritti e obblighi riconosciuti rispettivamente al creditore professionista e al consumatore. L'eccezione di nullità dell'art. 7, primo comma, della fideiussione deve, quindi, essere rigettata siccome infondata. Deve inoltre rilevarsi come parte opponente non abbia, del resto, nemmeno espressamente formulato eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., di tal che appare anche carente di interesse a eccepire la nullità dell'art. 7, comma 1, della fideiussione ai sensi dell'art. 100 c.p.c...>>; v. anche T. Treviso 25.9.25, est.I. Morandin, secondo cui <riguardo, infine, all'eccepita nullità dell'art. ...del contratto di fideiussone, parte attrice opponente ha dedotto che la possibilità escutere garanzia tramite richiesta scritta comporti una deroga alla proponibilità delle eccezioni da del consumatore ritenere nulla siccome convenuta in violazione l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la pagina 9 di 10 liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”. Detta clausola, che non vale ex se ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024). Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la banca si sia tempestivamente attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.>>).
8. Nel caso in esame, come rilevato da parte opposta, ha trasmesso in data Controparte_7
18/01/2011 comunicazione a mezzo raccomandata contenente la revoca dei rapporti ma anche l'invito a provvedere al pagamento del dovuto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 1957 c.c. (v. doc. 12 di parte opposta: docc. 6, 12 e 15 fascicolo monitorio). La raccomandata è stata regolarmente ricevuta dall'odierna opponente (la circostanza non è contestata).
Si concorda, inoltre, con l'ulteriore difesa di parte opposta secondo cui>.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere rigettata siccome infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., nella misura media per le quattro fasi di giudizio, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2232/2012 del
31.03.2012 (RG nr. 3674/2012) del Tribunale di Bologna
Condanna a rimborsare in persona del l.r.p.t., le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex
DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 5 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
BIAGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA Controparte_1 P.IVA_1 CARLOTTA e dell'avv. VANDINI MARINA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni (ovverosia, come da atto introduttivo, parte attrice, e come da comparsa di costituzione, parte opposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione opposizione tardivo ex art. 650 c.p.c., ha convenuto, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, (quale cessionario del credito Controparte_1 monitoriamente azionato, come da titoli meglio descritti in atti) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <<
1.Accertare, sulla scia di quanto statuito prima dalla Grande Corte dell'Unione Europea con la sentenza del 17/05/2022 e, successivamente, dalla Cassazione a Sezioni Unite – n° 9479/2023 - che il decreto ingiuntivo non opposto n° 2232/2012 reso dal
Tribunale di Bologna non assume la valenza di giudicato in qualsiasi forma esterno, interno, esplicito, implicito, per tutte le motivazioni addotte in narrativa.
2. Delibare che la signora come riferito in narrativa, sia da definirsi inconfutabilmente come Parte_1 consumatore.
3. Appurare che la fideiussione, sottoscritta in data 04/05/2010, contenga clausole abusive e vessatorie alla luce del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva
93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Ponderare che il Giudice del monitorio illo tempore non ha soppesato, all'atto in cui veniva reso il provvedimento ingiuntivo, che la fideiussione sottesa fosse caratterizzata da clausole vessatorie in particolare la 2, la 5, la 6 e la 8. 5. Constatare che Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento autorizzante la presente opposizione ex art. 650 c.p.c., ha già avuto modo di vagliare ed accertare, seppur in via sommaria, in relazione alla clausola n° 5 recante deroga all'art. 1957 c.c., come la relativa vessatorietà abbia determinato “un effetto squilibrante” a pagina 1 di 10 carico del consumatore non contemperato da eventuali clausole a suo favore, se si considera che, con la successiva clausola n° 6, la Banca impone all'opponente “di pagare immediatamente, a semplice richiesta”. Inoltre, la suddetta clausola, non solo non risulta sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 comma II e 1342 c.c. in tema di clausole onerose contenute in contratti predisposti unilateralmente da un contraente in base a moduli e formulari, ma appare, altresì, inserita genericamente nelle condizioni del contratto difettando, dunque, del requisito della individualità. Il Giudice dell'opposizione, al riguardo, difatti, così riferisce testualmente: “L'effetto squilibrante a carico del consumatore della suddetta clausola non è neanche contemperato dall'inserimento di una clausola allo stesso favorevole nel medesimo contratto di fideiussione, se si considera che al successivo punto 6 la Banca impone all'opponente di “pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta”. In tali circostanze, occorre richiamare, altresì, la disciplina prevista dagli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relative a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari, che impone “al professionista di dare la prova positiva che le clausole sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività- ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.)” (Cass. Civ. Sez.III, ord. n. 24262 del 26.09.2008). Si osserva, tuttavia, come nel caso de quo, la suddetta clausola seppur recante la sottoscrizione del fideiussore, appaia genericamente inserita nelle condizioni del contratto, difettando, dunque, del requisito dell'individualità, consistente nell'avere riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto”.
6. Considerare, attesa la vessatorietà di dette clausole, che la riacquisita vigenza dell'art. 1957 c.c. si connota per la sua violazione, in quanto la creditrice non ha continuato le azioni di natura giudiziale dopo il decreto ingiuntivo, reso nell'anno 2012. Da qui la liberazione della signora Parte_1 per estinzione del vincolo fideiussorio.
7. In aderenza alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite il Giudice del monitorio, a seguito dell'odierna opposizione, dovrà pertanto controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, così come ritenuto dall'opponente.
8. In ogni caso, ex art. 649 c.p.c., sospendere per tutti i motivi addotti in narrativa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 2232/2012. 9. Revocare il decreto ingiuntivo n° 2232/2012 attesa l'abusività della clausola della detta fideiussione e, in modo particolare, della clausola n° 5 (“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”). 10. Col favore delle spese e degli onorari di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore il quale ne richiede l'attribuzione>>.
2. In particolare parte attrice opponente rappresenta che: <con la mentovata opposizione, in altri termini, è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del cessionario
[...]
(già e, per essa, perché Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
...il decreto ingiuntivo non rappresenta (giudicato implicito) titolo necessario e sufficiente per procedere ad esecuzione sulla scia del fatto che il rapporto sottostante è costituito da fideiussioni nulle, intrise di clausole vessatorie, alla luce anche della giurisprudenza europea...
l'opponente è consumatore (trattasi della moglie uno dei soci, che non fa parte della compagine della debitrice principale - SIS Nord s.r.l. - né dell'organo gestorio), Controparte_3 con conseguente applicabilità della normativa di riferimento - art. 33 c. 1, lett. t) ed art. 34 c. 5
D.lgs. 206/2005, codice del consumo. ...hanno vigenza nel nostro ordinamento giuridico gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione pagina 2 di 10 europea, dal momento che non osta al giudice dell'esecuzione e del monitorio, ...ad effettuare un sindacato intrinseco sul titolo esecutivo passato in giudicato, né bisogna ritenerlo tale e, dunque, soppesare che le clausole di cui alla fideiussione, in particolar modo la 2, 5, 6, e la numero 8 siano abusive e vessatorie. Sulla scorta della giurisprudenza europea e di quella nazionale, ....si è precisato che il Giudice dell'esecuzione potesse sospendere l'esecuzione. In aderenza alla sentenza a Sezioni Unite, dunque, è stato chiesto di coordinare il processo esecutivo in corso con l'applicazione dell'art. 650 c.p.c.... Infatti, sulla base della sentenza a Sezioni Unite, si possono trarre le seguenti conclusioni:
✓ la signora è da definirsi consumatore...; Parte_1
✓ il Giudice del monitorio nel rendere l'ingiunzione, passata in giudicato senza l'opposizione della debitrice, non ha delibato la validità delle clausole vessatorie richiamate;
✓ la signora alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, Parte_1 ignorava di poter essere qualificata come consumatore (paragrafo 4.3.1 sentenza a Sezioni Unite);
✓ sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria (in particolar modo le quattro decisioni adottate dalla CGUE del 17 maggio 2022 e, per esse, la sentenza SPV/Banco di Desio, resa all'esito di un rinvio pregiudiziale disposto da un giudice italiano), degli articoli 6 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE in ragione del 24° Considerando, nonché dell'art. 47 CDFUE e dell'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza 9479/2023) non può considerarsi giudicato il decreto ingiuntivo n° 2232/2012, dal momento che, nel procedimento monitorio, non vi è stato sindacato da parte del Giudice dell'ingiunzione circa la vessatorietà ed abusività delle clausole della fideiussione, rilasciata dalla signora in data 04/05/2010, Parte_1 in modo particolare per le clausole 2, 5, 6 e 8;
✓ in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere il G.E – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene – a) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore;
✓ il G.E. prima, o quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. poi, devono delibare, controllare, che effettivamente le clausole 2, 5, 6 e 8 della fideiussione del 04/05/2010, agli atti, siano abusive e vessatorie. Nella specie, conta la clausola numero 5, che, come visto, deroga pagina 3 di 10 espressamente al disposto dell'art. 1957 c.c. Essa è indubitabilmente di natura vessatoria ed abusiva. Ivi è testualmente riportato: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
✓ riprendendo vigenza l'art. 1957 c.c. può ottenersi la liberazione del fideiussore
[...]
È stato violato l'art. 1957 c.c., dal momento che, dopo il decreto ingiuntivo del Parte_1
2012, è stato notificato (dopo oltre 5 anni) da parte del cessionario e non del cedente atto di precetto di pagamento - 30/01/2017 - che come noto non è parificato ad un'istanza giudiziale.
Solo in data 17/07/2023 è stato notificato atto di pignoramento;
✓ è stato stabilito in termini generali che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre "le sue istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale "ratio", consegue che il termine "istanza" si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato.
Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ., Sez. II, 14/01/1997, n° 283). L'art. 1957 c.c. prevede che la fideiussione si estingua quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate: ed è il caso che ci riguarda. La statuizione del legislatore è chiarissima: l'istanza giudiziale nei confronti del debitore principale - società SIS NORD s.r.l. in liquidazione - deve diligentemente continuare ad opera del creditore;
✓ dopo la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della SIS NORD s.r.l. in liquidazione non vi è stato altro atto giuridicamente rilevante, ma direttamente e dopo 11 anni il solo pignoramento contro il fideiussore. Il diligentemente continuate non è un avverbio a caso posto dal legislatore;
il che significa che il creditore deve conferire la prova di aver proposto azioni giudiziarie, anche successivamente ai sei mesi;
nel caso in rassegna, non si rinviene alcuna altra azione contro la società debitrice dopo la notifica del provvedimento monitorio. Questo significa che, in aderenza all'assunto secondo cui la clausola della persistenza della validità ed efficacia del credito nei confronti del fideiussore decorsi sei mesi è nulla, ne consegue che, in applicazione dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore continuato le sue istanze di recupero nei sei mesi successivi dalla notifica del decreto ingiuntivo diligentemente, avvenuta nel lontano 2012, non sopravvive la fideiussione e, dunque, vi è la liberazione dell'opponente;
✓ ritenuto che il decreto n° 2232/2012 non ha il valore di giudicato e che la fideiussione sottesa ad esso titolo, nella sua intrinseca vessatorietà, non è mai stata fatta oggetto di delibazione dal Giudice del monitorio, considerato che tale vessatorietà ancora persiste, ne consegue che, proprio alla luce della sentenza a Sezioni Unite n° 9479/2023, essa potrà ritenersi abusiva. Sulla scorta di tali determinazioni il giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/12/2023, con provvedimento del 10/01/2024, ha accolto in toto le doglianze ... concedendo termine di 40 giorni per incardinare una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.>>.
pagina 4 di 10 3. Si è costituita parte opposta (quale cessionaria di in virtù dell'operazione di CP_4 cartolarizzazione sopra accennata) rassegnando le seguenti conclusioni <voglia l'ill.mo tribunale di bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa più opportuna declaratoria del caso legge, salvo ed impregiudicato altro diritto miglior pronuncia, - preliminarmente, rigettare l'istanza sospensione della provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo proposta da parte opponente;
ancora se ritenuto necessario, concedere i termini per consentire alle parti l'instaurazione procedimento mediazione;
nel merito, voglia la domanda attorea siccome inammissibile o infondata in fatto le ragioni esposte narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il n. 2232 2012 31.03.2012 (rg nr. 3674 2012) bologna;
subordine: nella denegata ipotesi accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare sig.ra ... parte_1 al pagamento favore , titoli dedotti causa, somma controparte_1 € 335.291,18, ovvero, maggiore minor che risulterà dovuta all'esito espletanda istruttoria, oltre ulteriori interessi dalla debenza saldo. caso: con vittoria delle spese tutte giudizio>>.
4. In particolare, parte opposta rappresenta che <con la mentovata opposizione, in altri termini, è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del cessionario
31.03.2012..., il Tribunale di Bologna ha ingiunto alla Soc. SISNORD in liquidazione S.r.l.
..nonché ai signori ..., , Parte_1 CP_5 Controparte_6
e in qualità di garanti personali, di pagare, in solido tra
[...] Parte_2 di loro, all'allora creditrice , la somma complessiva di € 335.291,18, oltre CP_4 interessi come da domanda e spese della procedura... - il sopradetto decreto è stato notificato alla SISNORD, nonché ai signori , , Parte_1 CP_5 [...]
e e decorso il termine di quaranta giorni ex CP_6 Parte_2 art. 641, comma 1, c.p.c. senza che gli ingiunti abbiano proposto atto di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva...; In virtù del decreto ingiuntivo sopra descritto, è stata iscritta ipoteca giudiziale ...sui beni di piena proprietà, per la quota di 1/1, di ... Con sentenza n. 119/2018 - RG n. 1211/2014 ...in Parte_1 data 12.01.2018.... il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , ha Controparte_4 Parte_1 CP_5 revocato definitivamente, dichiarandolo inefficace, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 22.06.2010 ...annotato al margine dell'atto di matrimonio dei Sig.ri Parte_1
e il 25.06.2010, ...Stante l'inadempimento dei soggetti ingiunti e sulla base CP_5 del predetto titolo esecutivo, in data 18.05.2023, è stato notificato alla Sig.ra Parte_1
atto di precetto... Non avendo controparte provveduto al pagamento... l'intestato
[...]
Tribunale, ...ha sottoposto a pignoramento immobiliare i beni immobili sopra descritti ...la sig.ra ha proposto opposizione all'esecuzione...>>. Parte_1
Parte opposta, quindi, eccepisce che <<...nessuna delle clausole indicate... rientra tra le ipotesi formulate dall'art. 33, co. 2 C.d.C., al fine della presunzione di vessatorietà e nemmeno integrano quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto richiesto dall'art. 33, co. 1 C.d.C. In particolare,... controparte, cita gli artt. 2,6 e 8 del contratto, senza tuttavia specificarne il motivo. Nel caso in esame, gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, che NON corrispondono agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003, oltre, come già detto, a non integrare alcun tipo di squilibrio tra diritti e obblighi ex art. 33, co. 1 C.d.C., risultano essere del tutto ininfluenti rispetto all'an e al quantum del credito oggetto di causa (se non, marginalmente, l'art. 6 di cui si parlera meglio di seguito). Del resto, controparte si è limitata a citare le suddette clausole contrattuali senza chiarire per quale motivo dovrebbero pagina 5 di 10 essere considerate abusive. Soprattutto, controparte non ha in alcun modo specificato in che modo le suddette clausole e, in particolare, una loro declaratoria di nullità, andrebbero ad influire sull'esistenza e sulla quantificazione del credito..
Quanto, invece, all'art. 5, si evidenzia che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008). Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c., comma 2, esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n.
21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017).
Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Si veda, in tal senso la recente Sentenza del
Tribunale di Roma, n. 9265 del 26/05/2021 (consultabile su banca data , per la quale: Pt_3
“In tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore”. Di pari tenore la recente Sentenza del Tribunale di Milano n. 2771/2023 per la quale “[…] la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente […] “[tale clausola n.d.r.] non rientra neppure tra quelle particolarmente onerose per la quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione
[…] Quanto sopra considerato esclude che la clausola contrattuale in deroga dell'art. 1957 cc rientri tra le clausole di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005”.
Per altro, nel caso in esame non vi è neppure una rinuncia da parte del garante agli effetti dell'art. 1957 c.c., ma soltanto una deroga del termine decadenziale da 6 a 36 mesi, circostanza che porta in ogni caso ad escludere la possibilità di applicare l'art. 33 del codice del consumo. Infatti, nell'ipotesi in esame non si verifica la condizione ipotizzata da controparte ed evidenziata nelle sentenze dalla medesima citata a sostegno, per la quale il garante si troverebbe in una situazione “indefinitamente sospesa”, tale, appunto, da determinare quello squilibrio tra diritti e obblighi derivanti dal contratto richiesto dall'art. 33, co. 1 C.d.C. Infatti, il termine entro il quale la Banca era tenuta ad agire ex art 1957 c.c., seppure derogato ed esteso a 36 mesi, è stato espressamente determinato e delimitato. Per pagina 6 di 10 altro, in realtà, la previsione di un più ampio termine per agire in favore della Banca risponde anche all'interesse dello stesso garante. Infatti, così facendo, la Banca dispone di un maggiore margine di tempo per poter verificare se sussistono le condizioni per concordare stragiudizialmente un piano di rientro dalle esposizioni da parte del debitore principale (ipotesi piuttosto verosimile quando l'esposizione debitoria si riferisce ad un'impresa), senza dover necessariamente procedere nel termine relativamente breve di 6 mesi con un'azione giudiziale che, quasi inevitabilmente, coinvolgerebbe anche il fideiussore, in quanto solidalmente responsabile.
Fermo quanto sopra, a prescindere dalla presunta nullità della clausola, in ogni caso, la decadenza ex art 1957 c.c. non si è verificata, non avendola controparte tempestivamente eccepita.
In tal senso si rileva che, come chiarito dalla Giurisprudenza ormai prevalente, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc configura un'eccezione in senso stretto... deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta” (ed è il caso in esame) l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Si veda in tal senso: Sentenza della Cassazione n. 22346 del 26-09-2017, Sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 3947 del 18 febbraio 2010, Sentenza del 03/11/2021, n. 31509; Corte Appello di Milano sentenza n. 474 del
9/02/2022 Corte Appello di Milano sentenza n. 3580/2021 Corte Appello di Milano sentenza n.
961/2022 del 23/03/2022.... con la Sentenza n. 13078 del 21/05/2008, l'Ill.ma Corte ha chiarito che “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”
o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato
(vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)”. Del resto, l'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discendono direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 c.c..
Nel caso in esame, ha trasmesso in data 18/01/2011 comunicazione a Controparte_7 mezzo raccomandata contenente la revoca dei rapporti ma anche l'invito a provvedere al pagamento del dovuto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 1957 c.c. (v. doc. 12: docc. 6, 12 e 15 fascicolo monitorio). La raccomandata è stata regolarmente ricevuta dall'odierna opponente. Infine, si evidenzia che... una volta che l'istanza contro il debitore è stata proposta, impedendo la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il creditore che poi agisca nei confronti del pagina 7 di 10 garante, ottenendo il titolo esecutivo nei suoi confronti, sarà poi soggetto alla sola prescrizione decennale e non nuovamente al termine di cui all'art. 1957 c.c. Infatti, ai sensi dell'art 2966 c.c., la decadenza non è soggetta a interruzione o sospensione, ma solo a impedimento. Di talché, a nulla rileva che il precetto dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo sia stato notificato da nel 2017. Per altro, per mero tuziorismo, a riprova dell'assoluta CP_4 infondatezza delle contestazioni avversarie, si evidenzia che la cedente in data 21/06/13 ha depositato istanza di ammissione al passivo del fallimento di SID NORD s.r.l., poi conclusosi in data 28/03/2018... Dunque, l'eventuale eliminazione per abusività dal contratto di garanzia della clausola non comprometterebbe l'esistenza del contratto tra le parti, determinando quale unica conseguenza la possibilità del garante di opporre le eccezioni relative al rapporto garantito (come già avviene, per altro, nell'ipotesi in cui il contratto sia qualificato come mera fideiussione con clausola solve et repete) Rimarrebbe intatta, invece, la facoltà del creditore di escutere il garante a prima richiesta, con valida applicazione dei principi sopra descritti, in tema di interruzione del termine di decadenza. Del resto, come già visto, la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, deve essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (v. Tribunale di Cremona, Sentenza n. 502 del 18.10.2022). In tal senso, non si verificherebbe alcuna compressione dei diritti del debitore, dovendosi perciò escludere la possibilità che la clausola in esame rientri tra quelle indicate dall'art. 33 del codice del consumo...>>.
5. Istruita la causa documentalmente (al presente procedimento sono state applicate le norme processuali vigenti alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 35
d.lgs. 149/2022, come sostituito dalla l. 197/2022), previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.6.25 e sono stati concessi loro i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
6. L'opposizione, nel merito, non risulta fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 9479/2023 già richiamata, l'omesso sindacato sull'eventuale abusività di clausole contrattuali rilevanti nel riconoscimento dell'effettiva sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo non determina – di per sé- la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ma giustifica l'assegnazione all'ingiunto-consumatore di ulteriore termine per proporre eventuale opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale far valere solo e esclusivamente il carattere abusivo di tali clausole contrattuali. Deve quindi essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo proposta dall'opponente quale conseguenza della mancata espressa valutazione dell'abusività delle clausole del contratto di fideiussione costituente il titolo della domanda proposta in sede monitoria nei confronti di . Parte_1
7. Per quanto attiene alle contestazioni relative ad allegata abusività della clausola di cui all'art. 5 cit. della fideiussione de qua, anche recentissima giurisprudenza di merito, oltre che di legittimità (v., ex multis, la recente S.C. 3989/25, secondo cui
pagina 8 di 10 Milano 1.10.25, est. A.C. Tombesi, in cui si legge <riguardo, infine, all'eccepita nullità dell'art. ...del contratto di fideiussone, parte attrice opponente ha dedotto che la possibilità escutere garanzia tramite richiesta scritta comporti una deroga alla proponibilità delle eccezioni da del consumatore ritenere nulla siccome convenuta in violazione
33, comma 2, lett. t) cod. cons. La clausola tuttavia non contiene alcuna deroga alla proponibilità dell'eccezione di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1957 c.c., ma si limita a chiarire che le parti considerano una valida istanza contro il debitore e la garante anche la semplice richiesta scritta di adempiere, se ricevuta nei sei mei successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, senza che sia necessario quindi per la creditrice agire in giudizio nei confronti del debitore principale o del garante per evitare l'estinzione della garanzia e senza che diventi necessario per il garante subire un giudizio di cognizione ordinaria attivato in sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, promosso dalla creditrice al solo scopo di evitare l'estinzione della garanzia. La clausola, quindi se certamente riduce le ipotesi di astratta opponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. alla luce dell'interpretazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità di tale disposizione, riduce di pari passo il rischio per il consumatore di essere convenuto in giudizio, con il conseguente aggravio di costi, per essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte con la garanzia prestata, di tal che la clausola comporta un vantaggio per il creditore garantito che appare compensato dagli analoghi vantaggi riconosciuti al consumatore, che vede ridotto il rischio di essere rapidamente convenuto in giudizio per la condanna all'adempimento degli obblighi assunti con la garanzia. Non si ritiene pertanto che la clausola richiamata possa essere considerata abusiva, non comportando la rinuncia del consumatore all'opponibilità dell'eccezione ex art. 1957 c.c. e prevedendo una disciplina che non determina un significativo squilibrio tra diritti e obblighi riconosciuti rispettivamente al creditore professionista e al consumatore. L'eccezione di nullità dell'art. 7, primo comma, della fideiussione deve, quindi, essere rigettata siccome infondata. Deve inoltre rilevarsi come parte opponente non abbia, del resto, nemmeno espressamente formulato eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., di tal che appare anche carente di interesse a eccepire la nullità dell'art. 7, comma 1, della fideiussione ai sensi dell'art. 100 c.p.c...>>; v. anche T. Treviso 25.9.25, est.I. Morandin, secondo cui <riguardo, infine, all'eccepita nullità dell'art. ...del contratto di fideiussone, parte attrice opponente ha dedotto che la possibilità escutere garanzia tramite richiesta scritta comporti una deroga alla proponibilità delle eccezioni da del consumatore ritenere nulla siccome convenuta in violazione l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la pagina 9 di 10 liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”. Detta clausola, che non vale ex se ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024). Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la banca si sia tempestivamente attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.>>).
8. Nel caso in esame, come rilevato da parte opposta, ha trasmesso in data Controparte_7
18/01/2011 comunicazione a mezzo raccomandata contenente la revoca dei rapporti ma anche l'invito a provvedere al pagamento del dovuto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 1957 c.c. (v. doc. 12 di parte opposta: docc. 6, 12 e 15 fascicolo monitorio). La raccomandata è stata regolarmente ricevuta dall'odierna opponente (la circostanza non è contestata).
Si concorda, inoltre, con l'ulteriore difesa di parte opposta secondo cui
9. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere rigettata siccome infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., nella misura media per le quattro fasi di giudizio, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2232/2012 del
31.03.2012 (RG nr. 3674/2012) del Tribunale di Bologna
Condanna a rimborsare in persona del l.r.p.t., le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex
DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 5 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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