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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3478/ 2024 r.g.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Calvi e Luca Bosco Parte_1
ATTORE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza dell' 11-4-2025 la parte attrice precisava le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473.bis.49 c.p.c. depositato il 26-7-2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 28-9-2010 matrimonio civile in Grottaglie con da cui non erano Controparte_1
nati figli, e che la moglie , a seguito di contrasti insorti aveva lasciato il tetto coniugale sin dal 2016,
chiedeva pronunziarsi la separazione dalla stessa alle condizioni che analiticamente indicava.
Chiedeva inoltre che all'esito , previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva la convenuta. All'udienza del 4-12-2024 erano assunti provvedimenti provvisori ed all'udienza del 10-4-2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione della domanda di separazione.
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta la quale sebbene ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito va pronunciata la separazione personale tra le parti per fatti obiettivi. L'articolo 151 c.c.,
statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice, rimaste prive di contestazione a causa della mancata costituzione della convenuta, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare, essendosi interrotte la convivenza e l'unione affettiva e familiare già da tempo antecedente alla proposizione del ricorso.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità,
insuscettibili di attenuazione con la ripresa della convivenza;
peraltro la convenuta non costituendosi in giudizio, ha mostrato di non avere nulla da opporre alla domanda di separazione.
Nulla può essere disposto per assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di prole.
Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, del tenore e delle ragioni della decisione, per compensare integralmente le spese del giudizio relative all'esame della domanda di separazione.
Con separata ordinanza deve essere disposto per il prosieguo del giudizio con decisione sulla domanda di divorzio cumulativamente proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale,parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
del 26-7-2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi , nata a [...] Controparte_1 (Bielorussia) il 4.2.1960, ed , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_1
in Grottaglie il 28-9-2010, con atto trascritto nell'apposito registro al n.11 , parte I, anno 2010;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di Grottaglie per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio relative all'esame della domanda di separazione;
4)provvede per il prosieguo del giudizio per l'esame della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'11.4.2025
IL PRESIDENTE est. (Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3478/ 2024 r.g.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Calvi e Luca Bosco Parte_1
ATTORE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza dell' 11-4-2025 la parte attrice precisava le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473.bis.49 c.p.c. depositato il 26-7-2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 28-9-2010 matrimonio civile in Grottaglie con da cui non erano Controparte_1
nati figli, e che la moglie , a seguito di contrasti insorti aveva lasciato il tetto coniugale sin dal 2016,
chiedeva pronunziarsi la separazione dalla stessa alle condizioni che analiticamente indicava.
Chiedeva inoltre che all'esito , previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva la convenuta. All'udienza del 4-12-2024 erano assunti provvedimenti provvisori ed all'udienza del 10-4-2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione della domanda di separazione.
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta la quale sebbene ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito va pronunciata la separazione personale tra le parti per fatti obiettivi. L'articolo 151 c.c.,
statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice, rimaste prive di contestazione a causa della mancata costituzione della convenuta, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare, essendosi interrotte la convivenza e l'unione affettiva e familiare già da tempo antecedente alla proposizione del ricorso.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità,
insuscettibili di attenuazione con la ripresa della convivenza;
peraltro la convenuta non costituendosi in giudizio, ha mostrato di non avere nulla da opporre alla domanda di separazione.
Nulla può essere disposto per assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di prole.
Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, del tenore e delle ragioni della decisione, per compensare integralmente le spese del giudizio relative all'esame della domanda di separazione.
Con separata ordinanza deve essere disposto per il prosieguo del giudizio con decisione sulla domanda di divorzio cumulativamente proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale,parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
del 26-7-2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi , nata a [...] Controparte_1 (Bielorussia) il 4.2.1960, ed , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_1
in Grottaglie il 28-9-2010, con atto trascritto nell'apposito registro al n.11 , parte I, anno 2010;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di Grottaglie per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio relative all'esame della domanda di separazione;
4)provvede per il prosieguo del giudizio per l'esame della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'11.4.2025
IL PRESIDENTE est. (Marcello Maggi)