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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/06/2025, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.29092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario RI NA ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 29092/2023 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mancini, con Studio in Roma, via della Consulta, 50
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
(C.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Antonio Labate con Studio in Roma, Viale G. Mazzini, 11
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
CESARINI CP_2
TE TA
(contumace)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-
Conclusioni:
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata ritenuta in decisione. Conclusione per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare autorizzare l'attore ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in giudizio la sig.ra (Cod. Fisc. , residente in [...]C.F._2
(Rm), Via Aurelia, 2767, perché garantisca e tenga indenne il comparente di qualunque somma fosse condannato a pagare all'opposta, e di conseguenza si chiede di differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, nell'ipotesi di mancato avvio dell'obbligatorio tentativo di conciliazione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8099/2023 del 26 aprile 2023
(R.G. 16984/2023); nel merito
1) dichiarare nullo, annullare e/o revocare, nonché dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 8099/2023 emesso il 26 aprile 2023 (R.G.
16984/2023), notificato all'esponente su istanza della , in data 5 Controparte_1
maggio 2023;
2) rigettare le domande proposte dalla , in quanto inammissibili, Controparte_1
nonché infondate, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto di opposizione;
3) in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.
23219852 sottoscritto in data 19.11.2020 e per, l'effetto, procedere, anche mediante
CTU, a determinare l'esatto dare e avere dalle parti senza applicare interessi sulla sorte capitale;
4) con riserva di ogni diritto, azione ed istanza anche istruttoria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Pag. 2 di 6 Conclusione per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
A) IN VIA PRELIMINARE: accertare e, per l'effetto dichiarare che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 8099/2023, pubblicato il 26.04.2023 con R.G. n. 16984/2023.
B) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accertare e, per l'effetto, dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione ex adverso spiegata, rigettandola integralmente, confermando in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
8099/2023, pubblicato il 26.04.2023 con R.G. n. 16984/2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
C) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo in esame, condannare il Sig. al pagamento in Parte_1
favore della dell'importo di € 28.349,91= a titolo di rate scadute Controparte_1
e non pagate (€ 2.970,42) e capitale residuo del contratto di finanziamento n. 2481668
(€ 25.379,49), oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate
e sul capitale residuo dal 16.06.2022.
D) Condannare IL Sig. al pagamento delle spese di lite ex DM 147/2022 Parte_1
anche del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 5 giugno 2023, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8099/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 26 aprile 2023 (R.G. n. 16984/2023), con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 28.349,91, oltre interessi e spese Controparte_1
monitorie, derivanti da un contratto di finanziamento sottoscritto, in coobbligazione con la sig.ra in data 19 novembre 2020. Controparte_3
Pag. 3 di 6 L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa, articolando censure che si possono riassumere nei seguenti punti principali: mancata prova dell'effettiva erogazione della somma;
nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; mancata produzione degli estratti conto, ritenuti necessari per la prova del credito azionato;
eventuale responsabilità esclusiva della coobbligata, , cui le somme Controparte_3
sarebbero state interamente destinate.
Con atto successivo, l'opponente procedeva alla chiamata in garanzia della coobbligata la quale rimaneva contumace. Il giudice autorizzava la chiamata e, all'udienza CP_3
del 26 marzo 2024, disponeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e l'interrogatorio formale della terza chiamata. Non essendosi la stessa presentata, veniva applicato l'art. 232 c.p.c., con rinvio all'udienza del 23 gennaio 2025 per discussione conclusiva.
costituitasi tempestivamente, insisteva per il rigetto dell'opposizione, CP_1
ribadendo la regolarità del contratto, la prova dell'effettiva erogazione delle somme, la fondatezza del credito e l'irrilevanza dell'eventuale ripartizione interna delle somme tra i cointestatari.
In Diritto:
Alla luce della documentazione depositata, delle deduzioni svolte dalle parti e delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Sul contratto di finanziamento e sulla prova dell'erogazione
Dagli atti emerge che il contratto di finanziamento n. 23219852 venne regolarmente sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra per un importo pari Parte_1 Controparte_3
ad € 30.000,00, con rimborso mediante 84 rate mensili di € 495,07, al TAN del 9,49% e
TAEG del 10,29%.
La ha prodotto, in sede monitoria e successivamente, documentazione CP_1
attestante l'accredito della somma sul conto cointestato ai due coobbligati e l'estratto
Pag. 4 di 6 analitico dei movimenti che comprova l'effettiva dazione del capitale. L'eccezione di difetto di prova dell'erogazione, dunque, è infondata. A nulla rileva, sul piano sostanziale, che la sig.ra abbia materialmente disposto delle somme, CP_3
trattandosi di conto cointestato con pari facoltà di utilizzo.
2. Sull'onere della prova del credito e degli interessi
Va ricordato come, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore e, pertanto, è onerato della prova del proprio credito. Nel caso di specie, ha assolto all'onere probatorio mediante la CP_1
produzione del contratto, della documentazione attestante l'erogazione e degli estratti movimenti del rapporto, contrariamente a quanto affermato dall'opponente.
È irrilevante la contestazione circa la mancata produzione degli estratti conto bancari
“dalla data di apertura”, poiché il contratto in questione non era regolato in conto corrente bancario, bensì si trattava di un finanziamento personale con piano di ammortamento fisso. I principi giurisprudenziali invocati dalla difesa dell'opponente
(Cass. n. 14640/2018, n. 9635/2018, ecc.) si riferiscono al diverso ambito dei conti correnti bancari, ove è necessaria la produzione degli estratti ex art. 50 TUB.
3. Sulla presunta nullità del contratto ex art. 1346 c.c.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'indeterminatezza dell'oggetto. Il contratto prodotto reca l'importo finanziato, il TAN, il TAEG, il numero e l'importo delle rate, nonché un piano di ammortamento. La mancata allegazione formale del piano al momento della stipula non è di per sé causa di nullità del contratto, ove – come nel caso di specie – le condizioni economiche risultino comunque determinate e accessibili. Il requisito dell'art. 1346 c.c. risulta dunque soddisfatto.
4. Sulla posizione della sig.ra CP_3
Quanto alla posizione della chiamata in garanzia , la Controparte_3
documentazione versata in atti dimostra che la stessa ha integralmente disposto delle somme accreditate sul conto cointestato. L'opponente ha provato – anche mediante produzione di estratti e mancata risposta all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. – che la ha prelevato o trasferito a terzi l'intero importo. Tuttavia, tale CP_3
Pag. 5 di 6 circostanza non elide l'obbligo contrattualmente assunto dal coobbligato verso Pt_1
trattandosi di obbligazione solidale verso il creditore, salva ogni azione di CP_1
regresso interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dal sig. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8099/2023 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
➢ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
8099/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
➢ Condanna l'opponente sig. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € [inserire importo], CP_1
oltre accessori di legge;
➢ Dichiara la sig.ra obbligata in via di regresso, ferma restando Controparte_3
la sua contumacia in giudizio
Così è deciso
Roma, 2 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(RI NA ZI)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario RI NA ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 29092/2023 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mancini, con Studio in Roma, via della Consulta, 50
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
(C.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Antonio Labate con Studio in Roma, Viale G. Mazzini, 11
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
CESARINI CP_2
TE TA
(contumace)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-
Conclusioni:
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata ritenuta in decisione. Conclusione per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare autorizzare l'attore ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in giudizio la sig.ra (Cod. Fisc. , residente in [...]C.F._2
(Rm), Via Aurelia, 2767, perché garantisca e tenga indenne il comparente di qualunque somma fosse condannato a pagare all'opposta, e di conseguenza si chiede di differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, nell'ipotesi di mancato avvio dell'obbligatorio tentativo di conciliazione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8099/2023 del 26 aprile 2023
(R.G. 16984/2023); nel merito
1) dichiarare nullo, annullare e/o revocare, nonché dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 8099/2023 emesso il 26 aprile 2023 (R.G.
16984/2023), notificato all'esponente su istanza della , in data 5 Controparte_1
maggio 2023;
2) rigettare le domande proposte dalla , in quanto inammissibili, Controparte_1
nonché infondate, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto di opposizione;
3) in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.
23219852 sottoscritto in data 19.11.2020 e per, l'effetto, procedere, anche mediante
CTU, a determinare l'esatto dare e avere dalle parti senza applicare interessi sulla sorte capitale;
4) con riserva di ogni diritto, azione ed istanza anche istruttoria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Pag. 2 di 6 Conclusione per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
A) IN VIA PRELIMINARE: accertare e, per l'effetto dichiarare che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 8099/2023, pubblicato il 26.04.2023 con R.G. n. 16984/2023.
B) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accertare e, per l'effetto, dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione ex adverso spiegata, rigettandola integralmente, confermando in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
8099/2023, pubblicato il 26.04.2023 con R.G. n. 16984/2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
C) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo in esame, condannare il Sig. al pagamento in Parte_1
favore della dell'importo di € 28.349,91= a titolo di rate scadute Controparte_1
e non pagate (€ 2.970,42) e capitale residuo del contratto di finanziamento n. 2481668
(€ 25.379,49), oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate
e sul capitale residuo dal 16.06.2022.
D) Condannare IL Sig. al pagamento delle spese di lite ex DM 147/2022 Parte_1
anche del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 5 giugno 2023, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8099/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 26 aprile 2023 (R.G. n. 16984/2023), con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 28.349,91, oltre interessi e spese Controparte_1
monitorie, derivanti da un contratto di finanziamento sottoscritto, in coobbligazione con la sig.ra in data 19 novembre 2020. Controparte_3
Pag. 3 di 6 L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa, articolando censure che si possono riassumere nei seguenti punti principali: mancata prova dell'effettiva erogazione della somma;
nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; mancata produzione degli estratti conto, ritenuti necessari per la prova del credito azionato;
eventuale responsabilità esclusiva della coobbligata, , cui le somme Controparte_3
sarebbero state interamente destinate.
Con atto successivo, l'opponente procedeva alla chiamata in garanzia della coobbligata la quale rimaneva contumace. Il giudice autorizzava la chiamata e, all'udienza CP_3
del 26 marzo 2024, disponeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e l'interrogatorio formale della terza chiamata. Non essendosi la stessa presentata, veniva applicato l'art. 232 c.p.c., con rinvio all'udienza del 23 gennaio 2025 per discussione conclusiva.
costituitasi tempestivamente, insisteva per il rigetto dell'opposizione, CP_1
ribadendo la regolarità del contratto, la prova dell'effettiva erogazione delle somme, la fondatezza del credito e l'irrilevanza dell'eventuale ripartizione interna delle somme tra i cointestatari.
In Diritto:
Alla luce della documentazione depositata, delle deduzioni svolte dalle parti e delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Sul contratto di finanziamento e sulla prova dell'erogazione
Dagli atti emerge che il contratto di finanziamento n. 23219852 venne regolarmente sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra per un importo pari Parte_1 Controparte_3
ad € 30.000,00, con rimborso mediante 84 rate mensili di € 495,07, al TAN del 9,49% e
TAEG del 10,29%.
La ha prodotto, in sede monitoria e successivamente, documentazione CP_1
attestante l'accredito della somma sul conto cointestato ai due coobbligati e l'estratto
Pag. 4 di 6 analitico dei movimenti che comprova l'effettiva dazione del capitale. L'eccezione di difetto di prova dell'erogazione, dunque, è infondata. A nulla rileva, sul piano sostanziale, che la sig.ra abbia materialmente disposto delle somme, CP_3
trattandosi di conto cointestato con pari facoltà di utilizzo.
2. Sull'onere della prova del credito e degli interessi
Va ricordato come, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore e, pertanto, è onerato della prova del proprio credito. Nel caso di specie, ha assolto all'onere probatorio mediante la CP_1
produzione del contratto, della documentazione attestante l'erogazione e degli estratti movimenti del rapporto, contrariamente a quanto affermato dall'opponente.
È irrilevante la contestazione circa la mancata produzione degli estratti conto bancari
“dalla data di apertura”, poiché il contratto in questione non era regolato in conto corrente bancario, bensì si trattava di un finanziamento personale con piano di ammortamento fisso. I principi giurisprudenziali invocati dalla difesa dell'opponente
(Cass. n. 14640/2018, n. 9635/2018, ecc.) si riferiscono al diverso ambito dei conti correnti bancari, ove è necessaria la produzione degli estratti ex art. 50 TUB.
3. Sulla presunta nullità del contratto ex art. 1346 c.c.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'indeterminatezza dell'oggetto. Il contratto prodotto reca l'importo finanziato, il TAN, il TAEG, il numero e l'importo delle rate, nonché un piano di ammortamento. La mancata allegazione formale del piano al momento della stipula non è di per sé causa di nullità del contratto, ove – come nel caso di specie – le condizioni economiche risultino comunque determinate e accessibili. Il requisito dell'art. 1346 c.c. risulta dunque soddisfatto.
4. Sulla posizione della sig.ra CP_3
Quanto alla posizione della chiamata in garanzia , la Controparte_3
documentazione versata in atti dimostra che la stessa ha integralmente disposto delle somme accreditate sul conto cointestato. L'opponente ha provato – anche mediante produzione di estratti e mancata risposta all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. – che la ha prelevato o trasferito a terzi l'intero importo. Tuttavia, tale CP_3
Pag. 5 di 6 circostanza non elide l'obbligo contrattualmente assunto dal coobbligato verso Pt_1
trattandosi di obbligazione solidale verso il creditore, salva ogni azione di CP_1
regresso interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dal sig. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8099/2023 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
➢ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
8099/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
➢ Condanna l'opponente sig. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € [inserire importo], CP_1
oltre accessori di legge;
➢ Dichiara la sig.ra obbligata in via di regresso, ferma restando Controparte_3
la sua contumacia in giudizio
Così è deciso
Roma, 2 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(RI NA ZI)
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