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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4795/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048317039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064010196229 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione l'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Regione Campania avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 00483170 39 000, notificata in data 25 settembre 2025, per un importo complessivo pari a euro 654,17.
L'atto impugnato traeva origine dall'iscrizione a ruolo di tassa automobilistica riferita all'annualità 2020, relativa all'autoveicolo targato Targa_1, per la quale la cartella esponeva un tributo principale, oltre accessori, sanzioni e spese di notifica, come risultante dall'estratto di ruolo depositato in atti.
Dalla documentazione emergeva che la pretesa traeva fondamento dall'avviso di accertamento n.
064010196229, indicato come notificato in data 31 agosto 2023.
L'avv. Ricorrente_1 deduceva, in primo luogo, l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, rappresentando di non avere mai ricevuto né avuto conoscenza dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella. Esponeva che l'assenza della rituale notifica dell'atto prodromico avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e reso illegittima l'iscrizione a ruolo.
Inoltre, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che la tassa automobilistica per l'annualità 2020 avrebbe dovuto essere richiesta entro il termine triennale previsto dalla normativa di riferimento. Rappresentava che, anche a voler prescindere dalla dedotta omissione della notifica dell'avviso di accertamento, la cartella di pagamento risultava emessa e comunicata nel corso dell'anno
2025, oltre il termine entro cui l'Amministrazione avrebbe potuto esercitare legittimamente il diritto alla riscossione. Concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella impugnata e, in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità delle doglianze di merito, richiamando il principio secondo cui ciascun atto autonomamente impugnabile potrebbe essere censurato solo per vizi propri. Deduceva quindi che l'avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato al contribuente in data 4 settembre 2023, entro il termine triennale di legge, come risultante dalle relate e dalla documentazione prodotta, e che lo stesso non sarebbe stato impugnato nei termini, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento avrebbe interrotto il decorso del termine prescrizionale. L'ente impositore eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla fase della riscossione, ritenuta di competenza dell'Agente della riscossione, e concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con due autonomi atti. L'Agente della riscossione eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questa Corte e la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni concernenti l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione maturata anteriormente alla formazione del ruolo, deducendo di avere svolto un'attività meramente esecutiva sulla base dei ruoli trasmessi dall'ente creditore. Evidenziava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo PEC in data 25 settembre 2025, e contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'avviso di accertamento indicato nella cartella sarebbe stato notificato in data 31 agosto 2023, con effetto interruttivo del termine. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, considerato che con la causa in trattazione il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di tasse automobilistiche della Regione Campania lamentando la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 546/92, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n°
446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
che, in base all'art. 5, co. 2, di tale DLgs 546/92, l'incompetenza della corte di giustizia tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, nel grado al quale il vizio si riferisce;
che, nel caso di specie, essendo il ricorso afferente tasse automobilistiche il cui ente impositore è la Regione
Campania con sede in Napoli la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
che la S.C. di Cassazione ha assimilato i tributi regionali a quelli dei comuni e delle province facendoli rientrare nella categoria degli enti locali;
recita infatti la Sentenza n. 13714/2024, pubblicata in data
16/05/2024, «si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 - 01)»;
visto il richiamato art. 5 del DLgs 546/92 che tratta dell'incompetenza delle Corti di Giustizia Tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
assegna il termine di giorni trenta per la riassunzione del processo davanti al giudice competente e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4795/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048317039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064010196229 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione l'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Regione Campania avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 00483170 39 000, notificata in data 25 settembre 2025, per un importo complessivo pari a euro 654,17.
L'atto impugnato traeva origine dall'iscrizione a ruolo di tassa automobilistica riferita all'annualità 2020, relativa all'autoveicolo targato Targa_1, per la quale la cartella esponeva un tributo principale, oltre accessori, sanzioni e spese di notifica, come risultante dall'estratto di ruolo depositato in atti.
Dalla documentazione emergeva che la pretesa traeva fondamento dall'avviso di accertamento n.
064010196229, indicato come notificato in data 31 agosto 2023.
L'avv. Ricorrente_1 deduceva, in primo luogo, l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, rappresentando di non avere mai ricevuto né avuto conoscenza dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella. Esponeva che l'assenza della rituale notifica dell'atto prodromico avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e reso illegittima l'iscrizione a ruolo.
Inoltre, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che la tassa automobilistica per l'annualità 2020 avrebbe dovuto essere richiesta entro il termine triennale previsto dalla normativa di riferimento. Rappresentava che, anche a voler prescindere dalla dedotta omissione della notifica dell'avviso di accertamento, la cartella di pagamento risultava emessa e comunicata nel corso dell'anno
2025, oltre il termine entro cui l'Amministrazione avrebbe potuto esercitare legittimamente il diritto alla riscossione. Concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella impugnata e, in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità delle doglianze di merito, richiamando il principio secondo cui ciascun atto autonomamente impugnabile potrebbe essere censurato solo per vizi propri. Deduceva quindi che l'avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato al contribuente in data 4 settembre 2023, entro il termine triennale di legge, come risultante dalle relate e dalla documentazione prodotta, e che lo stesso non sarebbe stato impugnato nei termini, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento avrebbe interrotto il decorso del termine prescrizionale. L'ente impositore eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla fase della riscossione, ritenuta di competenza dell'Agente della riscossione, e concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con due autonomi atti. L'Agente della riscossione eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questa Corte e la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni concernenti l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione maturata anteriormente alla formazione del ruolo, deducendo di avere svolto un'attività meramente esecutiva sulla base dei ruoli trasmessi dall'ente creditore. Evidenziava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo PEC in data 25 settembre 2025, e contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'avviso di accertamento indicato nella cartella sarebbe stato notificato in data 31 agosto 2023, con effetto interruttivo del termine. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, considerato che con la causa in trattazione il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di tasse automobilistiche della Regione Campania lamentando la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 546/92, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n°
446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
che, in base all'art. 5, co. 2, di tale DLgs 546/92, l'incompetenza della corte di giustizia tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, nel grado al quale il vizio si riferisce;
che, nel caso di specie, essendo il ricorso afferente tasse automobilistiche il cui ente impositore è la Regione
Campania con sede in Napoli la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
che la S.C. di Cassazione ha assimilato i tributi regionali a quelli dei comuni e delle province facendoli rientrare nella categoria degli enti locali;
recita infatti la Sentenza n. 13714/2024, pubblicata in data
16/05/2024, «si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 - 01)»;
visto il richiamato art. 5 del DLgs 546/92 che tratta dell'incompetenza delle Corti di Giustizia Tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
assegna il termine di giorni trenta per la riassunzione del processo davanti al giudice competente e compensa le spese.