CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3505/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4908/2024 pubblicata il 28/06/2024 dal
Tribunale di Napoli
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Vitale e Parte_1
LI De MO
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso del 31.10.2022 la ricorrente, premesso di aver preso servizio in data 1.11.2015 presso il Comune di Procida quale segretario comunale, riferiva che successivamente, con decreto del
Sindaco n.1 del 22.01.2016 era stata nominata Responsabile della
Sezione di Polizia Municipale del Comune di Procida in concomitanza con vicende giudiziarie che avevano coinvolto diversi dipendenti comunali;
aggiungeva di avere insistito perché fosse sostituita non avendo titolo per tale incarico e che nell'agosto 2016 il Sindaco concedeva all'unico dipendente comunale, in possesso della categoria
“D”, al quale potevano essere attribuite le funzioni di guida del
Comando di Polizia Municipale, il passaggio ad altra sezione per mobilità interna, prorogando sine die le mansioni di Comandante della Polizia Municipale in capo ad essa;
rilevava che le forti tensioni con il Sindaco erano state alimentate da alcuni atteggiamenti omissivi e da forti pressioni che questi esercitava nei suoi confronti;
rappresentava che in data 28.11.2017, avendo avvertito un'improvvisa costrizione toracica, si era recata al pronto soccorso con successivo ricovero e dimissioni con diagnosi di angina instabile.
Sulla scorta dei fatti rappresentati riteneva sussistere un demansionamento di fatto ai suoi danni e un comportamento mobbizzante posto in essere dal Sindaco, che l'avevano costretta ad operare in condizioni di lavoro stressanti e costrittive, subendo un gravissimo arresto della sua carriera nonché una gravissima depressione psico-fisica e gravissimi danni alla vita di relazione, esistenziale e all'immagine e chiedeva al Tribunale, in contraddittorio con l' , CP_1
-di accertare e dichiarare di essere stata oggetto di demansionamento anche di fatto e mobbing da parte del suo datore di pag. 2/12 lavoro e comunque di comportamenti e condizioni nocivi, costrittivi e stressanti da e sul lavoro,
-di accertare e dichiarare di essere affetta da malattia professionale per grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia, fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito gastroenterico
(dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria, da episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e Disturbo dell'Adattamento con Ansia e
Umore Depresso,
-in via subordinata, di accertare e dichiarare che le condizioni nocive, costrittive e stressanti in cui aveva reso le proprie prestazioni lavorative, avevano generato una grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, una marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia;
fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito gastroenterico (dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pag. 3/12 pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria;
episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso, quale concausa dell'infortunio sul lavoro,
-di conseguenza, in ogni caso, riconoscere, ai sensi dell'art.13 del
DLgs n.38/2000, un danno biologico pari al 30%, ovvero alla diversa misura maggiore o minore, da accertarsi mediante CTU medico-legale,
-per l'effetto, condannare l' alla corresponsione di una CP_1 rendita vitalizia, ai sensi del DPR. N. 1124/65 e del DLgs 38/00, commisurata alla gravità della menomazione e alla retribuzione dell'assicurato, oltre interessi, come per legge;
-condannarsi l' al risarcimento di tutti i danni da lei subiti CP_1 come conseguenza dei fatti di cui al ricorso, anche in relazione alla gestione amministrativa dell'infortunio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché CP_1 solo la malattia o l'infortunio che hanno origine dallo svolgimento di un'attività svolta può essere indennizzata dall' ove CP_1 peraltro, nel caso di malattia professionale, il lavoratore deve partecipare al processo produttivo ed evidenziando che il danno non era la conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa correlata alle mansioni cui è adibito nell'ambito di un'organizzazione aziendale, ma era il comportamento persecutorio del datore di lavoro a determinare la sofferenza nel lavoratore.
Il Tribunale, previa escussione di testimoni, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
pag. 4/12 Propone appello la lavoratrice ribadendo di essere stata oggetto di mobbing da parte del capo dell'amministrazione comunale che l'aveva costretta a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente stressogeno che le aveva provocato l'insorgenza di una grave malattia psico-fisica.
L'appellante si duole della errata/omessa valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla totale omissione della valutazione della documentazione (denuncia, scambio di missive, richiami da parte del
Sindaco, preavvisi di sanzioni disciplinari, verbali di sommarie informazioni contenenti le dichiarazioni dei sigg. Persona_1
pratica di Persona_2 Persona_3 Controparte_2 condono), contenuta nel fascicolo penale della Procura della
Repubblica di Napoli e prodotta agli atti quale allegato n.13, limitando l'analisi alle sole dichiarazioni testimoniali raccolte del sig. e solo su una parte della documentazione Testimone_1 allegata, e cioè solo su quella afferente le comunicazioni di essa con il Sindaco al fine di essere rimossa dai ruoli Pt_1 assegnati.
Evidenzia che dalla cennata documentazione emerge la prova di quanto allegato, in senso opposto rispetto alle conclusioni del giudice di prime cure, di conseguenza chiede la modifica della pronuncia impugnata con accertamento di essere stata oggetto di demansionamento anche di fatto e mobbing da parte del suo datore di lavoro e comunque di comportamenti e condizioni nocivi, costrittivi e stressanti da e sul lavoro;
accertamento di essere affetta da malattia professionale per grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, una marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia;
fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito pag. 5/12 gastroenterico (dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria;
episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso;
in via subordinata, accertarsi che le condizioni nocive, costrittive e stressanti in cui ha reso le proprie prestazioni lavorative, hanno generato nella ricorrente una grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, una marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia;
fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito gastroenterico (dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria;
episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso, quale concausa dell'infortunio sul lavoro;
di conseguenza, in ogni caso,
pag. 6/12 riconoscerle, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 38/2000, un danno biologico pari al 30%, ovvero nella diversa misura maggiore o minore, da accertarsi mediante CTU medico-legale e condannare l' alla corresponsione di una rendita vitalizia, ai sensi del CP_1
DPR. n° 1124/65 e del DLgs. 38/00, commisurata alla gravità della menomazione e alla retribuzione dell'assicurato ed al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza dei fatti di cui al presente ricorso, anche in relazione alla gestione amministrativa dell'infortunio; il tutto con il favore delle spese di lite, anche del primo grado di giudizio da liquidarsi con distrazione.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_2 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il Tribunale ha escluso la ricorrenza della malattia professionale non avendo ritenuto provati, alla luce anche delle testimonianze raccolte in corso di causa, i presupposti dei lamentati mobbing (ed anche bossing) e demansionamento.
La appellante censura la motivazione addotta dal Giudice sostenendo, in sostanza, che la valutazione delle prove non sarebbe stata completa, avendo il Giudice di prime cure omesso di analizzare e valorizzare tutta la documentazione prodotta in atti, anche con particolare riferimento a documenti relativi al procedimento penale.
Nell'atto di appello la trascrive il contenuto di tali Pt_1
pag. 7/12 documenti, evidenziando che dagli stessi, unitamente alle dichiarazioni testimoniali, emergerebbe la prova dei presupposti (le cd. sei fasi indicate dal Giudice) del mobbing subito, o comunque delle condizioni costrittive in cui avrebbe lavorato a causa dei comportamenti posti in essere dal Sindaco.
Il Collegio osserva che, al contrario, anche dall'esame della ulteriore documentazione richiamata nell'atto di appello non emerge la prova di aver subito attacchi ingiustificati, rimproveri o condotte mobbizzanti o stressogene da parte del datore, pur risultando una situazione gravosa dell'ufficio (per tutti, non solo per la ) derivante dal procedimento penale in corso che aveva Pt_1 visto coinvolti il comandante dei vigili urbani e la sua Per_4 segretaria di . Persona_5 CP_3
Ed infatti:
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 02/11/2021 dal sig. (tecnico di parte che Persona_6 aveva seguito la pratica di condono presentata dal sig. CP_2
) risulta solo che la , in un incontro avuto con il
[...] Pt_1 sindaco per l'eventuale sottoscrizione del permesso di costruire relativo alla pratica, “affermò di non poter sottoscrivere il condono”, nulla di più,
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 22/01/2019 anche il Geometra dell'ufficio Persona_3
Tecnico del Comune di Procida, riferisce della pratica di condono del e di una riunione in cui la faceva Controparte_2 Pt_1 presente al Sindaco che essendo digiuna della materia tecnica aveva necessità di avere, data l'incompatibilità dell'Arch. di una Per_7 sua (del consulenza in merito quale unico tecnico in Persona_3 servizio all'Ufficio al di fuori del Dirigente. Il Persona_3 riferisce di perplessità riferite dalla segretaria e di una frase pag. 8/12 del Sindaco rivolta alla stessa "ti stai rubando lo stipendio"; lo stesso precisa però che la pratica era poi rimasta inevasa.
Quindi con riferimento alla pratica del nessuna costrizione CP_2
è stata imposta alla per provvedervi, tanto che la pratica Pt_1 non fu conclusa (come confermato anche dalle dichiarazioni rese ai
Carabinieri della Stazione di Procida in data 15/02/2019 dallo stesso titolare dell'istanza di condono, il quale Controparte_2 ha ricordato che la lamentava di non essere competente in Pt_1 materia;
che a volte i toni con il Sindaco erano “stati animati, poiché il Sindaco chiedeva di velocizzare o quanto meno fornire un esito all'istanza ma la Segretaria probabilmente aveva delle difficoltà, non so se oggettive o pretestuose, a rispondere” ma di non aver “mai sentito il Sindaco rivolgersi alla stessa con termini
o modi impropri e/o offensivi. Non mi risulta l'abbia accusata, almeno in mia presenza, di "rubarsi lo stipendio" o di "non fare il proprio lavoro").
Inoltre:
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 19/01/2019 dal sig. Agente di Polizia Testimone_2
Municipale del Comune di Procida, si riferisce solo dell'episodio del malore della alla fine di novembre 2017; il Pt_1 Per_1 riferisce che fu la a lamentarsi di un periodo di Pt_1 particolare stress dovuto a continue discussioni, litigi e questioni verbali direttamente riconducibili ad amministratori ed impiegati comunali ovvero in relazione alla propria attività lavorativa e pertanto riteneva che il malore avuto fosse direttamente causa e conseguenza di tale stress da lavoro, ma esclude di aver mai assistito personalmente a episodi di diverbi avuti con il Sindaco, precisando che era verosimilmente che i due avessero divergenze di pag. 9/12 vedute in merito alle varie problematiche che dovevano essere affrontate,
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 21/01/2019 il appartenente alla Polizia Persona_8
Municipale del Comune di Procida, riferisce di un solo episodio risalente al 2016 allorquando la doveva procedere alla Pt_1 apertura dell'ufficio dell'ex Comandante della Polizia Municipale
(indagato); il riferisce che la era Persona_9 Per_8 Pt_1 titubante ed il Sindaco “probabilmente stufo di questa situazione, certamente con modi bruschi e decisi, ma non offensivi, sollecito la
Segretaria a procedere con le operazioni senza titubare oltre”.
Quindi il riferisce de relato circostanze affermate dalla Per_1 stessa e, peraltro, attribuite non solo al Sindaco ma anche Pt_1 ad amministratori comunali e dipendenti;
il riferisce di una Per_8 mera sollecitazione (anche se brusca) del Sindaco, da leggersi pur sempre nel contesto esistente nel Comune (l'episodio si riferiva proprio ad attività -l'apertura dell'ufficio di un indagato – collegata al procedimento penale in corso).
Pertanto dalla analisi della predetta documentazione nulla di specifico emerge a sostegno della costruzione di mobbing-bossing e tale da intaccare la motivazione contenuta nella sentenza appellata.
Neppure elementi significativi emergono dalla ulteriore documentazione richiamata nell'atto di appello e relativa a decreti sindacali, comunicazioni di servizio e note di richiamo provenienti dall'ufficio del Sindaco;
trattasi all'evidenza di comunicazioni ordinarie (e reciproche, cfr. questione della richiesta di posto di blocco di polizia, questione del nuovo orario di apertura ufficio contravvenzioni) ovvero di legittimo esercizio di prerogative datoriali;
le contestazioni disciplinari o i richiami (spesso originati da lamentele da parte dell'utenza cittadina) appaiono pag. 10/12 fondati su circostanze specifiche contestate alla e rispetto Pt_1 alle quali non è provata l'insussistenza; la stessa fornisce Pt_1 le proprie giustificazioni e rimostranze.
In alcuno dei documenti prodotti ovvero nelle dichiarazioni dei dipendenti comunali raccolte in sede penale emergono condotte costrittive e vessatorie da parte del Sindaco ovvero attacchi ingiustificati e/o pretestuosi.
Pertanto, anche estendendo l'analisi alla documentazione che l'appellante ritiene omessa nella valutazione da parte del
Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure restano immuni da censure non avendo la provato i Pt_1 presupposti fattuali dell'invocato riconoscimento della malattia professionale allegata, né, a maggior ragione, il nesso causale con condotte poste in essere dal datore di lavoro (nella persona del
Sindaco).
Non emerge, in definitiva, richiamando gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza appellata “…una fattispecie di danno derivante da una condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore…”, né l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro con caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione e connotazione emulativa e pretestuosa.
Neppure risulta avvenuto alcun demansionamento (invero l'aspetto appare scarsamente coltivato nell'appello) atteso che la sostituzione del comandante della polizia municipale era dovuta e necessaria (a causa del procedimento penale) e che la Pt_1 possedeva appieno i requisiti e le capacità per disimpegnare il predetto ruolo, comunque apicale. Non si deve sottacere, infatti, la situazione contingente che si era verificata nel Comune di Procida a seguito del procedimento penale e la circostanza che la Pt_1
pag. 11/12 rivestiva un ruolo apicale connotato da specifica formazione professionale ed esperienza pregressa tali da giustificare le richieste datoriali in merito alla gestione delle diverse attività comunali.
Nulla per le spese di lite del presente grado attesa la contumacia dell'appellato . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3505/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4908/2024 pubblicata il 28/06/2024 dal
Tribunale di Napoli
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Vitale e Parte_1
LI De MO
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso del 31.10.2022 la ricorrente, premesso di aver preso servizio in data 1.11.2015 presso il Comune di Procida quale segretario comunale, riferiva che successivamente, con decreto del
Sindaco n.1 del 22.01.2016 era stata nominata Responsabile della
Sezione di Polizia Municipale del Comune di Procida in concomitanza con vicende giudiziarie che avevano coinvolto diversi dipendenti comunali;
aggiungeva di avere insistito perché fosse sostituita non avendo titolo per tale incarico e che nell'agosto 2016 il Sindaco concedeva all'unico dipendente comunale, in possesso della categoria
“D”, al quale potevano essere attribuite le funzioni di guida del
Comando di Polizia Municipale, il passaggio ad altra sezione per mobilità interna, prorogando sine die le mansioni di Comandante della Polizia Municipale in capo ad essa;
rilevava che le forti tensioni con il Sindaco erano state alimentate da alcuni atteggiamenti omissivi e da forti pressioni che questi esercitava nei suoi confronti;
rappresentava che in data 28.11.2017, avendo avvertito un'improvvisa costrizione toracica, si era recata al pronto soccorso con successivo ricovero e dimissioni con diagnosi di angina instabile.
Sulla scorta dei fatti rappresentati riteneva sussistere un demansionamento di fatto ai suoi danni e un comportamento mobbizzante posto in essere dal Sindaco, che l'avevano costretta ad operare in condizioni di lavoro stressanti e costrittive, subendo un gravissimo arresto della sua carriera nonché una gravissima depressione psico-fisica e gravissimi danni alla vita di relazione, esistenziale e all'immagine e chiedeva al Tribunale, in contraddittorio con l' , CP_1
-di accertare e dichiarare di essere stata oggetto di demansionamento anche di fatto e mobbing da parte del suo datore di pag. 2/12 lavoro e comunque di comportamenti e condizioni nocivi, costrittivi e stressanti da e sul lavoro,
-di accertare e dichiarare di essere affetta da malattia professionale per grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia, fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito gastroenterico
(dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria, da episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e Disturbo dell'Adattamento con Ansia e
Umore Depresso,
-in via subordinata, di accertare e dichiarare che le condizioni nocive, costrittive e stressanti in cui aveva reso le proprie prestazioni lavorative, avevano generato una grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, una marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia;
fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito gastroenterico (dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pag. 3/12 pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria;
episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso, quale concausa dell'infortunio sul lavoro,
-di conseguenza, in ogni caso, riconoscere, ai sensi dell'art.13 del
DLgs n.38/2000, un danno biologico pari al 30%, ovvero alla diversa misura maggiore o minore, da accertarsi mediante CTU medico-legale,
-per l'effetto, condannare l' alla corresponsione di una CP_1 rendita vitalizia, ai sensi del DPR. N. 1124/65 e del DLgs 38/00, commisurata alla gravità della menomazione e alla retribuzione dell'assicurato, oltre interessi, come per legge;
-condannarsi l' al risarcimento di tutti i danni da lei subiti CP_1 come conseguenza dei fatti di cui al ricorso, anche in relazione alla gestione amministrativa dell'infortunio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché CP_1 solo la malattia o l'infortunio che hanno origine dallo svolgimento di un'attività svolta può essere indennizzata dall' ove CP_1 peraltro, nel caso di malattia professionale, il lavoratore deve partecipare al processo produttivo ed evidenziando che il danno non era la conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa correlata alle mansioni cui è adibito nell'ambito di un'organizzazione aziendale, ma era il comportamento persecutorio del datore di lavoro a determinare la sofferenza nel lavoratore.
Il Tribunale, previa escussione di testimoni, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
pag. 4/12 Propone appello la lavoratrice ribadendo di essere stata oggetto di mobbing da parte del capo dell'amministrazione comunale che l'aveva costretta a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente stressogeno che le aveva provocato l'insorgenza di una grave malattia psico-fisica.
L'appellante si duole della errata/omessa valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla totale omissione della valutazione della documentazione (denuncia, scambio di missive, richiami da parte del
Sindaco, preavvisi di sanzioni disciplinari, verbali di sommarie informazioni contenenti le dichiarazioni dei sigg. Persona_1
pratica di Persona_2 Persona_3 Controparte_2 condono), contenuta nel fascicolo penale della Procura della
Repubblica di Napoli e prodotta agli atti quale allegato n.13, limitando l'analisi alle sole dichiarazioni testimoniali raccolte del sig. e solo su una parte della documentazione Testimone_1 allegata, e cioè solo su quella afferente le comunicazioni di essa con il Sindaco al fine di essere rimossa dai ruoli Pt_1 assegnati.
Evidenzia che dalla cennata documentazione emerge la prova di quanto allegato, in senso opposto rispetto alle conclusioni del giudice di prime cure, di conseguenza chiede la modifica della pronuncia impugnata con accertamento di essere stata oggetto di demansionamento anche di fatto e mobbing da parte del suo datore di lavoro e comunque di comportamenti e condizioni nocivi, costrittivi e stressanti da e sul lavoro;
accertamento di essere affetta da malattia professionale per grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, una marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia;
fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito pag. 5/12 gastroenterico (dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria;
episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso;
in via subordinata, accertarsi che le condizioni nocive, costrittive e stressanti in cui ha reso le proprie prestazioni lavorative, hanno generato nella ricorrente una grave sindrome psicosomatica di grado elevato, alterazione arteriosa, una marcata sintomatologia ansiosa, con disturbi del sonno, del tipo insonnia iniziale e intermedia;
fenomeni di somatizzazione dell'ansia, in particolare in ambito gastroenterico (dispepsia, turbe dell'alvo e dolorabilità addominale) e cardiologico (episodi di precordialgia e di rialzo pressorio con necessità di terapia antiaggregante piastrinica), in presenza di una significativa depressione del tono umorale con anedonia, apatia, lievi turbe dell'ideazione (con pensiero concentrato in misura pervasiva sui temi del vissuto lavorativo) e con una secondaria modica deflessione neuro-cognitiva, caratterizzata da lieve riduzione delle performances nelle aree della concentrazione, dell'attenzione e della memoria;
episodi ricorrenti di vertigine, cervicalgia, cervicobrachialgia e dorsalgia, causati da contratture muscolari su base tensiva e
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso, quale concausa dell'infortunio sul lavoro;
di conseguenza, in ogni caso,
pag. 6/12 riconoscerle, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 38/2000, un danno biologico pari al 30%, ovvero nella diversa misura maggiore o minore, da accertarsi mediante CTU medico-legale e condannare l' alla corresponsione di una rendita vitalizia, ai sensi del CP_1
DPR. n° 1124/65 e del DLgs. 38/00, commisurata alla gravità della menomazione e alla retribuzione dell'assicurato ed al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza dei fatti di cui al presente ricorso, anche in relazione alla gestione amministrativa dell'infortunio; il tutto con il favore delle spese di lite, anche del primo grado di giudizio da liquidarsi con distrazione.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_2 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il Tribunale ha escluso la ricorrenza della malattia professionale non avendo ritenuto provati, alla luce anche delle testimonianze raccolte in corso di causa, i presupposti dei lamentati mobbing (ed anche bossing) e demansionamento.
La appellante censura la motivazione addotta dal Giudice sostenendo, in sostanza, che la valutazione delle prove non sarebbe stata completa, avendo il Giudice di prime cure omesso di analizzare e valorizzare tutta la documentazione prodotta in atti, anche con particolare riferimento a documenti relativi al procedimento penale.
Nell'atto di appello la trascrive il contenuto di tali Pt_1
pag. 7/12 documenti, evidenziando che dagli stessi, unitamente alle dichiarazioni testimoniali, emergerebbe la prova dei presupposti (le cd. sei fasi indicate dal Giudice) del mobbing subito, o comunque delle condizioni costrittive in cui avrebbe lavorato a causa dei comportamenti posti in essere dal Sindaco.
Il Collegio osserva che, al contrario, anche dall'esame della ulteriore documentazione richiamata nell'atto di appello non emerge la prova di aver subito attacchi ingiustificati, rimproveri o condotte mobbizzanti o stressogene da parte del datore, pur risultando una situazione gravosa dell'ufficio (per tutti, non solo per la ) derivante dal procedimento penale in corso che aveva Pt_1 visto coinvolti il comandante dei vigili urbani e la sua Per_4 segretaria di . Persona_5 CP_3
Ed infatti:
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 02/11/2021 dal sig. (tecnico di parte che Persona_6 aveva seguito la pratica di condono presentata dal sig. CP_2
) risulta solo che la , in un incontro avuto con il
[...] Pt_1 sindaco per l'eventuale sottoscrizione del permesso di costruire relativo alla pratica, “affermò di non poter sottoscrivere il condono”, nulla di più,
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 22/01/2019 anche il Geometra dell'ufficio Persona_3
Tecnico del Comune di Procida, riferisce della pratica di condono del e di una riunione in cui la faceva Controparte_2 Pt_1 presente al Sindaco che essendo digiuna della materia tecnica aveva necessità di avere, data l'incompatibilità dell'Arch. di una Per_7 sua (del consulenza in merito quale unico tecnico in Persona_3 servizio all'Ufficio al di fuori del Dirigente. Il Persona_3 riferisce di perplessità riferite dalla segretaria e di una frase pag. 8/12 del Sindaco rivolta alla stessa "ti stai rubando lo stipendio"; lo stesso precisa però che la pratica era poi rimasta inevasa.
Quindi con riferimento alla pratica del nessuna costrizione CP_2
è stata imposta alla per provvedervi, tanto che la pratica Pt_1 non fu conclusa (come confermato anche dalle dichiarazioni rese ai
Carabinieri della Stazione di Procida in data 15/02/2019 dallo stesso titolare dell'istanza di condono, il quale Controparte_2 ha ricordato che la lamentava di non essere competente in Pt_1 materia;
che a volte i toni con il Sindaco erano “stati animati, poiché il Sindaco chiedeva di velocizzare o quanto meno fornire un esito all'istanza ma la Segretaria probabilmente aveva delle difficoltà, non so se oggettive o pretestuose, a rispondere” ma di non aver “mai sentito il Sindaco rivolgersi alla stessa con termini
o modi impropri e/o offensivi. Non mi risulta l'abbia accusata, almeno in mia presenza, di "rubarsi lo stipendio" o di "non fare il proprio lavoro").
Inoltre:
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 19/01/2019 dal sig. Agente di Polizia Testimone_2
Municipale del Comune di Procida, si riferisce solo dell'episodio del malore della alla fine di novembre 2017; il Pt_1 Per_1 riferisce che fu la a lamentarsi di un periodo di Pt_1 particolare stress dovuto a continue discussioni, litigi e questioni verbali direttamente riconducibili ad amministratori ed impiegati comunali ovvero in relazione alla propria attività lavorativa e pertanto riteneva che il malore avuto fosse direttamente causa e conseguenza di tale stress da lavoro, ma esclude di aver mai assistito personalmente a episodi di diverbi avuti con il Sindaco, precisando che era verosimilmente che i due avessero divergenze di pag. 9/12 vedute in merito alle varie problematiche che dovevano essere affrontate,
-nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Procida in data 21/01/2019 il appartenente alla Polizia Persona_8
Municipale del Comune di Procida, riferisce di un solo episodio risalente al 2016 allorquando la doveva procedere alla Pt_1 apertura dell'ufficio dell'ex Comandante della Polizia Municipale
(indagato); il riferisce che la era Persona_9 Per_8 Pt_1 titubante ed il Sindaco “probabilmente stufo di questa situazione, certamente con modi bruschi e decisi, ma non offensivi, sollecito la
Segretaria a procedere con le operazioni senza titubare oltre”.
Quindi il riferisce de relato circostanze affermate dalla Per_1 stessa e, peraltro, attribuite non solo al Sindaco ma anche Pt_1 ad amministratori comunali e dipendenti;
il riferisce di una Per_8 mera sollecitazione (anche se brusca) del Sindaco, da leggersi pur sempre nel contesto esistente nel Comune (l'episodio si riferiva proprio ad attività -l'apertura dell'ufficio di un indagato – collegata al procedimento penale in corso).
Pertanto dalla analisi della predetta documentazione nulla di specifico emerge a sostegno della costruzione di mobbing-bossing e tale da intaccare la motivazione contenuta nella sentenza appellata.
Neppure elementi significativi emergono dalla ulteriore documentazione richiamata nell'atto di appello e relativa a decreti sindacali, comunicazioni di servizio e note di richiamo provenienti dall'ufficio del Sindaco;
trattasi all'evidenza di comunicazioni ordinarie (e reciproche, cfr. questione della richiesta di posto di blocco di polizia, questione del nuovo orario di apertura ufficio contravvenzioni) ovvero di legittimo esercizio di prerogative datoriali;
le contestazioni disciplinari o i richiami (spesso originati da lamentele da parte dell'utenza cittadina) appaiono pag. 10/12 fondati su circostanze specifiche contestate alla e rispetto Pt_1 alle quali non è provata l'insussistenza; la stessa fornisce Pt_1 le proprie giustificazioni e rimostranze.
In alcuno dei documenti prodotti ovvero nelle dichiarazioni dei dipendenti comunali raccolte in sede penale emergono condotte costrittive e vessatorie da parte del Sindaco ovvero attacchi ingiustificati e/o pretestuosi.
Pertanto, anche estendendo l'analisi alla documentazione che l'appellante ritiene omessa nella valutazione da parte del
Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure restano immuni da censure non avendo la provato i Pt_1 presupposti fattuali dell'invocato riconoscimento della malattia professionale allegata, né, a maggior ragione, il nesso causale con condotte poste in essere dal datore di lavoro (nella persona del
Sindaco).
Non emerge, in definitiva, richiamando gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza appellata “…una fattispecie di danno derivante da una condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore…”, né l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro con caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione e connotazione emulativa e pretestuosa.
Neppure risulta avvenuto alcun demansionamento (invero l'aspetto appare scarsamente coltivato nell'appello) atteso che la sostituzione del comandante della polizia municipale era dovuta e necessaria (a causa del procedimento penale) e che la Pt_1 possedeva appieno i requisiti e le capacità per disimpegnare il predetto ruolo, comunque apicale. Non si deve sottacere, infatti, la situazione contingente che si era verificata nel Comune di Procida a seguito del procedimento penale e la circostanza che la Pt_1
pag. 11/12 rivestiva un ruolo apicale connotato da specifica formazione professionale ed esperienza pregressa tali da giustificare le richieste datoriali in merito alla gestione delle diverse attività comunali.
Nulla per le spese di lite del presente grado attesa la contumacia dell'appellato . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 12/12