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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 1392/2025
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1392/2025 R.G., posta in decisione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., all'udienza del 11.09.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO PIERO C.F._1
- Ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. RIPA ANTONINO;
- Resistente –
Oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ha intimato a sfratto per Parte_1 Controparte_1
finita locazione relativamente all'immobile sito in Saponara (ME) via Via Emero
Messina n. 10, composto da n. 6 vani oltre accessori, identificato al N.C.E.U. di
Messina al foglio 1, particella 1163 sub 1, vani 6, categoria 2, rendita € 146,42,
pagina1 di 6 diffidandolo a rilasciare immediatamente l'immobile libero e vuoto di persone e cose e nel contempo citando il medesimo a comparire dinanzi al Tribunale per la convalida.
Deduceva il Ricorrente che l'intimato conduceva in locazione Controparte_1
l'immobile, sito in Saponara (ME) Via Emero Messina n. 10, giusto contratto di locazione registrato in Messina;
che il contratto aveva durata di anni tre dal 01/07/2015 al 30/06/2018 prorogabile alla prima scadenza per anni due, fatta salva la facoltà di disdetta dei locatori che intendano adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge 431/98, ovvero vendere l'immobile; che il locatore aveva rappresentato al conduttore la volontà di non voler prorogare il contratto, precisando l'intenzione di voler adibire l'immobile a propria abitazione e, pertanto, chiedeva a quest'ultimo la restituzione dell'immobile, tuttavia infruttuosamente;
che il proprietario aveva manifestato, nelle forme e tempi di legge a mezzo lettera raccomandata a./r. la propria volontà di risolvere il contratto al fine di evitare la rinnovazione tacita;
che il contratto era scaduto ma il conduttore non aveva liberato l'appartamento, così come richiesto.
Con comparsa del 04.02.2025, si costituiva l'intimato , chiedendo al Controparte_1
Tribunale di:” Ritenere e dichiarare che il contatto di locazione ad uso abitativo, stipulato il 01.07.2015, intercorrente fra le parti ha scadenza al 30 giugno 2027. 2)
Conseguentemente voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la convalida dello sfratto per finita locazione in quanto la scadenza naturale è fissata al 30 giugno 2027. 3)Ritenere
e dichiarare che il canone di locazione richiesto dal locatore è superiore all'equo canone previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e conseguentemente condannare il locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccesso, dall'inizio della locazione, previa determinazione degli stessi attraverso Consulente tecnico all'uopo nominato. 4)
Rigettare le richieste avversarie stante l'impossibilità da parte del locatore e della sua famiglia a lasciare l'immobile per gravissimi motivi di salute, in considerazione dell'età e delle gravi patologie di cui gli stessi sono affetti e quindi impossibilitati a
pagina2 di 6 reperire altro alloggio i tempi relativamente brevi, tenuto conto, inoltre, della non necessità del locatore proprietario di numerosi altri immobili.”.
Con ordinanza del 08.04.2025, il Giudice, “considerato che dal contratto depositato da parte attrice emerge che trattasi di una locazione agevolata per come contemplato dall'art. 2 comma 3 L 09/12/1998 n. 431 e che dal contratto stesso si evince :” Articolo
1 (Durata) 1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 (TRE) dal 0l/07/20l5 al
30/06/2018 e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di 2 (due) anni..” e dalla registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate si evince che:” I1 contratto è stato registrato il 30/07/20l5 al n. 002952-serie
3T e codice identificativo . DATI DEL CONTRATTO (importi CodiceFiscale_3
in euro) Identificativo assegnato dal richiedente : Durata da| r)1 Parte_2
07/2015 al 30/06/2018 Data di stipula 01/07/2015 Importo del canone 4.200,00
Tipologia Locazione agevolata immobile uso abitativo”; che, parte attrice ha prodotto disdetta datata 07.08.2023, comunicata con Raccomandata ricevuta il 25.08.2023, per cessazione contratto di locazione al 28.02.2024; sicché, quanto eccepito da parte convenuta: “Il predetto contratto ad uso abitativo, prevede l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni, anche se le parti si sono accordate per una durata inferiore. Pertanto, sulla base del contratto intercorso fra le parti, lo stesso si
è rinnovato automaticamente di quattro anni in quattro anni e pertanto andrà a scadere il 30 giugno 2027 (2015- 2019 – 2023 – 2027)” è sfornito di prova scritta,
“stante l'opposizione dell'intimato non convalidava lo sfratto, disponendo il rilascio provvisorio dell'immobile e il mutamento del rito, nonché l'espletamento della prescritta procedura di mediazione.
Mutato il rito, solo parte Ricorrente depositava in data 14.7.2025 memoria integrativa con cui dava atto che era stato attivato il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo, come da verbale allegato e rappresentando che il conduttore, nonostante l'ordinanza provvisoria di rilascio del Tribunale non aveva spontaneamente rilasciato l'immobile oggetto del procedimento, tanto da costringere il ricorrente ad agire pagina3 di 6 esecutivamente per il rilascio dello stesso. Parte ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:” 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Saponara (ME) Via Emero Messina n. 10, stipulato in data 01/07/2015; 2) nel merito, contrariis reiectis, ordinare l'immediata riconsegna del bene, condannare la controparte all'eventuale pagamento dei canoni maturati fino alla data di rilascio;
”.
All'odierna udienza la causa, stante il suo carattere documentale era decisa con sentenza.
La domanda del ricorrente di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Saponara (ME) Via Emero Messina n. 10, stipulato in data 01/07/2015 è fondata e va accolta, avendo parte ricorrente assolto al suo onere di prova producendo il contratto di locazione da cui si evince che le parti hanno espressamente preveduto che:” 4) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, ai sensi art3 comma 2 legge 43ll98,tra Ie Associazioni di Categoria della
Proprità e dell'Inquilinato : , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
depositato in data 2410512007 presso Comune CP_7 Controparte_8
Villafranca Torrena (ME),il canone di locazione è convenuto in euro 4.200,00 annue,che il conduttore si obbliga a corrispondere tramite contanti e/o bonifico bancario al locatore nn.l2 rate eguali anticipate in €.350,00 (diconsi trecentocinquantaeuro) ciascuna, scadenti il giorno 5 (cinque) del mese. Per il caso in cui L'Accordo territoriale in cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75oA della variazione Istat.
Qualora sia previsto dal regime fiscale scelto dal locatore;), mentre parte convenuta, nonostante quanto segnalato in ordinanza del 8.4.2025, ossia che quanto eccepito da parte convenuta: “Il predetto contratto ad uso abitativo, prevede l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni, anche se le parti si sono accordate per una durata inferiore. Pertanto, sulla base del contratto intercorso fra le parti, lo stesso si è rinnovato automaticamente di quattro anni in quattro anni e pertanto andrà a scadere il 30 giugno pagina4 di 6 2027 (2015- 2019 – 2023 – 2027)” è sfornito di prova scritta”, non ha articolato richieste istruttorie per dimostrare quanto eccepito.
Pertanto, avendo il locatore comunicato tempestiva disdetta, il contratto di locazione per cui è causa deve essere dichiarato risolto con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio del detto immobile del 8.4.2025.
Ne consegue, ancora, che la domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione nel rito sommario, di “3)Ritenere e dichiarare che il canone di locazione richiesto dal locatore è superiore all'equo canone previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e conseguentemente condannare il locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccesso, dall'inizio della locazione, previa determinazione degli stessi attraverso Consulente tecnico all'uopo nominato”, va rigettata, in quanto sfornita di prova, non avendo il riesistente neppure indicato quale sarebbe l'importo del canone di locazione corretto.
Quanto alla domanda articolata in memoria integrativa del 14.7.2025 di “condannare la controparte all'eventuale pagamento dei canoni maturati fino alla data di rilascio “, sebbene non articolata in atto di intimazione introduttivo del giudizio, essa è ammissibile in quanto nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario (Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n.5955), tuttavia non può essere accolta, non avendo il ricorrente specificato quali canoni interessi la morosità e a quanto la stessa ammonta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante il carattere documentale della causa secondo i valori medi a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,
In accoglimento delle domande attoree, dichiara ricolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa avente ad oggetto l'immobile sito in Saponara (ME) Via
Emero Messina n. 10, stipulato in data 01/07/2015, confermando il rilascio dell'immobile disposto con ordinanza ex art. 665 cpc dell'8.4.2025; rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda del ricorrente articolata in memoria integrativa del 14.7.2025 di “condannare la controparte all'eventuale pagamento dei canoni maturati fino alla data di rilascio;
rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda del resistente di ritenere e dichiarare che il canone di locazione richiesto dal locatore è superiore all'equo canone previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e conseguentemente condannare il locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccesso, dall'inizio della locazione.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 49,00 per esborsi documentati ed
[...]
euro 1591,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a, se dovute.
Così deciso in Messina, 11 settembre 2025.
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 1392/2025
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1392/2025 R.G., posta in decisione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., all'udienza del 11.09.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO PIERO C.F._1
- Ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. RIPA ANTONINO;
- Resistente –
Oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ha intimato a sfratto per Parte_1 Controparte_1
finita locazione relativamente all'immobile sito in Saponara (ME) via Via Emero
Messina n. 10, composto da n. 6 vani oltre accessori, identificato al N.C.E.U. di
Messina al foglio 1, particella 1163 sub 1, vani 6, categoria 2, rendita € 146,42,
pagina1 di 6 diffidandolo a rilasciare immediatamente l'immobile libero e vuoto di persone e cose e nel contempo citando il medesimo a comparire dinanzi al Tribunale per la convalida.
Deduceva il Ricorrente che l'intimato conduceva in locazione Controparte_1
l'immobile, sito in Saponara (ME) Via Emero Messina n. 10, giusto contratto di locazione registrato in Messina;
che il contratto aveva durata di anni tre dal 01/07/2015 al 30/06/2018 prorogabile alla prima scadenza per anni due, fatta salva la facoltà di disdetta dei locatori che intendano adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge 431/98, ovvero vendere l'immobile; che il locatore aveva rappresentato al conduttore la volontà di non voler prorogare il contratto, precisando l'intenzione di voler adibire l'immobile a propria abitazione e, pertanto, chiedeva a quest'ultimo la restituzione dell'immobile, tuttavia infruttuosamente;
che il proprietario aveva manifestato, nelle forme e tempi di legge a mezzo lettera raccomandata a./r. la propria volontà di risolvere il contratto al fine di evitare la rinnovazione tacita;
che il contratto era scaduto ma il conduttore non aveva liberato l'appartamento, così come richiesto.
Con comparsa del 04.02.2025, si costituiva l'intimato , chiedendo al Controparte_1
Tribunale di:” Ritenere e dichiarare che il contatto di locazione ad uso abitativo, stipulato il 01.07.2015, intercorrente fra le parti ha scadenza al 30 giugno 2027. 2)
Conseguentemente voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la convalida dello sfratto per finita locazione in quanto la scadenza naturale è fissata al 30 giugno 2027. 3)Ritenere
e dichiarare che il canone di locazione richiesto dal locatore è superiore all'equo canone previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e conseguentemente condannare il locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccesso, dall'inizio della locazione, previa determinazione degli stessi attraverso Consulente tecnico all'uopo nominato. 4)
Rigettare le richieste avversarie stante l'impossibilità da parte del locatore e della sua famiglia a lasciare l'immobile per gravissimi motivi di salute, in considerazione dell'età e delle gravi patologie di cui gli stessi sono affetti e quindi impossibilitati a
pagina2 di 6 reperire altro alloggio i tempi relativamente brevi, tenuto conto, inoltre, della non necessità del locatore proprietario di numerosi altri immobili.”.
Con ordinanza del 08.04.2025, il Giudice, “considerato che dal contratto depositato da parte attrice emerge che trattasi di una locazione agevolata per come contemplato dall'art. 2 comma 3 L 09/12/1998 n. 431 e che dal contratto stesso si evince :” Articolo
1 (Durata) 1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 (TRE) dal 0l/07/20l5 al
30/06/2018 e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di 2 (due) anni..” e dalla registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate si evince che:” I1 contratto è stato registrato il 30/07/20l5 al n. 002952-serie
3T e codice identificativo . DATI DEL CONTRATTO (importi CodiceFiscale_3
in euro) Identificativo assegnato dal richiedente : Durata da| r)1 Parte_2
07/2015 al 30/06/2018 Data di stipula 01/07/2015 Importo del canone 4.200,00
Tipologia Locazione agevolata immobile uso abitativo”; che, parte attrice ha prodotto disdetta datata 07.08.2023, comunicata con Raccomandata ricevuta il 25.08.2023, per cessazione contratto di locazione al 28.02.2024; sicché, quanto eccepito da parte convenuta: “Il predetto contratto ad uso abitativo, prevede l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni, anche se le parti si sono accordate per una durata inferiore. Pertanto, sulla base del contratto intercorso fra le parti, lo stesso si
è rinnovato automaticamente di quattro anni in quattro anni e pertanto andrà a scadere il 30 giugno 2027 (2015- 2019 – 2023 – 2027)” è sfornito di prova scritta,
“stante l'opposizione dell'intimato non convalidava lo sfratto, disponendo il rilascio provvisorio dell'immobile e il mutamento del rito, nonché l'espletamento della prescritta procedura di mediazione.
Mutato il rito, solo parte Ricorrente depositava in data 14.7.2025 memoria integrativa con cui dava atto che era stato attivato il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo, come da verbale allegato e rappresentando che il conduttore, nonostante l'ordinanza provvisoria di rilascio del Tribunale non aveva spontaneamente rilasciato l'immobile oggetto del procedimento, tanto da costringere il ricorrente ad agire pagina3 di 6 esecutivamente per il rilascio dello stesso. Parte ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:” 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Saponara (ME) Via Emero Messina n. 10, stipulato in data 01/07/2015; 2) nel merito, contrariis reiectis, ordinare l'immediata riconsegna del bene, condannare la controparte all'eventuale pagamento dei canoni maturati fino alla data di rilascio;
”.
All'odierna udienza la causa, stante il suo carattere documentale era decisa con sentenza.
La domanda del ricorrente di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Saponara (ME) Via Emero Messina n. 10, stipulato in data 01/07/2015 è fondata e va accolta, avendo parte ricorrente assolto al suo onere di prova producendo il contratto di locazione da cui si evince che le parti hanno espressamente preveduto che:” 4) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, ai sensi art3 comma 2 legge 43ll98,tra Ie Associazioni di Categoria della
Proprità e dell'Inquilinato : , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
depositato in data 2410512007 presso Comune CP_7 Controparte_8
Villafranca Torrena (ME),il canone di locazione è convenuto in euro 4.200,00 annue,che il conduttore si obbliga a corrispondere tramite contanti e/o bonifico bancario al locatore nn.l2 rate eguali anticipate in €.350,00 (diconsi trecentocinquantaeuro) ciascuna, scadenti il giorno 5 (cinque) del mese. Per il caso in cui L'Accordo territoriale in cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75oA della variazione Istat.
Qualora sia previsto dal regime fiscale scelto dal locatore;), mentre parte convenuta, nonostante quanto segnalato in ordinanza del 8.4.2025, ossia che quanto eccepito da parte convenuta: “Il predetto contratto ad uso abitativo, prevede l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni, anche se le parti si sono accordate per una durata inferiore. Pertanto, sulla base del contratto intercorso fra le parti, lo stesso si è rinnovato automaticamente di quattro anni in quattro anni e pertanto andrà a scadere il 30 giugno pagina4 di 6 2027 (2015- 2019 – 2023 – 2027)” è sfornito di prova scritta”, non ha articolato richieste istruttorie per dimostrare quanto eccepito.
Pertanto, avendo il locatore comunicato tempestiva disdetta, il contratto di locazione per cui è causa deve essere dichiarato risolto con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio del detto immobile del 8.4.2025.
Ne consegue, ancora, che la domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione nel rito sommario, di “3)Ritenere e dichiarare che il canone di locazione richiesto dal locatore è superiore all'equo canone previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e conseguentemente condannare il locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccesso, dall'inizio della locazione, previa determinazione degli stessi attraverso Consulente tecnico all'uopo nominato”, va rigettata, in quanto sfornita di prova, non avendo il riesistente neppure indicato quale sarebbe l'importo del canone di locazione corretto.
Quanto alla domanda articolata in memoria integrativa del 14.7.2025 di “condannare la controparte all'eventuale pagamento dei canoni maturati fino alla data di rilascio “, sebbene non articolata in atto di intimazione introduttivo del giudizio, essa è ammissibile in quanto nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario (Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n.5955), tuttavia non può essere accolta, non avendo il ricorrente specificato quali canoni interessi la morosità e a quanto la stessa ammonta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante il carattere documentale della causa secondo i valori medi a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,
In accoglimento delle domande attoree, dichiara ricolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa avente ad oggetto l'immobile sito in Saponara (ME) Via
Emero Messina n. 10, stipulato in data 01/07/2015, confermando il rilascio dell'immobile disposto con ordinanza ex art. 665 cpc dell'8.4.2025; rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda del ricorrente articolata in memoria integrativa del 14.7.2025 di “condannare la controparte all'eventuale pagamento dei canoni maturati fino alla data di rilascio;
rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda del resistente di ritenere e dichiarare che il canone di locazione richiesto dal locatore è superiore all'equo canone previsto dalla legge per le locazioni ad uso abitativo in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e conseguentemente condannare il locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccesso, dall'inizio della locazione.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 49,00 per esborsi documentati ed
[...]
euro 1591,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a, se dovute.
Così deciso in Messina, 11 settembre 2025.
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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