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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/05/2024, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. 3325/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Agnello alla via A. Balsamo n. 35, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vico Equense alla via R. Bosco n. 491, presso lo studio dell'Avv. Antonino Di Martino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
Il P.M. concludeva in data 3.01.2024 perché fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente un congruo assegno di mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla moglie. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 09.01.2003 in Vico Equense e che dal rapporto CP_1 con la resistente erano nati tre figli: , in data 09.09.1998, , in data Per_1 Per_2
12.10.2002, e , in data 17.12.2004. Per_3
Il ricorrente chiedeva di disporre l'affido condiviso della figlia (allora) minore
, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno. Inoltre, Per_3 il chiedeva di porre l'obbligo a suo carico di corrisponderle a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento della figlia minore e del secondo figlio , maggiorenne Per_3 Per_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 500,00 mensili (euro 250 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale aderiva alla richiesta di pronuncia della CP_1 separazione giudiziale dal marito, rappresentando che la figlia aveva raggiunto la Per_3 maggiore età nelle more del giudizio e che, quindi, nulla doveva disporsi in merito alla disciplina dell'affido e delle visite di quest'ultima. Per ciò che concerneva, invece, la regolamentazione degli aspetti economici, la resistente deduceva di essere lavoratrice stagionale con un reddito semestrale di € 1.100,00 circa e di essere gravata del pagamento di un canone di locazione di € 400,00 mensili, oltre oneri aggiuntivi, laddove il ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato come autista, godeva di un reddito mensile variabile fra i 2.000,00 ed i 2.500,00 euro mensili;
chiedeva, pertanto, di porre l'obbligo in capo al di corrisponderle la complessiva somma mensile di euro Pt_1
950,00, di cui euro 600,00 per i due figli e , maggiorenni ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, euro 100,00 per il mantenimento del primogenito
, parzialmente autosufficiente in quanto lavoratore precario e stagionale con un Per_1 reddito di circa € 1.000,00 per sei mesi all'anno, nonché euro 250,00 per il mantenimento del coniuge (e più precisamente, euro 150,00 a titolo di mantenimento personale ed euro 100,00 per concorso nel pagamento del canone di locazione).
All'udienza di comparizione del 22.11.2021, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori ed urgenti, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di Pt_1 complessivi euro 500,00, di cui euro 200,00 per i figli e (oltre al 50 % delle Per_2 Per_3 spese straordinarie), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ed euro
100,00 per il mantenimento del coniuge. Il Presidente, infatti, rilevato che la figlia Per_3 era divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, nulla disponeva in ordine all'affidamento ed alla sua collocazione prevalente, nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Rinviava, infine, all'udienza del 27.03.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa innanzi al giudice istruttore.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13.07.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Dichiarata inammissibile, con ordinanza resa in data 23.07.2023, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente e disposti accertamenti della Guardia di
Finanza territorialmente competente sulla complessiva condizione economico patrimoniale del e di acquisiti in data 10.10.2023 e Parte_1 CP_1
17.10.2023 i disposti accertamenti patrimoniali, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2023, poi sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza resa in data 11.12.2023 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, il G.I., riservava la causa in decisione al
Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e mandava alla cancelleria per la comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 03.01.2024, concludeva perché fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente un congruo assegno di mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma
1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pro- nuncia di separazione coniugale.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va preliminarmente rilevato che, come già eccepito in sede di prima udienza di comparizione dei coniugi, la figlia è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, sicché nulla Per_3 deve essere disposto in merito alla disciplina di affido della stessa e delle visite del genitore non collocatario.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli e , Per_2 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età dei figli e Per_2 Per_3
(rispettivamente di anni 22 e 18) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 400,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 01.02.2025, confermando, difatti, quanto previsto con provvedimenti presidenziali.
Nella specie, la resistente ha dichiarato di lavorare per sei mesi all'anno e di pagare 400,00 euro per il canone di locazione della casa in cui vive. Per come documentato dalla relazione della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, depositata in data 10.10.2023, infatti, la ha percepito un reddito lordo di euro CP_1
11.353,00 per l'anno 2020, di euro 8.681,00 per l'anno 2021 e di euro 17.100,00 per l'anno 2022 (cfr. modelli 730 in atti), per una media di euro 1.300,00 netti mensili per sei mesi. La resistente è inoltre proprietaria di 3 auto ed al 50 % di un terreno in Vico
Equense di 245 mq.
Di contro, sempre la relazione della Guardia di Finanza su citata, ha mostrato che il ricorrente, di professione autotrasportatore, ha percepito un reddito lordo di euro
14.662,00 per l'anno 2020, di euro 11.164,00 per l'anno 2021 e di euro 21.510,09 per l'anno 2023 (cfr. modelli RPF in atti): in quest'ultimo anno, infatti, il ricorrente è passato ad un lavoro a tempo indeterminato come autotrasportatore. Inoltre, il resistente è proprietario anch'egli di un terreno in Vico Equense. Per ciò che riguarda le uscite che deve sostenere il , si rileva come questi abbia contratto un prestito presso Pt_1
“ di euro 8.000,00 dal 19.03.2022, per una rata Organizzazione_1 mensile di circa euro 150,00. Infine, il paga la somma mensile di euro 375,00 per Pt_1 il canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Parte_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio).
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Nulla, invece, va disposto a titolo di concorso la mantenimento del figlio maggiore
, atteso che lo stesso è oramai inserito nel mondo lavorativo, sebbene con lavori Per_1 stagionali, per i quali percepisce una retribuzione di circa € 1.000,00 mensili.
Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, la resistente ha chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione
- Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n.
13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e dal tenore di vita goduto dai coniugi, si Pt_1 ritiene congruo fissare, a conferma di quanto disposto in sede presidenziale, in euro
100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della a nulla Pt_1 CP_1 rilevando il fatto che la stessa svolga attività lavorativa semestrale, circostanza questa che pur evidenziando, indubbiamente, l'attitudine al lavoro della resistente, non va a colmare quello che è lo squilibrio reddituale presente tra i due coniugi, considerate le entrate (e le uscite) delle parti come già su esposte. Nulla si dispone invece a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione, di cui si è tenuto conto nella valutazione della condizione economica delle parti ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
05.05.1972), e (nata a [...] il [...]); CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 1, parte I, ufficio 2, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
pone a carico di l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti. Detta somma va versata a entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal
01.02.2025;
pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1 siccome oramai maggiorenne ed economicamente indipendente;
pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di Parte_1 mantenimento di . Detta somma va versata a quest'ultima entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal 01.02.2025;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Agnello alla via A. Balsamo n. 35, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vico Equense alla via R. Bosco n. 491, presso lo studio dell'Avv. Antonino Di Martino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
Il P.M. concludeva in data 3.01.2024 perché fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente un congruo assegno di mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla moglie. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 09.01.2003 in Vico Equense e che dal rapporto CP_1 con la resistente erano nati tre figli: , in data 09.09.1998, , in data Per_1 Per_2
12.10.2002, e , in data 17.12.2004. Per_3
Il ricorrente chiedeva di disporre l'affido condiviso della figlia (allora) minore
, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno. Inoltre, Per_3 il chiedeva di porre l'obbligo a suo carico di corrisponderle a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento della figlia minore e del secondo figlio , maggiorenne Per_3 Per_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 500,00 mensili (euro 250 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale aderiva alla richiesta di pronuncia della CP_1 separazione giudiziale dal marito, rappresentando che la figlia aveva raggiunto la Per_3 maggiore età nelle more del giudizio e che, quindi, nulla doveva disporsi in merito alla disciplina dell'affido e delle visite di quest'ultima. Per ciò che concerneva, invece, la regolamentazione degli aspetti economici, la resistente deduceva di essere lavoratrice stagionale con un reddito semestrale di € 1.100,00 circa e di essere gravata del pagamento di un canone di locazione di € 400,00 mensili, oltre oneri aggiuntivi, laddove il ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato come autista, godeva di un reddito mensile variabile fra i 2.000,00 ed i 2.500,00 euro mensili;
chiedeva, pertanto, di porre l'obbligo in capo al di corrisponderle la complessiva somma mensile di euro Pt_1
950,00, di cui euro 600,00 per i due figli e , maggiorenni ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, euro 100,00 per il mantenimento del primogenito
, parzialmente autosufficiente in quanto lavoratore precario e stagionale con un Per_1 reddito di circa € 1.000,00 per sei mesi all'anno, nonché euro 250,00 per il mantenimento del coniuge (e più precisamente, euro 150,00 a titolo di mantenimento personale ed euro 100,00 per concorso nel pagamento del canone di locazione).
All'udienza di comparizione del 22.11.2021, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori ed urgenti, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di Pt_1 complessivi euro 500,00, di cui euro 200,00 per i figli e (oltre al 50 % delle Per_2 Per_3 spese straordinarie), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ed euro
100,00 per il mantenimento del coniuge. Il Presidente, infatti, rilevato che la figlia Per_3 era divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, nulla disponeva in ordine all'affidamento ed alla sua collocazione prevalente, nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Rinviava, infine, all'udienza del 27.03.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa innanzi al giudice istruttore.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13.07.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Dichiarata inammissibile, con ordinanza resa in data 23.07.2023, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente e disposti accertamenti della Guardia di
Finanza territorialmente competente sulla complessiva condizione economico patrimoniale del e di acquisiti in data 10.10.2023 e Parte_1 CP_1
17.10.2023 i disposti accertamenti patrimoniali, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2023, poi sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza resa in data 11.12.2023 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, il G.I., riservava la causa in decisione al
Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e mandava alla cancelleria per la comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 03.01.2024, concludeva perché fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente un congruo assegno di mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma
1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pro- nuncia di separazione coniugale.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va preliminarmente rilevato che, come già eccepito in sede di prima udienza di comparizione dei coniugi, la figlia è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, sicché nulla Per_3 deve essere disposto in merito alla disciplina di affido della stessa e delle visite del genitore non collocatario.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli e , Per_2 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età dei figli e Per_2 Per_3
(rispettivamente di anni 22 e 18) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 400,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 01.02.2025, confermando, difatti, quanto previsto con provvedimenti presidenziali.
Nella specie, la resistente ha dichiarato di lavorare per sei mesi all'anno e di pagare 400,00 euro per il canone di locazione della casa in cui vive. Per come documentato dalla relazione della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, depositata in data 10.10.2023, infatti, la ha percepito un reddito lordo di euro CP_1
11.353,00 per l'anno 2020, di euro 8.681,00 per l'anno 2021 e di euro 17.100,00 per l'anno 2022 (cfr. modelli 730 in atti), per una media di euro 1.300,00 netti mensili per sei mesi. La resistente è inoltre proprietaria di 3 auto ed al 50 % di un terreno in Vico
Equense di 245 mq.
Di contro, sempre la relazione della Guardia di Finanza su citata, ha mostrato che il ricorrente, di professione autotrasportatore, ha percepito un reddito lordo di euro
14.662,00 per l'anno 2020, di euro 11.164,00 per l'anno 2021 e di euro 21.510,09 per l'anno 2023 (cfr. modelli RPF in atti): in quest'ultimo anno, infatti, il ricorrente è passato ad un lavoro a tempo indeterminato come autotrasportatore. Inoltre, il resistente è proprietario anch'egli di un terreno in Vico Equense. Per ciò che riguarda le uscite che deve sostenere il , si rileva come questi abbia contratto un prestito presso Pt_1
“ di euro 8.000,00 dal 19.03.2022, per una rata Organizzazione_1 mensile di circa euro 150,00. Infine, il paga la somma mensile di euro 375,00 per Pt_1 il canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Parte_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio).
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Nulla, invece, va disposto a titolo di concorso la mantenimento del figlio maggiore
, atteso che lo stesso è oramai inserito nel mondo lavorativo, sebbene con lavori Per_1 stagionali, per i quali percepisce una retribuzione di circa € 1.000,00 mensili.
Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, la resistente ha chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione
- Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n.
13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e dal tenore di vita goduto dai coniugi, si Pt_1 ritiene congruo fissare, a conferma di quanto disposto in sede presidenziale, in euro
100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della a nulla Pt_1 CP_1 rilevando il fatto che la stessa svolga attività lavorativa semestrale, circostanza questa che pur evidenziando, indubbiamente, l'attitudine al lavoro della resistente, non va a colmare quello che è lo squilibrio reddituale presente tra i due coniugi, considerate le entrate (e le uscite) delle parti come già su esposte. Nulla si dispone invece a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione, di cui si è tenuto conto nella valutazione della condizione economica delle parti ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
05.05.1972), e (nata a [...] il [...]); CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 1, parte I, ufficio 2, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
pone a carico di l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti. Detta somma va versata a entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal
01.02.2025;
pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1 siccome oramai maggiorenne ed economicamente indipendente;
pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di Parte_1 mantenimento di . Detta somma va versata a quest'ultima entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal 01.02.2025;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano