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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N.486/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE _ SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito”,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
TUTTI RAPPR. E DIF. DA AVV. FABIO DEL VECCHIO
APPELLANTI
CONTRO
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. RAPPR. E DIF. DA AVV. ROBERTO MAIO CP_1
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 dicembre 2020 gli appellanti in epigrafe indicati impugnavano la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 9 luglio 2020, con cui, su domanda dei predetti ricorrenti - sul presupposto di essere eredi di e Persona_1 che con riferimento alle prestazioni in godimento alla stessa l' aveva effettuato una richiesta CP_1 di pagamento di somme indebite, che aveva poi compensato con le somme alla stessa dovute in base a n. 2 sentenze del Tribunale di Taranto - chiedevano l'annullamento dell'indebito e il pagamento di quanto spettante in virtù delle due sentenze n.2178/11 e n. 82/16 del Tribunale di Taranto, al netto di quanto già percepito;
disposta CTU tenico-contabile accoglieva il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condannava l' al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1 della somma di € 77,80, pari soltanto agli interessi legali che il Consulente tecnico, aveva, con complessità di calcoli, ritenuto spettanti.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 22 gennaio 2025, è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
La ricostruzione della intera vicenda, in relazione alla cui decisione parte appellante lamenta la insufficienza del decisum del Giudice di primo grado, può essere così sinteticamente esposta.
1 in data 5.10.2016, presentava all' , per sé e per conto degli altri 3 Parte_2 CP_1 superstiti coeredi della SI. , deceduta il 18.3.2016, domanda di pagamento dei ratei Persona_1 maturati e non riscossi, relativamente alle prestazioni pensionistiche intestate alla de cuius.
1.La defunta godeva dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ex art. 1 L.22/84, a decorrere dal Per_1 novembre 2001, assegno revocato dal 1° novembre 2007 e ripristinato, a seguito di Sentenza n. 2178/2011, nel mese di dicembre 2011, con il riconoscimento degli arretrati, relativamente al periodo novembre 2007 – novembre 2011 (cfr. TE08 del 25.11.2011).
2.Successivamente al decesso, con Sentenza di Appello n. 82/2016, veniva riconosciuto alla SI.ra il diritto a percepire la Pensione di Inabilità dal novembre 2011, in luogo dell'Assegno Per_1
Ordinario di Invalidità erogato fino alla data del decesso: la prestazione in questione è stata liquidata post-mortem in data 26.8.2016 (vds TE08 del 26.8.2016).
3. era titolare anche della prestazione n. 07073743 ctg INVCIV, quale invalida Persona_1 totale, con decorrenza dicembre 2009 (vds TE08 del 7.7.2010); detta prestazione veniva riliquidata dal giugno 2014 a seguito di riconoscimento di indennità di accompagnamento (vds TE08 del
9.1.2015). In data 21.11.2016, l' convenuto ha ricalcolato le rate maturate e non riscosse inerenti ai CP_2 trattamenti economici, IOCOM n. 37021309 e INVCIV n.07073743, di cui la SI.ra era Per_1 beneficiaria alla data del decesso. Ha provveduto a notificare agli eredi i prospetti di liquidazione, negativi, a causa di un presunto debito scaturito a danno della de cuius, pari ad Euro 21.403,03.
Va subito detto che il quesito posto al CTU in primo grado, molto articolato ed approfondito, era il seguente:
“Accerti il C.T.U., preliminarmente acquisita ogni documentazione amministrativa necessaria all' comprese le stesse determinazioni contabili da tale Istituto già operate: CP_1
*La misura dell'Assegno di invalidità ex art.1 L.222/84 dovuto dal 12.11.2007 al 31.10.2011, verificando quanto integrarlo al minimo ex-art.6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 e s.m.i.;
*La misura della Pensione di Inabilità ex-art.2 L.222/84 spettante dal 1.11.2011 per trasformazione dell'Assegno ex-art.1 L.222/84 già in godimento, verificando quanto integrarla al minimo ex-art.6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 e s.m.i.
*La progressiva perequazione delle prestazioni via via come per legge.
*Le differenze omesse dal percepito al dovuto fino al rateo del mese di decesso della SI.ra Per_1
.
[...]
*Quale sia la misura della prestazione superstiti alla data di tale dipartita.
*Quale sia la misura dei ratei di tredicesima mensilità maturati nell'anno di decesso e fino al rateo del mese di decesso a titolo di pensione di Inabilità Civile ex-art.12 L.118/71.
*Quali siano le differenze a tali titoli via via dovuti fino alla data del decesso e circa quanto determinato come sopra.
*La misura degli interessi legali da computarsi sulle differenze di prestazioni, da riconoscere dal
121° giorno successivo alla decorrenza di ciascuna prestazione, per il maturato a tale data e dalla scadenza di pagamento di ciascun rateo nel prosieguo, fino al soddisfo”.
A tale quesito il CTU ha risposto, come di seguito si vedrà, a giudizio di questa Corte, in maniera completa ed analitica: alla complessa ed analitica relazione relazione integralmente si rimanda, dando qui atto che il CTU ha concluso che:
“L'attenta analisi della documentazione presente in fascicolo ha consentito di quantificare le differenze omesse (alla data della proposizione del ricorso) dal percepito al dovuto fino al rateo del mese di decesso della SI.ra . E' opportuno evidenziare che il diritto a percepire la Persona_1 Pensione di Inabilità, in luogo dell'Assegno Ordinario di Invalidità, è stato riconosciuto con la
2 Sentenza di Appello n. 82/2016 successivamente al decesso dell'avente diritto. Di conseguenza, la prestazione viene definita post-mortem, in data 26 agosto 2016. Giova precisare che, dalla data in cui è sorto il diritto a percepire la Pensione di Inabilità (1.11.2011) e fino alla data del decesso (18.3.2016), l' ha erogato l'Assegno di Invalidità ex-art. 1 L.222/84, per un importo CP_1 complessivo di Euro 21.403,03. Pertanto, agli eredi della SI.ra competerebbe un arretrato, al lordo dell'IRPEF, di Euro Per_1
4.637,21, così determinato:
€ 26.040,24 (somma dovuta in applicazione della Sentenza n.82/2016 come descritto al punto B) e comprensiva del rateo di 13^ mensilità anno 2016) meno € 1.403,03 (importo totale delle rate di
Assegno di Inabilità erogate e non dovute per il periodo novembre 2011-marzo 2016).
(…..) L'odierno CTU rileva che l'Ente, erroneamente, ha notificato agli interessati il prospetto di tale liquidazione, che, invece a parere dello scrivente, va considerato solo come un atto interno, utile alla determinazione dei ratei maturati e non riscossi. Si segnala che i predetti prospetti di liquidazione risultavano negativi, segnando un presunto debito scaturito a danno del de cuius pari ad Euro 21.403,03, mentre erano solo una parte dell'articolato ricalcolo che l' doveva CP_1 predisporre.
Si aggiunga, come rilevato dal CTU, che:
- dalle verifiche eseguite, è emerso che il rateo della 13^ mensilità maturato nell'anno di decesso sulla Pensione di Invalidità Civile ex-art. 12 L. 118/71, è stato correttamente calcolato dall'Ente (vds lettera F). Dal calcolo è stata esclusa l'Indennità di Accompagnamento, in quanto per legge è corrisposta per sole 12 mensilità;
- sulla scorta della documentazione agli atti del fascicolo, sono state quantificate le differenze dovute fino alla data del decesso, dettagliatamente rappresentate precedentemente alla lettera G). Le somme spettanti ai superstiti scaturiscono dalla differenza delle rate dovute per Pensione di Invalidità e le rate riscosse per Assegno di Invalidità, cui si aggiunge il rateo della pensione di Invalidità Civile. Pertanto, in data 29.5.2018, con valuta 20.6.2018, l'Ente ha provveduto a liquidare agli eredi i ratei maturati e non riscossi di entrambe le prestazioni economiche, secondo le percentuali di legge, 1/3 al coniuge e 2/3 alle 3 figlie, ed in maniera corretta. Giova precisare che le somme dovute al coniuge sono state accantonate dall'Ente e non erogate, a parziale recupero dell'indebito accertato in sede di riliquidazione della pensione di reversibilità, come già riferito al punto E).
Emerge inoltre dagli atti che l' ha adempiuto al pagamento del dovuto, come dato atto CP_1 anche da parte appellante, nell'anno 2018.
Il CTU evidenzia come il contenzioso in esame abbia avuto impulso dalla comunicazione da parte dell' di un prospetto indicante un indebito da parte degli odierni attori che costituiva solo una CP_1 parte (quella negativa per i privati) di un più articolato ricalcolo che l'ente previdenziale doveva predisporre in relazione al contenuto della sentenza di appello che ha riguardato la fattispecie. Tale calcolo è stato successivamente elaborato dall' con modalità che il CTU ritiene corrette, ad CP_2 eccezione di quanto attiene agli interessi legali per il ritardato pagamento;
il CTU annota infatti che l' non ha calcolato gli interessi legali per il ritardato pagamento, che il CTU ha quantificato CP_1 in € 77,80.
Il CTU, chiamato appositamente a chiarimenti da questa Corte, ha precisato (v. verbale d'udienza del 26 febbraio 2025, che le somme dall' sono comprensive dell'assegno + della CP_1 maggiorazione prevista per la pensione.
3 ---§§ooo§§---
Come si è avuto modo di verificare, la vicenda è caratterizzata da estrema complessità.
Parte appellante – la quale risulta non aver mosso alcuna osservazione alla relazione di CTU – si duole in questa sede di gravame che l'indebito comunicato dall' di € 21.403,03 per CP_1 prestazioni di invalidità/inabilità civile, infondato e non dovuto, non sia stato espressamente dichiarato dal Giudice di primo grado e dunque venga dichiarato il suo annullamento;
dichiarare che l' ha provveduto ad adempiere alle statuizioni della sentenza n. 2178/2011 del Tribunale CP_1 di Taranto e n. 82 del 24.2.2016 della Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto nel corso del giudizio di primo grado, restando omessi, relativamente a quanto maturato in vita da
, i soli interessi legali nella misura accertata dal CTU di primo grado;
confermare Persona_1 solo il capo della sentenza relativo alla condanna dell' degli interessi legali come quantificati;
CP_1 condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appello dunque verte sulla ritenuta inesistenza dell'indebito, che, parte appellante paventa, potrebbe esser comunque fatto valere anche in futuro dall' . CP_1
L' , comunicata ai ricorrenti la sussistenza di un indebito di € 21.403,03, con propria CP_1 comunicazione rispondeva “In riscontro alla Sua istanza di l. 241/90, si comunica che l'indebito riguarda la percezione, non spettante, di invalidità civile nell'arco di tempo 1/11/2011 al 26/8/2016”, senza specificare quale fosse la prestazione di invalidità civile, se l'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 o la pensione di inabilità ex art. 12 stessa legge né l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/89.
In primo grado, gli stessi odierni appellanti chiedevano procedersi ad accertamento peritale onde compiutamente accertare l'intera vicenda.
Ora, è indubitabile quanto affermato dal Giudice di primo grado, e cioè: “In primo luogo occorre chiedersi se vi sia effettivamente l'indebito come sostenuto dall' CP_1
Ebbene la risposta è affermativa atteso che lo stesso nasce non da una indebita prestazione di invalidità civile ma dalla differenza per il periodo da novembre 2011 a marzo 2016 tra assegno Io
e pensione Io liquidata post mortem a seguito di sentenza.
Tale dato è asseverato dalla complessa relazione del CTU, che sulla base della relazione ha accertato che le somme spettanti ai superstiti scaturiscono dalla differenza delle rate dovute per
Pensione di Invalidità e le rate riscosse per Assegno di Invalidità, cui si aggiunge il rateo della pensione di Invalidità Civile, e “Giova precisare che, dalla data in cui è sorto il diritto a percepire la Pensione di Inabilità (1.11.2011) e fino alla data del decesso (18.3.2016), l' ha erogato CP_1 l'Assegno di Invalidità ex-art. 1 L.222/84, per un importo complessivo di Euro 21.403,03. Pertanto, agli eredi della SI.ra competerebbe un arretrato, al lordo dell'IRPEF, di Euro Per_1
4.637,21, così determinato:
€ 26.040,24 (somma dovuta in applicazione della Sentenza n.82/2016 come descritto al punto B) e comprensiva del rateo di 13^ mensilità anno 2016) meno € 1.403,03 (importo totale delle rate di
Assegno di Inabilità erogate e non dovute per il periodo novembre 2011-marzo 2016).
È corretto allora quanto stabilito dal Giudice di prime cure, che testualmente afferma:
“In primo luogo occorre chiedersi se vi sia effettivamente l'indebito come sostenuto dall' . CP_1
Ebbene la risposta è affermativa atteso che lo stesso nasce non da una indebita prestazione di invalidità civile ma dalla differenza per il periodo da novembre 2011 a marzo 2016 tra assegno Io e pensione IO liquidata post mortem a seguito di sentenza.”.
4 Corrisponde inoltre ai dati acquisiti a mezzo CTU che l'indebito attivato dall' è stato CP_1 compensato: il CTU ha concluso che i calcoli e i versamenti operati dall' sono del tutto CP_1 corretti, anche se effettivamente alcuni versamenti sono intervenuti solo dopo il deposito del ricorso giudiziario. In particolare l'indebito è solo una parte di un complesso ricalcolo effettuato correttamente dall' all'esito della sentenza n.82 del 2016 della Corte di appello di Taranto. CP_1 L'unica voce omessa afferisce agli interessi legali quantificati in € 77,80.
Tanto il CTU prof. , commercialista, ha esplicitato e confermato all'odierna Persona_2 udienza,
Non può allora negarsi l'avvenuta compensazione fra quanto dovuto dall' ai ricorrenti e altre CP_1 voci rivenienti solo da una parte del ricalcolo effettuato dall' come appena detto. CP_1
---§§ooo§§---
Le prime doglianze degli appellanti sono relative alla asserita genericità della comunicazione CP_1 di indebito, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 482/2017) richiede che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tantopiù se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
La questione, a giudizio di questa Corte, piò ritenersi superata dalle risultanze della CTU tecnico- contabile, e non va dimenticato che in sede di ricorso di primo grado furono i ricorrenti stessi a chiedere procedersi eventualmente a CTU onde accertare - in relazione all'attivato indebito di € 21.403,33 (di cui si chiedeva l'annullamento, in quanto mai comunicato in forma specifica – tutto quanto compiutamente fatto proprio e condiviso dal Giudice di primo grado nella formulazione del quesito al Consulente (quesito sopra integralmente riportato).
Lamentano ancora i ricorrenti la non conformità al diritto di quanto l' affermava nella CP_1 memoria difensiva di primo grado: “L'indebito contestato dai ricorrenti non deriva da indebita prestazione di invalidità civile, ma è invece riferito alle rate di assegno ordinario di invalidità AGO
IOCOM 37021309 riscosse per il periodo novembre 2011-marzo 2016, da compensare con gli arretrati della pensione di inabilità. E cioè trattasi di differenze tra le rate di pensione di inabilità
(periodo dal novembre 2011 al marzo 2016) scaturite con la liquidazione post mortem e le rate di assegno IOCOM riscosse per lo stesso periodo (dal novembre 2011 al marzo 2016)”.
Precisamente, si dolgono che ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 228/84 la pensione di invalidità reversibile ai superstiti è costituita dall'assegno di invalidità e da una maggiorazione secondo i criteri indicati nella norma: con la conseguenza, ritenuta dagli appellanti, che godere dell'assegno di invalidità e successivamente vedersi riconosciuta la pensione di inabilità, ciò non comporta che venga trattenuto l'importo del primo;
non potrebbe dunque aversi indebito dell'assegno di invalidità
E' per tali motivi che gli appellanti chiedono l'annullamento dell'indebito, cui non si è provveduto in primo grado.
A giudizio di questa Corte la doglianza è infondata, sol che si consideri la completezza della
Consulenza tecnica.
Come in fatti si è avuto modo di verificare nella parte motiva che precede la inappuntabilità della
CTU, la analisi estrema condotta, la assenza di vizi logico-giuridici, condivisibilmente da questa
Corte fatti propri come ritenuti alla luce degli atti di primo grado, e la ulteriormente estrema
5 prudenza di questa Corte nel voler risentire a chiarimenti specifici il consulente tecnico, la operata compensazione esclude l'indebito, che residua per la minima somma di € 77,80, dovuta dall' CP_1 ai ricorrenti a titolo di meri interessi legali.
Per questi motivi
va confermata la sentenza impugnata, e rigettato l'appello.
La complessità e peculiarità della questione trattata integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente fra le Parti le spese del presente grado di giudizio
Taranto, 26 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE _ SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito”,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
TUTTI RAPPR. E DIF. DA AVV. FABIO DEL VECCHIO
APPELLANTI
CONTRO
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. RAPPR. E DIF. DA AVV. ROBERTO MAIO CP_1
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 dicembre 2020 gli appellanti in epigrafe indicati impugnavano la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 9 luglio 2020, con cui, su domanda dei predetti ricorrenti - sul presupposto di essere eredi di e Persona_1 che con riferimento alle prestazioni in godimento alla stessa l' aveva effettuato una richiesta CP_1 di pagamento di somme indebite, che aveva poi compensato con le somme alla stessa dovute in base a n. 2 sentenze del Tribunale di Taranto - chiedevano l'annullamento dell'indebito e il pagamento di quanto spettante in virtù delle due sentenze n.2178/11 e n. 82/16 del Tribunale di Taranto, al netto di quanto già percepito;
disposta CTU tenico-contabile accoglieva il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condannava l' al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1 della somma di € 77,80, pari soltanto agli interessi legali che il Consulente tecnico, aveva, con complessità di calcoli, ritenuto spettanti.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 22 gennaio 2025, è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
La ricostruzione della intera vicenda, in relazione alla cui decisione parte appellante lamenta la insufficienza del decisum del Giudice di primo grado, può essere così sinteticamente esposta.
1 in data 5.10.2016, presentava all' , per sé e per conto degli altri 3 Parte_2 CP_1 superstiti coeredi della SI. , deceduta il 18.3.2016, domanda di pagamento dei ratei Persona_1 maturati e non riscossi, relativamente alle prestazioni pensionistiche intestate alla de cuius.
1.La defunta godeva dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ex art. 1 L.22/84, a decorrere dal Per_1 novembre 2001, assegno revocato dal 1° novembre 2007 e ripristinato, a seguito di Sentenza n. 2178/2011, nel mese di dicembre 2011, con il riconoscimento degli arretrati, relativamente al periodo novembre 2007 – novembre 2011 (cfr. TE08 del 25.11.2011).
2.Successivamente al decesso, con Sentenza di Appello n. 82/2016, veniva riconosciuto alla SI.ra il diritto a percepire la Pensione di Inabilità dal novembre 2011, in luogo dell'Assegno Per_1
Ordinario di Invalidità erogato fino alla data del decesso: la prestazione in questione è stata liquidata post-mortem in data 26.8.2016 (vds TE08 del 26.8.2016).
3. era titolare anche della prestazione n. 07073743 ctg INVCIV, quale invalida Persona_1 totale, con decorrenza dicembre 2009 (vds TE08 del 7.7.2010); detta prestazione veniva riliquidata dal giugno 2014 a seguito di riconoscimento di indennità di accompagnamento (vds TE08 del
9.1.2015). In data 21.11.2016, l' convenuto ha ricalcolato le rate maturate e non riscosse inerenti ai CP_2 trattamenti economici, IOCOM n. 37021309 e INVCIV n.07073743, di cui la SI.ra era Per_1 beneficiaria alla data del decesso. Ha provveduto a notificare agli eredi i prospetti di liquidazione, negativi, a causa di un presunto debito scaturito a danno della de cuius, pari ad Euro 21.403,03.
Va subito detto che il quesito posto al CTU in primo grado, molto articolato ed approfondito, era il seguente:
“Accerti il C.T.U., preliminarmente acquisita ogni documentazione amministrativa necessaria all' comprese le stesse determinazioni contabili da tale Istituto già operate: CP_1
*La misura dell'Assegno di invalidità ex art.1 L.222/84 dovuto dal 12.11.2007 al 31.10.2011, verificando quanto integrarlo al minimo ex-art.6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 e s.m.i.;
*La misura della Pensione di Inabilità ex-art.2 L.222/84 spettante dal 1.11.2011 per trasformazione dell'Assegno ex-art.1 L.222/84 già in godimento, verificando quanto integrarla al minimo ex-art.6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 e s.m.i.
*La progressiva perequazione delle prestazioni via via come per legge.
*Le differenze omesse dal percepito al dovuto fino al rateo del mese di decesso della SI.ra Per_1
.
[...]
*Quale sia la misura della prestazione superstiti alla data di tale dipartita.
*Quale sia la misura dei ratei di tredicesima mensilità maturati nell'anno di decesso e fino al rateo del mese di decesso a titolo di pensione di Inabilità Civile ex-art.12 L.118/71.
*Quali siano le differenze a tali titoli via via dovuti fino alla data del decesso e circa quanto determinato come sopra.
*La misura degli interessi legali da computarsi sulle differenze di prestazioni, da riconoscere dal
121° giorno successivo alla decorrenza di ciascuna prestazione, per il maturato a tale data e dalla scadenza di pagamento di ciascun rateo nel prosieguo, fino al soddisfo”.
A tale quesito il CTU ha risposto, come di seguito si vedrà, a giudizio di questa Corte, in maniera completa ed analitica: alla complessa ed analitica relazione relazione integralmente si rimanda, dando qui atto che il CTU ha concluso che:
“L'attenta analisi della documentazione presente in fascicolo ha consentito di quantificare le differenze omesse (alla data della proposizione del ricorso) dal percepito al dovuto fino al rateo del mese di decesso della SI.ra . E' opportuno evidenziare che il diritto a percepire la Persona_1 Pensione di Inabilità, in luogo dell'Assegno Ordinario di Invalidità, è stato riconosciuto con la
2 Sentenza di Appello n. 82/2016 successivamente al decesso dell'avente diritto. Di conseguenza, la prestazione viene definita post-mortem, in data 26 agosto 2016. Giova precisare che, dalla data in cui è sorto il diritto a percepire la Pensione di Inabilità (1.11.2011) e fino alla data del decesso (18.3.2016), l' ha erogato l'Assegno di Invalidità ex-art. 1 L.222/84, per un importo CP_1 complessivo di Euro 21.403,03. Pertanto, agli eredi della SI.ra competerebbe un arretrato, al lordo dell'IRPEF, di Euro Per_1
4.637,21, così determinato:
€ 26.040,24 (somma dovuta in applicazione della Sentenza n.82/2016 come descritto al punto B) e comprensiva del rateo di 13^ mensilità anno 2016) meno € 1.403,03 (importo totale delle rate di
Assegno di Inabilità erogate e non dovute per il periodo novembre 2011-marzo 2016).
(…..) L'odierno CTU rileva che l'Ente, erroneamente, ha notificato agli interessati il prospetto di tale liquidazione, che, invece a parere dello scrivente, va considerato solo come un atto interno, utile alla determinazione dei ratei maturati e non riscossi. Si segnala che i predetti prospetti di liquidazione risultavano negativi, segnando un presunto debito scaturito a danno del de cuius pari ad Euro 21.403,03, mentre erano solo una parte dell'articolato ricalcolo che l' doveva CP_1 predisporre.
Si aggiunga, come rilevato dal CTU, che:
- dalle verifiche eseguite, è emerso che il rateo della 13^ mensilità maturato nell'anno di decesso sulla Pensione di Invalidità Civile ex-art. 12 L. 118/71, è stato correttamente calcolato dall'Ente (vds lettera F). Dal calcolo è stata esclusa l'Indennità di Accompagnamento, in quanto per legge è corrisposta per sole 12 mensilità;
- sulla scorta della documentazione agli atti del fascicolo, sono state quantificate le differenze dovute fino alla data del decesso, dettagliatamente rappresentate precedentemente alla lettera G). Le somme spettanti ai superstiti scaturiscono dalla differenza delle rate dovute per Pensione di Invalidità e le rate riscosse per Assegno di Invalidità, cui si aggiunge il rateo della pensione di Invalidità Civile. Pertanto, in data 29.5.2018, con valuta 20.6.2018, l'Ente ha provveduto a liquidare agli eredi i ratei maturati e non riscossi di entrambe le prestazioni economiche, secondo le percentuali di legge, 1/3 al coniuge e 2/3 alle 3 figlie, ed in maniera corretta. Giova precisare che le somme dovute al coniuge sono state accantonate dall'Ente e non erogate, a parziale recupero dell'indebito accertato in sede di riliquidazione della pensione di reversibilità, come già riferito al punto E).
Emerge inoltre dagli atti che l' ha adempiuto al pagamento del dovuto, come dato atto CP_1 anche da parte appellante, nell'anno 2018.
Il CTU evidenzia come il contenzioso in esame abbia avuto impulso dalla comunicazione da parte dell' di un prospetto indicante un indebito da parte degli odierni attori che costituiva solo una CP_1 parte (quella negativa per i privati) di un più articolato ricalcolo che l'ente previdenziale doveva predisporre in relazione al contenuto della sentenza di appello che ha riguardato la fattispecie. Tale calcolo è stato successivamente elaborato dall' con modalità che il CTU ritiene corrette, ad CP_2 eccezione di quanto attiene agli interessi legali per il ritardato pagamento;
il CTU annota infatti che l' non ha calcolato gli interessi legali per il ritardato pagamento, che il CTU ha quantificato CP_1 in € 77,80.
Il CTU, chiamato appositamente a chiarimenti da questa Corte, ha precisato (v. verbale d'udienza del 26 febbraio 2025, che le somme dall' sono comprensive dell'assegno + della CP_1 maggiorazione prevista per la pensione.
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Come si è avuto modo di verificare, la vicenda è caratterizzata da estrema complessità.
Parte appellante – la quale risulta non aver mosso alcuna osservazione alla relazione di CTU – si duole in questa sede di gravame che l'indebito comunicato dall' di € 21.403,03 per CP_1 prestazioni di invalidità/inabilità civile, infondato e non dovuto, non sia stato espressamente dichiarato dal Giudice di primo grado e dunque venga dichiarato il suo annullamento;
dichiarare che l' ha provveduto ad adempiere alle statuizioni della sentenza n. 2178/2011 del Tribunale CP_1 di Taranto e n. 82 del 24.2.2016 della Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto nel corso del giudizio di primo grado, restando omessi, relativamente a quanto maturato in vita da
, i soli interessi legali nella misura accertata dal CTU di primo grado;
confermare Persona_1 solo il capo della sentenza relativo alla condanna dell' degli interessi legali come quantificati;
CP_1 condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appello dunque verte sulla ritenuta inesistenza dell'indebito, che, parte appellante paventa, potrebbe esser comunque fatto valere anche in futuro dall' . CP_1
L' , comunicata ai ricorrenti la sussistenza di un indebito di € 21.403,03, con propria CP_1 comunicazione rispondeva “In riscontro alla Sua istanza di l. 241/90, si comunica che l'indebito riguarda la percezione, non spettante, di invalidità civile nell'arco di tempo 1/11/2011 al 26/8/2016”, senza specificare quale fosse la prestazione di invalidità civile, se l'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 o la pensione di inabilità ex art. 12 stessa legge né l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/89.
In primo grado, gli stessi odierni appellanti chiedevano procedersi ad accertamento peritale onde compiutamente accertare l'intera vicenda.
Ora, è indubitabile quanto affermato dal Giudice di primo grado, e cioè: “In primo luogo occorre chiedersi se vi sia effettivamente l'indebito come sostenuto dall' CP_1
Ebbene la risposta è affermativa atteso che lo stesso nasce non da una indebita prestazione di invalidità civile ma dalla differenza per il periodo da novembre 2011 a marzo 2016 tra assegno Io
e pensione Io liquidata post mortem a seguito di sentenza.
Tale dato è asseverato dalla complessa relazione del CTU, che sulla base della relazione ha accertato che le somme spettanti ai superstiti scaturiscono dalla differenza delle rate dovute per
Pensione di Invalidità e le rate riscosse per Assegno di Invalidità, cui si aggiunge il rateo della pensione di Invalidità Civile, e “Giova precisare che, dalla data in cui è sorto il diritto a percepire la Pensione di Inabilità (1.11.2011) e fino alla data del decesso (18.3.2016), l' ha erogato CP_1 l'Assegno di Invalidità ex-art. 1 L.222/84, per un importo complessivo di Euro 21.403,03. Pertanto, agli eredi della SI.ra competerebbe un arretrato, al lordo dell'IRPEF, di Euro Per_1
4.637,21, così determinato:
€ 26.040,24 (somma dovuta in applicazione della Sentenza n.82/2016 come descritto al punto B) e comprensiva del rateo di 13^ mensilità anno 2016) meno € 1.403,03 (importo totale delle rate di
Assegno di Inabilità erogate e non dovute per il periodo novembre 2011-marzo 2016).
È corretto allora quanto stabilito dal Giudice di prime cure, che testualmente afferma:
“In primo luogo occorre chiedersi se vi sia effettivamente l'indebito come sostenuto dall' . CP_1
Ebbene la risposta è affermativa atteso che lo stesso nasce non da una indebita prestazione di invalidità civile ma dalla differenza per il periodo da novembre 2011 a marzo 2016 tra assegno Io e pensione IO liquidata post mortem a seguito di sentenza.”.
4 Corrisponde inoltre ai dati acquisiti a mezzo CTU che l'indebito attivato dall' è stato CP_1 compensato: il CTU ha concluso che i calcoli e i versamenti operati dall' sono del tutto CP_1 corretti, anche se effettivamente alcuni versamenti sono intervenuti solo dopo il deposito del ricorso giudiziario. In particolare l'indebito è solo una parte di un complesso ricalcolo effettuato correttamente dall' all'esito della sentenza n.82 del 2016 della Corte di appello di Taranto. CP_1 L'unica voce omessa afferisce agli interessi legali quantificati in € 77,80.
Tanto il CTU prof. , commercialista, ha esplicitato e confermato all'odierna Persona_2 udienza,
Non può allora negarsi l'avvenuta compensazione fra quanto dovuto dall' ai ricorrenti e altre CP_1 voci rivenienti solo da una parte del ricalcolo effettuato dall' come appena detto. CP_1
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Le prime doglianze degli appellanti sono relative alla asserita genericità della comunicazione CP_1 di indebito, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 482/2017) richiede che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tantopiù se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
La questione, a giudizio di questa Corte, piò ritenersi superata dalle risultanze della CTU tecnico- contabile, e non va dimenticato che in sede di ricorso di primo grado furono i ricorrenti stessi a chiedere procedersi eventualmente a CTU onde accertare - in relazione all'attivato indebito di € 21.403,33 (di cui si chiedeva l'annullamento, in quanto mai comunicato in forma specifica – tutto quanto compiutamente fatto proprio e condiviso dal Giudice di primo grado nella formulazione del quesito al Consulente (quesito sopra integralmente riportato).
Lamentano ancora i ricorrenti la non conformità al diritto di quanto l' affermava nella CP_1 memoria difensiva di primo grado: “L'indebito contestato dai ricorrenti non deriva da indebita prestazione di invalidità civile, ma è invece riferito alle rate di assegno ordinario di invalidità AGO
IOCOM 37021309 riscosse per il periodo novembre 2011-marzo 2016, da compensare con gli arretrati della pensione di inabilità. E cioè trattasi di differenze tra le rate di pensione di inabilità
(periodo dal novembre 2011 al marzo 2016) scaturite con la liquidazione post mortem e le rate di assegno IOCOM riscosse per lo stesso periodo (dal novembre 2011 al marzo 2016)”.
Precisamente, si dolgono che ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 228/84 la pensione di invalidità reversibile ai superstiti è costituita dall'assegno di invalidità e da una maggiorazione secondo i criteri indicati nella norma: con la conseguenza, ritenuta dagli appellanti, che godere dell'assegno di invalidità e successivamente vedersi riconosciuta la pensione di inabilità, ciò non comporta che venga trattenuto l'importo del primo;
non potrebbe dunque aversi indebito dell'assegno di invalidità
E' per tali motivi che gli appellanti chiedono l'annullamento dell'indebito, cui non si è provveduto in primo grado.
A giudizio di questa Corte la doglianza è infondata, sol che si consideri la completezza della
Consulenza tecnica.
Come in fatti si è avuto modo di verificare nella parte motiva che precede la inappuntabilità della
CTU, la analisi estrema condotta, la assenza di vizi logico-giuridici, condivisibilmente da questa
Corte fatti propri come ritenuti alla luce degli atti di primo grado, e la ulteriormente estrema
5 prudenza di questa Corte nel voler risentire a chiarimenti specifici il consulente tecnico, la operata compensazione esclude l'indebito, che residua per la minima somma di € 77,80, dovuta dall' CP_1 ai ricorrenti a titolo di meri interessi legali.
Per questi motivi
va confermata la sentenza impugnata, e rigettato l'appello.
La complessità e peculiarità della questione trattata integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente fra le Parti le spese del presente grado di giudizio
Taranto, 26 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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