Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 295
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento e delle sanzioni

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando le somme dovute a titolo di imposta e le sanzioni ad esse correlate, in quanto l'amministrazione finanziaria, in autotutela, aveva rimodulato il provvedimento riconoscendo il versamento delle rate successive alla prima. Tuttavia, ha confermato la debenza delle sanzioni e degli interessi per il tardivo pagamento della prima rata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 295
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo