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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 630/2022 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.04.2022, come da ricevuta di accettazione e consegna in atti, la in p.l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Paola, il in persona del Sindaco p.t., deducendo: di essere divenuta titolare, in Controparte_1 virtù di contratti di cessione pro-soluto, dei seguenti crediti: a) € 286.659,56 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Telecom Italia Spa e Enel Energia Spa e riepilogate nell'elenco sub doc. 2; b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, come riportato nell'elenco sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) sino al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi,
1 ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) € 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
e) €
121.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture prodotte (doc. 3 e che sono riepilogate nell'elenco sub doc. 4); i crediti per sorte Part capitale sussistenti in capo a oggetto di giudizio, ammontanti ad € 286.659,56 erano portati dalle fatture delle società Telecom Italia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., emesse a titolo di corrispettivo di Part somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente e cedute da queste ultime all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti esistenti e futuri (c.d. “cessione LIR”) redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente; tale cessione, ha avuto ad oggetto, oltre Part alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
la in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, è pertanto legittimata a richiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della sorte capitale di € 286.659,56.
Parte attrice, pertanto, domandava: in via principale, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al relativo pagamento in favore di i: €286.659,56 per sorte capitale;
interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€
121.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per: − sorte capitale;
− interessi Parte_1 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
− interessi
2 anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/2014, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del convenuto, parte attrice precisava le conclusioni e in data 09.07.2025 il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, deve darsi atto che parte attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, alla luce dei pagamenti parziali effettuati dal ha precisato di proseguire il giudizio, solo per i seguenti CP_1 crediti azionati: a) crediti per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto (doc.
8); b) interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 286.659,56 azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 286.659,56 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12., in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) € 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura Telecom costituente la sorta capitale azionata, oltre agli interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura il cui omesso puntuale pagamento ha generato l'importo di € 40; e) €121.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalla fattura prodotta (sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4), in relazione alle fatture in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre agli interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura il cui omesso puntuale pagamento ha generato l'importo di € 40.
3 In data 24.4.2025 parte attrice ha depositato istanza di rinuncia agli atti dichiarando di proseguire il giudizio “con esclusivo riferimento ai crediti portati dalla sorte capitale azionata e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 correlate alla sorte capitale azionata e di rinunciare agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati nel presente giudizio”.
Nel doc. 2, elenco riepilogativo, sono riportati i dati relativi alle fatture emesse dalle società Telecom
Italia S.p.A. (n. 64 fatture per un totale di €49.533,96) ed Enel Energia S.p.A. (n.218 fatture per un totale € 237.125,60), per un ammontare complessivo di € 286.659,56.
Sono state allegate, inoltre, n. 4 fatture (Fattura n. 90000706, del 20/01/2021, di € 200,00; Fattura n.
90006987, del 23/04/2021, di € 480,00; Fattura n. 90008540, del 27/05/202, di € 14.160,00; Fattura
n. 90008541, del 27/05/2021, di € 106,840.00) di al recante la Parte_2 Controparte_1 dicitura “Spese recupero a debitore” per un importo complessivo di € 121.680,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno.
Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice ha prodotto, con allegato n.14, denominato
“ENEL ENERGIA.zip” certificazione relativa al POD, il contratto del 16.12.2008, codice
010772663, stipulato tra il Comune di ed , per la CP_1 Controparte_2 fornitura nei 50 siti indicati nell'allegato “C” del medesimo contratto.
Il suddetto allegato si compone altresì di n.74 fatture di Enel Energia S.p.A. di cui, la prima riferita al periodo settembre-ottobre 2021,emessa il 12.11.21, la seconda emessa il13.11.21 e, tutte le altre, riferite al periodo ottobre 2021, con data di emissione 16.11.21, per un totale di € 83.608,59; le medesime fatture sono state allegate anche in formato elettronico;
l'allegato 14, denominato “ENEL
ENERGIA (2).zip” si compone di n. 72 fatture emesse da Enel Energia, riferite al periodo novembre
2021, con data di emissione 12.12.21, per un totale pari ad € 84.814,08; l'allegato 14, denominato
“Enel Energia (3).zip” contiene, n. 72 fatture emesse dal Enel Energia, di cui, le prime 38 sono riferite al periodo ottobre 2021, con data di emissione 16.11.21, le restanti sono invece riferite al periodo novembre 2021, con data di emissione 12.12.2021, per un totale di € 68.702,93; per un totale di n.
218 fatture prodotte di ammontare complessivo pari ad € 237,125.60.
Con la memoria ex art 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., parte attrice ha precisato, con riferimento ai crediti costituenti la sorta capitale portata dalle fatture emesse da Enel Energia, che la fornitura per l'anno
2021, in favore del resistente, è stata erogata, in regime di salvaguardia, in conformità a CP_1 quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 (cfr. doc.
9) e che Enel Energia, per l'anno 2021, era stata individuata quale soggetto esercente il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Legge 125/07, in particolare per la Regione
Calabria (cfr. doc.10).
4 Con allegato n.19 denominato TELECOM ITALIA, sono prodotte, tra l'altro, le ulteriori fatture costituenti la residua parte della sorte capitale azionata.
Le medesime fatture sono state prodotte in formato elettronico (cfr. Allegato TELECOM n. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13).
È stata inoltre allegata, da parte attrice, la documentazione contrattuale inerente ai rapporti contrattuali intercorsi tra il e la Telecom. Controparte_1
Parte attrice ha allegato i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di Per quanto concerne la cessione di crediti CP_1 da Enel Energia S.p.a. a redatta dal Notaio il 23.12.21, rep. N. 64556 Parte_1 Persona_1
e Racc. n. 33438, essa è stata notificata tramite pec al il 14.1.22. Controparte_1
Per quanto riguarda, invece, la cessione dei crediti da Telecom Italia S.p.A. a Parte_1 redatta dal Notaio in data 30.7.21, la stessa è stata notificata tramite pec Persona_2 al in data 6.8.21. Controparte_1
Va evidenziato che, in base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Tanto precisato, dal compendio probatorio in atti, la domanda attorea proposta in via subordinata risulta fondata e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.
Con riguardo ai crediti ceduti dalla società Telecom Italia S.p.A., nell'elenco riepilogativo contenuto nel doc.2 sono riportate n. 64 fatture, emesse dalle società Telecom Italia S.p.A. / TIM S.p.A., per un totale di € 49.533,96.
Tali crediti sono corroborati dalla documentazione contrattuale prodotta e dalle fatture allegate.
Con riguardo ai crediti ceduti da Enel energia S.p.A., in conformità all'elenco riepilogativo prodotto in atti, sono state prodotte n. 218 fatture e, sulla scorta della documentazione allegata, risulta accertato un credito per sorte capitale pari ad € 237.125,60.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la pretesa creditoria azionata da deve ritenersi fondata Pt_1 per sorte capitale per un ammontare pari ad € 286.659,56.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) quando il rapporto “sia contestato fra le parti”, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
5 Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto
(Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, pur evidenziando che in caso di contumacia non è applicabile in principio di non contestazione (cfr. Cass. 14623/2009), precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice” (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2) (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda...tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301)”. Va, altresì, precisato che, anche qualora la domanda principale fosse ritenuta infondata per nullità dei titoli contrattuali (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015, secondo cui “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”), relativamente ai predetti crediti, questi sarebbero comunque da riconoscere, per le esposte ragioni, sulla scorta della domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice “in via ulteriormente subordinata”.
“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza
6 di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. Sez. U., Sentenza
n. 33954 del 05/12/2023).
Come chiarito da altra recente sentenza di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7178 del
18/03/2024), “l'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice…La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della
P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c.
(Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3,
n. 3905 del 18 febbraio 2010). Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez.
3, n. 10427 del 18 luglio 2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass.,
Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque,
l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece,
l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023)”.
Sono inoltre dovuti: gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 11.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno (€ 40,00 moltiplicato per n. 282 fatture).
Il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo
7 e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1566/2023).
Va rilevato, infine, che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12043 del 01/07/2004).
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'attrice, a pag. 11 dell'atto di citazione, ha chiesto “in via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 le causali ivi indicate.
Va rilevato che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) e che, attesa la riportata domanda subordinata, non si configura una soccombenza parziale dell'attrice.
Evidenziato che “nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass.
n. 26043/2020) e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 260.001 a € 520.000, parametrato al decisum), seguono la soccombenza di parte convenuta, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 630/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata dall'attrice in via subordinata, condanna il CP_1 convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, di:
-€ 286.659,56 per sorte capitale;
8 -interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 11.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno (€ 40,00 moltiplicato per n. 282 fatture);
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in CP_1
p.l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi, € 17.252,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 31.10.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 630/2022 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.04.2022, come da ricevuta di accettazione e consegna in atti, la in p.l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Paola, il in persona del Sindaco p.t., deducendo: di essere divenuta titolare, in Controparte_1 virtù di contratti di cessione pro-soluto, dei seguenti crediti: a) € 286.659,56 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Telecom Italia Spa e Enel Energia Spa e riepilogate nell'elenco sub doc. 2; b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, come riportato nell'elenco sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) sino al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi,
1 ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) € 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
e) €
121.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture prodotte (doc. 3 e che sono riepilogate nell'elenco sub doc. 4); i crediti per sorte Part capitale sussistenti in capo a oggetto di giudizio, ammontanti ad € 286.659,56 erano portati dalle fatture delle società Telecom Italia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., emesse a titolo di corrispettivo di Part somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente e cedute da queste ultime all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti esistenti e futuri (c.d. “cessione LIR”) redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente; tale cessione, ha avuto ad oggetto, oltre Part alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
la in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, è pertanto legittimata a richiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della sorte capitale di € 286.659,56.
Parte attrice, pertanto, domandava: in via principale, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al relativo pagamento in favore di i: €286.659,56 per sorte capitale;
interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€
121.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per: − sorte capitale;
− interessi Parte_1 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
− interessi
2 anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/2014, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del convenuto, parte attrice precisava le conclusioni e in data 09.07.2025 il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, deve darsi atto che parte attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, alla luce dei pagamenti parziali effettuati dal ha precisato di proseguire il giudizio, solo per i seguenti CP_1 crediti azionati: a) crediti per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto (doc.
8); b) interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 286.659,56 azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 286.659,56 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12., in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) € 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura Telecom costituente la sorta capitale azionata, oltre agli interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura il cui omesso puntuale pagamento ha generato l'importo di € 40; e) €121.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalla fattura prodotta (sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4), in relazione alle fatture in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre agli interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura il cui omesso puntuale pagamento ha generato l'importo di € 40.
3 In data 24.4.2025 parte attrice ha depositato istanza di rinuncia agli atti dichiarando di proseguire il giudizio “con esclusivo riferimento ai crediti portati dalla sorte capitale azionata e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 correlate alla sorte capitale azionata e di rinunciare agli atti del giudizio con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati nel presente giudizio”.
Nel doc. 2, elenco riepilogativo, sono riportati i dati relativi alle fatture emesse dalle società Telecom
Italia S.p.A. (n. 64 fatture per un totale di €49.533,96) ed Enel Energia S.p.A. (n.218 fatture per un totale € 237.125,60), per un ammontare complessivo di € 286.659,56.
Sono state allegate, inoltre, n. 4 fatture (Fattura n. 90000706, del 20/01/2021, di € 200,00; Fattura n.
90006987, del 23/04/2021, di € 480,00; Fattura n. 90008540, del 27/05/202, di € 14.160,00; Fattura
n. 90008541, del 27/05/2021, di € 106,840.00) di al recante la Parte_2 Controparte_1 dicitura “Spese recupero a debitore” per un importo complessivo di € 121.680,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno.
Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice ha prodotto, con allegato n.14, denominato
“ENEL ENERGIA.zip” certificazione relativa al POD, il contratto del 16.12.2008, codice
010772663, stipulato tra il Comune di ed , per la CP_1 Controparte_2 fornitura nei 50 siti indicati nell'allegato “C” del medesimo contratto.
Il suddetto allegato si compone altresì di n.74 fatture di Enel Energia S.p.A. di cui, la prima riferita al periodo settembre-ottobre 2021,emessa il 12.11.21, la seconda emessa il13.11.21 e, tutte le altre, riferite al periodo ottobre 2021, con data di emissione 16.11.21, per un totale di € 83.608,59; le medesime fatture sono state allegate anche in formato elettronico;
l'allegato 14, denominato “ENEL
ENERGIA (2).zip” si compone di n. 72 fatture emesse da Enel Energia, riferite al periodo novembre
2021, con data di emissione 12.12.21, per un totale pari ad € 84.814,08; l'allegato 14, denominato
“Enel Energia (3).zip” contiene, n. 72 fatture emesse dal Enel Energia, di cui, le prime 38 sono riferite al periodo ottobre 2021, con data di emissione 16.11.21, le restanti sono invece riferite al periodo novembre 2021, con data di emissione 12.12.2021, per un totale di € 68.702,93; per un totale di n.
218 fatture prodotte di ammontare complessivo pari ad € 237,125.60.
Con la memoria ex art 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., parte attrice ha precisato, con riferimento ai crediti costituenti la sorta capitale portata dalle fatture emesse da Enel Energia, che la fornitura per l'anno
2021, in favore del resistente, è stata erogata, in regime di salvaguardia, in conformità a CP_1 quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 (cfr. doc.
9) e che Enel Energia, per l'anno 2021, era stata individuata quale soggetto esercente il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Legge 125/07, in particolare per la Regione
Calabria (cfr. doc.10).
4 Con allegato n.19 denominato TELECOM ITALIA, sono prodotte, tra l'altro, le ulteriori fatture costituenti la residua parte della sorte capitale azionata.
Le medesime fatture sono state prodotte in formato elettronico (cfr. Allegato TELECOM n. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13).
È stata inoltre allegata, da parte attrice, la documentazione contrattuale inerente ai rapporti contrattuali intercorsi tra il e la Telecom. Controparte_1
Parte attrice ha allegato i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di Per quanto concerne la cessione di crediti CP_1 da Enel Energia S.p.a. a redatta dal Notaio il 23.12.21, rep. N. 64556 Parte_1 Persona_1
e Racc. n. 33438, essa è stata notificata tramite pec al il 14.1.22. Controparte_1
Per quanto riguarda, invece, la cessione dei crediti da Telecom Italia S.p.A. a Parte_1 redatta dal Notaio in data 30.7.21, la stessa è stata notificata tramite pec Persona_2 al in data 6.8.21. Controparte_1
Va evidenziato che, in base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Tanto precisato, dal compendio probatorio in atti, la domanda attorea proposta in via subordinata risulta fondata e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.
Con riguardo ai crediti ceduti dalla società Telecom Italia S.p.A., nell'elenco riepilogativo contenuto nel doc.2 sono riportate n. 64 fatture, emesse dalle società Telecom Italia S.p.A. / TIM S.p.A., per un totale di € 49.533,96.
Tali crediti sono corroborati dalla documentazione contrattuale prodotta e dalle fatture allegate.
Con riguardo ai crediti ceduti da Enel energia S.p.A., in conformità all'elenco riepilogativo prodotto in atti, sono state prodotte n. 218 fatture e, sulla scorta della documentazione allegata, risulta accertato un credito per sorte capitale pari ad € 237.125,60.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la pretesa creditoria azionata da deve ritenersi fondata Pt_1 per sorte capitale per un ammontare pari ad € 286.659,56.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) quando il rapporto “sia contestato fra le parti”, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
5 Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto
(Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, pur evidenziando che in caso di contumacia non è applicabile in principio di non contestazione (cfr. Cass. 14623/2009), precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice” (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2) (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda...tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301)”. Va, altresì, precisato che, anche qualora la domanda principale fosse ritenuta infondata per nullità dei titoli contrattuali (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015, secondo cui “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”), relativamente ai predetti crediti, questi sarebbero comunque da riconoscere, per le esposte ragioni, sulla scorta della domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attrice “in via ulteriormente subordinata”.
“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza
6 di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. Sez. U., Sentenza
n. 33954 del 05/12/2023).
Come chiarito da altra recente sentenza di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7178 del
18/03/2024), “l'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice…La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della
P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c.
(Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3,
n. 3905 del 18 febbraio 2010). Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez.
3, n. 10427 del 18 luglio 2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass.,
Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque,
l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece,
l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023)”.
Sono inoltre dovuti: gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 11.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno (€ 40,00 moltiplicato per n. 282 fatture).
Il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo
7 e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1566/2023).
Va rilevato, infine, che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12043 del 01/07/2004).
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'attrice, a pag. 11 dell'atto di citazione, ha chiesto “in via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 le causali ivi indicate.
Va rilevato che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) e che, attesa la riportata domanda subordinata, non si configura una soccombenza parziale dell'attrice.
Evidenziato che “nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass.
n. 26043/2020) e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 260.001 a € 520.000, parametrato al decisum), seguono la soccombenza di parte convenuta, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 630/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata dall'attrice in via subordinata, condanna il CP_1 convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, di:
-€ 286.659,56 per sorte capitale;
8 -interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 11.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, a titolo di risarcimento forfettario del danno (€ 40,00 moltiplicato per n. 282 fatture);
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in CP_1
p.l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi, € 17.252,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 31.10.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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