Sentenza 18 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 18/06/2021, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 04206/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03869/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3869 del 2016, proposto da
EL ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Fortezza, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Napoli;
contro
Comune di Forio, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 81 del 4.5.2016 del Responsabile dell’UTC notificata in data 10.5.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato il 7 luglio 2016 e depositato il successivo 5 settembre con cui il sig. EL ZZ ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con cui il Responsabile dell’UTC – V Settore del Comune di Forio, richiamato il verbale di accertamento della P.M. del 14.5.2015, ha ordinato la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza di titoli abilitativi in Via Caremma n. 28: “massetto di calcestruzzo della superficie di circa mq 55, con sovrastante piscina balneare costituita da una struttura metallica con telone impermeabile delle dimensioni di mt. 4,00 x 2,10 e altezza 1,30; oltre un rivestimento di doghe in legno in corso di realizzazione lungo il perimetro della piscina”;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 27 DPR 380/01; artt. 38 e 44 L. n. 47/85; art. 7 L. 241/90) ed eccesso di potere:
I) Il massetto di calcestruzzo costituisce area pertinenziale della civile abitazione censita al Catasto al foglio 18 part. 695 sub 1, già riportata in esso come area cortilizia e oggetto di domanda di condono presentata dai danti causa del ricorrente in data 17.2.1995 prot. 3712, la cui pendenza preclude all’Amministrazione l’adozione di provvedimenti sanzionatori prima della definizione;
II) Il provvedimento costituisce il frutto di un evidente errore di valutazione con riguardo all’epoca di realizzazione dell’opera e alla pendenza della domanda di condono;
III) Il provvedimento è illegittimo anche perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
IV) La piscina non è un opera edilizia ma un accessorio smontabile appoggiato al suolo che non necessità di alcuna autorizzazione;
Considerato, che con riguardo al massetto di cemento:
- la domanda di condono presentata in data 17.2.1995 ha ad oggetto un manufatto destinato a civile abitazione rifinito e abitato della superficie utile di mq 54,65 e una superficie esterna di mq 66,70;
- la relazione di perizia prodotta dal ricorrente, afferma che il massetto coinciderebbe con “l’area cortilizia di pertinenza dell’abitazione” indicata nella domanda di condono;
- In effetti la domanda di condono comprende una superficie esterna di mq 66,70 che non avrebbe avuto ragione di essere indicata se non costituente modifica non autorizzata del suolo; né sul punto l’Amministrazione ha ritenuto di dedurre argomenti in senso contrario;
Considerato, altresì, con riguardo alla piscina di 6 mq., che dalla descrizione contenuta nel provvedimento impugnato, si evince trattarsi di un accessorio smontabile esente da autorizzazione;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione all’esito della definizione della domanda di condono;
Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 3869 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO