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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 355 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Bausan n. 20, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Virgilio
Conte che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Bausan n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Conte che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 355/2024 - Pagina 1 di 6 1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto a ruolo in data 22 febbraio 2024,
e - premesso di aver contratto matrimonio in Borgia Parte_1 Parte_2
(CZ) il 23 marzo 2013 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni ed in costanza del quale era nata il [...] la loro unica figlia, – Per_1
deducevano che con decreto del 14 settembre 2017 il Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di udienza del
4 luglio 2017 e che da allora essi avevano continuato a vivere separatamente, senza mai riconciliarsi o riprendere la coabitazione.
Esponevano, altresì, di essere entrambi privi di occupazione lavorativa e di non essere titolari di diritti reali su beni immobili, quote societarie e beni mobili registrati. Quanto, invece, alle rispettive condizioni reddituali rappresentavano che aveva percepito nell'anno 2022 redditi per € 9.066,00, nell'anno Parte_1
2021 € 6.627,00 e nell'anno 2020 € 3.634,00, mentre per le Parte_2 medesime annualità aveva percepito rispettivamente € 6.254,01; € 2.832,00 ed €
8.870,00.
Tanto premesso, chiedevano sentenza di divorzio alle seguenti condizioni, concordate dai coniugi:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, ai sensi della Legge n. 546/06, che provvederanno alla cura, educazione ed istruzione della medesima, precisando che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi, con tutti i doveri che la legge per essi prevede e si consulteranno reciprocamente per le questioni inerenti all'impostazione del modello educativo, all'indirizzo scolastico, alla salute o, comunque, alle scelte che appariranno determinanti per il futuro della figlia;
3) La predetta figlia minore rimane allocata presso la residenza che la madre andrà ad assumere, fermo restando che la stessa dovrà trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, i quali collaboreranno affinché la figlia mantenga buoni rapporti personali anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii, ecc.);
RGVG n. 355/2024 - Pagina 2 di 6 4) il sig. corrisponderà un contributo al mantenimento della figlia, Parte_2
mediante un assegno mensile di euro 250,00, che dovrà essere versato entro il giorno 22 di ogni mese e rivalutato di anno in anno secondo indici ISTAT;
5) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche, ludiche ed ogni altra spesa straordinaria che dovesse rendersi necessaria per la minore, spese preventivamente concordate e successivamente documentate con relative fatture.
6. Spese legali compensate”.
1.1. Differita l'udienza di prima comparizione fissata per il 12 giugno 2024, giusto decreto n. 10 prot. n. 1647 del 24 maggio 2024 del Presidente del Tribunale di
Catanzaro con il quale era disposta la sospensione delle udienze civili ordinarie dal
10 al 14 giugno 2024, per il concomitante svolgimento degli incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative, alla successiva udienza del 9 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato rilevava la mancata produzione dei certificati di residenza e di stato di famiglia delle parti e la mancata previsione, tra le condizioni da esse concordate, di una regolamentazione dei tempi di visita e di frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario.
Ordinava, pertanto, la produzione della documentazione suddetta e invitava le parti ad integrare l'accordo raggiunto mediante la previsione di una cornice minima volta a garantire alla figlia minore una stabile e regolare frequentazione della figura paterna.
1.2. Depositate per l'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, la certificazione richiesta e il piano genitoriale, con provvedimento pronunciato il 12 gennaio 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da e è fondata e meritevole di accoglimento, atteso Parte_1 Parte_2
che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
RGVG n. 355/2024 - Pagina 3 di 6 Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa sette anni e, dunque, ben oltre i sei mesi previsti dalla Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale del 4 luglio 2017 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 6345/2017 del 14 settembre 2017.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate, così come integrate con l'allegato piano genitoriale depositato per l'udienza dell'11 dicembre
2024, afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la figlia minore, , nata in [...] Per_1
di matrimonio, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti, i quali prevedono nel dettaglio:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, ai sensi della Legge n. 546/06, che provvederanno alla cura, educazione ed istruzione della medesima, precisando che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi, con tutti i doveri che la legge per essi prevede e si consulteranno reciprocamente per le questioni inerenti all'impostazione del modello educativo, all'indirizzo scolastico, alla salute o, comunque, alle scelte che appariranno determinanti per il futuro della figlia;
RGVG n. 355/2024 - Pagina 4 di 6 3) La predetta figlia minore rimane allocata presso la residenza che la madre andrà ad assumere, fermo restando che la stessa dovrà trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, i quali collaboreranno affinché la figlia mantenga buoni rapporti personali anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii, ecc.);
4) il sig. corrisponderà un contributo al mantenimento della figlia, Parte_2
mediante un assegno mensile di euro 250,00, che dovrà essere versato entro il giorno 22 di ogni mese e rivalutato di anno in anno secondo indici ISTAT;
5) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche, ludiche ed ogni altra spesa straordinaria che dovesse rendersi necessaria per la minore, spese preventivamente concordate e successivamente documentate con relative fatture”.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto/dovere di visita: “la figlia minore in presenza di affidamento condiviso collocherà la propria Persona_2
dimora/residenza presso l'abitazione materna nel luogo dove la madre collocherà la propria residenza.
Il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità, che potranno pur sempre essere cambiate di comune accordo tra i genitori:
- la figlia trascorrerà con il padre ogni venerdì, sabato e domenica, dalle Per_1
17:00 di venerdì (orario variabile in base agli orari lavorativi del padre) fino alle
21:00 della domenica;
- per le festività natalizie la minore trascorrerà, danni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle 09:00 al 30 dicembre alle 09:00 oppure dal 30 dicembre alle 09:00 al 6 gennaio, sino alle 20 a seconda delle esigenze lavorative dei genitori.
- Per le festività pasquali la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 21:00.
- Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo di per suo accordo tra le parti”.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
RGVG n. 355/2024 - Pagina 5 di 6 3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, concernente anche la regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 355 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile promossa congiuntamente da , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], disattesa ogni contraria istanza, Parte_2
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Borgia (CZ) il 23 marzo 2013 ed iscritto nei Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Borgia (CZ), Anno 2013, Atto n. 1, Parte I, Serie, Ufficio 1;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 355/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 355 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Bausan n. 20, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Virgilio
Conte che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Bausan n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Conte che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 355/2024 - Pagina 1 di 6 1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto a ruolo in data 22 febbraio 2024,
e - premesso di aver contratto matrimonio in Borgia Parte_1 Parte_2
(CZ) il 23 marzo 2013 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni ed in costanza del quale era nata il [...] la loro unica figlia, – Per_1
deducevano che con decreto del 14 settembre 2017 il Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di udienza del
4 luglio 2017 e che da allora essi avevano continuato a vivere separatamente, senza mai riconciliarsi o riprendere la coabitazione.
Esponevano, altresì, di essere entrambi privi di occupazione lavorativa e di non essere titolari di diritti reali su beni immobili, quote societarie e beni mobili registrati. Quanto, invece, alle rispettive condizioni reddituali rappresentavano che aveva percepito nell'anno 2022 redditi per € 9.066,00, nell'anno Parte_1
2021 € 6.627,00 e nell'anno 2020 € 3.634,00, mentre per le Parte_2 medesime annualità aveva percepito rispettivamente € 6.254,01; € 2.832,00 ed €
8.870,00.
Tanto premesso, chiedevano sentenza di divorzio alle seguenti condizioni, concordate dai coniugi:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, ai sensi della Legge n. 546/06, che provvederanno alla cura, educazione ed istruzione della medesima, precisando che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi, con tutti i doveri che la legge per essi prevede e si consulteranno reciprocamente per le questioni inerenti all'impostazione del modello educativo, all'indirizzo scolastico, alla salute o, comunque, alle scelte che appariranno determinanti per il futuro della figlia;
3) La predetta figlia minore rimane allocata presso la residenza che la madre andrà ad assumere, fermo restando che la stessa dovrà trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, i quali collaboreranno affinché la figlia mantenga buoni rapporti personali anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii, ecc.);
RGVG n. 355/2024 - Pagina 2 di 6 4) il sig. corrisponderà un contributo al mantenimento della figlia, Parte_2
mediante un assegno mensile di euro 250,00, che dovrà essere versato entro il giorno 22 di ogni mese e rivalutato di anno in anno secondo indici ISTAT;
5) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche, ludiche ed ogni altra spesa straordinaria che dovesse rendersi necessaria per la minore, spese preventivamente concordate e successivamente documentate con relative fatture.
6. Spese legali compensate”.
1.1. Differita l'udienza di prima comparizione fissata per il 12 giugno 2024, giusto decreto n. 10 prot. n. 1647 del 24 maggio 2024 del Presidente del Tribunale di
Catanzaro con il quale era disposta la sospensione delle udienze civili ordinarie dal
10 al 14 giugno 2024, per il concomitante svolgimento degli incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative, alla successiva udienza del 9 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato rilevava la mancata produzione dei certificati di residenza e di stato di famiglia delle parti e la mancata previsione, tra le condizioni da esse concordate, di una regolamentazione dei tempi di visita e di frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario.
Ordinava, pertanto, la produzione della documentazione suddetta e invitava le parti ad integrare l'accordo raggiunto mediante la previsione di una cornice minima volta a garantire alla figlia minore una stabile e regolare frequentazione della figura paterna.
1.2. Depositate per l'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, la certificazione richiesta e il piano genitoriale, con provvedimento pronunciato il 12 gennaio 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da e è fondata e meritevole di accoglimento, atteso Parte_1 Parte_2
che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
RGVG n. 355/2024 - Pagina 3 di 6 Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa sette anni e, dunque, ben oltre i sei mesi previsti dalla Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale del 4 luglio 2017 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 6345/2017 del 14 settembre 2017.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate, così come integrate con l'allegato piano genitoriale depositato per l'udienza dell'11 dicembre
2024, afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la figlia minore, , nata in [...] Per_1
di matrimonio, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti, i quali prevedono nel dettaglio:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, ai sensi della Legge n. 546/06, che provvederanno alla cura, educazione ed istruzione della medesima, precisando che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi, con tutti i doveri che la legge per essi prevede e si consulteranno reciprocamente per le questioni inerenti all'impostazione del modello educativo, all'indirizzo scolastico, alla salute o, comunque, alle scelte che appariranno determinanti per il futuro della figlia;
RGVG n. 355/2024 - Pagina 4 di 6 3) La predetta figlia minore rimane allocata presso la residenza che la madre andrà ad assumere, fermo restando che la stessa dovrà trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, i quali collaboreranno affinché la figlia mantenga buoni rapporti personali anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii, ecc.);
4) il sig. corrisponderà un contributo al mantenimento della figlia, Parte_2
mediante un assegno mensile di euro 250,00, che dovrà essere versato entro il giorno 22 di ogni mese e rivalutato di anno in anno secondo indici ISTAT;
5) entrambi i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche, ludiche ed ogni altra spesa straordinaria che dovesse rendersi necessaria per la minore, spese preventivamente concordate e successivamente documentate con relative fatture”.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto/dovere di visita: “la figlia minore in presenza di affidamento condiviso collocherà la propria Persona_2
dimora/residenza presso l'abitazione materna nel luogo dove la madre collocherà la propria residenza.
Il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità, che potranno pur sempre essere cambiate di comune accordo tra i genitori:
- la figlia trascorrerà con il padre ogni venerdì, sabato e domenica, dalle Per_1
17:00 di venerdì (orario variabile in base agli orari lavorativi del padre) fino alle
21:00 della domenica;
- per le festività natalizie la minore trascorrerà, danni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle 09:00 al 30 dicembre alle 09:00 oppure dal 30 dicembre alle 09:00 al 6 gennaio, sino alle 20 a seconda delle esigenze lavorative dei genitori.
- Per le festività pasquali la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 21:00.
- Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo di per suo accordo tra le parti”.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
RGVG n. 355/2024 - Pagina 5 di 6 3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, concernente anche la regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 355 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile promossa congiuntamente da , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], disattesa ogni contraria istanza, Parte_2
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Borgia (CZ) il 23 marzo 2013 ed iscritto nei Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Borgia (CZ), Anno 2013, Atto n. 1, Parte I, Serie, Ufficio 1;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 355/2024 - Pagina 6 di 6