TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/10/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15113/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato a Persona_1
Bologna (BO) in data 14/12/2021, rappresentata e difesa dagli Avvocati Avv. Federica Gherardini e Avv. Remo Gherardini, entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Bologna alla via Irnerio 14 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente in [...] (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria C.F._2
Mazzotta del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bologna Via della Zecca n. 1 RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 14 luglio 2025: «1) Dare atto che il SI ha trasferito la propria residenza in Bologna via Controparte_1 Zucconi n. 1 int. 2 e ciò in considerazione della fine della convivenza more uxorio;
2) Affidare il minore in via esclusiva alla madre OR con Persona_1 Parte_1 residenza e collocazione presso la residenza materna o, in via subordinata, in forma condivisa con
pagina 1 di 11 collocazione sempre presso la residenza materna in Castenaso (BO) Via Veduro n. 1, considerata anche la tenera età del figlio minore;
3) Dare atto che il SI è fuoriuscito dalla dimora familiare e, ove ritenuto, Controparte_1 Assegnare nell'interesse del figlio minore , la casa familiare sita in Castenaso Persona_1 (BO) via Veduro n.1 alla OR OR , posto che detto appartamento è di esclusiva Parte_1 proprietà del nonno della OR SI;
Parte_2
4) Disporre la continuazione dell'intervento e del monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio (Comune di Castenaso), già intervenuti, e come suggerito dagli stessi Servizi, affinché previo accertamento della capacità genitoriale del SI , dispongano le migliori Controparte_1 modalità di visita padre – figlio (che si suggeriscono in forma protetta, considerate le condotte attuate dal Convenuto e la tenera età del piccolo ). Per_1
5) Solo successivamente al predetto periodo di monitoraggio, e sempre previo accertamento da parte del Servizio Sociale all'uopo incaricato circa le capacità genitoriali del SI e Controparte_1 circa il ripristino della necessaria serenità, e sempre che ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, e sempre che il SI abbia mezzi di locomozione idonei e idoneo Controparte_1 alloggio, prevedere e stabilire che il padre, salvo diverso accordo con la madre, possa vedere e tenere il figlio con sé: a) un pomeriggio alla settimana, prevedendo che il padre - vada a ritirarlo dalla scuola e lo riconduca presso la residenza materna entro e non oltre le ore 18.00; b) a fine settimana alternati, il sabato o in alternativa la domenica, dalle ore 10 alle ore 18.00 prelevandolo e riconducendolo presso la residenza materna;
c) per le festività prevedere e disporre che possa vedere il figlio minore , Controparte_1 Per_1 salvo diverso accordo con la madre, nel rispetto delle abitudini di vita del minore (come da piano genitoriale), sempre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e sempre mantenendo il pernottamento dalla madre in considerazione della tenera età dello stesso, nei seguenti periodi:
- in alternanza con la madre i giorni 24/12, 25/12, 26/12, 31/01 e 6/01;
- durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo in alternanza con la madre;
- una settimana durante le vacanze estive con previsione graduale di incontri giornalieri della durata di massimo 8 ore (dalle 10:00 alle 18:00), per un massimo di 3 giorni consecutivi, eventualmente estendibili, ove ricorrano le condizioni, fino a 7 giorni;
6) Disporre che il convenuto SI corrisponda alla OR a far Controparte_1 Parte_1 tempo dal mese di settembre 2023, un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore Per_1 dell'importo mensile di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), o in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese necessitate e straordinarie anche pregresse e sostenute a far tempo dal mese di settembre 2023, come da protocollo del Tribunale di Bologna e dunque inclusa la retta scolastica di frequenza del nido privato, e disporre in ogni caso che l'assegno unico sia posto in favore di Pt_1
nella misura del 100%.
[...] 7) In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese tutte di causa sia relativamente alla fase cautelare già celebratasi per l'emissione le misure di protezione e sia relativamente alla presente fase del merito»
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 15 luglio 2025: «Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, anche in via istruttoria per tutti i motivi esposti,
1) Disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento e residenza anagrafica Per_1 presso la madre cui verrà assegnata la casa familiare;
2) Disporre che il padre possa vedere e stare con il figlio secondo il calendario di visita predisposto dal Servizio Sociale competente, che preveda un ampliamento progressivo degli incontri, inizialmente
pagina 2 di 11 mediati da un educatore ma comunque con cadenza settimanale, per poi progredire con un ampliamento graduale fino a divenire liberi e con la inclusione dei pernottamenti sia infrasettimanali che nei fine settimana alternati;
3) Disporre il monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di due anni e con i seguenti compiti: sostegno alla genitorialità da concretizzarsi inizialmente attraverso una modifica della modalità comunicativa e di aggiornamento tra genitori, oltre che l'introduzione di colloqui con l'equipe referente, e con riferimento alla sig.ra come da indicazioni della dott.ssa Pt_1 di cui alla relazione del 24/2/2025, che sia volto ad aiutarla a riflettere sui Controparte_2 bisogni educativi di e alla valenza della presenza della figura paterna nella vita del figlio;
Per_1 predisposizione di un calendario di frequentazione padre-figlio con modalità di progressivo ampliamento sino a giungere alle modalità libere ed inclusive dei pernottamenti presso la casa paterna. CP_
4) Dare atto che il a far data dal 30/6/2025 ha iniziato il lavoro di pubblica utilità CP_1 sostitutivo ex art. 56-bis l. 689/1981 presso la Bottega d'Arte Sociale Asp con sede legale in Imola via Luigi Sassi n.6/A con orario che viene determinato di settimana in settimana, ed inoltre che il sig. è ancora iscritto nella lista di attesa del Centro “Senza violenza” e sta cercando di CP_1 reperire in alternativa un percorso in ambito privato
5) Disporre che il padre versi alla sig.ra un contributo mensile per il mantenimento del figlio Pt_1
pari a € 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna 6) Disporre che l'Assegno Unico sia diviso tra i genitori al 50%, come per legge Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali. In via istruttoria ferma la produzione documentale, si insiste, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, perché siano ammesse, in quanto non accolte, le istanze già svolte in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 473bis.17 n. 2».
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. A decorrere dal febbraio 2020 e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, sfociata in una convivenza more uxorio protrattasi, da ottobre 2020, per circa tre anni. Dall'unione è nato, il 14 dicembre 2021, Persona_1
La coppia ha convissuto in un appartamento di proprietà del nonno della OR sito in Castenaso (BO), via Veduro n.1, sino a che non si è la ricorrente non ha Pt_1 interrotto la convivenza nel settembre 2023 trasferendosi a casa dei genitori e denunciando poco dopo il compagno per il reato di maltrattamenti (in data 25 ottobre 2023). Il SI ha lasciato la casa familiare nel novembre 2023, a CP_1 seguito della notifica dell'ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento emesso dal G.I.P. di Bologna, trasferendosi in una abitazione in via Zucconi a Bologna. La OR hanno fatto rientro nella ex casa familiare. Pt_1 Per_1
2. Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, la ricorrente ha lamentato che:
- dopo un'iniziale convivenza in serenità, il suo compagno era divenuto, sin dall'epoca della gravidanza, progressivamente violento e vessatorio nei suoi confronti;
pagina 3 di 11 - dopo la nascita di il SI i era disinteressato della Per_1 CP_1 compagna e del bambino, lamentandosi quando doveva occuparsene e partendo per vacanze da solo;
- dalla metà del 2022 erano iniziati episodi di forte aggressività: insulti, minacce e violenze fisiche, come quando, durante una lite nel settembre 2022, il compagno l'aveva strattonata e le aveva rotto il telefono, costringendola a rivolgersi ai carabinieri e al medico di famiglia;
- nel corso del 2023 la situazione era peggiorata: durante l'estate il SI 'aveva ripetutamente offesa e accusata di tradimento, reagendo con CP_1 rabbia alla decisione di lei di interrompere la relazione;
il 25 settembre l'aveva violentemente aggredita e l'azione era stata interrotta solo dall'intervento dei genitori di lei;
da quel momento si era trasferita presso i genitori per timore del compagno, che aveva continuato a intimidirla e a presentarsi presso tale abitazione;
- per tali episodi aveva presentato denuncia-querela in data 25 ottobre 2023. Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato:
- in via provvisoria e urgente di:
• ordinare all'ex partner la cessazione delle condotte pregiudizievoli verso lei e il figlio;
• disporne l'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal minore (abitazione, luoghi di lavoro, domicilio dei familiari, scuola del bambino);
- in via principale di merito di:
• ordinare al SI di trasferirsi altrove e cambiare CP_1 residenza;
• disporre l'affidamento esclusivo del minore a lei, o in subordine l'affidamento condiviso;
• confermare il collocamento di presso di sè e l'assegnazione della Per_1 casa familiare;
• stabilire che le visite del padre vengano effettuate inizialmente in modalità protette, previa verifica dei servizi sociali sulla sua idoneità genitoriale;
• determinare un contributo di euro 450,00 mensili a carico del resistente per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa depositata il 30 novembre 2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale sostanzialmente ha:
- integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- sostenuto che non vi sia prova che le lesioni refertate alla OR iano a Pt_1 lui imputabili;
- affermato che gli audio prodotti devono essere letti nel contesto di una reciproca conflittualità tra le parti e che le espressioni offensive usate non vanno intese in senso letterale, essendo frutto dell'esasperazione del momento;
pagina 4 di 11 - precisato di non aver mai tenuto condotte violente verso il figlio e che, a Per_1 riprova della sua non pericolosità, la stessa ricorrente gli consente di prelevarlo da scuola. Alla luce di tali argomenti ha domandato il rigetto dell'istanza di emissione di ordine di protezione. Con decreto n. 17523/2023, pubblicato il 5 dicembre 2023 dopo l'audizione delle parti e del padre della OR la Giudice designata, riqualificata la domanda ai Pt_1 sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. come istanza di ordine di protezione, ha:
- ordinato al SI di cessare immediatamente le condotte CP_1 violente e minacciose verso la donna e il figlio, prescrivendogli di allontanarsi dalla casa familiare sita in Castenaso (BO), via Veduro n.1;
- vietato al resistente di avvicinarsi alla ricorrente, al figlio, ai luoghi di residenza di entrambi e dei genitori della OR al posto di lavoro di quest'ultima e alla Pt_1 scuola del bambino;
- autorizzato il SI previa valutazione di idoneità e assenza di CP_1 pregiudizi per il minore, a incontrare il minore un pomeriggio a settimana, esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali, con facoltà di questi ultimi di modificare o sospendere le visite laddove necessario;
- stabilito la durata dell'ordine di protezione in un anno. Con separato decreto, la Giudice designata ha fissato l'udienza del 12 marzo 2024 per la comparizione delle parti nell'ambito del procedimento per la regolamentazione dell'affidamento del bambino, assegnando al convenuto i termini di legge per la costituzione. In data 9 febbraio 2024, il resistente si è costituito in giudizio chiedendo:
- l'affidamento condiviso di Per_1
- il collocamento del bambino presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
- la previsione di un suo diritto di visita inizialmente un pomeriggio a settimana alla presenza di un educatore, poi secondo le modalità e il calendario stabiliti dal servizio sociale;
- un contributo in capo a sé di euro 150,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al carico del 30% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
- la ripartizione al 50% dell'assegno unico tra i due genitori. All'udienza del 12 marzo 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 15 marzo 2024 la Giudice, a scioglimento della riserva assunta al termine della predetta udienza e provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ha:
- affidato in via esclusiva rafforzata alla madre;
Per_1
- collocato il minore presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa familiare;
- previsto che il padre possa vedere il figlio con modalità protette e cadenza settimanale, con facoltà per i servizi sociali di modificare le forme degli incontri, pagina 5 di 11 aumentarne o diminuirne la frequenza e la durate o anche di sospenderli, se disturbanti per il bambino;
- posto a carico del SI 'obbligo di corrispondere alla OR CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di 250,00, annualmente rivalutabile sulla Pt_1 base degli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario di Per_1
- stabilito che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017. In data 17 ottobre 2024, in prossimità della scadenza delle misure protettive in corso, la OR a depositato istanza di proroga dell'ordine di protezione, cui si è Pt_1 opposta la difesa del resistente. Con ordinanza del 2 dicembre 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito di udienza di comparizione delle parti del 29 novembre 2024, il giudice ha rigettato la richiesta della ricorrente, ritenendo venuti meno i presupposti di attualità e necessità della misura, avendo peraltro il resistente rispettato tutte le prescrizioni, collaborato con i servizi sociali e mostrato un concreto ravvedimento, anche mediante offerta di risarcimento del danno e avvio di un percorso di recupero. All'udienza del 16 ottobre 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Occorre fin da subito dare atto che nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela proposta dalla OR er i fatti occorsi nel settembre Pt_1
2023, il SI è stato attinto, nel novembre 2023, dalla misura CP_1 coercitiva dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla controparte. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza n. 308/24 del 12 febbraio 2024 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ha condannato il SI per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., alla pena di anni tre CP_1
e mesi due di reclusione e al risarcimento in favore della OR dei danni, Pt_1 prevedendo una provvisionale di 10.000,00 euro. In esito al promosso giudizio di appello, la di Bologna ha accolto Parte_3 integralmente il concordato proposto dall'imputato ed accettato dalla , Parte_4 riducendo così la pena inflitta ad anni due e mesi quattro di reclusione, poi sostituita con i lavori di pubblica utilità ex art. 56-bis L. 689/1981 per un monte ore pari a 1.680 (cfr. sentenza n. 6525/24 della Corte di Appello di Bologna agli atti).
4. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 4a. Quanto alla titolarità e all'esercizio della responsabilità genitoriale, va disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, in parziale continuità con quanto stabilito in via provvisoria, in tal modo degradando il precedente regime di affido esclusivo rafforzato.
pagina 6 di 11 Infatti, da un lato occorre dare atto che durante la vigenza dei provvedimenti provvisori il SI i è fin da subito dimostrato in grado di gestire e CP_1 prendersi cura di nel rispetto del calendario disposto, mantenendo altresì un Per_1 atteggiamento collaborativo nei confronti dei servizi sociali incaricati. Questi ultimi hanno dato conto del progressivo miglioramento del rapporto padre- figlio, evidenziando l'assoluta adeguatezza del resistente a relazionarsi col minore ed il sereno rapporto tra i due. Significativa è l'ultima relazione, depositata in data 5 giugno 2025, in cui il servizio scrivente ha concluso ritenendo che «vi siano le condizioni per un regime di affido condiviso, prevedendo il monitoraggio da parte del servizio per una durata di due anni» e ha suggerito un progetto che preveda il miglioramento della comunicazione tra i genitori, colloqui con l'équipe referente ed ampliamento delle visite
. Persona_2
Peraltro, reputa il Collegio che sussistono altrettante e sufficienti ragioni per escludere, allo stato, un regime di affido condiviso di quantomeno nelle more Per_1 della realizzazione del suindicato progetto volto anche ad un riavvicinamento tra i genitori. Invero, sebbene il legislatore abbia previsto che il regime applicabile in via generale sia quello dell'affido condiviso in quanto ritenuto quello che meglio assicura l'esercizio della bi-genitorialità, nondimeno a tale previsione si può derogare in caso di inadeguatezza di uno o di entrambi i genitori ovvero qualora una deroga sia opportuna nel preminente interesse del minore. Orbene, nel corso del procedimento è emersa la prova di un atteggiamento senz'altro violento e aggressivo del SI ei confronti della ricorrente, anche CP_1 alla presenza di Per_1
Le allegazioni in tal senso della OR sono, infatti, sufficientemente Pt_1 confortate dalle testimonianze assunte in corso di istruttoria, che sono risultate sostanzialmente convergenti tra loro, e dai referti medici agli atti. Occorre del resto considerare, come già evidenziato, che nel procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela presentata dalla ricorrente nell'ottobre 2023, il resistente è stato attinto da una pronuncia in appello che i) ha inflitto al SI la pena di anni due e mesi quattro di reclusione sostituita con il CP_1 lavoro di pubblica utilità, ii) ha disposto il mantenimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicazione con la stessa e iii) lo ha condannato al risarcimento del danno di 10.000,00 euro in favore della vittima. Detta pena (sostitutiva) risulta ancora in corso di espiazione. Lo stesso resistente, del resto, ha sostanzialmente ammesso le proprie condotte violente e ingiuriose, pur sminuendole e/o ritenendole giustificabili alla luce dell'atteggiamento provocatorio e svalutante che nel tempo avrebbe tenuto la ricorrente. Inoltre, non si può non osservare che la scelta della OR i lasciare la Pt_1 casa a seguito del violento episodio del 25 settembre 2023 e la sua richiesta di essere
“scortata” dai genitori negli spostamenti sotto casa confermano, peraltro, la gravità dei fatti denunciati. pagina 7 di 11 Ebbene, si deve ritenere che un uomo che ha manifestato comportamenti violenti e non è in grado di controllare le proprie pulsioni aggressive persino in presenza di un figlio in tenerissima età, non possa certo essere ritenuto idoneo a esercitare responsabilmente il ruolo genitoriale. Né la sua frequenza a un corso per uomini maltrattanti, pur rappresentando -in uno al risarcimento del danno- un primo segnale di resipiscenza, è sufficiente a modificare siffatta valutazione. Il SI peraltro, sta ancora espiando la pena CP_1 inflitta e non ha ancora ultimato, di conseguenza, il percorso rieducativo alla stessa connesso. Allo stato, infine, permane il timore della madre nei confronti dell'ex compagno, circostanza che, considerata la profonda frattura relazionale tra i genitori e l'assenza di qualsivoglia collaborazione o comunicazione tra i due, rende impraticabile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, che presuppone un minimo di cooperazione e fiducia reciproca. Per tali ragioni deve ritenersi che il sig. sia persona inidonea CP_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale e, pertanto, occorre mantenere l'affidamento esclusivo alla madre, potendo per converso unicamente escludersi -alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali- la necessità di un regime di tipo rafforzato. Invero, l'intrapreso percorso di resipiscenza del resistente, unitamente alla cessazione delle condotte maltrattanti e al pedissequo rispetto delle misure protettive, non consente più di giustificare il mantenimento della precedente tipologia di affidamento. 4b. Preso atto delle indicazioni contenute nella relazione dei servizi sociali del 5 giugno 2025, al fine di monitorare l'evoluzione del contesto familiare e sostenere la genitorialità, va stimato opportuno disporre l'intervento dei Servizi Sociali già incaricati per un periodo di due anni, con compiti specifici di mediazione tra i genitori in caso di disaccordo su scelte rilevanti per il minore (quali istruzione, salute, attività extrascolastiche), nonché con l'obbligo di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio del minore. 4c. Deve essere disposto il collocamento del minore presso la madre, con cui si trova dalla fine della convivenza tra i genitori e con cui appare sereno e ben inserito, in piena conformità peraltro alle richieste dello stesso resistente. 4d. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, va reputato conforme all'interesse di demandare ai Servizi Sociali la definizione di un calendario di Per_1 incontri, modulabile in base alle esigenze del minore e all'evoluzione della relazione genitoriale, e con facoltà di ampliare progressivamente le modalità di visita fino a prevedere il pernottamento presso il padre un fine settimana alternato al mese, qualora ciò risulti compatibile con il benessere del figlio. Detto graduale ampiamento del tempo di permanenza di con il padre Per_1 consente al minore di sviluppare un rapporto pieno e autentico con entrambe le figure genitoriali, pur nel rispetto delle esigenze di stabilità e delle abitudini tipiche di un bambino di pochi anni. pagina 8 di 11 4e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la OR Pt_1
- vive in un appartamento di proprietà del nonno, sito in Castenaso (BO), via Veduro n.1, per il quale non paga canoni di affitto;
- dal 23 dicembre 2016 è dipendente a tempo indeterminato e pieno della “
[...]
; Parte_5
- dalla documentazione fiscale in atti emergono redditi annui netti per gli anni 2022, 2023, 2024 rispettivamente pari a 24.905 euro (mensili 2.075), a 23.431 euro (mensili 1.953) e a 24.257 euro (mensili 2.021);
- percepisce inoltre integralmente l'assegno unico (ammontante, nel marzo 2024, a 138 euro) e un bonus nido di 227,27 euro mensili;
- è inoltre intestataria di un conto corrente acceso presso la “BCC Felsinea” sul quale al 30 dicembre 2023 vi era una provvista di 30.199,07 euro;
- ha stipulato un'assicurazione sulla vita e ha un dossier titoli con controvalore di circa 610,00 euro;
Dal canto suo, il SI CP_1
- ha da poco acquistato, grazie ad una somma di denaro elargitagli dalla madre (per euro 160.000,00), un appartamento in Baricella (BO) presso cui andrà a vivere;
- fino al 16 gennaio 2024, data del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla crisi dell'impresa, ha lavorato per la “Vitamin Center”;
- per gli esercizi 2022, 2023, 2024 ha denunciato redditi annui netti rispettivamente pari a a 20.966,00 euro (1.747,00 mensili), 21.097 euro (1.758 mensili) e 15.350 euro (1.294 mensili);
- attualmente riceve un assegno naspi di euro 327,57 mensili;
la sua odierna disoccupazione deve essere, tuttavia, ritenuta meramente temporanea, essendo un uomo giovane e in buona salute, dunque dotato di capacità lavorativa;
- è titolare di un conto corrente presso la “Fineco Bank” sul quale al 31 dicembre 2023 vi era un saldo attivo di 51.968,25 euro e al 29 febbraio 2024, dopo il pagamento della provvisionale alla OR uno di 39.194,19 euro. Pt_1
Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento del figlio si deve tenere altresì conto delle seguenti circostanze:
- il padre non provvederà al suo mantenimento diretto, dato che almeno inizialmente lo incontrerà in modalità protette una sola volta a settimana;
- è ancora in tenera età e dunque ha bisogni ed esigenze modesti. Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e in continuità con quanto stabilito in via provvisoria, appare equo e congruo prevedere la corresponsione alla madre di un contributo pari a 250,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 9 di 11 5. Data la soccombenza reciproca, le spese di lite debbono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida n forma esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
2) dispone la vigilanza dei Servizi sociali competenti per territorio (Comune di Castenaso) per la durata di anni due dalla pubblicazione della presente sentenza, con i seguenti compiti:
- favorire il dialogo tra i genitori, mediando in caso di contrasti in ordine a decisioni riguardanti la scuola, la salute e altri aspetti di rilievo per il minore;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
3) colloca il minore presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare;
4) dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio secondo il calendario di visita predisposto dal Servizio Sociale competente, che preveda un ampliamento progressivo degli incontri, inizialmente mediati da un educatore ma comunque con cadenza settimanale, per poi progredire con un ampliamento graduale fino a prevedere il pernottamento presso il padre un fine settimana alternato al mese, qualora ciò risulti compatibile con il benessere del figlio;
5) pone a carico del SI con decorrenza dalla data di Controparte_1 deposito del ricorso, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di 250,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone, con decorrenza dalla domanda, che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 10 di 11 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'assegno unico sia integralmente attribuito alla ricorrente;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
10) compensa integralmente le spese processuali;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile tenutasi in data 22 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato a Persona_1
Bologna (BO) in data 14/12/2021, rappresentata e difesa dagli Avvocati Avv. Federica Gherardini e Avv. Remo Gherardini, entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Bologna alla via Irnerio 14 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente in [...] (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria C.F._2
Mazzotta del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bologna Via della Zecca n. 1 RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 14 luglio 2025: «1) Dare atto che il SI ha trasferito la propria residenza in Bologna via Controparte_1 Zucconi n. 1 int. 2 e ciò in considerazione della fine della convivenza more uxorio;
2) Affidare il minore in via esclusiva alla madre OR con Persona_1 Parte_1 residenza e collocazione presso la residenza materna o, in via subordinata, in forma condivisa con
pagina 1 di 11 collocazione sempre presso la residenza materna in Castenaso (BO) Via Veduro n. 1, considerata anche la tenera età del figlio minore;
3) Dare atto che il SI è fuoriuscito dalla dimora familiare e, ove ritenuto, Controparte_1 Assegnare nell'interesse del figlio minore , la casa familiare sita in Castenaso Persona_1 (BO) via Veduro n.1 alla OR OR , posto che detto appartamento è di esclusiva Parte_1 proprietà del nonno della OR SI;
Parte_2
4) Disporre la continuazione dell'intervento e del monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio (Comune di Castenaso), già intervenuti, e come suggerito dagli stessi Servizi, affinché previo accertamento della capacità genitoriale del SI , dispongano le migliori Controparte_1 modalità di visita padre – figlio (che si suggeriscono in forma protetta, considerate le condotte attuate dal Convenuto e la tenera età del piccolo ). Per_1
5) Solo successivamente al predetto periodo di monitoraggio, e sempre previo accertamento da parte del Servizio Sociale all'uopo incaricato circa le capacità genitoriali del SI e Controparte_1 circa il ripristino della necessaria serenità, e sempre che ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, e sempre che il SI abbia mezzi di locomozione idonei e idoneo Controparte_1 alloggio, prevedere e stabilire che il padre, salvo diverso accordo con la madre, possa vedere e tenere il figlio con sé: a) un pomeriggio alla settimana, prevedendo che il padre - vada a ritirarlo dalla scuola e lo riconduca presso la residenza materna entro e non oltre le ore 18.00; b) a fine settimana alternati, il sabato o in alternativa la domenica, dalle ore 10 alle ore 18.00 prelevandolo e riconducendolo presso la residenza materna;
c) per le festività prevedere e disporre che possa vedere il figlio minore , Controparte_1 Per_1 salvo diverso accordo con la madre, nel rispetto delle abitudini di vita del minore (come da piano genitoriale), sempre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e sempre mantenendo il pernottamento dalla madre in considerazione della tenera età dello stesso, nei seguenti periodi:
- in alternanza con la madre i giorni 24/12, 25/12, 26/12, 31/01 e 6/01;
- durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo in alternanza con la madre;
- una settimana durante le vacanze estive con previsione graduale di incontri giornalieri della durata di massimo 8 ore (dalle 10:00 alle 18:00), per un massimo di 3 giorni consecutivi, eventualmente estendibili, ove ricorrano le condizioni, fino a 7 giorni;
6) Disporre che il convenuto SI corrisponda alla OR a far Controparte_1 Parte_1 tempo dal mese di settembre 2023, un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore Per_1 dell'importo mensile di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), o in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese necessitate e straordinarie anche pregresse e sostenute a far tempo dal mese di settembre 2023, come da protocollo del Tribunale di Bologna e dunque inclusa la retta scolastica di frequenza del nido privato, e disporre in ogni caso che l'assegno unico sia posto in favore di Pt_1
nella misura del 100%.
[...] 7) In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese tutte di causa sia relativamente alla fase cautelare già celebratasi per l'emissione le misure di protezione e sia relativamente alla presente fase del merito»
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 15 luglio 2025: «Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, anche in via istruttoria per tutti i motivi esposti,
1) Disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento e residenza anagrafica Per_1 presso la madre cui verrà assegnata la casa familiare;
2) Disporre che il padre possa vedere e stare con il figlio secondo il calendario di visita predisposto dal Servizio Sociale competente, che preveda un ampliamento progressivo degli incontri, inizialmente
pagina 2 di 11 mediati da un educatore ma comunque con cadenza settimanale, per poi progredire con un ampliamento graduale fino a divenire liberi e con la inclusione dei pernottamenti sia infrasettimanali che nei fine settimana alternati;
3) Disporre il monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di due anni e con i seguenti compiti: sostegno alla genitorialità da concretizzarsi inizialmente attraverso una modifica della modalità comunicativa e di aggiornamento tra genitori, oltre che l'introduzione di colloqui con l'equipe referente, e con riferimento alla sig.ra come da indicazioni della dott.ssa Pt_1 di cui alla relazione del 24/2/2025, che sia volto ad aiutarla a riflettere sui Controparte_2 bisogni educativi di e alla valenza della presenza della figura paterna nella vita del figlio;
Per_1 predisposizione di un calendario di frequentazione padre-figlio con modalità di progressivo ampliamento sino a giungere alle modalità libere ed inclusive dei pernottamenti presso la casa paterna. CP_
4) Dare atto che il a far data dal 30/6/2025 ha iniziato il lavoro di pubblica utilità CP_1 sostitutivo ex art. 56-bis l. 689/1981 presso la Bottega d'Arte Sociale Asp con sede legale in Imola via Luigi Sassi n.6/A con orario che viene determinato di settimana in settimana, ed inoltre che il sig. è ancora iscritto nella lista di attesa del Centro “Senza violenza” e sta cercando di CP_1 reperire in alternativa un percorso in ambito privato
5) Disporre che il padre versi alla sig.ra un contributo mensile per il mantenimento del figlio Pt_1
pari a € 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna 6) Disporre che l'Assegno Unico sia diviso tra i genitori al 50%, come per legge Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali. In via istruttoria ferma la produzione documentale, si insiste, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, perché siano ammesse, in quanto non accolte, le istanze già svolte in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 473bis.17 n. 2».
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. A decorrere dal febbraio 2020 e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, sfociata in una convivenza more uxorio protrattasi, da ottobre 2020, per circa tre anni. Dall'unione è nato, il 14 dicembre 2021, Persona_1
La coppia ha convissuto in un appartamento di proprietà del nonno della OR sito in Castenaso (BO), via Veduro n.1, sino a che non si è la ricorrente non ha Pt_1 interrotto la convivenza nel settembre 2023 trasferendosi a casa dei genitori e denunciando poco dopo il compagno per il reato di maltrattamenti (in data 25 ottobre 2023). Il SI ha lasciato la casa familiare nel novembre 2023, a CP_1 seguito della notifica dell'ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento emesso dal G.I.P. di Bologna, trasferendosi in una abitazione in via Zucconi a Bologna. La OR hanno fatto rientro nella ex casa familiare. Pt_1 Per_1
2. Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, la ricorrente ha lamentato che:
- dopo un'iniziale convivenza in serenità, il suo compagno era divenuto, sin dall'epoca della gravidanza, progressivamente violento e vessatorio nei suoi confronti;
pagina 3 di 11 - dopo la nascita di il SI i era disinteressato della Per_1 CP_1 compagna e del bambino, lamentandosi quando doveva occuparsene e partendo per vacanze da solo;
- dalla metà del 2022 erano iniziati episodi di forte aggressività: insulti, minacce e violenze fisiche, come quando, durante una lite nel settembre 2022, il compagno l'aveva strattonata e le aveva rotto il telefono, costringendola a rivolgersi ai carabinieri e al medico di famiglia;
- nel corso del 2023 la situazione era peggiorata: durante l'estate il SI 'aveva ripetutamente offesa e accusata di tradimento, reagendo con CP_1 rabbia alla decisione di lei di interrompere la relazione;
il 25 settembre l'aveva violentemente aggredita e l'azione era stata interrotta solo dall'intervento dei genitori di lei;
da quel momento si era trasferita presso i genitori per timore del compagno, che aveva continuato a intimidirla e a presentarsi presso tale abitazione;
- per tali episodi aveva presentato denuncia-querela in data 25 ottobre 2023. Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato:
- in via provvisoria e urgente di:
• ordinare all'ex partner la cessazione delle condotte pregiudizievoli verso lei e il figlio;
• disporne l'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal minore (abitazione, luoghi di lavoro, domicilio dei familiari, scuola del bambino);
- in via principale di merito di:
• ordinare al SI di trasferirsi altrove e cambiare CP_1 residenza;
• disporre l'affidamento esclusivo del minore a lei, o in subordine l'affidamento condiviso;
• confermare il collocamento di presso di sè e l'assegnazione della Per_1 casa familiare;
• stabilire che le visite del padre vengano effettuate inizialmente in modalità protette, previa verifica dei servizi sociali sulla sua idoneità genitoriale;
• determinare un contributo di euro 450,00 mensili a carico del resistente per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa depositata il 30 novembre 2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale sostanzialmente ha:
- integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- sostenuto che non vi sia prova che le lesioni refertate alla OR iano a Pt_1 lui imputabili;
- affermato che gli audio prodotti devono essere letti nel contesto di una reciproca conflittualità tra le parti e che le espressioni offensive usate non vanno intese in senso letterale, essendo frutto dell'esasperazione del momento;
pagina 4 di 11 - precisato di non aver mai tenuto condotte violente verso il figlio e che, a Per_1 riprova della sua non pericolosità, la stessa ricorrente gli consente di prelevarlo da scuola. Alla luce di tali argomenti ha domandato il rigetto dell'istanza di emissione di ordine di protezione. Con decreto n. 17523/2023, pubblicato il 5 dicembre 2023 dopo l'audizione delle parti e del padre della OR la Giudice designata, riqualificata la domanda ai Pt_1 sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. come istanza di ordine di protezione, ha:
- ordinato al SI di cessare immediatamente le condotte CP_1 violente e minacciose verso la donna e il figlio, prescrivendogli di allontanarsi dalla casa familiare sita in Castenaso (BO), via Veduro n.1;
- vietato al resistente di avvicinarsi alla ricorrente, al figlio, ai luoghi di residenza di entrambi e dei genitori della OR al posto di lavoro di quest'ultima e alla Pt_1 scuola del bambino;
- autorizzato il SI previa valutazione di idoneità e assenza di CP_1 pregiudizi per il minore, a incontrare il minore un pomeriggio a settimana, esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali, con facoltà di questi ultimi di modificare o sospendere le visite laddove necessario;
- stabilito la durata dell'ordine di protezione in un anno. Con separato decreto, la Giudice designata ha fissato l'udienza del 12 marzo 2024 per la comparizione delle parti nell'ambito del procedimento per la regolamentazione dell'affidamento del bambino, assegnando al convenuto i termini di legge per la costituzione. In data 9 febbraio 2024, il resistente si è costituito in giudizio chiedendo:
- l'affidamento condiviso di Per_1
- il collocamento del bambino presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
- la previsione di un suo diritto di visita inizialmente un pomeriggio a settimana alla presenza di un educatore, poi secondo le modalità e il calendario stabiliti dal servizio sociale;
- un contributo in capo a sé di euro 150,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al carico del 30% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
- la ripartizione al 50% dell'assegno unico tra i due genitori. All'udienza del 12 marzo 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 15 marzo 2024 la Giudice, a scioglimento della riserva assunta al termine della predetta udienza e provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ha:
- affidato in via esclusiva rafforzata alla madre;
Per_1
- collocato il minore presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa familiare;
- previsto che il padre possa vedere il figlio con modalità protette e cadenza settimanale, con facoltà per i servizi sociali di modificare le forme degli incontri, pagina 5 di 11 aumentarne o diminuirne la frequenza e la durate o anche di sospenderli, se disturbanti per il bambino;
- posto a carico del SI 'obbligo di corrispondere alla OR CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di 250,00, annualmente rivalutabile sulla Pt_1 base degli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario di Per_1
- stabilito che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017. In data 17 ottobre 2024, in prossimità della scadenza delle misure protettive in corso, la OR a depositato istanza di proroga dell'ordine di protezione, cui si è Pt_1 opposta la difesa del resistente. Con ordinanza del 2 dicembre 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito di udienza di comparizione delle parti del 29 novembre 2024, il giudice ha rigettato la richiesta della ricorrente, ritenendo venuti meno i presupposti di attualità e necessità della misura, avendo peraltro il resistente rispettato tutte le prescrizioni, collaborato con i servizi sociali e mostrato un concreto ravvedimento, anche mediante offerta di risarcimento del danno e avvio di un percorso di recupero. All'udienza del 16 ottobre 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Occorre fin da subito dare atto che nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela proposta dalla OR er i fatti occorsi nel settembre Pt_1
2023, il SI è stato attinto, nel novembre 2023, dalla misura CP_1 coercitiva dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla controparte. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza n. 308/24 del 12 febbraio 2024 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ha condannato il SI per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., alla pena di anni tre CP_1
e mesi due di reclusione e al risarcimento in favore della OR dei danni, Pt_1 prevedendo una provvisionale di 10.000,00 euro. In esito al promosso giudizio di appello, la di Bologna ha accolto Parte_3 integralmente il concordato proposto dall'imputato ed accettato dalla , Parte_4 riducendo così la pena inflitta ad anni due e mesi quattro di reclusione, poi sostituita con i lavori di pubblica utilità ex art. 56-bis L. 689/1981 per un monte ore pari a 1.680 (cfr. sentenza n. 6525/24 della Corte di Appello di Bologna agli atti).
4. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 4a. Quanto alla titolarità e all'esercizio della responsabilità genitoriale, va disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, in parziale continuità con quanto stabilito in via provvisoria, in tal modo degradando il precedente regime di affido esclusivo rafforzato.
pagina 6 di 11 Infatti, da un lato occorre dare atto che durante la vigenza dei provvedimenti provvisori il SI i è fin da subito dimostrato in grado di gestire e CP_1 prendersi cura di nel rispetto del calendario disposto, mantenendo altresì un Per_1 atteggiamento collaborativo nei confronti dei servizi sociali incaricati. Questi ultimi hanno dato conto del progressivo miglioramento del rapporto padre- figlio, evidenziando l'assoluta adeguatezza del resistente a relazionarsi col minore ed il sereno rapporto tra i due. Significativa è l'ultima relazione, depositata in data 5 giugno 2025, in cui il servizio scrivente ha concluso ritenendo che «vi siano le condizioni per un regime di affido condiviso, prevedendo il monitoraggio da parte del servizio per una durata di due anni» e ha suggerito un progetto che preveda il miglioramento della comunicazione tra i genitori, colloqui con l'équipe referente ed ampliamento delle visite
. Persona_2
Peraltro, reputa il Collegio che sussistono altrettante e sufficienti ragioni per escludere, allo stato, un regime di affido condiviso di quantomeno nelle more Per_1 della realizzazione del suindicato progetto volto anche ad un riavvicinamento tra i genitori. Invero, sebbene il legislatore abbia previsto che il regime applicabile in via generale sia quello dell'affido condiviso in quanto ritenuto quello che meglio assicura l'esercizio della bi-genitorialità, nondimeno a tale previsione si può derogare in caso di inadeguatezza di uno o di entrambi i genitori ovvero qualora una deroga sia opportuna nel preminente interesse del minore. Orbene, nel corso del procedimento è emersa la prova di un atteggiamento senz'altro violento e aggressivo del SI ei confronti della ricorrente, anche CP_1 alla presenza di Per_1
Le allegazioni in tal senso della OR sono, infatti, sufficientemente Pt_1 confortate dalle testimonianze assunte in corso di istruttoria, che sono risultate sostanzialmente convergenti tra loro, e dai referti medici agli atti. Occorre del resto considerare, come già evidenziato, che nel procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela presentata dalla ricorrente nell'ottobre 2023, il resistente è stato attinto da una pronuncia in appello che i) ha inflitto al SI la pena di anni due e mesi quattro di reclusione sostituita con il CP_1 lavoro di pubblica utilità, ii) ha disposto il mantenimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicazione con la stessa e iii) lo ha condannato al risarcimento del danno di 10.000,00 euro in favore della vittima. Detta pena (sostitutiva) risulta ancora in corso di espiazione. Lo stesso resistente, del resto, ha sostanzialmente ammesso le proprie condotte violente e ingiuriose, pur sminuendole e/o ritenendole giustificabili alla luce dell'atteggiamento provocatorio e svalutante che nel tempo avrebbe tenuto la ricorrente. Inoltre, non si può non osservare che la scelta della OR i lasciare la Pt_1 casa a seguito del violento episodio del 25 settembre 2023 e la sua richiesta di essere
“scortata” dai genitori negli spostamenti sotto casa confermano, peraltro, la gravità dei fatti denunciati. pagina 7 di 11 Ebbene, si deve ritenere che un uomo che ha manifestato comportamenti violenti e non è in grado di controllare le proprie pulsioni aggressive persino in presenza di un figlio in tenerissima età, non possa certo essere ritenuto idoneo a esercitare responsabilmente il ruolo genitoriale. Né la sua frequenza a un corso per uomini maltrattanti, pur rappresentando -in uno al risarcimento del danno- un primo segnale di resipiscenza, è sufficiente a modificare siffatta valutazione. Il SI peraltro, sta ancora espiando la pena CP_1 inflitta e non ha ancora ultimato, di conseguenza, il percorso rieducativo alla stessa connesso. Allo stato, infine, permane il timore della madre nei confronti dell'ex compagno, circostanza che, considerata la profonda frattura relazionale tra i genitori e l'assenza di qualsivoglia collaborazione o comunicazione tra i due, rende impraticabile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, che presuppone un minimo di cooperazione e fiducia reciproca. Per tali ragioni deve ritenersi che il sig. sia persona inidonea CP_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale e, pertanto, occorre mantenere l'affidamento esclusivo alla madre, potendo per converso unicamente escludersi -alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali- la necessità di un regime di tipo rafforzato. Invero, l'intrapreso percorso di resipiscenza del resistente, unitamente alla cessazione delle condotte maltrattanti e al pedissequo rispetto delle misure protettive, non consente più di giustificare il mantenimento della precedente tipologia di affidamento. 4b. Preso atto delle indicazioni contenute nella relazione dei servizi sociali del 5 giugno 2025, al fine di monitorare l'evoluzione del contesto familiare e sostenere la genitorialità, va stimato opportuno disporre l'intervento dei Servizi Sociali già incaricati per un periodo di due anni, con compiti specifici di mediazione tra i genitori in caso di disaccordo su scelte rilevanti per il minore (quali istruzione, salute, attività extrascolastiche), nonché con l'obbligo di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio del minore. 4c. Deve essere disposto il collocamento del minore presso la madre, con cui si trova dalla fine della convivenza tra i genitori e con cui appare sereno e ben inserito, in piena conformità peraltro alle richieste dello stesso resistente. 4d. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, va reputato conforme all'interesse di demandare ai Servizi Sociali la definizione di un calendario di Per_1 incontri, modulabile in base alle esigenze del minore e all'evoluzione della relazione genitoriale, e con facoltà di ampliare progressivamente le modalità di visita fino a prevedere il pernottamento presso il padre un fine settimana alternato al mese, qualora ciò risulti compatibile con il benessere del figlio. Detto graduale ampiamento del tempo di permanenza di con il padre Per_1 consente al minore di sviluppare un rapporto pieno e autentico con entrambe le figure genitoriali, pur nel rispetto delle esigenze di stabilità e delle abitudini tipiche di un bambino di pochi anni. pagina 8 di 11 4e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la OR Pt_1
- vive in un appartamento di proprietà del nonno, sito in Castenaso (BO), via Veduro n.1, per il quale non paga canoni di affitto;
- dal 23 dicembre 2016 è dipendente a tempo indeterminato e pieno della “
[...]
; Parte_5
- dalla documentazione fiscale in atti emergono redditi annui netti per gli anni 2022, 2023, 2024 rispettivamente pari a 24.905 euro (mensili 2.075), a 23.431 euro (mensili 1.953) e a 24.257 euro (mensili 2.021);
- percepisce inoltre integralmente l'assegno unico (ammontante, nel marzo 2024, a 138 euro) e un bonus nido di 227,27 euro mensili;
- è inoltre intestataria di un conto corrente acceso presso la “BCC Felsinea” sul quale al 30 dicembre 2023 vi era una provvista di 30.199,07 euro;
- ha stipulato un'assicurazione sulla vita e ha un dossier titoli con controvalore di circa 610,00 euro;
Dal canto suo, il SI CP_1
- ha da poco acquistato, grazie ad una somma di denaro elargitagli dalla madre (per euro 160.000,00), un appartamento in Baricella (BO) presso cui andrà a vivere;
- fino al 16 gennaio 2024, data del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla crisi dell'impresa, ha lavorato per la “Vitamin Center”;
- per gli esercizi 2022, 2023, 2024 ha denunciato redditi annui netti rispettivamente pari a a 20.966,00 euro (1.747,00 mensili), 21.097 euro (1.758 mensili) e 15.350 euro (1.294 mensili);
- attualmente riceve un assegno naspi di euro 327,57 mensili;
la sua odierna disoccupazione deve essere, tuttavia, ritenuta meramente temporanea, essendo un uomo giovane e in buona salute, dunque dotato di capacità lavorativa;
- è titolare di un conto corrente presso la “Fineco Bank” sul quale al 31 dicembre 2023 vi era un saldo attivo di 51.968,25 euro e al 29 febbraio 2024, dopo il pagamento della provvisionale alla OR uno di 39.194,19 euro. Pt_1
Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento del figlio si deve tenere altresì conto delle seguenti circostanze:
- il padre non provvederà al suo mantenimento diretto, dato che almeno inizialmente lo incontrerà in modalità protette una sola volta a settimana;
- è ancora in tenera età e dunque ha bisogni ed esigenze modesti. Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e in continuità con quanto stabilito in via provvisoria, appare equo e congruo prevedere la corresponsione alla madre di un contributo pari a 250,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 9 di 11 5. Data la soccombenza reciproca, le spese di lite debbono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida n forma esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
2) dispone la vigilanza dei Servizi sociali competenti per territorio (Comune di Castenaso) per la durata di anni due dalla pubblicazione della presente sentenza, con i seguenti compiti:
- favorire il dialogo tra i genitori, mediando in caso di contrasti in ordine a decisioni riguardanti la scuola, la salute e altri aspetti di rilievo per il minore;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
3) colloca il minore presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare;
4) dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio secondo il calendario di visita predisposto dal Servizio Sociale competente, che preveda un ampliamento progressivo degli incontri, inizialmente mediati da un educatore ma comunque con cadenza settimanale, per poi progredire con un ampliamento graduale fino a prevedere il pernottamento presso il padre un fine settimana alternato al mese, qualora ciò risulti compatibile con il benessere del figlio;
5) pone a carico del SI con decorrenza dalla data di Controparte_1 deposito del ricorso, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di 250,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone, con decorrenza dalla domanda, che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 10 di 11 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'assegno unico sia integralmente attribuito alla ricorrente;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
10) compensa integralmente le spese processuali;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile tenutasi in data 22 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 11 di 11