Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8492 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2025, proposto da
EN VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavia Mascolo, EN Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4665/2022 emessa dal Tribunale Civile di Napoli, sez. lavoro, nel procedimento N. R.G. 3537/2020, pubblicata il 22.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 1° aprile 2025 e depositato il 7 aprile 2025, la ricorrente espone che: - il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4665 del 2022 pubblicata in data 22.09.2022, ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente e ha così deciso: “a) dichiara il diritto del ricorrente , ai fini della ricostruzione della carriera, all’integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato fino all’immissione in ruolo; b) condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., alla ricostruzione della carriera di ai fini giuridici ed economici conformemente all’accertamento sub a) e, per l’effetto, al pagamento delle somme rispettivamente dovute a titolo di differenze retributive, oltre interessi al saggio legale – ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 - dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nei seguenti termini: euro 4071,47”; - la sentenza del Tribunale Civile di Napoli è stata notificata al Ministero dell’Istruzione; - la sentenza è passata in giudicato; - il Ministero dell’Istruzione e del Merito in parziale ottemperanza al giudicato della sentenza innanzi citata ha provveduto con decreto n.725 del 02.10.2023 alla ricostruzione della carriera professionale, mentre non ha ancora provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente chiede che sia ordinato al Ministero intimato di dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe e sia nominato fin d’ora un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Con ordinanza n. 4292 del 2025 il collegio ha disposto la rinotifica del ricorso.
A seguito della rinotifica, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria solo formale.
Con ordinanza n. 6516 del 2025 il collegio ha chiesto a parte ricorrente di depositare memoria e documentazione a comprova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha adempiuto e il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, secondo quanto segue.
Nella specie, l’azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 114 c.p.a.
La sentenza della cui ottemperanza si tratta è passata in giudicato come da attestazione in atti.
La sentenza è stata notificata al Ministero intimato presso la sede reale e risulta ampiamente trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva da parte del ricorrente, di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente e non ha dato prova di aver adempiuto alle statuizioni giudiziali.
Pertanto, va ordinato al Ministero intimato di dare piena esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | NT EL |
IL SEGRETARIO