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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 1873/2024, promossa con ricorso depositato in data 7 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Giorgio Rosanelli Parte ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Parte convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, Nel merito: Accertare e dichiarare come siano venuti meno i presupposti di legge a sostegno dell'assegno di mantenimento a carico del sig.
[...] nei confronti della figlia e per l'effetto, in modifica delle Pt_1 Controparte_1 condizioni di divorzio stabilite con la sentenza definitiva del Tribunale di Trento n.
512/2012 dd. 17.05.2012, depositata in Cancelleria il 18.05.2012, revocare il
1 previsto obbligo per il sig. di versare alla figlia e/o alla Pt_1 Controparte_1 di lei madre sig.ra la somma attuale di € 571,50 o comunque Controparte_2 qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento, con effetto a partire dalla presente domanda. In ogni caso: Con vittoria di competenze ed accessori di legge, in considerazione della condotta delle convenute.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. ha agito in questa sede chiedendo la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 512/12 dd. 17.05.2012, depositata in cancelleria il 18.05.2012 in punto di mantenimento della figlia maggiorenne (nata il [...]), chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 condizioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, Nel merito:
Accertare e dichiarare come siano venuti meno i presupposti di legge a sostegno dell'assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti della Parte_1 figlia e per l'effetto, in modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 stabilite con la sentenza definitiva del Tribunale di Trento n. 512/2012 dd.
17.05.2012, depositata in Cancelleria il 18.05.2012, revocare il previsto obbligo per il sig. di versare alla figlia e/o alla di lei madre sig.ra Pt_1 Controparte_1 la somma attuale di € 571,50 o comunque qualsiasi somma a titolo Controparte_2 di contributo al mantenimento, con effetto a partire dalla presente domanda. In ogni caso: Con vittoria di competenze ed accessori di legge, in considerazione della condotta delle convenute.”.
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza di questo Tribunale di data 17 maggio 2012
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, tra le altre condizioni, è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 518,65 al mese. CP_1
Il sig. ha, quindi, rappresentato, dopo la pronuncia del divorzio, la figlia è Pt_1 divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con conseguente venire meno dell'obbligo paterno di contribuzione al suo mantenimento. A tal fine, il ricorrente ha esposto che la figlia, al pari della madre, risulta ad oggi irreperibile, come da attestazione rilasciata dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan –
2 Fraz. Pozza di Fassa (TN), deducendo, al contempo, che in tale Comune la figlia risulta aver avuto l'ultima residenza nota, che è diversa da quella materna. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che, contrariamente a quanto a lui risultasse, la figlia non si è laureata e/o mai immatricolata, come da risposta formale pervenuta CP_1 dall'Università di Trento a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dal padre.
Radicatosi validamente il contraddittorio, le convenute non si sono costituite e va in questa sede dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Giova, innanzitutto, osservare che con sentenza di questo Tribunale di data 17 maggio 2012 è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia (al tempo minorenne), la somma CP_1 mensile di euro 518,65 (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat), da versarsi alla madre sig.ra , con ordine di pagamento diretto al datore Controparte_2 di lavoro (ente pensionistico).
Dalla documentazione versata in atti risulta che attualmente la somma rivalutata, pari ad euro 571,50, viene corrisposta direttamente dall'Inps alla sig.ra CP_2
(doc. 18).
[...]
Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio la figlia è diventata CP_1 maggiorenne.
Ciò posto, ritiene il Collegio dalla documentazione versata in atti risulti provato che la figlia maggiorenne – ad oggi irreperibile – non conviva più assieme alla CP_1 madre sig.ra , come comprovato dai certificati di stato di famiglia Controparte_2
e residenza di madre e figlia allegati al ricorso (docc. 11, 12, 13 e 14), da cui emerge
3 che alla data del 1 gennaio 2024, aveva una residenza differente da quella CP_1 madre, costituendo un nucleo familiare a sé stante (doc. 12).
Non solo, ma osserva al contempo il Collegio che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge, altresì, che la figlia non risulta essersi immatricolata né laureata presso l'Università degli Studi di Trento (doc. 16).
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi di cui sopra, unitamente alla circostanza che la figlia oggi ha 28 anni, deve ritenersi che CP_1 sia divenuta economicamente autosufficiente, non risultando che la stessa abbia intrapreso un percorso di studi universitario e avendo la stessa al contempo costituito un nucleo familiare distinto e autonomo da quello della madre, da ciò evincendosi che la ragazza è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di mantenimento.
Il ricorso va, dunque, accolto, avendo la parte ricorrente assolto l'onere di provare che la figlia maggiorenne è diventata economicamente autosufficiente, con CP_1 conseguente revoca dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia (“Il genitore che agisca per la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto ad allegare e provare che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio stesso.”, cfr. Cass.
11502/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 512/12 dd. 17.05.2012, revoca l'obbligo a carico del padre sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia . Controparte_1
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
4 Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 1873/2024, promossa con ricorso depositato in data 7 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Giorgio Rosanelli Parte ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Parte convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, Nel merito: Accertare e dichiarare come siano venuti meno i presupposti di legge a sostegno dell'assegno di mantenimento a carico del sig.
[...] nei confronti della figlia e per l'effetto, in modifica delle Pt_1 Controparte_1 condizioni di divorzio stabilite con la sentenza definitiva del Tribunale di Trento n.
512/2012 dd. 17.05.2012, depositata in Cancelleria il 18.05.2012, revocare il
1 previsto obbligo per il sig. di versare alla figlia e/o alla Pt_1 Controparte_1 di lei madre sig.ra la somma attuale di € 571,50 o comunque Controparte_2 qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento, con effetto a partire dalla presente domanda. In ogni caso: Con vittoria di competenze ed accessori di legge, in considerazione della condotta delle convenute.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. ha agito in questa sede chiedendo la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 512/12 dd. 17.05.2012, depositata in cancelleria il 18.05.2012 in punto di mantenimento della figlia maggiorenne (nata il [...]), chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 condizioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, Nel merito:
Accertare e dichiarare come siano venuti meno i presupposti di legge a sostegno dell'assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti della Parte_1 figlia e per l'effetto, in modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 stabilite con la sentenza definitiva del Tribunale di Trento n. 512/2012 dd.
17.05.2012, depositata in Cancelleria il 18.05.2012, revocare il previsto obbligo per il sig. di versare alla figlia e/o alla di lei madre sig.ra Pt_1 Controparte_1 la somma attuale di € 571,50 o comunque qualsiasi somma a titolo Controparte_2 di contributo al mantenimento, con effetto a partire dalla presente domanda. In ogni caso: Con vittoria di competenze ed accessori di legge, in considerazione della condotta delle convenute.”.
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza di questo Tribunale di data 17 maggio 2012
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, tra le altre condizioni, è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 518,65 al mese. CP_1
Il sig. ha, quindi, rappresentato, dopo la pronuncia del divorzio, la figlia è Pt_1 divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con conseguente venire meno dell'obbligo paterno di contribuzione al suo mantenimento. A tal fine, il ricorrente ha esposto che la figlia, al pari della madre, risulta ad oggi irreperibile, come da attestazione rilasciata dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan –
2 Fraz. Pozza di Fassa (TN), deducendo, al contempo, che in tale Comune la figlia risulta aver avuto l'ultima residenza nota, che è diversa da quella materna. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che, contrariamente a quanto a lui risultasse, la figlia non si è laureata e/o mai immatricolata, come da risposta formale pervenuta CP_1 dall'Università di Trento a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dal padre.
Radicatosi validamente il contraddittorio, le convenute non si sono costituite e va in questa sede dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Giova, innanzitutto, osservare che con sentenza di questo Tribunale di data 17 maggio 2012 è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia (al tempo minorenne), la somma CP_1 mensile di euro 518,65 (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat), da versarsi alla madre sig.ra , con ordine di pagamento diretto al datore Controparte_2 di lavoro (ente pensionistico).
Dalla documentazione versata in atti risulta che attualmente la somma rivalutata, pari ad euro 571,50, viene corrisposta direttamente dall'Inps alla sig.ra CP_2
(doc. 18).
[...]
Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio la figlia è diventata CP_1 maggiorenne.
Ciò posto, ritiene il Collegio dalla documentazione versata in atti risulti provato che la figlia maggiorenne – ad oggi irreperibile – non conviva più assieme alla CP_1 madre sig.ra , come comprovato dai certificati di stato di famiglia Controparte_2
e residenza di madre e figlia allegati al ricorso (docc. 11, 12, 13 e 14), da cui emerge
3 che alla data del 1 gennaio 2024, aveva una residenza differente da quella CP_1 madre, costituendo un nucleo familiare a sé stante (doc. 12).
Non solo, ma osserva al contempo il Collegio che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge, altresì, che la figlia non risulta essersi immatricolata né laureata presso l'Università degli Studi di Trento (doc. 16).
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi di cui sopra, unitamente alla circostanza che la figlia oggi ha 28 anni, deve ritenersi che CP_1 sia divenuta economicamente autosufficiente, non risultando che la stessa abbia intrapreso un percorso di studi universitario e avendo la stessa al contempo costituito un nucleo familiare distinto e autonomo da quello della madre, da ciò evincendosi che la ragazza è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di mantenimento.
Il ricorso va, dunque, accolto, avendo la parte ricorrente assolto l'onere di provare che la figlia maggiorenne è diventata economicamente autosufficiente, con CP_1 conseguente revoca dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia (“Il genitore che agisca per la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto ad allegare e provare che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio stesso.”, cfr. Cass.
11502/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 512/12 dd. 17.05.2012, revoca l'obbligo a carico del padre sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia . Controparte_1
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
4 Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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