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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3246/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Platino Caffe' Societa' A Responsabilita' Limitata Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Viale Pier Luigi Nervi N. 270 04100
Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1137/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010594U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. MUO170010594U relativo all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2017 (periodo 15 maggio – 31 dicembre 2017), l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio – SOT Latina
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'ora in avanti DM) contestava alla SOCIETA' 1 (di seguito,
CTD) l'omesso versamento del tributo dovuto sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, nonché alla Ricorrente_1 (di seguito, bookmaker) la responsabilità in solido ai sensi degli artt. 1 e 3 del d. lgs. n. 504/1998, come interpretati dalla l. n. 220/2010, art. 1, comma 66.
Avverso tale atto impositivo, il CTD e il bookmaker proponevano ricorso innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Latina, sezione I;
all'esito, con sentenza n. 1137/2023, il ricorso veniva rigettato.
Con atto di appello depositato dagli odierni appellanti (CTD e bookmaker), si chiede la riforma della decisione di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento, deducendo – anche in riproposizione delle eccezioni già formulate nel precedente grado – i seguenti motivi di gravame, che si riassumono ed evidenziano:
1. Eccessiva durata della verifica / violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento: si lamenta l'irr ragionevole protrazione dell'azione accertativa sull'annualità 2017, a fronte di versamenti dell'Imposta
Unica che il gruppo Ricorrente_1 afferma di avere eseguito sin dal 2011, con conseguente lesione dell'affidamento ingenerato.
2. Mancata traduzione in lingua inglese degli atti notificati al soggetto estero e violazione del diritto di difesa
(art. 24 Cost.): si eccepisce la nullità per difetto di traduzione verso il bookmaker NAZIONALITA' e l'omesso avvertimento circa il diritto di rifiutare atti non tradotti, richiamandosi regolamenti e prassi in tema di notificazioni transfrontaliere e garanzie del destinatario straniero.
3. Difetto di motivazione e di istruttoria dell'avviso: si deduce l'assenza di adeguata motivazione comparativa e l'omessa valutazione della copiosa documentazione prodotta (reports contabili della “raccolta fisica”, conti del “terminale virtuale”, fatture sulle provvigioni, bonifici di riversamento al bookmaker, nonché perizie giurate tecniche e informatiche); si richiama l'art. 7 L. n. 212/2000 e il riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.
c. e art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
4. Insussistenza del presupposto impositivo in capo al CTD e errata individuazione del soggetto passivo: il CTD viene qualificato dagli appellanti come mero “sportello virtuale/centro servizi” che non gestisce l'alea della scommessa (gestita esclusivamente dal bookmaker), onde non sarebbe “gestore” ai sensi degli artt.
1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998, interpretati dalla l. n. 220/2010.
5. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi di imparzialità, terzietà ed efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; art. 12 Statuto del contribuente;
artt. 41 Carta UE e 6 CEDU): si censura, tra l'altro, l'unicità del soggetto interlocutore (DM che verifica, accerta, notifica e resiste in giudizio)
e l'assenza di un contraddittorio effettivo sulle risultanze.
6. Avvenuto assolvimento dell'Imposta Unica e illegittimo ricorso al metodo induttivo: si afferma l'avvenuto pagamento dell'imposta correlata alle scommesse “fisiche” tramite il conto di “terminale virtuale”; si contesta, quindi, l'opzione induttiva (media provinciale/aliquota massima) nonostante la produzione di elementi analitici, con violazione dell'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011.
7. Erronea determinazione della base imponibile e dell'aliquota per il 2017: dal 1° gennaio 2016 la IU sarebbe, per le scommesse a quota fissa non ippiche, da applicarsi sul margine (giocato – vinto) ai sensi dell'art. 1, comma 945, l. n. 208/2015, e non sulla raccolta;
si denunciano, pertanto, errori nella base imponibile e nell'aliquota adottate, con richiamo a pronunce di merito favorevoli.
8. Territorialità e doppia imposizione: si sostiene che il contratto di scommessa si perfezioni e venga accettato a Malta (server e gestione ivi localizzati), con imposizione locale (“betting tax”), onde in Italia difetterebbe il presupposto territoriale dell'imposta e si violerebbero i principi OCSE sul place of effective management.
9. Discriminazione e restrizioni alle libertà del TFUE (artt. 49 e 56); istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE
e di questione di legittimità costituzionale: si censura il sistema concessorio (con richiami a giurisprudenza europea) e, in particolare, il meccanismo della l. n. 190/2014, art. 1, comma 644, lett. g) (imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale) ritenuto sproporzionato e penalizzante per i CTD collegati a operatori esteri.
Si è costituita DM con controdeduzioni depositate, con le quali ha chiesto il rigetto del gravame, svolgendo difese articolate. In sintesi, l'Ufficio: eccepisce la tempestività della notifica dell'avviso (art. 24, comma 9, d.l. n. 98/2011: 31 dicembre del quinto anno), risultando la notifica eseguita entro il 19 dicembre 2022; nega l'obbligo di traduzione in materia fiscale e l'esistenza di lesione effettiva del diritto di difesa, richiamando arresti di Cassazione;
afferma la sufficienza della motivazione e la legittimità del ricorso al metodo analitico ove gli elementi siano disponibili e induttivo (media provinciale/aliquota massima) in caso di documentazione insufficiente, ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g, l. n. 190/2014; nega la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati (IU), richiamando la giurisprudenza di legittimità; ribadisce che la IU è dovuta da chiunque gestisca/raccolga scommesse sul territorio italiano anche senza concessione, in base agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998 come interpretati dalla l. n. 220/2010, con coobbligazione del bookmaker, e che la territorialità si radica in Italia per la puntata/accettazione resa verso il pubblico;
esclude profili di incompatibilità col diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto la compatibilità, in linea di massima, dell'assoggettamento ad IU di CTD italiani e dei bookmaker esteri in solido, a prescindere dalla concessione;
difende, infine, la ricostruzione della base imponibile e il regime post-2014/2016, precisando le condizioni di applicazione dell'imponibile forfetario e distinguendo tra soggetti che si sono regolarizzati e soggetti non regolarizzati, negando ogni discriminazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.1. Regola del margine dal 1° gennaio 2016
Per effetto dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle scommesse a quota fissa non ippiche l'Imposta Unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte (c.d. margine).
Tale disposizione ha natura chiara e immediatamente precettiva ed è stata ribadita dalla prassi amministrativa
DM (note operative di gennaio–febbraio 2016), che hanno dettagliato criteri, periodicità e modalità di liquidazione sul margine.
Questa transizione dal criterio della raccolta lorda al margine è inoltre costantemente riconosciuta dalla divulgazione specialistica e dalla prassi operativa del settore, che descrive come parametro tributario rilevante la differenza ricavi – vincite, in luogo del volume della raccolta.
1.2. Giurisprudenza di merito (2015–2025) sul margine
Nel filone giurisprudenziale di merito sviluppatosi nel 2025, diversi Collegi hanno affermato che dal 2016 la base imponibile dell'IU va determinata sul margine effettivo per tutti gli operatori, senza differenze legate al possesso del titolo concessorio, così da rispettare il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.: si segnalano le pronunce della CGT di Milano (primo grado n. 3845 del 6.10.2025) e della CGT di II grado della Lombardia (sentenze n. 2914/2915/2916/2917 del 23.12.2025), nonché la CGT di Firenze (n. 418 del
26.5.2025), che hanno censurato i tentativi di mantenere, per operatori non concessi, la forfetizzazione sulla raccolta (triplo della media provinciale) e hanno imposto la rideterminazione sul margine.
1.3. Il caso concreto: annualità 2017
Nella presente controversia, l'Ufficio ha determinato l'imposta sulla raccolta, applicando criteri induttivi (tripla media provinciale/aliquote massime) nonostante gli appellanti avessero prodotto documentazione analitica
(report contabili, perizie, tracciabilità dei flussi) idonea alla ricostruzione del margine. Tale metodo contrasta con l'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e con l'orientamento giurisprudenziale di merito sopra richiamato, risultando pertanto illegittimo.
2. Soggettività passiva dal 2016: ruolo del CTD e del bookmaker
2.1. Qualificazione del tributo e soggetto passivo principale
Dal 2016, la normativa (art. 1, comma 945, L. 208/2015) ha trasformato l'imposizione in un prelievo sul margine dell'attività imprenditoriale di gioco. In tale schema, il soggetto passivo principale è il bookmaker che gestisce il rischio e determina quote/pagamenti; mentre il CTD, ove svolga funzioni meramente ausiliarie
(promozione/trasmissione dati), non manifesta direttamente la capacità contributiva colpita dal tributo. La giurisprudenza di merito lombarda 2025 ha recepito questa impostazione, imponendo all'Amministrazione di rideterminare l'imposta “alle medesime condizioni dei concessionari statali”, ossia sul margine, e escludendola debenza della IU in capo ai CTD per le annualità post–2016.
2.2. Compatibilità con il diritto dell'Unione
Tale approdo non contrasta con la sentenza CGUE, C-788/18 (26 febbraio 2020), la quale ha ritenuto, in linea di principio, compatibile con l'art. 56 TFUE l'assoggettamento all'IU dei CTD stabiliti in Italia e dei bookmaker esteri in solido (con riferimento, in specie, alle annualità post–2011 e al quadro previgente). La compatibilità riguarda titolo impositivo e solidarietà, non legittima, per le annualità successive al 2015, una determinazione sulla raccolta in luogo del margine né l'uso di schemi forfetari sanzionatori laddove vi sia documentazione analitica.
2.3. Giurisprudenza di legittimità sulla soggettività
La Cassazione (ord. 20560/2024; 11716/2024; 18775/2024; 19284/2024; 13818/2025; 17518/2025) ha consolidato il principio per cui il presupposto impositivo sussiste anche nei confronti di CTD che operano per bookmaker esteri, specie per periodi anteriori al nuovo regime, e ha chiarito la compatibilità eurounitaria del prelievo;
al contempo, ha riconosciuto in alcuni casi l'“incertezza normativa oggettiva” ai fini sanzionatori per annualità risalenti. Nell'odierno contesto (anno 2017), è decisivo il criterio del margine sul bookmaker;
l'orientamento di merito del 2025 privilegia l'imputazione al bookmaker e esclude il CTD post–2016 quando meramente ausiliario.
3. Metodo induttivo e motivazione dell'atto
3.1. Presupposti dell'accertamento induttivo nel settore giochi
Il ricorso al metodo induttivo (tra cui la forfetizzazione sul triplo della media provinciale) è ammissibile solo in difetto di elementi documentali idonei a ricostruire analiticamente la base imponibile. La forfetizzazione richiamata trae origine dall'art. 1, comma 644, L. 190/2014 e dal rinvio alle modalità dell'art. 24, comma 10,
D.L. 98/2011, utilizzata in sede di regolarizzazione e di accertamento quando manchino dati analitici riferibili al contribuente.
La CGT di Firenze (sentenza n. 418/2025) ha, peraltro, esplicitamente chiarito che solo “non disponendo della documentazione di riferimento” è legittimo ricorrere a ricostruzioni induttive basate su dati medi (raccolta/ vincite) del territorio di riferimento;
altrimenti, l'Ufficio deve valutare la contabilità analitica del contribuente e parametrare l'imposta al margine.
3.2. Vizi dell'atto nel caso concreto (difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000)
Nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato l'induttivo senza motivare l'inidoneità della documentazione prodotta
(report contabili, perizie, tracciabilità dei flussi) e senza confrontarsi con il criterio legale del margine;
l'atto risulta quindi viziato per difetto di motivazione e violazione dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), oltre che per erronea determinazione della base imponibile. Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di merito sul punto.
4. Questioni ulteriori (assorbite)
Le ulteriori censure (traduzione, contraddittorio endoprocedimentale, territorialità) sono assorbite dall'accoglimento dei motivi centrali su base imponibile e soggettività. Si rammenta che, nel quadro previgente alla riforma, per i tributi non armonizzati non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio a pena di nullità; le Sezioni Unite (2025) hanno ridefinito l'istituto alla luce dell'art.
6-bis dello Statuto (introdotto dal d.lgs. 219/2023), ma si tratta di evoluzione non dirimente rispetto all'anno d'imposta 2017 qui in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio:
1. Accoglie l'appello proposto da SOCIETA' 1 e da Ricorrente_1 e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1137/2023della CGT di primo grado di Latina;
la determinazione dell'imposta per l'anno 2017 deve avvenire sul margine ex art. 1, comma 945, L. 208/2015, come ribadito da prassi DM e giurisprudenza di merito (CGT Milano/Firenze; CGT II grado Lombardia).
2. Annulla l'avviso di accertamento n. MUO170010594U relativo all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno 2017, per erronea determinazione della base imponibile (dovuta sul margine) e per illegittimo ricorso al metodo induttivo in presenza di documentazione analitica idonea;
richiamo, per il criterio del margine, all'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e note DM;
per i limiti all'induttivo, agli indirizzi CGT Firenze e al quadro art. 24 D.L. 98/2011/L. 190/2014.
3. Dichiara assorbite le restanti censure (contraddittorio, traduzione, territorialità), stante la decisività dei vizi sulla base imponibile e sul metodo.
4. Compensa le spese, sia per il primo grado di giudizio che per il presente appello considerata l'alterna giurisprudenza di merito registrata nel 2025 sul tema (CGT Milano, Firenze, CGT II grado Lombardia), e gli ancora recenti assestamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3246/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Platino Caffe' Societa' A Responsabilita' Limitata Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Viale Pier Luigi Nervi N. 270 04100
Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1137/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010594U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. MUO170010594U relativo all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2017 (periodo 15 maggio – 31 dicembre 2017), l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio – SOT Latina
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'ora in avanti DM) contestava alla SOCIETA' 1 (di seguito,
CTD) l'omesso versamento del tributo dovuto sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, nonché alla Ricorrente_1 (di seguito, bookmaker) la responsabilità in solido ai sensi degli artt. 1 e 3 del d. lgs. n. 504/1998, come interpretati dalla l. n. 220/2010, art. 1, comma 66.
Avverso tale atto impositivo, il CTD e il bookmaker proponevano ricorso innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Latina, sezione I;
all'esito, con sentenza n. 1137/2023, il ricorso veniva rigettato.
Con atto di appello depositato dagli odierni appellanti (CTD e bookmaker), si chiede la riforma della decisione di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento, deducendo – anche in riproposizione delle eccezioni già formulate nel precedente grado – i seguenti motivi di gravame, che si riassumono ed evidenziano:
1. Eccessiva durata della verifica / violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento: si lamenta l'irr ragionevole protrazione dell'azione accertativa sull'annualità 2017, a fronte di versamenti dell'Imposta
Unica che il gruppo Ricorrente_1 afferma di avere eseguito sin dal 2011, con conseguente lesione dell'affidamento ingenerato.
2. Mancata traduzione in lingua inglese degli atti notificati al soggetto estero e violazione del diritto di difesa
(art. 24 Cost.): si eccepisce la nullità per difetto di traduzione verso il bookmaker NAZIONALITA' e l'omesso avvertimento circa il diritto di rifiutare atti non tradotti, richiamandosi regolamenti e prassi in tema di notificazioni transfrontaliere e garanzie del destinatario straniero.
3. Difetto di motivazione e di istruttoria dell'avviso: si deduce l'assenza di adeguata motivazione comparativa e l'omessa valutazione della copiosa documentazione prodotta (reports contabili della “raccolta fisica”, conti del “terminale virtuale”, fatture sulle provvigioni, bonifici di riversamento al bookmaker, nonché perizie giurate tecniche e informatiche); si richiama l'art. 7 L. n. 212/2000 e il riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.
c. e art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
4. Insussistenza del presupposto impositivo in capo al CTD e errata individuazione del soggetto passivo: il CTD viene qualificato dagli appellanti come mero “sportello virtuale/centro servizi” che non gestisce l'alea della scommessa (gestita esclusivamente dal bookmaker), onde non sarebbe “gestore” ai sensi degli artt.
1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998, interpretati dalla l. n. 220/2010.
5. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi di imparzialità, terzietà ed efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; art. 12 Statuto del contribuente;
artt. 41 Carta UE e 6 CEDU): si censura, tra l'altro, l'unicità del soggetto interlocutore (DM che verifica, accerta, notifica e resiste in giudizio)
e l'assenza di un contraddittorio effettivo sulle risultanze.
6. Avvenuto assolvimento dell'Imposta Unica e illegittimo ricorso al metodo induttivo: si afferma l'avvenuto pagamento dell'imposta correlata alle scommesse “fisiche” tramite il conto di “terminale virtuale”; si contesta, quindi, l'opzione induttiva (media provinciale/aliquota massima) nonostante la produzione di elementi analitici, con violazione dell'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011.
7. Erronea determinazione della base imponibile e dell'aliquota per il 2017: dal 1° gennaio 2016 la IU sarebbe, per le scommesse a quota fissa non ippiche, da applicarsi sul margine (giocato – vinto) ai sensi dell'art. 1, comma 945, l. n. 208/2015, e non sulla raccolta;
si denunciano, pertanto, errori nella base imponibile e nell'aliquota adottate, con richiamo a pronunce di merito favorevoli.
8. Territorialità e doppia imposizione: si sostiene che il contratto di scommessa si perfezioni e venga accettato a Malta (server e gestione ivi localizzati), con imposizione locale (“betting tax”), onde in Italia difetterebbe il presupposto territoriale dell'imposta e si violerebbero i principi OCSE sul place of effective management.
9. Discriminazione e restrizioni alle libertà del TFUE (artt. 49 e 56); istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE
e di questione di legittimità costituzionale: si censura il sistema concessorio (con richiami a giurisprudenza europea) e, in particolare, il meccanismo della l. n. 190/2014, art. 1, comma 644, lett. g) (imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale) ritenuto sproporzionato e penalizzante per i CTD collegati a operatori esteri.
Si è costituita DM con controdeduzioni depositate, con le quali ha chiesto il rigetto del gravame, svolgendo difese articolate. In sintesi, l'Ufficio: eccepisce la tempestività della notifica dell'avviso (art. 24, comma 9, d.l. n. 98/2011: 31 dicembre del quinto anno), risultando la notifica eseguita entro il 19 dicembre 2022; nega l'obbligo di traduzione in materia fiscale e l'esistenza di lesione effettiva del diritto di difesa, richiamando arresti di Cassazione;
afferma la sufficienza della motivazione e la legittimità del ricorso al metodo analitico ove gli elementi siano disponibili e induttivo (media provinciale/aliquota massima) in caso di documentazione insufficiente, ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g, l. n. 190/2014; nega la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati (IU), richiamando la giurisprudenza di legittimità; ribadisce che la IU è dovuta da chiunque gestisca/raccolga scommesse sul territorio italiano anche senza concessione, in base agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998 come interpretati dalla l. n. 220/2010, con coobbligazione del bookmaker, e che la territorialità si radica in Italia per la puntata/accettazione resa verso il pubblico;
esclude profili di incompatibilità col diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto la compatibilità, in linea di massima, dell'assoggettamento ad IU di CTD italiani e dei bookmaker esteri in solido, a prescindere dalla concessione;
difende, infine, la ricostruzione della base imponibile e il regime post-2014/2016, precisando le condizioni di applicazione dell'imponibile forfetario e distinguendo tra soggetti che si sono regolarizzati e soggetti non regolarizzati, negando ogni discriminazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.1. Regola del margine dal 1° gennaio 2016
Per effetto dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle scommesse a quota fissa non ippiche l'Imposta Unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte (c.d. margine).
Tale disposizione ha natura chiara e immediatamente precettiva ed è stata ribadita dalla prassi amministrativa
DM (note operative di gennaio–febbraio 2016), che hanno dettagliato criteri, periodicità e modalità di liquidazione sul margine.
Questa transizione dal criterio della raccolta lorda al margine è inoltre costantemente riconosciuta dalla divulgazione specialistica e dalla prassi operativa del settore, che descrive come parametro tributario rilevante la differenza ricavi – vincite, in luogo del volume della raccolta.
1.2. Giurisprudenza di merito (2015–2025) sul margine
Nel filone giurisprudenziale di merito sviluppatosi nel 2025, diversi Collegi hanno affermato che dal 2016 la base imponibile dell'IU va determinata sul margine effettivo per tutti gli operatori, senza differenze legate al possesso del titolo concessorio, così da rispettare il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.: si segnalano le pronunce della CGT di Milano (primo grado n. 3845 del 6.10.2025) e della CGT di II grado della Lombardia (sentenze n. 2914/2915/2916/2917 del 23.12.2025), nonché la CGT di Firenze (n. 418 del
26.5.2025), che hanno censurato i tentativi di mantenere, per operatori non concessi, la forfetizzazione sulla raccolta (triplo della media provinciale) e hanno imposto la rideterminazione sul margine.
1.3. Il caso concreto: annualità 2017
Nella presente controversia, l'Ufficio ha determinato l'imposta sulla raccolta, applicando criteri induttivi (tripla media provinciale/aliquote massime) nonostante gli appellanti avessero prodotto documentazione analitica
(report contabili, perizie, tracciabilità dei flussi) idonea alla ricostruzione del margine. Tale metodo contrasta con l'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e con l'orientamento giurisprudenziale di merito sopra richiamato, risultando pertanto illegittimo.
2. Soggettività passiva dal 2016: ruolo del CTD e del bookmaker
2.1. Qualificazione del tributo e soggetto passivo principale
Dal 2016, la normativa (art. 1, comma 945, L. 208/2015) ha trasformato l'imposizione in un prelievo sul margine dell'attività imprenditoriale di gioco. In tale schema, il soggetto passivo principale è il bookmaker che gestisce il rischio e determina quote/pagamenti; mentre il CTD, ove svolga funzioni meramente ausiliarie
(promozione/trasmissione dati), non manifesta direttamente la capacità contributiva colpita dal tributo. La giurisprudenza di merito lombarda 2025 ha recepito questa impostazione, imponendo all'Amministrazione di rideterminare l'imposta “alle medesime condizioni dei concessionari statali”, ossia sul margine, e escludendola debenza della IU in capo ai CTD per le annualità post–2016.
2.2. Compatibilità con il diritto dell'Unione
Tale approdo non contrasta con la sentenza CGUE, C-788/18 (26 febbraio 2020), la quale ha ritenuto, in linea di principio, compatibile con l'art. 56 TFUE l'assoggettamento all'IU dei CTD stabiliti in Italia e dei bookmaker esteri in solido (con riferimento, in specie, alle annualità post–2011 e al quadro previgente). La compatibilità riguarda titolo impositivo e solidarietà, non legittima, per le annualità successive al 2015, una determinazione sulla raccolta in luogo del margine né l'uso di schemi forfetari sanzionatori laddove vi sia documentazione analitica.
2.3. Giurisprudenza di legittimità sulla soggettività
La Cassazione (ord. 20560/2024; 11716/2024; 18775/2024; 19284/2024; 13818/2025; 17518/2025) ha consolidato il principio per cui il presupposto impositivo sussiste anche nei confronti di CTD che operano per bookmaker esteri, specie per periodi anteriori al nuovo regime, e ha chiarito la compatibilità eurounitaria del prelievo;
al contempo, ha riconosciuto in alcuni casi l'“incertezza normativa oggettiva” ai fini sanzionatori per annualità risalenti. Nell'odierno contesto (anno 2017), è decisivo il criterio del margine sul bookmaker;
l'orientamento di merito del 2025 privilegia l'imputazione al bookmaker e esclude il CTD post–2016 quando meramente ausiliario.
3. Metodo induttivo e motivazione dell'atto
3.1. Presupposti dell'accertamento induttivo nel settore giochi
Il ricorso al metodo induttivo (tra cui la forfetizzazione sul triplo della media provinciale) è ammissibile solo in difetto di elementi documentali idonei a ricostruire analiticamente la base imponibile. La forfetizzazione richiamata trae origine dall'art. 1, comma 644, L. 190/2014 e dal rinvio alle modalità dell'art. 24, comma 10,
D.L. 98/2011, utilizzata in sede di regolarizzazione e di accertamento quando manchino dati analitici riferibili al contribuente.
La CGT di Firenze (sentenza n. 418/2025) ha, peraltro, esplicitamente chiarito che solo “non disponendo della documentazione di riferimento” è legittimo ricorrere a ricostruzioni induttive basate su dati medi (raccolta/ vincite) del territorio di riferimento;
altrimenti, l'Ufficio deve valutare la contabilità analitica del contribuente e parametrare l'imposta al margine.
3.2. Vizi dell'atto nel caso concreto (difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000)
Nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato l'induttivo senza motivare l'inidoneità della documentazione prodotta
(report contabili, perizie, tracciabilità dei flussi) e senza confrontarsi con il criterio legale del margine;
l'atto risulta quindi viziato per difetto di motivazione e violazione dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), oltre che per erronea determinazione della base imponibile. Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di merito sul punto.
4. Questioni ulteriori (assorbite)
Le ulteriori censure (traduzione, contraddittorio endoprocedimentale, territorialità) sono assorbite dall'accoglimento dei motivi centrali su base imponibile e soggettività. Si rammenta che, nel quadro previgente alla riforma, per i tributi non armonizzati non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio a pena di nullità; le Sezioni Unite (2025) hanno ridefinito l'istituto alla luce dell'art.
6-bis dello Statuto (introdotto dal d.lgs. 219/2023), ma si tratta di evoluzione non dirimente rispetto all'anno d'imposta 2017 qui in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio:
1. Accoglie l'appello proposto da SOCIETA' 1 e da Ricorrente_1 e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1137/2023della CGT di primo grado di Latina;
la determinazione dell'imposta per l'anno 2017 deve avvenire sul margine ex art. 1, comma 945, L. 208/2015, come ribadito da prassi DM e giurisprudenza di merito (CGT Milano/Firenze; CGT II grado Lombardia).
2. Annulla l'avviso di accertamento n. MUO170010594U relativo all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno 2017, per erronea determinazione della base imponibile (dovuta sul margine) e per illegittimo ricorso al metodo induttivo in presenza di documentazione analitica idonea;
richiamo, per il criterio del margine, all'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e note DM;
per i limiti all'induttivo, agli indirizzi CGT Firenze e al quadro art. 24 D.L. 98/2011/L. 190/2014.
3. Dichiara assorbite le restanti censure (contraddittorio, traduzione, territorialità), stante la decisività dei vizi sulla base imponibile e sul metodo.
4. Compensa le spese, sia per il primo grado di giudizio che per il presente appello considerata l'alterna giurisprudenza di merito registrata nel 2025 sul tema (CGT Milano, Firenze, CGT II grado Lombardia), e gli ancora recenti assestamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.