Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 455
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata determinazione della base imponibile (imposta sul margine dal 2016)

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che l'Ufficio abbia erroneamente determinato l'imposta sulla raccolta anziché sul margine effettivo, in contrasto con l'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e la giurisprudenza di merito consolidatasi nel 2025.

  • Accolto
    Illegittimo ricorso al metodo induttivo

    La Corte ha ritenuto illegittimo il ricorso al metodo induttivo da parte dell'Ufficio, poiché non è stata motivata l'inidoneità della documentazione prodotta dagli appellanti e non è stato considerato il criterio legale del margine. L'atto risulta viziato per difetto di motivazione e violazione dello Statuto del Contribuente.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo in capo al CTD per le annualità post-2016

    La Corte ha ritenuto che, nel nuovo schema impositivo basato sul margine, il CTD non sia più il soggetto passivo principale per le annualità successive al 2016, quando svolge funzioni meramente ausiliarie, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di merito lombarda del 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 455
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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