CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BR MA, Presidente e Relatore DOMENICO BALDASSARRE, Giudice PASQUALE VOLINO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1957/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250017843206000 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 10/02/2026
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 2.9.2025, l'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della
Ricorrente_1 e a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 014 2025 00178432 06 000, con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento della somma di euro 42.218,79 a titolo d'imposta, di euro 15.480,24 a titolo di sanzioni e di euro 2.504,58 a titolo di interessi, per un totale di euro 60.203,61.
Il ricorrente premetteva che le somme richieste erano già state versate, in quanto rivenienti da una comunicazione di irregolarità emessa nell'anno 2024 ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/72, in relazione all'omesso versamento dell'imposta in base alla liquidazione periodica IVA presentata per il I trimestre
2024. Il contribuente aveva chiesto la rateazione delle somme dovute, ricevendo un piano comprensivo di sanzioni ed interessi di euro 62.888,23. Come da allegate ricevute di pagamento, aveva provveduto al pagamento dell'intero importo. Riferiva, altresì, di avere proceduto ad effettuare i pagamenti nei termini previsti, ad accezione che per la prima rata, con scadenza 04.11.2024, il cui versamento era stato effettuato, prima della scadenza della rata successiva, in data 17.02.2025, calcolando già ulteriori sanzioni ed interessi con lo strumento del ravvedimento operoso (ulteriori euro
594,83 in aggiunta a sanzioni ed interessi calcolati in sede di controllo automatizzato).
Pertanto, eccepiva la illegittimità del provvedimento, nonché delle sanzioni irrogate, invocando a suo favore il principio del “lieve inadempimento”, contemplato nell'art. 3 del D.lgs. n. 159/2015.
Insisteva anche per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ma, a seguito di decreto presidenziale del 7.10.2025, rinunciava all'istanza cautelare con dichiarazione acquisita in data
14.10.2025.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, in via preliminare, rappresentava di avere proceduto, in via di autotutela, a rimodulare il provvedimento atteso che, da successivi controlli, le rate successive alla prima risultavano effettivamente versate dal contribuente nei termini previsti. Di conseguenza, aveva proceduto alla rimodulazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla legge con esclusivo riferimento al tardivo pagamento della prima rata, comunicando il provvedimento di “sgravio” al ricorrente. Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso con riferimento alle eccezioni relative agli interessi e alle sanzioni applicate.
All'odierna udienza, alla presenza di entrambe le parti, che si riportavano alle proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso merita parziale accoglimento e deve essere annullato con riferimento alle imposte dovute, permanendo invece l'obbligo del contribuente di versare le sanzioni e gli interessi come quantificati correttamente dall'amministrazione nel provvedimento emesso in autotutela il 24.9.2025.
Infatti, permane a carico del ricorrente il tardivo pagamento della prima rata del piano, atteso che il pagamento della prima rata sarebbe dovuto avvenire entro il 4 novembre 2024, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del precedente 3 ottobre 2024. Lo stesso, invece, veniva effettuato il 17 febbraio 2025.
Pertanto, una volta annullate le somme dovute a titolo di imposta e le sanzioni alle stesse correlate, queste ultime e gli interessi sono stati rideterminati ai sensi degli articoli 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, 13 del decreto legislativo 471 del 1997 e 15-ter, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'articolo 3 bis, in particolare, fa riferimento alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, prevedendo, al comma 3, che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del d.P.R. 602 del 1973. Tale norma, al primo comma, prevede in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, e di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. La misura “piena” della sanzione è prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ed era pari, al momento della contestazione, al 30 percento di ogni importo non versato. L'Ufficio, pertanto, ha abbinato i versamenti effettuati, ha ricalcolato le imposte e le sanzioni in misura piena defalcando gli importi già pagati a titolo di imposta, sanzioni (10%) ed interessi, per un ammontare residuo pari a € 12.078,63.
Nessuna eccezione può essere sollevata con riferimento alle sanzioni e agli interessi, derivando la loro quantificazione e applicazione direttamente dalla legge e non residuando margine di discrezionalità alcuna in capo all'amministrazione finanziaria.
Per tali motivi ed entro tale ambito il ricorso deve essere accolto e le spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Presidente Relatore
CA RU GA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR BR MA, Presidente e Relatore DOMENICO BALDASSARRE, Giudice PASQUALE VOLINO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1957/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250017843206000 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 10/02/2026
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 2.9.2025, l'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della
Ricorrente_1 e a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 014 2025 00178432 06 000, con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento della somma di euro 42.218,79 a titolo d'imposta, di euro 15.480,24 a titolo di sanzioni e di euro 2.504,58 a titolo di interessi, per un totale di euro 60.203,61.
Il ricorrente premetteva che le somme richieste erano già state versate, in quanto rivenienti da una comunicazione di irregolarità emessa nell'anno 2024 ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/72, in relazione all'omesso versamento dell'imposta in base alla liquidazione periodica IVA presentata per il I trimestre
2024. Il contribuente aveva chiesto la rateazione delle somme dovute, ricevendo un piano comprensivo di sanzioni ed interessi di euro 62.888,23. Come da allegate ricevute di pagamento, aveva provveduto al pagamento dell'intero importo. Riferiva, altresì, di avere proceduto ad effettuare i pagamenti nei termini previsti, ad accezione che per la prima rata, con scadenza 04.11.2024, il cui versamento era stato effettuato, prima della scadenza della rata successiva, in data 17.02.2025, calcolando già ulteriori sanzioni ed interessi con lo strumento del ravvedimento operoso (ulteriori euro
594,83 in aggiunta a sanzioni ed interessi calcolati in sede di controllo automatizzato).
Pertanto, eccepiva la illegittimità del provvedimento, nonché delle sanzioni irrogate, invocando a suo favore il principio del “lieve inadempimento”, contemplato nell'art. 3 del D.lgs. n. 159/2015.
Insisteva anche per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ma, a seguito di decreto presidenziale del 7.10.2025, rinunciava all'istanza cautelare con dichiarazione acquisita in data
14.10.2025.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, in via preliminare, rappresentava di avere proceduto, in via di autotutela, a rimodulare il provvedimento atteso che, da successivi controlli, le rate successive alla prima risultavano effettivamente versate dal contribuente nei termini previsti. Di conseguenza, aveva proceduto alla rimodulazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalla legge con esclusivo riferimento al tardivo pagamento della prima rata, comunicando il provvedimento di “sgravio” al ricorrente. Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso con riferimento alle eccezioni relative agli interessi e alle sanzioni applicate.
All'odierna udienza, alla presenza di entrambe le parti, che si riportavano alle proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso merita parziale accoglimento e deve essere annullato con riferimento alle imposte dovute, permanendo invece l'obbligo del contribuente di versare le sanzioni e gli interessi come quantificati correttamente dall'amministrazione nel provvedimento emesso in autotutela il 24.9.2025.
Infatti, permane a carico del ricorrente il tardivo pagamento della prima rata del piano, atteso che il pagamento della prima rata sarebbe dovuto avvenire entro il 4 novembre 2024, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del precedente 3 ottobre 2024. Lo stesso, invece, veniva effettuato il 17 febbraio 2025.
Pertanto, una volta annullate le somme dovute a titolo di imposta e le sanzioni alle stesse correlate, queste ultime e gli interessi sono stati rideterminati ai sensi degli articoli 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, 13 del decreto legislativo 471 del 1997 e 15-ter, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'articolo 3 bis, in particolare, fa riferimento alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, prevedendo, al comma 3, che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del d.P.R. 602 del 1973. Tale norma, al primo comma, prevede in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, e di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. La misura “piena” della sanzione è prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ed era pari, al momento della contestazione, al 30 percento di ogni importo non versato. L'Ufficio, pertanto, ha abbinato i versamenti effettuati, ha ricalcolato le imposte e le sanzioni in misura piena defalcando gli importi già pagati a titolo di imposta, sanzioni (10%) ed interessi, per un ammontare residuo pari a € 12.078,63.
Nessuna eccezione può essere sollevata con riferimento alle sanzioni e agli interessi, derivando la loro quantificazione e applicazione direttamente dalla legge e non residuando margine di discrezionalità alcuna in capo all'amministrazione finanziaria.
Per tali motivi ed entro tale ambito il ricorso deve essere accolto e le spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Presidente Relatore
CA RU GA