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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 326/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto – Via Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avvocato Angelo Ranchino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, Via Turati 18/20 CP_1
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024, ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver
[...] esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalla patologia “ipoacusia da rumore” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione, in suo favore, dei consequenziali CP_1 benefici previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver svolto la mansione di saldatore dal 1980 sino al 31.12.2022 alle dipendenze di varie ditte;
- che l'attività lavorativa espletata consisteva nella manutenzione e costruzione di impianti produttivi costituiti da parti in tubatura metallica, tralicci, lamiere, tubazioni, nella preparazione delle superfici da saldare quali tubi e condotti metallici o infrastrutture di ferro;
- che le predette attività comportavano l'ausilio di frullini e smerigliatrici angolari per le attività preliminari alla saldatura, e l'utilizzo di mole, sia da banco che manuali per l'affilatura, levigatura e pulizia dei metalli;
- che tali attrezzi usati costantemente durante tutto l'arco della giornata lavorativa, lo esponevano ad emissioni rumorose al di sopra della soglia massima di legge di 80 dB, oltre ad essere inserito in un ambiente ove era esposto alle emissioni rumorose provenienti dalle lavorazioni degli altri operatori posti a breve distanza da lui;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro di 8/10 ore per sei giorni alla settimana;
- di aver contratto a causa dell'attività lavorativa espletata “ipoacusia da rumore” e di aver presentato, in data 11/02/2022, all' domanda per il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della malattia indicata;
che, tuttavia, l' , con nota del 07/05/2022, concludeva negativamente la CP_1 pratica, sul presupposto che gli accertamenti medico legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tale esito con nota del 10/11/2022, resa a seguito di opposizione (Cfr. all.ti 4, 5, 6 e 7 al ricorso). Contestava, pertanto, tali valutazioni e conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, chiedendo: di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta e di condannare l' , CP_1 a corrispondere la rendita corrispondente i benefici di legge. Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, chiedendo il
[...] rigetto del ricorso di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto, sostenendo che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, veniva ammessa consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente. Esaminati i testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto conto Previdenziale, all. 1 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, ovvero dal 1980 sino al 31.12.2022 come saldatore alle dipendenze di varie ditte e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
, rispettivamente figlio e collega del ricorrente, escussi
[...] all'udienza del 24 settembre 2024, hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Quanto alle lavorazioni svolte dal ricorrente, il teste Testimone_1 ha dichiarato: “Io posso dire che mio padre ha lavorato presso le aziende nominate nel fascicolo ma non per conoscenza diretta ma perché mi è stato detto da mio padre;
direttamente ho visto che ha lavorato con me dentro le acciaierie dal 2018 al 2019”. Circa l'orario di lavoro, il teste ha dichiarato: “mio padre faceva il saldatore e lavorava per turni di 8/10 ore per 6 giorni;
lo so perché ho visto fare questi turni”. Il teste quanto agli strumenti da lavoro utilizzati ha, altresì, aggiunto: “Mio padre usava la mola per tagliare e la sega e poi la saldatrice e la smussatrice (…) faceva uso nel suo lavoro anche di mole. Riguardo l'esposizione al rumore emesso dai mezzi e dalle strumentazioni utilizzate per le lavorazioni correlate con l'attività di saldatore e con le emissioni rumorose provenienti dalle lavorazioni degli altri operatori ha affermato: “durante il lavoro il rumore a cui era esposto era molto ... la prima fase del processo lavorativo non la svolgeva mio padre ma stava vicino all'operaio che lavorava la fase iniziale” (Cfr. dichiarazioni, in atti). Di analogo tenore le dichiarazioni del teste Testimone_2
, collega del ricorrente il quale ha confermato l'esposizione al
[...] rumore emesso dai mezzi e dalle strumentazioni a motore utilizzate per le lavorazioni correlate con l'attività di saldatore. In particolare, il teste ha dichiarato: “Io l'ho conosciuto quando lavorava alla Co.I.Mont circa il 2018 fino al 2021 mi sembra;
abbiamo lavorato insieme solo per tre anni… il lavoro era quello che mi si legge nel capitolo e l'orario era di circa 8/10 ore al giorno per 6 giorni… il ricorrente svolgeva la propria attività con l'ausilio degli strumenti che mi si leggono nel capitolo.. usava anche le mole.. il rumore era tanto nell'espletamento del lavoro;
non si potevano mettere le cuffie altrimenti non si sentono le sirene o gli allarmi;
quindi, era una questione di sicurezza;
il lavoro era in coppia ed anche per questo le cuffie non potevano essere indossate;
il rumore, quindi, era assordante” (Cfr. dichiarazioni, in atti). Così confermata dalle prove orali la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre la malattia denunciata, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine Persona_2 clinico anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che Parte_1
è affetto da “ipoacusia da trauma acustico cronico”.
[...] L'ausiliario del giudice, premesse le caratteristiche fisiopatologiche della malattia, ha esaminato il fattore di rischio specifico cui è stato esposto il ricorrente nell'espletamento delle differenti attività lavorative svolte. Sul punto, il Dr. per la parte della vita lavorativa del ricorrente Per_2 come saldatore, ha ritenuto il rischio lavorativo specifico sussistente nella misura idonea a produrre la menomazione denunciata. Nello specifico il consulente, dopo aver premesso che: “Nella fattispecie in esame è necessario, affinché il danno audiologico accertato possa rientrare tra le malattie professionali, che la sordità sia stata contratta nell'esercizio ed a causa delle mansioni lavorative, anche senza essere stato addetto ad esse specificamente, dovendosi ritenere addetto all'esercizio medesimo anche il lavoratore adibito ad attività complementare o sussidiaria, nel quadro globale delle prestazioni lavorative organizzate dell'impresa”, ha evidenziato come, nel caso in esame: “oltre al dato dell'esposizione al rumore lavorativo secondo caratteristiche che appaiono idonee alla determinazione della “ipoacusia da rumore” (carpenteria metallica), è stato possibile giungere ad una valutazione di compatibilità tra le caratteristiche del deficit uditivo e la patologia da trauma acustico cronico, stante la sostanziale simmetria della curva audiometrica”. Il CTU, riguardo l'entità dell'esposizione a rumore lavorativo ha, tuttavia, specificato che “manca una qualsivoglia indagine fonometrica attestante l'entità della esposizione a rumore lavorativo
.. parte ricorrente ha cercato, di superare questa criticità producendo la scheda tecnica di una smerigliatrice da cui si evince chiaramente che il livello di pressione sonora prodotto dallo strumento è certamente superiore ai 90 Db, ed è ormai accettato dalla scienza medica che livelli superiori agli 80 Db sono dannosi per l'orecchio”. Alla luce di tali considerazioni il perito ha, quindi, concluso ritenendo sussistente l'origine professionale della patologia accertata, valutando il danno biologico permanente nella misura del 16% decorrente dalla data della domanda amministrativa. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa non sono pervenute note di replica (Cfr. relazione medico legale, in atti). Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità complessivamente riscontrato per la patologia di cui risulta affetto il ricorrente, valutato pari al 16%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella causa iscritta al R.G. n. 326/2024, disattesa ogni Parte_1 altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dalla malattia professionale “ipoacusia da trauma cronico” cui è affetto il ricorrente, residua un danno biologico pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Angelo Ranchino, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto.
Terni, lì 14 giugno 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 326/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto – Via Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avvocato Angelo Ranchino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, Via Turati 18/20 CP_1
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024, ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver
[...] esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalla patologia “ipoacusia da rumore” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione, in suo favore, dei consequenziali CP_1 benefici previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver svolto la mansione di saldatore dal 1980 sino al 31.12.2022 alle dipendenze di varie ditte;
- che l'attività lavorativa espletata consisteva nella manutenzione e costruzione di impianti produttivi costituiti da parti in tubatura metallica, tralicci, lamiere, tubazioni, nella preparazione delle superfici da saldare quali tubi e condotti metallici o infrastrutture di ferro;
- che le predette attività comportavano l'ausilio di frullini e smerigliatrici angolari per le attività preliminari alla saldatura, e l'utilizzo di mole, sia da banco che manuali per l'affilatura, levigatura e pulizia dei metalli;
- che tali attrezzi usati costantemente durante tutto l'arco della giornata lavorativa, lo esponevano ad emissioni rumorose al di sopra della soglia massima di legge di 80 dB, oltre ad essere inserito in un ambiente ove era esposto alle emissioni rumorose provenienti dalle lavorazioni degli altri operatori posti a breve distanza da lui;
- di aver sempre osservato un orario di lavoro di 8/10 ore per sei giorni alla settimana;
- di aver contratto a causa dell'attività lavorativa espletata “ipoacusia da rumore” e di aver presentato, in data 11/02/2022, all' domanda per il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della malattia indicata;
che, tuttavia, l' , con nota del 07/05/2022, concludeva negativamente la CP_1 pratica, sul presupposto che gli accertamenti medico legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tale esito con nota del 10/11/2022, resa a seguito di opposizione (Cfr. all.ti 4, 5, 6 e 7 al ricorso). Contestava, pertanto, tali valutazioni e conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, chiedendo: di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta e di condannare l' , CP_1 a corrispondere la rendita corrispondente i benefici di legge. Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, chiedendo il
[...] rigetto del ricorso di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto, sostenendo che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, veniva ammessa consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente. Esaminati i testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di CP_1 malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto conto Previdenziale, all. 1 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, ovvero dal 1980 sino al 31.12.2022 come saldatore alle dipendenze di varie ditte e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
, rispettivamente figlio e collega del ricorrente, escussi
[...] all'udienza del 24 settembre 2024, hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Quanto alle lavorazioni svolte dal ricorrente, il teste Testimone_1 ha dichiarato: “Io posso dire che mio padre ha lavorato presso le aziende nominate nel fascicolo ma non per conoscenza diretta ma perché mi è stato detto da mio padre;
direttamente ho visto che ha lavorato con me dentro le acciaierie dal 2018 al 2019”. Circa l'orario di lavoro, il teste ha dichiarato: “mio padre faceva il saldatore e lavorava per turni di 8/10 ore per 6 giorni;
lo so perché ho visto fare questi turni”. Il teste quanto agli strumenti da lavoro utilizzati ha, altresì, aggiunto: “Mio padre usava la mola per tagliare e la sega e poi la saldatrice e la smussatrice (…) faceva uso nel suo lavoro anche di mole. Riguardo l'esposizione al rumore emesso dai mezzi e dalle strumentazioni utilizzate per le lavorazioni correlate con l'attività di saldatore e con le emissioni rumorose provenienti dalle lavorazioni degli altri operatori ha affermato: “durante il lavoro il rumore a cui era esposto era molto ... la prima fase del processo lavorativo non la svolgeva mio padre ma stava vicino all'operaio che lavorava la fase iniziale” (Cfr. dichiarazioni, in atti). Di analogo tenore le dichiarazioni del teste Testimone_2
, collega del ricorrente il quale ha confermato l'esposizione al
[...] rumore emesso dai mezzi e dalle strumentazioni a motore utilizzate per le lavorazioni correlate con l'attività di saldatore. In particolare, il teste ha dichiarato: “Io l'ho conosciuto quando lavorava alla Co.I.Mont circa il 2018 fino al 2021 mi sembra;
abbiamo lavorato insieme solo per tre anni… il lavoro era quello che mi si legge nel capitolo e l'orario era di circa 8/10 ore al giorno per 6 giorni… il ricorrente svolgeva la propria attività con l'ausilio degli strumenti che mi si leggono nel capitolo.. usava anche le mole.. il rumore era tanto nell'espletamento del lavoro;
non si potevano mettere le cuffie altrimenti non si sentono le sirene o gli allarmi;
quindi, era una questione di sicurezza;
il lavoro era in coppia ed anche per questo le cuffie non potevano essere indossate;
il rumore, quindi, era assordante” (Cfr. dichiarazioni, in atti). Così confermata dalle prove orali la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre la malattia denunciata, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine Persona_2 clinico anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che Parte_1
è affetto da “ipoacusia da trauma acustico cronico”.
[...] L'ausiliario del giudice, premesse le caratteristiche fisiopatologiche della malattia, ha esaminato il fattore di rischio specifico cui è stato esposto il ricorrente nell'espletamento delle differenti attività lavorative svolte. Sul punto, il Dr. per la parte della vita lavorativa del ricorrente Per_2 come saldatore, ha ritenuto il rischio lavorativo specifico sussistente nella misura idonea a produrre la menomazione denunciata. Nello specifico il consulente, dopo aver premesso che: “Nella fattispecie in esame è necessario, affinché il danno audiologico accertato possa rientrare tra le malattie professionali, che la sordità sia stata contratta nell'esercizio ed a causa delle mansioni lavorative, anche senza essere stato addetto ad esse specificamente, dovendosi ritenere addetto all'esercizio medesimo anche il lavoratore adibito ad attività complementare o sussidiaria, nel quadro globale delle prestazioni lavorative organizzate dell'impresa”, ha evidenziato come, nel caso in esame: “oltre al dato dell'esposizione al rumore lavorativo secondo caratteristiche che appaiono idonee alla determinazione della “ipoacusia da rumore” (carpenteria metallica), è stato possibile giungere ad una valutazione di compatibilità tra le caratteristiche del deficit uditivo e la patologia da trauma acustico cronico, stante la sostanziale simmetria della curva audiometrica”. Il CTU, riguardo l'entità dell'esposizione a rumore lavorativo ha, tuttavia, specificato che “manca una qualsivoglia indagine fonometrica attestante l'entità della esposizione a rumore lavorativo
.. parte ricorrente ha cercato, di superare questa criticità producendo la scheda tecnica di una smerigliatrice da cui si evince chiaramente che il livello di pressione sonora prodotto dallo strumento è certamente superiore ai 90 Db, ed è ormai accettato dalla scienza medica che livelli superiori agli 80 Db sono dannosi per l'orecchio”. Alla luce di tali considerazioni il perito ha, quindi, concluso ritenendo sussistente l'origine professionale della patologia accertata, valutando il danno biologico permanente nella misura del 16% decorrente dalla data della domanda amministrativa. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa non sono pervenute note di replica (Cfr. relazione medico legale, in atti). Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità complessivamente riscontrato per la patologia di cui risulta affetto il ricorrente, valutato pari al 16%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella causa iscritta al R.G. n. 326/2024, disattesa ogni Parte_1 altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dalla malattia professionale “ipoacusia da trauma cronico” cui è affetto il ricorrente, residua un danno biologico pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Angelo Ranchino, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto.
Terni, lì 14 giugno 2025
Il giudice Michela Francorsi