Art. 3. 1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
Articolo 2Articolo 4
- Legge 28 agosto 1989, n. 300
Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
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1 settembre 1989
1 settembre 1989
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