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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 24 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9751 dell'anno 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. AUGUSTO Enzo, dall'avv. Parte_5
D'BB TO e dall'avv. LA SELVA Laura ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari, alla via Abate Gimma, n. 147
– Ricorrenti –
CONTRO
e Controparte_1 [...]
in persona del dirigente pro Controparte_2 tempore, dott.ssa elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3 [...]
in Bari, alla via Re David, n. 178/f Controparte_4
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2025, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , premettendo di aver sottoscritto contratti a
[...] Parte_4 Parte_5 termine con il per gli anni scolastici indicati in Controparte_1 ricorso (rispettivamente 2020-2021, 2022-2023 e 2024-2025 per 2022-2023, Pt_1
2023-2024 e 2024-2025 per 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Parte_6
2021-2022 e 2022-2023 per e 2024-2025 per , senza tuttavia aver Pt_4 Pt_5 ricevuto il bonus economico di € 500,00 annui (la c.d. Carta del docente) previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell'aggiornamento e della formazione dei docenti di ruolo, chiedevano al Tribunale il riconoscimento del suddetto beneficio per le suddette annualità, con condanna del al pagamento della CP_1 somma totale pari ad € 7.500,00 (rispettivamente € 1.500,00 in favore di Pt_1 [...]
e , € 2.500,00 in favore di ed € 500,00 in favore di . Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la prescrizione dei CP_1 crediti vantati dal con riferimento agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e Pt_4 nel merito l'infondatezza della domanda, attesa la vincolatività della normativa, che attribuiva il diritto alla c.d. carta docenti esclusivamente agli insegnanti di ruolo, e la maggiore produttività dell'investimento effettuato per la obbligatoria formazione di questi ultimi, data la stabilità del loro posto di lavoro, rispetto alla posizione dei docenti con incarico a tempo determinato sino al 30 giugno o con supplenza breve. Il resistente, inoltre, riteneva in ogni caso infondata la richiesta di versamento diretto della somma che invece aveva il preciso vincolo della destinazione, per cui al più poteva essere riconosciuto il diritto mediante attivazione della carta docenti.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, stante la mole del contenzioso nazionale in materia, è intervenuta la
Cassazione – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art.
4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
pag. 2/11 didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
pag. 3/11 ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Il ragionamento della Suprema Corte muove dall'esame della disciplina sull'aggiornamento dei docenti, prevista dall'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”.
Ed ancora, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007 dispone che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a fornire “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, anche consentendo “l'accesso
a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”. Verrà, inoltre, promossa, “con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Per garantire le suddette attività formative, “l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”.
L'art. 64 C.C.N.L., sul punto, precisa che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale”, in quanto funzionale alla piena “realizzazione” e allo sviluppo delle “professionalità” di tutti i docenti, di ruolo e precari.
pag. 4/11 In quest'ottica si inserisce la disciplina di cui all'art. 1, comma 121, legge. n. 107 del
2015, secondo cui, sempre “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, è istituita, “nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. La Carta, avente
“importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, può essere utilizzata per “l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 ha delineato che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” nell'ambito degli “adempimenti connessi” alla propria funzione. Le attività di formazione sono “definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
La citata pronuncia della Cassazione (n. 29961 del 27 ottobre 2023) ha chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 attiene alla sola formazione ed all'aggiornamento dei docenti e non anche alle dotazioni lavorative in pag. 5/11 senso stretto. La ratio di fondo è quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e rileva, dunque, sul piano strettamente formativo.
Di talché, se è vero che la disciplina della c.d. Carta Elettronica limita il riconoscimento del diritto ai soli docenti di ruolo, al contempo evidenzia la stretta connessione con la didattica, affermando espressamente che la finalità perseguita è di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali per ogni anno di didattica, nonché migliorare il servizio educativo rivolto alla comunità.
Tanto si evince anche dal riferimento temporale alla didattica annua dell'importo nominale di euro 500 per ciascun anno scolastico. Pertanto, la misura annua dell'importo, e per anno scolastico, porta la Suprema Corte a concludere che la formazione viene calibrata sul periodo della didattica secondo la durata annuale di quest'ultima, anche in considerazione del recente intervento del legislatore che, emanando l'art. 15, D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, ha esteso per l'anno 2023 i benefici della c.d. Carta elettronica ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Tanto giustifica quindi per la Corte l'estensione del beneficio de quo anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n.
124 del 1999, trattandosi, in entrambi i casi, di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
In queste due ipotesi, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che deve essere rimossa “la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
L'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 risulta, infatti, “in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e, pertanto, deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
pag. 6/11 Questo recita, per l'appunto, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Pacifica risultando, nel caso di specie, la spettanza del c.d. bonus per le annualità in cui i ricorrenti hanno svolto attività di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, occorre verificare se il medesimo diritto possa essere riconosciuto anche per quelle in cui la ha svolto la supplenza c.d. breve, sino all'11.06.2021 (per l'anno Pt_1 scolastico 2020-2021) e sino al 09.06.2023 (per l'anno scolastico 2022-2023), e dunque,
a rigore, senza avere diritto al beneficio in base all'orientamento della Corte di
Cassazione di cui alla sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Sulla questione è intervenuta la recentissima pronuncia della CGUE, sez. X,
03.07.2025, n. 268 (causa C-268/24), che ha esaminato la questione se i docenti con supplenze c.d. brevi, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro, si trovino in una “situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo”, tenuto conto di “un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
La Corte osserva che tali docenti, “indipendentemente dal tipo di supplenza” effettuata, hanno svolto gli stessi compiti e adempiuto agli stessi doveri dei docenti di ruolo, nonché sono stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi, con la conseguenza che “le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo”.
Infatti, “la comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di
pag. 7/11 recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche […] Nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze, che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare, sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”.
La CGUE critica la scelta discrezionale operata dal legislatore italiano che sostiene solo la didattica annua, escludendo dal c.d. bonus gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo, titolari di supplenze di breve durata. La Corte rileva che “la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato” debba rispondere “a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”.
Infatti, ammettere che “la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Del resto, “come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di CP_7 breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Ne consegue che alla spetta il bonus anche per le annualità 2020-2021 e 2022- Pt_1
2023, in cui ha svolto quasi per intero la supplenza annuale (rispettivamente sino all'11.06.2021 ed al 09.06.2023).
Quanto alla natura dell'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica, essa è pecuniaria, mirando all'ottenimento da parte del docente di un importo in denaro.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio pag. 8/11 per qualsiasi causa comporta che “la Carta non è più fruibile” e, secondo la Suprema
Corte, determina “l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”.
Va, dunque, esclusa la natura retributiva del beneficio.
Non solo, la modalità di fruizione della Carta Elettronica è elastica, ben potendo essere
“utilizzata nell'arco del biennio”.
Pertanto, essendo utilizzabile la Carta Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua maturazione, l'azione di adempimento è concretamente esperibile sia dai docenti non di ruolo, con incarico di supplenza annuale o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico perché incaricati di altre supplenze, sia da coloro i quali non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto negato, purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze.
Stante, dunque, la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”.
Per quel che riguarda il dies a quo, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 più volte richiamata, ha evidenziato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia,
pag. 9/11 rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Invece, il diritto al risarcimento del danno in favore del docente fuoriuscito dal sistema scolastico “decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”. Se, infine, vi sia stata, “in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento”.
La domanda, pertanto, è fondata per tutte le annualità richieste con ricorso, ad eccezione dell'anno scolastico 2018-2019 in relazione alla posizione del , il quale, Pt_4 conformemente all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , ha CP_1 riconosciuto la non spettanza dell'annualità poiché il contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 26.10.2018 e il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida e messa in mora del 29.10.2023, ossia oltre il termine quinquennale.
Il va, dunque, condannato all'attivazione della carta del docente, di cui all'art. CP_1
1, comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella misura di € 1.500,00 in favore di
€ 1.500,00 in favore di € 1.500 in favore di , € 2.000,00 in Pt_1 Pt_2 Pt_3 favore di ed € 500,00 in favore di Pt_4 Pt_5
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
la liquidazione viene effettuata, secondo l'ammontare dei bonus effettivamente riconosciuti (€ 7.000,00), ai valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con aumento del 10% per ogni ricorrente oltre al primo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pag. 10/11 con ricorso depositato in data 08.07.2025, nei confronti del Parte_5 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020-2021, 2022-2023 e 2024-2025 per 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 per Pt_1
e , 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 per e Pt_2 Pt_3 Pt_4
2024-2025 per condannando il ad attivarsi in tal senso;
Pt_5 CP_1
2) condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.940,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 118,50 per esborsi, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 24 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 24 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9751 dell'anno 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. AUGUSTO Enzo, dall'avv. Parte_5
D'BB TO e dall'avv. LA SELVA Laura ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari, alla via Abate Gimma, n. 147
– Ricorrenti –
CONTRO
e Controparte_1 [...]
in persona del dirigente pro Controparte_2 tempore, dott.ssa elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3 [...]
in Bari, alla via Re David, n. 178/f Controparte_4
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2025, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , premettendo di aver sottoscritto contratti a
[...] Parte_4 Parte_5 termine con il per gli anni scolastici indicati in Controparte_1 ricorso (rispettivamente 2020-2021, 2022-2023 e 2024-2025 per 2022-2023, Pt_1
2023-2024 e 2024-2025 per 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Parte_6
2021-2022 e 2022-2023 per e 2024-2025 per , senza tuttavia aver Pt_4 Pt_5 ricevuto il bonus economico di € 500,00 annui (la c.d. Carta del docente) previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell'aggiornamento e della formazione dei docenti di ruolo, chiedevano al Tribunale il riconoscimento del suddetto beneficio per le suddette annualità, con condanna del al pagamento della CP_1 somma totale pari ad € 7.500,00 (rispettivamente € 1.500,00 in favore di Pt_1 [...]
e , € 2.500,00 in favore di ed € 500,00 in favore di . Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la prescrizione dei CP_1 crediti vantati dal con riferimento agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e Pt_4 nel merito l'infondatezza della domanda, attesa la vincolatività della normativa, che attribuiva il diritto alla c.d. carta docenti esclusivamente agli insegnanti di ruolo, e la maggiore produttività dell'investimento effettuato per la obbligatoria formazione di questi ultimi, data la stabilità del loro posto di lavoro, rispetto alla posizione dei docenti con incarico a tempo determinato sino al 30 giugno o con supplenza breve. Il resistente, inoltre, riteneva in ogni caso infondata la richiesta di versamento diretto della somma che invece aveva il preciso vincolo della destinazione, per cui al più poteva essere riconosciuto il diritto mediante attivazione della carta docenti.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, stante la mole del contenzioso nazionale in materia, è intervenuta la
Cassazione – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art.
4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
pag. 2/11 didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
pag. 3/11 ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Il ragionamento della Suprema Corte muove dall'esame della disciplina sull'aggiornamento dei docenti, prevista dall'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”.
Ed ancora, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007 dispone che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a fornire “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, anche consentendo “l'accesso
a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”. Verrà, inoltre, promossa, “con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Per garantire le suddette attività formative, “l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”.
L'art. 64 C.C.N.L., sul punto, precisa che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale”, in quanto funzionale alla piena “realizzazione” e allo sviluppo delle “professionalità” di tutti i docenti, di ruolo e precari.
pag. 4/11 In quest'ottica si inserisce la disciplina di cui all'art. 1, comma 121, legge. n. 107 del
2015, secondo cui, sempre “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, è istituita, “nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. La Carta, avente
“importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, può essere utilizzata per “l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 ha delineato che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” nell'ambito degli “adempimenti connessi” alla propria funzione. Le attività di formazione sono “definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
La citata pronuncia della Cassazione (n. 29961 del 27 ottobre 2023) ha chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 attiene alla sola formazione ed all'aggiornamento dei docenti e non anche alle dotazioni lavorative in pag. 5/11 senso stretto. La ratio di fondo è quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e rileva, dunque, sul piano strettamente formativo.
Di talché, se è vero che la disciplina della c.d. Carta Elettronica limita il riconoscimento del diritto ai soli docenti di ruolo, al contempo evidenzia la stretta connessione con la didattica, affermando espressamente che la finalità perseguita è di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali per ogni anno di didattica, nonché migliorare il servizio educativo rivolto alla comunità.
Tanto si evince anche dal riferimento temporale alla didattica annua dell'importo nominale di euro 500 per ciascun anno scolastico. Pertanto, la misura annua dell'importo, e per anno scolastico, porta la Suprema Corte a concludere che la formazione viene calibrata sul periodo della didattica secondo la durata annuale di quest'ultima, anche in considerazione del recente intervento del legislatore che, emanando l'art. 15, D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, ha esteso per l'anno 2023 i benefici della c.d. Carta elettronica ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Tanto giustifica quindi per la Corte l'estensione del beneficio de quo anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n.
124 del 1999, trattandosi, in entrambi i casi, di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
In queste due ipotesi, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che deve essere rimossa “la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
L'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 risulta, infatti, “in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e, pertanto, deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
pag. 6/11 Questo recita, per l'appunto, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Pacifica risultando, nel caso di specie, la spettanza del c.d. bonus per le annualità in cui i ricorrenti hanno svolto attività di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, occorre verificare se il medesimo diritto possa essere riconosciuto anche per quelle in cui la ha svolto la supplenza c.d. breve, sino all'11.06.2021 (per l'anno Pt_1 scolastico 2020-2021) e sino al 09.06.2023 (per l'anno scolastico 2022-2023), e dunque,
a rigore, senza avere diritto al beneficio in base all'orientamento della Corte di
Cassazione di cui alla sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Sulla questione è intervenuta la recentissima pronuncia della CGUE, sez. X,
03.07.2025, n. 268 (causa C-268/24), che ha esaminato la questione se i docenti con supplenze c.d. brevi, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro, si trovino in una “situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo”, tenuto conto di “un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
La Corte osserva che tali docenti, “indipendentemente dal tipo di supplenza” effettuata, hanno svolto gli stessi compiti e adempiuto agli stessi doveri dei docenti di ruolo, nonché sono stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi, con la conseguenza che “le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo”.
Infatti, “la comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di
pag. 7/11 recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche […] Nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze, che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare, sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”.
La CGUE critica la scelta discrezionale operata dal legislatore italiano che sostiene solo la didattica annua, escludendo dal c.d. bonus gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo, titolari di supplenze di breve durata. La Corte rileva che “la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato” debba rispondere “a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”.
Infatti, ammettere che “la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Del resto, “come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di CP_7 breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Ne consegue che alla spetta il bonus anche per le annualità 2020-2021 e 2022- Pt_1
2023, in cui ha svolto quasi per intero la supplenza annuale (rispettivamente sino all'11.06.2021 ed al 09.06.2023).
Quanto alla natura dell'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica, essa è pecuniaria, mirando all'ottenimento da parte del docente di un importo in denaro.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio pag. 8/11 per qualsiasi causa comporta che “la Carta non è più fruibile” e, secondo la Suprema
Corte, determina “l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”.
Va, dunque, esclusa la natura retributiva del beneficio.
Non solo, la modalità di fruizione della Carta Elettronica è elastica, ben potendo essere
“utilizzata nell'arco del biennio”.
Pertanto, essendo utilizzabile la Carta Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua maturazione, l'azione di adempimento è concretamente esperibile sia dai docenti non di ruolo, con incarico di supplenza annuale o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico perché incaricati di altre supplenze, sia da coloro i quali non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto negato, purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze.
Stante, dunque, la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”.
Per quel che riguarda il dies a quo, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 più volte richiamata, ha evidenziato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia,
pag. 9/11 rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Invece, il diritto al risarcimento del danno in favore del docente fuoriuscito dal sistema scolastico “decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”. Se, infine, vi sia stata, “in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento”.
La domanda, pertanto, è fondata per tutte le annualità richieste con ricorso, ad eccezione dell'anno scolastico 2018-2019 in relazione alla posizione del , il quale, Pt_4 conformemente all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , ha CP_1 riconosciuto la non spettanza dell'annualità poiché il contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 26.10.2018 e il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida e messa in mora del 29.10.2023, ossia oltre il termine quinquennale.
Il va, dunque, condannato all'attivazione della carta del docente, di cui all'art. CP_1
1, comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella misura di € 1.500,00 in favore di
€ 1.500,00 in favore di € 1.500 in favore di , € 2.000,00 in Pt_1 Pt_2 Pt_3 favore di ed € 500,00 in favore di Pt_4 Pt_5
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
la liquidazione viene effettuata, secondo l'ammontare dei bonus effettivamente riconosciuti (€ 7.000,00), ai valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con aumento del 10% per ogni ricorrente oltre al primo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pag. 10/11 con ricorso depositato in data 08.07.2025, nei confronti del Parte_5 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020-2021, 2022-2023 e 2024-2025 per 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 per Pt_1
e , 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 per e Pt_2 Pt_3 Pt_4
2024-2025 per condannando il ad attivarsi in tal senso;
Pt_5 CP_1
2) condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.940,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 118,50 per esborsi, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 24 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 11/11