CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 24145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24145 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AN AN NI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: EF ST nato a [...] il [...] LA LE nato a [...] il [...] LA NI nato a [...] il [...] inoltre: AN GI LA RO AR RA avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente udito il difensore E presente l'Avvocato RASO GUGLIELMO del foro di LATINA in difesa di AN AN NI il quale concorda con la richiesta del PG, si riporta ai motivi del Penale Sent. Sez. 4 Num. 24145 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/06/2025 ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 iA RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa il 18 ottobre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. TE TO, IO RA e IO ON. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo quanto alla posizione del coimputato IO ON. 2. A TE TO e IO RA era stato contestato che, in qualità rispettivamente di capo settore tecnologico ambientale del comune di Sperlonga responsabile dell'impianto semaforico sito al km 12.500 della Via Fiacca e di capo Area III del Settore di polizia locale del Comune di Sperlonga, responsabile della manutenzione della segnaletica stradale e delle attrezzature per la sicurezza stradale, per imprudenza, negligenza e imperizia consistite nell'aver omesso di ripristinare la visibilità del cartello che imponeva il limite di velocità a 40 km/h nonché di ripristinare senza ritardo il funzionamento del semaforo, in violazione dell'art. 14, comma 1,1ett. c) CdS, concorrevano con AL BR, nei confronti del quale si era proceduto separatamente, a cagionare la morte di MI NL il quale, alla guida del motoveicolo Nexus, sopraggiungendo da Terracina, percorrendo la SS Fiacca in direzione Gaeta alla velocità di 73km/h, superiore a quella consentita nel punto di strada percorso, collideva con il furgone Ford Transit condotto da AL BR, proveniente da Via Lago Lungo, all'altezza della intersezione con la via Fiacca. L'intersezione era regolata da semaforo non funzionante, e dal segnale" dare la precedenza a semaforo spento o lampeggiante". Il AL BR, nonostante tale segnaletica, impegnava l'intersezione stradale con manovra di svolta a sinistra in direzione Terracina, omettendo di dare la precedenza al MI NL, deceduto in seguito all'urto (fatto del 9 luglio 2009). 3. La sentenza della Corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto dalla parte civile, ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, fondato sulla esclusione del nesso causale tra le omissioni contestate agli imputati, considerate comunque sussistenti, e l'infausto evento occorso al MI. La Corte rilevava infatti l'assenza di elementi tali da poter scardinare, con maggior forza persuasiva, le conclusioni di primo giudice, escludendo l'incidenza causale delle condotte contestate non essendo stata raggiunta, con probabilità prossima alla certezza, la prova che il mancato funzionamento del semaforo fosse stata determinante per il verificarsi dell'evento, sussistendo in loco adeguata segnaletica verticale e non essendovi certezza che il AL BR non avrebbe impegnato l'incrocio anche con il segnale di rosso. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile MI RI ON, a mezzo del difensore di fiducia, per tre motivi. 4.1. Con i primi due motivi, che possono illustrarsi congiuntamente per intima connessione logica, il ricorrente lamenta vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione delle prove decisive e omessa risposta ai motivi di appello. La Corte d'appello aveva totalmente trascurato di valutare le prove documentali prodotte dalla parte civile ed ammesse nel primo grado di giudizio, ossia la CTU resa nell'ambito del giudizio civile e la sentenza del 12 maggio 2017 del Tribunale di Latina, con la quale il Comune di Sperlonga era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori e del figlio di NL MI. La sentenza pronunciata all'esito del giudizio civile aveva escluso ogni concorso di colpa della vittima e l'avvenuta violazione dei limiti di velocità, accertando che la causa dell'evento era da ricondurre all'omesso ripristino del funzionamento del semaforo. Detti esiti probatori avrebbero dovuto essere esaminati e quantomeno confutati, mentre il Tribunale penale di Latina aveva completamente omesso ogni valutazione al riguardo. In sede di appello, era stata avanzata specifica doglianza in proposito, ma la Corte territoriale si era limitata a condividere le motivazioni del primo giudice, omettendo a sua volta di esaminare le predette prove documentali. Ciò determinava quindi il palese vizio di travisamento per omessa valutazione di prova decisiva. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla errata esclusione del nesso causale. La Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione logico giuridica del primo giudice, ha escluso la rilevanza causale del mancato funzionamento del semaforo, osservando che, avendo il conducente del furgone violato la segnaletica suppletiva (dare la precedenza a semaforo spento o lampeggiante) non vi era certezza che avrebbe osservato il segnale rosso del semaforo;
sussistendo in loco comunque segnaletica idonea a scongiurare l'evento. La Corte non aveva valutato che la regolamentazione del traffico a mezzo del semaforo funzionante avrebbe eliso ogni incertezza con riferimento alle condotte di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, i quali si sarebbero verosimilmente attenuti alle prescrizioni imposte dalle luci del semaforo;
laddove il semaforo spento aveva lasciato al conducente del furgone un margine di discrezionalità circa la scelta di impegnare o meno l'incrocio. La sentenza impugnata, pertanto, aveva errato nella formulazione del giudizio controfattuale, trascurando di verificare quale influenza impeditiva nella determinazione dell'evento avrebbe avuto il regolare funzionamento del semaforo. La Corte d'appello aveva condotto un ragionamento contrario alle comuni massime di esperienza, in base alle quali il segnale di rosso, con altissima probabilità logica, avrebbe portato l'utente medio della strada ad arrestare la marcia. La Corte invece aveva attribuito a due strumenti di regolazione del traffico ( semaforo e segnaletica suppletiva) un'efficacia incoerente rispetto alla comune esperienza ed ai principi di sicurezza stradale e del Codice della strada. L'impianto semaforico è infatti notoriamente più efficace rispetto alla segnaletica verticale. 5. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, con i quali si lamenta l'omessa valutazione della portata probatoria della consulenza tecnica svolta in sede civile, nonché delle conclusioni raggiunte dalla sentenza civile intervenuta sul caso in esame, oggetto di rituale produzione nel giudizio di primo grado e di specifica doglianza in sede di appello, sono infondati. 2. Ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è infatti necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez.
6 - n. 10795 del 16/02/2021, imputato F., Rv. 281085 - 01; Sez. 6 - , n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza di primo grado (cfr. pag. 25) argomenta in ordine al profilo dell'accertamento della velocità tenuta dalla vittima, rilevando la carenza di qualsivoglia elemento idoneo ad attribuire maggiore credibilità alle risultanze delle prove addotte dalla parte civile rispetto alle conclusioni del CT del PM relativamente alla esclusione del superamento del limite di velocità da parte del MI. Sul punto, inoltre, la sentenza di primo grado rileva, quanto alla responsabilità degli imputati in ordine alla adeguata visibilità del cartello che segnalava il limite dei 40 KM/H, che gli accertamenti compiuti anche dal consulente della parte civile erano nel senso che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche se il MI avesse osservato il limite di velocità, con conseguente irrilevanza della condotta omissiva. Ne consegue che difetta radicalmente il requisito di decisività della lamentato travisamento, poiché l' omessa valutazione delle risultanze della consulenza espletata in sede civile e della sentenza del Tribunale civile di Latina non compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione dei giudici di merito. 3. E' invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la illogicità delle argomentazioni secondo cui il regolare funzionamento del semaforo non avrebbe, con probabilità prossima alla certezza, evitato l'evento infausto. 4. Va invero rilevato che, a seguito dell'estinzione del giudizio per morte del reo IO ON ( che aveva proposto impugnazione su alcuni aspetti relativi alla responsabilità penale) e in mancanza di impugnazione della Procura, il giudizio di appello aveva ad oggetto soltanto i profili della responsabilità civile derivante da reato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 576 cod. proc. pen. 5. Orbene, pronunciandosi in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 576 cod. proc. pen, questa Corte di legittimità (Sez.
3 - n. 20559 del 24/03/2022, Comune di Molfetta C/ Balestri Giuliano, Rv. 283234 - 03) ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 relativa all'art. 578 cod. proc. pen, che aveva affermato come «la disposizione censurata non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili;
giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)". Si è dunque condivisibilmente considerato che gli argomenti svolti dal Giudice delle Leggi nella pronuncia n.182 del 2021, per i parametri di costituzionalità venuti in rilievo in quel giudizio, consentono di approdare ai medesimi risultati con riguardo agli artt. 576 e 622 cod. proc. pen. Anche nel caso di giudizio conseguente ad impugnazione proposta dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 576 cod. proc. pen., il giudice penale non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione sui capi della sentenza impugnata che concernono gli effetti civili. A conferma della conclusione accolta è stato condivisibilmente richiamato anche l'argomento letterale, desumibile dal testo dell'art. 576 cod. proc. pen., ossia proprio dal testo della disposizione che prevede e disciplina l'impugnazione della parte civile: a norma dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta dalla parte civile, quando si dirige contro una sentenza di proscioglimento, attiene «ai soli effetti della responsabilità civile» . 6. Se, pertanto, non deve procedersi ( sia pure incidenter tantum) a un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, ma si deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano ai sensi dell' art. 2043 cod. civ., la regola di giudizio relativa all'accertamento della causalità omissiva che avrebbe dovuto applicare la Corte territoriale, investita dell'appello ai soli fini civili, è la regola civilistica più volte declinata da questa Corte di legittimità, secondo cui nel giudizio civile l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non". Detto criterio impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Sez. 3 - , n. 25805 del 26/09/2024, Rv. 672460 - 01). Si è precisato che, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Sez.
3 - n. 25884 del 02/09/2022, Rv. 665948 - 01). 7. I giudici di merito hanno invece condotto un procedimento logico - giuridico improntato all'accertamento del nesso causale con un grado di probabilità prossimo alla certezza, secondo il criterio tipico del giudizio di tipo penalistico, e non hanno pertanto analizzato gli elementi di fatto acquisiti al giudizio secondo il distinto criterio della " probabilità prevalente". Il ragionamento del Tribunale, integralmente recepito dalla Corte territoriale ( cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata) è invero nel senso che nel caso di specie non poteva affermarsi, con probabilità prossima alla certezza, che , considerate le specificità del caso concreto ( il AL BR si era inizialmente fermato, decidendo di attraversare l'incrocio, non avvedendosi presumibilmente della moto che sopraggiungeva), il conducente del furgone non avrebbe invaso la via Fiacca, specie in presenza di una luce gialla. La condotta di guida del AL BR, secondo il ragionamento dei giudici di merito, tradiva la volontaria inosservanza delld regole della circolazione stradale, che non sarebbe stata scongiurata neppure dal regolare funzionamento del semaforo: conclusivamente non poteva affermarsi che il funzionamento del semaforo avrebbe evitato l'evento. 8. Il sopra descritto ragionamento è improntato sulla regola penalistica dell'accertamento del nesso causale secondo i noti criteri della sentenza FR ( Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Rv. 222138) , ossia secondo il criterio della " probabilità prossima alla certezza", con un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261103) e non è in linea con il criterio della ricostruzione del nesso causale secondo il distinto criterio civilistico della cd " probabilità prevalente". 9. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, per nuovo esame secondo i principi sopra evidenziati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità. Roma, 12 giugno 2025 Il f=orsigli~re estensore Il Presidente l
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente udito il difensore E presente l'Avvocato RASO GUGLIELMO del foro di LATINA in difesa di AN AN NI il quale concorda con la richiesta del PG, si riporta ai motivi del Penale Sent. Sez. 4 Num. 24145 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/06/2025 ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 iA RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa il 18 ottobre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. TE TO, IO RA e IO ON. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo quanto alla posizione del coimputato IO ON. 2. A TE TO e IO RA era stato contestato che, in qualità rispettivamente di capo settore tecnologico ambientale del comune di Sperlonga responsabile dell'impianto semaforico sito al km 12.500 della Via Fiacca e di capo Area III del Settore di polizia locale del Comune di Sperlonga, responsabile della manutenzione della segnaletica stradale e delle attrezzature per la sicurezza stradale, per imprudenza, negligenza e imperizia consistite nell'aver omesso di ripristinare la visibilità del cartello che imponeva il limite di velocità a 40 km/h nonché di ripristinare senza ritardo il funzionamento del semaforo, in violazione dell'art. 14, comma 1,1ett. c) CdS, concorrevano con AL BR, nei confronti del quale si era proceduto separatamente, a cagionare la morte di MI NL il quale, alla guida del motoveicolo Nexus, sopraggiungendo da Terracina, percorrendo la SS Fiacca in direzione Gaeta alla velocità di 73km/h, superiore a quella consentita nel punto di strada percorso, collideva con il furgone Ford Transit condotto da AL BR, proveniente da Via Lago Lungo, all'altezza della intersezione con la via Fiacca. L'intersezione era regolata da semaforo non funzionante, e dal segnale" dare la precedenza a semaforo spento o lampeggiante". Il AL BR, nonostante tale segnaletica, impegnava l'intersezione stradale con manovra di svolta a sinistra in direzione Terracina, omettendo di dare la precedenza al MI NL, deceduto in seguito all'urto (fatto del 9 luglio 2009). 3. La sentenza della Corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto dalla parte civile, ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, fondato sulla esclusione del nesso causale tra le omissioni contestate agli imputati, considerate comunque sussistenti, e l'infausto evento occorso al MI. La Corte rilevava infatti l'assenza di elementi tali da poter scardinare, con maggior forza persuasiva, le conclusioni di primo giudice, escludendo l'incidenza causale delle condotte contestate non essendo stata raggiunta, con probabilità prossima alla certezza, la prova che il mancato funzionamento del semaforo fosse stata determinante per il verificarsi dell'evento, sussistendo in loco adeguata segnaletica verticale e non essendovi certezza che il AL BR non avrebbe impegnato l'incrocio anche con il segnale di rosso. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile MI RI ON, a mezzo del difensore di fiducia, per tre motivi. 4.1. Con i primi due motivi, che possono illustrarsi congiuntamente per intima connessione logica, il ricorrente lamenta vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione delle prove decisive e omessa risposta ai motivi di appello. La Corte d'appello aveva totalmente trascurato di valutare le prove documentali prodotte dalla parte civile ed ammesse nel primo grado di giudizio, ossia la CTU resa nell'ambito del giudizio civile e la sentenza del 12 maggio 2017 del Tribunale di Latina, con la quale il Comune di Sperlonga era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori e del figlio di NL MI. La sentenza pronunciata all'esito del giudizio civile aveva escluso ogni concorso di colpa della vittima e l'avvenuta violazione dei limiti di velocità, accertando che la causa dell'evento era da ricondurre all'omesso ripristino del funzionamento del semaforo. Detti esiti probatori avrebbero dovuto essere esaminati e quantomeno confutati, mentre il Tribunale penale di Latina aveva completamente omesso ogni valutazione al riguardo. In sede di appello, era stata avanzata specifica doglianza in proposito, ma la Corte territoriale si era limitata a condividere le motivazioni del primo giudice, omettendo a sua volta di esaminare le predette prove documentali. Ciò determinava quindi il palese vizio di travisamento per omessa valutazione di prova decisiva. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla errata esclusione del nesso causale. La Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione logico giuridica del primo giudice, ha escluso la rilevanza causale del mancato funzionamento del semaforo, osservando che, avendo il conducente del furgone violato la segnaletica suppletiva (dare la precedenza a semaforo spento o lampeggiante) non vi era certezza che avrebbe osservato il segnale rosso del semaforo;
sussistendo in loco comunque segnaletica idonea a scongiurare l'evento. La Corte non aveva valutato che la regolamentazione del traffico a mezzo del semaforo funzionante avrebbe eliso ogni incertezza con riferimento alle condotte di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, i quali si sarebbero verosimilmente attenuti alle prescrizioni imposte dalle luci del semaforo;
laddove il semaforo spento aveva lasciato al conducente del furgone un margine di discrezionalità circa la scelta di impegnare o meno l'incrocio. La sentenza impugnata, pertanto, aveva errato nella formulazione del giudizio controfattuale, trascurando di verificare quale influenza impeditiva nella determinazione dell'evento avrebbe avuto il regolare funzionamento del semaforo. La Corte d'appello aveva condotto un ragionamento contrario alle comuni massime di esperienza, in base alle quali il segnale di rosso, con altissima probabilità logica, avrebbe portato l'utente medio della strada ad arrestare la marcia. La Corte invece aveva attribuito a due strumenti di regolazione del traffico ( semaforo e segnaletica suppletiva) un'efficacia incoerente rispetto alla comune esperienza ed ai principi di sicurezza stradale e del Codice della strada. L'impianto semaforico è infatti notoriamente più efficace rispetto alla segnaletica verticale. 5. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, con i quali si lamenta l'omessa valutazione della portata probatoria della consulenza tecnica svolta in sede civile, nonché delle conclusioni raggiunte dalla sentenza civile intervenuta sul caso in esame, oggetto di rituale produzione nel giudizio di primo grado e di specifica doglianza in sede di appello, sono infondati. 2. Ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è infatti necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez.
6 - n. 10795 del 16/02/2021, imputato F., Rv. 281085 - 01; Sez. 6 - , n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza di primo grado (cfr. pag. 25) argomenta in ordine al profilo dell'accertamento della velocità tenuta dalla vittima, rilevando la carenza di qualsivoglia elemento idoneo ad attribuire maggiore credibilità alle risultanze delle prove addotte dalla parte civile rispetto alle conclusioni del CT del PM relativamente alla esclusione del superamento del limite di velocità da parte del MI. Sul punto, inoltre, la sentenza di primo grado rileva, quanto alla responsabilità degli imputati in ordine alla adeguata visibilità del cartello che segnalava il limite dei 40 KM/H, che gli accertamenti compiuti anche dal consulente della parte civile erano nel senso che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche se il MI avesse osservato il limite di velocità, con conseguente irrilevanza della condotta omissiva. Ne consegue che difetta radicalmente il requisito di decisività della lamentato travisamento, poiché l' omessa valutazione delle risultanze della consulenza espletata in sede civile e della sentenza del Tribunale civile di Latina non compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione dei giudici di merito. 3. E' invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la illogicità delle argomentazioni secondo cui il regolare funzionamento del semaforo non avrebbe, con probabilità prossima alla certezza, evitato l'evento infausto. 4. Va invero rilevato che, a seguito dell'estinzione del giudizio per morte del reo IO ON ( che aveva proposto impugnazione su alcuni aspetti relativi alla responsabilità penale) e in mancanza di impugnazione della Procura, il giudizio di appello aveva ad oggetto soltanto i profili della responsabilità civile derivante da reato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 576 cod. proc. pen. 5. Orbene, pronunciandosi in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 576 cod. proc. pen, questa Corte di legittimità (Sez.
3 - n. 20559 del 24/03/2022, Comune di Molfetta C/ Balestri Giuliano, Rv. 283234 - 03) ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 relativa all'art. 578 cod. proc. pen, che aveva affermato come «la disposizione censurata non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili;
giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)". Si è dunque condivisibilmente considerato che gli argomenti svolti dal Giudice delle Leggi nella pronuncia n.182 del 2021, per i parametri di costituzionalità venuti in rilievo in quel giudizio, consentono di approdare ai medesimi risultati con riguardo agli artt. 576 e 622 cod. proc. pen. Anche nel caso di giudizio conseguente ad impugnazione proposta dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 576 cod. proc. pen., il giudice penale non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione sui capi della sentenza impugnata che concernono gli effetti civili. A conferma della conclusione accolta è stato condivisibilmente richiamato anche l'argomento letterale, desumibile dal testo dell'art. 576 cod. proc. pen., ossia proprio dal testo della disposizione che prevede e disciplina l'impugnazione della parte civile: a norma dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta dalla parte civile, quando si dirige contro una sentenza di proscioglimento, attiene «ai soli effetti della responsabilità civile» . 6. Se, pertanto, non deve procedersi ( sia pure incidenter tantum) a un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, ma si deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano ai sensi dell' art. 2043 cod. civ., la regola di giudizio relativa all'accertamento della causalità omissiva che avrebbe dovuto applicare la Corte territoriale, investita dell'appello ai soli fini civili, è la regola civilistica più volte declinata da questa Corte di legittimità, secondo cui nel giudizio civile l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non". Detto criterio impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Sez. 3 - , n. 25805 del 26/09/2024, Rv. 672460 - 01). Si è precisato che, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Sez.
3 - n. 25884 del 02/09/2022, Rv. 665948 - 01). 7. I giudici di merito hanno invece condotto un procedimento logico - giuridico improntato all'accertamento del nesso causale con un grado di probabilità prossimo alla certezza, secondo il criterio tipico del giudizio di tipo penalistico, e non hanno pertanto analizzato gli elementi di fatto acquisiti al giudizio secondo il distinto criterio della " probabilità prevalente". Il ragionamento del Tribunale, integralmente recepito dalla Corte territoriale ( cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata) è invero nel senso che nel caso di specie non poteva affermarsi, con probabilità prossima alla certezza, che , considerate le specificità del caso concreto ( il AL BR si era inizialmente fermato, decidendo di attraversare l'incrocio, non avvedendosi presumibilmente della moto che sopraggiungeva), il conducente del furgone non avrebbe invaso la via Fiacca, specie in presenza di una luce gialla. La condotta di guida del AL BR, secondo il ragionamento dei giudici di merito, tradiva la volontaria inosservanza delld regole della circolazione stradale, che non sarebbe stata scongiurata neppure dal regolare funzionamento del semaforo: conclusivamente non poteva affermarsi che il funzionamento del semaforo avrebbe evitato l'evento. 8. Il sopra descritto ragionamento è improntato sulla regola penalistica dell'accertamento del nesso causale secondo i noti criteri della sentenza FR ( Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Rv. 222138) , ossia secondo il criterio della " probabilità prossima alla certezza", con un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261103) e non è in linea con il criterio della ricostruzione del nesso causale secondo il distinto criterio civilistico della cd " probabilità prevalente". 9. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, per nuovo esame secondo i principi sopra evidenziati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità. Roma, 12 giugno 2025 Il f=orsigli~re estensore Il Presidente l