Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 settembre 1989
Art. 3. 1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1989