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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.14342/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.14342 /2024 V.G. promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. SELVO Parte_1 CodiceFiscale_1
MANUELA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ORIGLIASSO Controparte_1 C.F._2
MARCO, presso il cui studio ha eletto domicilio.
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate in data 7/05/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Borgone di Susa Parte_1 Controparte_1
(To) il 01/09/1974.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgone di Susa
(atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974).
Dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 04/02/2020.
Con ricorso depositato il 11/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b)
della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6
d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori PT
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1
sono precisati in motivazione.
pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgone di Susa di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'obbligo a carico del sig. a versare l'assegno divorzile mensile in favore della sig.ra PT
, pari ad Euro 600,00 mensili, il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno CP_1
2025.
DA' ATTO che le parti hanno inteso definire anche altri aspetti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio per cui, letta la sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2016
nr. 3110, chiedono sin da ora applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 ai trasferimenti qui previsti in quanto connessi ad un procedimento di separazione personale: gli accordi di sistemazione economico - patrimoniale di cui infra sono infatti necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare ed hanno consentito ai coniugi di pervenire a questo accordo di divorzio e più
precisamente:
- Il sig. si obbliga a cedere, senza corrispettivo alcuno, la propria quota della metà dei Parte_1
seguenti immobili, tutti facenti parte dell'ex casa coniugale, siti nel Comune di Borgone di Susa (TO)
alla sig.ra , che si obbliga ad acquisirli. Tali beni sono meglio descritti catastalmente come CP_1
segue:
Catasto fabbricati: Comune di BORGONE SUSA
- F. 5, n. 565 sub. 2 Cat A/2, classe 3, 9 vani
- F. 5, n. 565 sub. 3 Cat C/6, classe 3, 30 mq
- F. 5, n. 565 sub. 4 Cat c/2, classe 1, 19 mq
- F. 5, n. 565 sub. 5 Cat C/6, classe 2, 35 mq
- F. 5, n. 565 sub. 6 Cat C/2, classe 1, 37 mq
- F. 5, n. 565 sub. 7 Cat C/7, classe U, 38 mq pagina 3 di 4 DA' ATTO che le parti dichiarano che il rogito dovrà avvenire entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, presso il notaio prescelto dalla sig.ra e CP_1
tutte le spese dell'atto notarile e quelle connesse al rogito, nessuna esclusa (espressamente compresi i costi delle certificazioni energetiche e di eventuali relazioni tecniche necessarie per l'atto), saranno integralmente sostenute in via esclusiva dalla cessionaria, sig.ra . CP_1
DA' ATTO che la sig.ra dichiara di non avere più nulla a pretendere circa le obbligazioni CP_1
inerenti all'assegno di mantenimento assunte dal marito in occasione della separazione personale tra coniugi, sino ad oggi maturate, né a titolo di capitale, né interessi o rivalutazione monetaria.
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa anche non derivante dal rapporto di coniugio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.14342 /2024 V.G. promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. SELVO Parte_1 CodiceFiscale_1
MANUELA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ORIGLIASSO Controparte_1 C.F._2
MARCO, presso il cui studio ha eletto domicilio.
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate in data 7/05/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Borgone di Susa Parte_1 Controparte_1
(To) il 01/09/1974.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgone di Susa
(atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974).
Dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 04/02/2020.
Con ricorso depositato il 11/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b)
della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6
d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori PT
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1
sono precisati in motivazione.
pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgone di Susa di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'obbligo a carico del sig. a versare l'assegno divorzile mensile in favore della sig.ra PT
, pari ad Euro 600,00 mensili, il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno CP_1
2025.
DA' ATTO che le parti hanno inteso definire anche altri aspetti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio per cui, letta la sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2016
nr. 3110, chiedono sin da ora applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 ai trasferimenti qui previsti in quanto connessi ad un procedimento di separazione personale: gli accordi di sistemazione economico - patrimoniale di cui infra sono infatti necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare ed hanno consentito ai coniugi di pervenire a questo accordo di divorzio e più
precisamente:
- Il sig. si obbliga a cedere, senza corrispettivo alcuno, la propria quota della metà dei Parte_1
seguenti immobili, tutti facenti parte dell'ex casa coniugale, siti nel Comune di Borgone di Susa (TO)
alla sig.ra , che si obbliga ad acquisirli. Tali beni sono meglio descritti catastalmente come CP_1
segue:
Catasto fabbricati: Comune di BORGONE SUSA
- F. 5, n. 565 sub. 2 Cat A/2, classe 3, 9 vani
- F. 5, n. 565 sub. 3 Cat C/6, classe 3, 30 mq
- F. 5, n. 565 sub. 4 Cat c/2, classe 1, 19 mq
- F. 5, n. 565 sub. 5 Cat C/6, classe 2, 35 mq
- F. 5, n. 565 sub. 6 Cat C/2, classe 1, 37 mq
- F. 5, n. 565 sub. 7 Cat C/7, classe U, 38 mq pagina 3 di 4 DA' ATTO che le parti dichiarano che il rogito dovrà avvenire entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, presso il notaio prescelto dalla sig.ra e CP_1
tutte le spese dell'atto notarile e quelle connesse al rogito, nessuna esclusa (espressamente compresi i costi delle certificazioni energetiche e di eventuali relazioni tecniche necessarie per l'atto), saranno integralmente sostenute in via esclusiva dalla cessionaria, sig.ra . CP_1
DA' ATTO che la sig.ra dichiara di non avere più nulla a pretendere circa le obbligazioni CP_1
inerenti all'assegno di mantenimento assunte dal marito in occasione della separazione personale tra coniugi, sino ad oggi maturate, né a titolo di capitale, né interessi o rivalutazione monetaria.
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa anche non derivante dal rapporto di coniugio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4