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14 dicembre 2007
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17 gennaio 2012
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11 agosto 2023
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Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.
Commentari • 6
- 1. Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Con il presente provvedimento si apportano modifiche al provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». L'intervento da' attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori. Altre modifiche sono volte ad assicurare il coordinamento delle nuove previsioni con la normativa vigente. Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafo 2; la sezione II, paragrafi 3, 4, 7 e 8.1; la sezione III, paragrafo 4; la sezione IV, paragrafo 3; la …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Cuneo, sentenza 20/03/2025, n. 182Provvedimento: […] Da ultimo, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante alla norma dell'art. 67 quinquies del Codice del Consumo, che prevede l'esonero, per il consumatore, dell'obbligo di fornire prestazioni corrispettive in caso di forniture non richieste di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, in quanto la norma presuppone che il professionista abbia posto in essere attività vietata di pratiche commerciali scorrette, ovvero quelle pratiche che, ai sensi dell'art. 20 co. 2 Cod. […]Leggi di più...
- contratti elettronici·
- improcedibilità obbligatoria·
- art. 66 quinquies Codice del Consumo·
- competenza territoriale CORECOM·
- art. 51 Codice del Consumo·
- improcedibilità per mancato tentativo di conciliazione·
- improcedibilità sanabile·
- diritto di recesso·
- onere della prova·
- contratti di telefonia