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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 885 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.) vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ALABISO ANTONINO giusta procura in atti, attrice nei confronti di
, nato ad [...] il [...] (CF e dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FLAVIO BROGLIO, nato a [...] il [...] (CF ), nella qualità di C.F._3
amministratore di sostegno del sopracitato sig. , in giudizio con l'Avv. Controparte_1
PIPITONE MARIA LUISA , giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del dì 8.4.205 fissata per la precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto
“in via principale la ripetizione della CTu con altri medici psichiatri in via subordinata a) ritenere e dichiarare che alla fine del 1981 abbandono la figlia e che Controparte_1 Parte_1
successivamente non adempì agli obblighi di mantenimento, istruzione educazione ed assistenza morale nei confronti di essa;
2) ritenere e dichiarare sulla base della sentenza penale di condanna del convenuto che è stata prodotta, della documentazione medica in atti delle deposizioni testimoniali prodotte, e dell'interrogatorio dell'attrice che tale abbandono e che i suddetti inadempimenti hanno causato alla figlia danni biologici ossia lesioni alla integrità psico fisica, danni morali, ossia dolori e sofferenze psicologiche ed emotive, danni esistenziali ossia peggioramento della qualità della vita e lesione del suo diritto alla identità personale;
3) liquidare per i danni in via equitativa in una somma non inferiore a quella dui € 20.000,00 proposta dal precedente giudice alle parti per una possibile transazione, oltre ad interessi legali a decorrere dalla data del 26.6.2023 nella quale il convenuto ha rifiutato senza motivazione tale proposta;
4) condannare il convenuto alle spese del giudizio ivi comprese quella della CTu medica”; parte convenuta ha concluso
“in via preliminare si oppone alla richiesta di rinnovo della consulenza essendo la perizia in atti chiara ed esaustiva, nel merito ritenere e dichiarare che nessuna condanna può essere addebitata alsi g Di NO non essendo stata richiesta da parte attrice alcuna richiesta di condanna come in atto di citazione;
in subordine, ritenere e dichiarare che nessuna prova è stata fornita circa la condotta il danno ed il nesso causale;
ritenere e dichiarare che il sig. è assolutamente estraneo rispetto ai fatti di casa addebitatigli;
ritenere e Parte_1
dichiarare che nessuna condanna può essere avanzata nei convfr4onti dello stesso;
condannare parte attrice alle spese del giudizio, della ctu con vittoria si spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha chiesto “A)- Ritenere e dichiarare che
non ha adempiuto, dal 1980 ad oggi, agli obblighi di mantenimento, di istruzione, di Controparte_1
educazione e di assistenza morale nei confronti della figlia B)- Ritenere e dichiarare Parte_1
che tali inadempimenti hanno causato alla figlia danni patrimoniali per perdita di chances ovvero per lucro cessante e danni psicologici, esistenziali e lesione del suo diritto all'identità personale;
C)- Liquidare tali danni, in via equitativa, in una somma non inferiore a €.52.000,00. D)- Condannare il convenuto alle spese del giudizio”.
Premetteva a dette domande di essere l'unica figlia del convenuto e di i Testimone_1
quali “si separarono giudizialmente nel 1980 e divorziarono il 16 marzo 1990”; che “verso la fine del 1981, il padre smise, improvvisamente, di prendere con sé la figlia, interruppe ogni rapporto con lei e
l'adempimento degli obblighi di assistenza materiale nei confronti della medesima, per cui fu condannato dal
Pretore di Palermo, con sentenza dell'11 maggio 1989, confermata dalla Corte di Appello il 6 novembre
1991, alla pena di mesi quattro di reclusione e lire seicentomila di multa, oltre al pagamento delle spese giudiziali”; che nonostante i numerosi tentativi nel tempo pure effettuati, il padre aveva rifiutato di intrattenere qualsivoglia rapporto con essa attrice e di stabilire con la stessa qualsivoglia stabile relazione affettiva.
Evidenziando l'avvenuta “violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione” da parte del padre nei di lei confronti e che tale condotta “può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti con gli artt.2 e 30 della Costituzione” con la conseguenza che in quanto illecito civile “il figlio può chiedere il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali la cui prescrizione decorre da quando il figlio diventa psicologicamente autonomo dal genitore e raggiunge un'indipendenza psicologica da esso e una maturità personale tali che gli consentano di comprendere pienamente la illeceità della condotta del genitore e la possibilità di potere chiedere a lui il risarcimento dei danni subìti quale figlio abbandonato e rifiutato (v. Cass. 2021/40335;
2020/11097 e le numerose precedenti sentenze ivi richiamate)” allegando di aver subito detti danni chiedeva al giudice di accertarne l'esistenza quantificandone in via equitativa l'ammontare.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava quanto dedotto dall'attrice. Evidenziava che quest'ultima si era a lui interessata soltanto per ragioni di interesse economico e patrimoniale
“dimostrandosi assolutamente distante ed assente nei momenti in cui il padre aveva necessità di conforto morale ed assistenziale”, eccepiva la insussistenza di “tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesto dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale e al sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso” e contestava i criteri di quantificazione del danno indicati dall'attrice.
Chiedeva al Tribunale “Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1. ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può ravvisarsi nella condotta posta in essere dal sig. per le Controparte_1
causali spiegate in premessa;
2. ritenere e dichiarare che nessuna somma a titolo di danno, patrimoniale e non, può essere liquidata in favore dell'attrice;
3. ritenere e dichiarare non dovute, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sfornite di prove, ingiustificate ed eccessive nella quantificazione e disancorate da un valido nesso causale le richieste formulate dalla Sig.ra e, per l'effetto, rigettarle;
4. con Parte_1
vittoria di spese e competenze di avvocato.”
Instaurato il contraddittorio, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc non accettata dal procuratore del convenuto.
Il processo è stato quindi istruito mediante il deposito di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice.
Il Tribunale ha ritenuto altresì necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza riservata del 13.7.2024. Preliminarmente appare opportuno rilevare per quanto di interesse, che la costituzione in prosecuzione del nuovo amministratore di sostegno con rilascio di procura in favore del procuratore costituito anche da parte del beneficiato, appare integrare la sanatoria di cui all'art 182 cpc sicché il contraddittorio può ritenersi validamente instaurato
Nel merito si osserva quanto segue.
La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare (cfr. Cass. Sez. 1, Ord. n. 375 del 08/01/2025, Rv.
673604 - 01)
Con specifico riferimento al rapporto di filiazione, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass., Sez. 1, Sent. n. 5652 del 10/04/2012; Cass. 3079/2015;
Cass. 15148/2022; Cass. 34986/2022).
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059
c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole
(Cass., Sez. 6-3, Sent. n. 3079 del 16/02/2015).
Ha precisato quel Giudice che “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. 34950/2022)
Inoltre la stessa Corte ha avuto modo di affermare che il risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale consegue all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale e si protrae fino a quando il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo, dovendo altresì considerarsi la peculiare natura dell'illecito de quo, che può provocare nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica (Cass. Sez. 3, Sent. n. 9930 del 13/04/2023, Rv. 667346 - 01).
L'illecito endofamiliare permanente si sostanzia, in sintesi, in una serie di omissioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, suscettibile di essere interrotta in ogni momento per effetto di una radicale modificazione dell'atteggiamento genitoriale, e cioè con l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti della prole. Finché la situazione di assenza, disinteresse, abbandono non viene rimossa, l'illecito continua a perpetuarsi nel tempo, restando attuale ed eguale a sé stesso, in ragione del fatto che l'offesa deriva da un comportamento volontario dell'autore, che potrebbe dallo stesso essere interrotto (Cass., Sez. 3, Sent. 9930/2023, cit.).
Accertata la sussistenza del danno subito dal figlio, circa la quantificazione dello stesso, ritiene la Corte di Cassazione che esso debba essere liquidato in misura proporzionale «...alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita... (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo.., quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione...» (Cass.
26205/2013; Cass. 15148/2022 citata).
Occorre, pertanto, tenendo conto, ai sensi dell'art.1226 cod. civ., della durata dell'inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione giustificativa del comportamento del padre, nel caso in cui avesse omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo accertando in concreto la gravità del fatto e dell'entità della sofferenza procurata al figlio.
Sempre secondo la Corte poi, "qualora proceda liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati” (Cass. 8213/2013).
Ciò posto si osserva quanto segue.
Il fatto storico sotteso al presente giudizio come dedotto ed allegato dall'attrice deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ed invero il convenuto a fronte delle puntuali e circostanziate allegazioni in fatto contenute nella citazione in ordine ai fatti agli avvenimenti ed alle condotte paterne ai quali ha imputato l'insorgenza del lamentato danno e la consequenziale responsabilità risarcitoria del padre (cfr. pag.
2 dell'atto introduttivo del giudizio), ha omesso qualsivoglia specifica contestazione limitandosi a fare ricorso a formule di stile inerenti la asserita mancanza di lesività della condotta anche omissiva posta in essere (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione) che quindi ammetteva e la asserita mancanza di prova di “tutti gli elementi costitutivi dell'illecito” (cfr. pag. 3 della suddetta comparsa).
Sul punto invero va condivisa la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (cfr. Cass. 31387/2021 con richiami a
Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020).
Devono quindi ritenersi provati l'abbandono della figlia da parte del padre, la protratta violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di essa figlia, il distacco mantenuto dal padre a fronte dei tentativi della figlia di instaurare con lui un rapporto affettivo, il disinteresse del padre nei confronti delle vicende personali e familiari della figlia.
La mancanza di qualsivoglia relazione filiale tra attrice e convenuto emerge chiaramente dagli atti del procedimento iscritto al n. 1373/21 RG Vol di questo Tribunale, per come prodotti del presente giudizio e sulla utilizzabilità dei quali nessuna questione è sorta tra le parti, dai quali emerge una pervicace volontà della figlia di comunque far parte della vita del padre (dalla proposizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno ai numerosi reclami avverso gli atti del GT ritenuti non utili al conseguimento dell'interesse paterno) alla quale si contrappone la dichiarazione lapidaria dell'odierno convenuto sentito dal Giudice tutelare nell'udienza del
19.10.2021 allorquando ebbe a verbalizzare “dichiara di non voler recuperare il rapporto con la figlia in quanto si ritiene soddisfatto di quanto ricevuto (in termini di affetto dai nipoti e dalla sorella) ma che la stessa non deve preoccuparsi perché erediterà quanto le spetta per legge. Che inoltre la stessa non avrebbe tempo per lui in quanto madre di 4 figli”.
Provata quindi la intenzionalità della condotta del convenuto (circostanza che priva di pregio le allegazioni -comunque rimaste prive dei necessari riscontri istruttori - circa l'imputazione all'ex coniuge della mancata istaurazione di un rapporto con l'attrice – senza dire che tale circostanza avrebbe potuto condizionare il convenuto nella più tenera età della figlia ma non certo dopo che questa raggiunta la maggiore età ha tentato di instaurare con lui un rapporto duraturo, affettivo e costante) dall'altro non può escludersi che essa abbia causato all'attrice uno stato di sofferenza psicologica in grado di minarne la serenità del vivere quotidiano.
Ed invero seppure vanno condivise le conclusioni formulate dal collegio peritale in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico giuridici oltre che metodologico scientifici e ciò anche in considerazione dei chiarimenti resi alle osservazioni formulate dalle parti, circa la insussistenza nel caso di specie di un danno biologico in capo all'attrice medesima, non può comunque escludersi come pure da detta relazione emerge, la sussistenza in capo all'attrice di altra tipologia di danno meritevole di indennizzo.
In particolare i nominati consulenti pur affermando, come detto, l'assenza di un danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psicofisica di una persona, suscettibile di valutazione medico-legale, non hanno negato l'esistenza in capo alla attrice di uno “stato di sofferenza e disagio psicologico”.
In particolare gli ausiliari del giudice pur negando – ad esito di un argomentare privo di vizi metodologico-scientifici oltre che logico giuridici, e pertanto pienamente condivisibile- la
“sussistenza di un danno biologico psichico attuale e permanente”, conclusione ritenuta obbligata tenuto conto della “mancanza di documentazione clinica recente” che manifesta “l'assenza di un quadro anamnestico solido e di una certificazione medico-psichiatrica che attesti la sussistenza” di detto danno, hanno tuttavia affermato che “la mancanza della figura genitoriale paterna può avere determinato una certa sofferenza psicologica ma non certo una deriva della sua vita (che risulta piena e realizzata da un punto di vista professionale) che però rientrerebbe in altre categorie di danno” determinando un “disagio secondario”
Sul punto non può escludersi che il protrarsi di una simile situazione per un così ampio arco temporale abbia in generato uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita dell'attrice, seppure in grado di influenzarle.
La costante presenza durante l'arco della vita dell'attrice di elementi di rinvio alla dolorosa vicenda della inesistenza dei rapporti con il padre (secondo le non contestate allegazioni, la
[...]
è insegnante di scuola secondaria con frequentazioni quindi pressocché quotidiane con Pt_1
nuclei familiari sia affettivamente stabili che no), oltre che i reiterati fallimenti dei tentativi eseguiti per l'instaurazione di uno stabile rapporto (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), non può che aver ravvivato di volta in volta il senso di abbandono aggravato dall'acquisita consapevolezza del fatto che comunque il padre le abbia preferito in passato e continui a preferirle nel presente altri familiari (nel caso di specie la propria sorella ed i figli della stessa).
Così accertata l'esistenza del lamentato danno, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, va valutato tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 901 del
17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Ai fini risarcitori deve quindi tenersi conto di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che ai fini liquidatori, per la prova del danno risarcibile può farsi ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 -
01).
Con riguardo a ciascuna di tali sfere, varrà evidenziare il condiviso punto di caduta rinvenibile, in ultima analisi, nella comune dimensione propria del “dolore”, ossia della
“sofferenza” che - con riferimento, tanto agli aspetti riflessivi della persona nel suo rapporto con sé stesso, quanto a quelli che attengono al sé aperto alle dinamiche della vita quotidiana e alla relazione con l'altro da sé - viene avvertita come afflizione generata da una limitazione imposta, dalla percezione dell'incompiutezza provocata, dall'equilibrio interiore violato, dalla frustrazione generata da impedimenti.
Si tratta, com'è intuibile, di dar voce ed esteriorità (e, dunque, una veste socialmente riconoscibile) a moti propri dell'animo umano (della psiche), a forme di un 'interno psichico' che intimamente riflettono i toni di un equilibrio emotivo che violentemente si turba, o i tratti di una frustrazione dettata dalla forzata rinuncia ad appagamenti attesi e improvvisamente mancati nelle dimensioni della quotidianità o della vita di relazione.
L'operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari simili sfuggenti realtà interiori non può che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell'esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorché le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell'aggressione dell'integrità psico-fisica.
La specificità ontologica del danno alla persona secondo la categoria della sofferenza, benché più agevolmente riconoscibile con riferimento al danno morale (per la ragionevole intuibilità del turbamento delle tonalità emotive che si esprime, esemplificativamente, nella vergogna, nella disistima di sé, nella paura, nella disperazione, etc. che di regola accompagnano il vissuto connesso a determinati eventi della vita), chiede d'esser rinvenuta anche con riguardo al danno biologico, giacché le conseguenze che derivano dall'aggressione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona (suscettibili di accertamento medico-legale), nella misura in cui esplicano un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito) (per riprendere testualmente la definizione fornita dall'art. 138 del codice delle assicurazioni private), altro non fanno che tradursi o riflettersi (mediate dall'accertamento medico- legale che le esprime come limitazioni funzionali della diade psiche/corpo) nei termini propri della 'sofferenza' e, dunque del dolore che di regola (comunemente) tali limitazioni producono a carico del danneggiato (al di là del dolore fisico come sensazione più o meno spiacevole o fastidiosa) a cagione della forzata rinuncia alla coltivazione delle proprie abitudini quotidiane, o dell'imposto abbandono (temporaneo o meno) dell'ambito delle relazioni personali più significative, secondo le scansioni, i termini o la qualità delle consuetudini di vita sino ad allora conservate.
L'insistito riferimento alla dimensione della sofferenza (o del “dolore”) quale dimensione
“comune” delle differenti realtà del danno morale e del danno biologico (entrambi quali conseguenze avvertite dalla persona in interiore homine con immediatezza o, mediatamente, attraverso la frustrante sottrazione degli appagamenti della quotidianità e della vita di relazione che la lesione psicofisica impone) non implica quindi la necessaria coesistenza degli stessi ai fini della relativa risarcibilità.
La sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, anche contenutasi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, è risarcibile anche qualora essa non degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, giungendosi a discutere di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (in thema v. altresì Cass. Sez. 3, Ord. n. 18056 del 05/07/2019 in motivazione).
Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato
(rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell'equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell'equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Accertata quindi la sussistenza di uno stato di sofferenza emotiva in capo all'attrice e valutate le conseguenze e l'incidenza di tale sofferenza sulla possibilità di raggiungimento di una stabilità emotiva, il consequenziale danno può determinarsi in via equitativa in considerazione di quanto fin qui dedotto, della durata del periodo di abbandono, della speranza della -da Parte_1
ultimo manifestata dal di lei procuratore nell'udienza del 26.6.2023- che il padre possa in qualunque momento ravvedersi ed instaurare l'auspicato rapporto filiale, speranza che può essere ben intesa quale manifestazione dell'assenza di qualsia volontà persecutoria nei confronti del convenuto, in complessivi € 25.000,00 (venticinquemila/00).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte convenuta anche in considerazione della solo apparente motivazione del rifiuto della proposta formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis cpc atteso che detta proposta in quanto avente natura ontologicamente conciliativa era finalizzata -come pure reso evidente nella formulazione della stessa- a definire una volta per tutta la criticità dei rapporti tra le odierne parte processuali con la conseguenza che irrilevante si rileva ogni disquisizione circa la natura della azione esperita dall'attrice. Dette spese tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente decisione, applicato il DM 55/2014 e ss. mm. e ii. tenuto conto dell'attività professionale posta in essere, della utilità della stessa per la parte assistita, della natura delle questioni giuridiche trattate, della tipologia di attività istruttoria espletata, si liquidano in complessivi € 5.077,00 di cui € 919 per la fase di studio;
€ 777 per la fase introduttiva;
€ 1.680 per la fase istruttoria ed € 1.701 per fase decisionale, oltre rimborso pese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 569,10 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 885/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accerta e dichiara il diritto di al risarcimento da parte di Parte_1 CP_1
del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, che liquida in complessivi € 25.000,00;
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 569,10 per esborsi;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, in data 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 885 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.) vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ALABISO ANTONINO giusta procura in atti, attrice nei confronti di
, nato ad [...] il [...] (CF e dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FLAVIO BROGLIO, nato a [...] il [...] (CF ), nella qualità di C.F._3
amministratore di sostegno del sopracitato sig. , in giudizio con l'Avv. Controparte_1
PIPITONE MARIA LUISA , giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del dì 8.4.205 fissata per la precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto
“in via principale la ripetizione della CTu con altri medici psichiatri in via subordinata a) ritenere e dichiarare che alla fine del 1981 abbandono la figlia e che Controparte_1 Parte_1
successivamente non adempì agli obblighi di mantenimento, istruzione educazione ed assistenza morale nei confronti di essa;
2) ritenere e dichiarare sulla base della sentenza penale di condanna del convenuto che è stata prodotta, della documentazione medica in atti delle deposizioni testimoniali prodotte, e dell'interrogatorio dell'attrice che tale abbandono e che i suddetti inadempimenti hanno causato alla figlia danni biologici ossia lesioni alla integrità psico fisica, danni morali, ossia dolori e sofferenze psicologiche ed emotive, danni esistenziali ossia peggioramento della qualità della vita e lesione del suo diritto alla identità personale;
3) liquidare per i danni in via equitativa in una somma non inferiore a quella dui € 20.000,00 proposta dal precedente giudice alle parti per una possibile transazione, oltre ad interessi legali a decorrere dalla data del 26.6.2023 nella quale il convenuto ha rifiutato senza motivazione tale proposta;
4) condannare il convenuto alle spese del giudizio ivi comprese quella della CTu medica”; parte convenuta ha concluso
“in via preliminare si oppone alla richiesta di rinnovo della consulenza essendo la perizia in atti chiara ed esaustiva, nel merito ritenere e dichiarare che nessuna condanna può essere addebitata alsi g Di NO non essendo stata richiesta da parte attrice alcuna richiesta di condanna come in atto di citazione;
in subordine, ritenere e dichiarare che nessuna prova è stata fornita circa la condotta il danno ed il nesso causale;
ritenere e dichiarare che il sig. è assolutamente estraneo rispetto ai fatti di casa addebitatigli;
ritenere e Parte_1
dichiarare che nessuna condanna può essere avanzata nei convfr4onti dello stesso;
condannare parte attrice alle spese del giudizio, della ctu con vittoria si spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha chiesto “A)- Ritenere e dichiarare che
non ha adempiuto, dal 1980 ad oggi, agli obblighi di mantenimento, di istruzione, di Controparte_1
educazione e di assistenza morale nei confronti della figlia B)- Ritenere e dichiarare Parte_1
che tali inadempimenti hanno causato alla figlia danni patrimoniali per perdita di chances ovvero per lucro cessante e danni psicologici, esistenziali e lesione del suo diritto all'identità personale;
C)- Liquidare tali danni, in via equitativa, in una somma non inferiore a €.52.000,00. D)- Condannare il convenuto alle spese del giudizio”.
Premetteva a dette domande di essere l'unica figlia del convenuto e di i Testimone_1
quali “si separarono giudizialmente nel 1980 e divorziarono il 16 marzo 1990”; che “verso la fine del 1981, il padre smise, improvvisamente, di prendere con sé la figlia, interruppe ogni rapporto con lei e
l'adempimento degli obblighi di assistenza materiale nei confronti della medesima, per cui fu condannato dal
Pretore di Palermo, con sentenza dell'11 maggio 1989, confermata dalla Corte di Appello il 6 novembre
1991, alla pena di mesi quattro di reclusione e lire seicentomila di multa, oltre al pagamento delle spese giudiziali”; che nonostante i numerosi tentativi nel tempo pure effettuati, il padre aveva rifiutato di intrattenere qualsivoglia rapporto con essa attrice e di stabilire con la stessa qualsivoglia stabile relazione affettiva.
Evidenziando l'avvenuta “violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione” da parte del padre nei di lei confronti e che tale condotta “può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti con gli artt.2 e 30 della Costituzione” con la conseguenza che in quanto illecito civile “il figlio può chiedere il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali la cui prescrizione decorre da quando il figlio diventa psicologicamente autonomo dal genitore e raggiunge un'indipendenza psicologica da esso e una maturità personale tali che gli consentano di comprendere pienamente la illeceità della condotta del genitore e la possibilità di potere chiedere a lui il risarcimento dei danni subìti quale figlio abbandonato e rifiutato (v. Cass. 2021/40335;
2020/11097 e le numerose precedenti sentenze ivi richiamate)” allegando di aver subito detti danni chiedeva al giudice di accertarne l'esistenza quantificandone in via equitativa l'ammontare.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava quanto dedotto dall'attrice. Evidenziava che quest'ultima si era a lui interessata soltanto per ragioni di interesse economico e patrimoniale
“dimostrandosi assolutamente distante ed assente nei momenti in cui il padre aveva necessità di conforto morale ed assistenziale”, eccepiva la insussistenza di “tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesto dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale e al sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso” e contestava i criteri di quantificazione del danno indicati dall'attrice.
Chiedeva al Tribunale “Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1. ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può ravvisarsi nella condotta posta in essere dal sig. per le Controparte_1
causali spiegate in premessa;
2. ritenere e dichiarare che nessuna somma a titolo di danno, patrimoniale e non, può essere liquidata in favore dell'attrice;
3. ritenere e dichiarare non dovute, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sfornite di prove, ingiustificate ed eccessive nella quantificazione e disancorate da un valido nesso causale le richieste formulate dalla Sig.ra e, per l'effetto, rigettarle;
4. con Parte_1
vittoria di spese e competenze di avvocato.”
Instaurato il contraddittorio, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc non accettata dal procuratore del convenuto.
Il processo è stato quindi istruito mediante il deposito di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice.
Il Tribunale ha ritenuto altresì necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza riservata del 13.7.2024. Preliminarmente appare opportuno rilevare per quanto di interesse, che la costituzione in prosecuzione del nuovo amministratore di sostegno con rilascio di procura in favore del procuratore costituito anche da parte del beneficiato, appare integrare la sanatoria di cui all'art 182 cpc sicché il contraddittorio può ritenersi validamente instaurato
Nel merito si osserva quanto segue.
La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare (cfr. Cass. Sez. 1, Ord. n. 375 del 08/01/2025, Rv.
673604 - 01)
Con specifico riferimento al rapporto di filiazione, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass., Sez. 1, Sent. n. 5652 del 10/04/2012; Cass. 3079/2015;
Cass. 15148/2022; Cass. 34986/2022).
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059
c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole
(Cass., Sez. 6-3, Sent. n. 3079 del 16/02/2015).
Ha precisato quel Giudice che “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. 34950/2022)
Inoltre la stessa Corte ha avuto modo di affermare che il risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale consegue all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale e si protrae fino a quando il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo, dovendo altresì considerarsi la peculiare natura dell'illecito de quo, che può provocare nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica (Cass. Sez. 3, Sent. n. 9930 del 13/04/2023, Rv. 667346 - 01).
L'illecito endofamiliare permanente si sostanzia, in sintesi, in una serie di omissioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, suscettibile di essere interrotta in ogni momento per effetto di una radicale modificazione dell'atteggiamento genitoriale, e cioè con l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti della prole. Finché la situazione di assenza, disinteresse, abbandono non viene rimossa, l'illecito continua a perpetuarsi nel tempo, restando attuale ed eguale a sé stesso, in ragione del fatto che l'offesa deriva da un comportamento volontario dell'autore, che potrebbe dallo stesso essere interrotto (Cass., Sez. 3, Sent. 9930/2023, cit.).
Accertata la sussistenza del danno subito dal figlio, circa la quantificazione dello stesso, ritiene la Corte di Cassazione che esso debba essere liquidato in misura proporzionale «...alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita... (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo.., quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione...» (Cass.
26205/2013; Cass. 15148/2022 citata).
Occorre, pertanto, tenendo conto, ai sensi dell'art.1226 cod. civ., della durata dell'inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione giustificativa del comportamento del padre, nel caso in cui avesse omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo accertando in concreto la gravità del fatto e dell'entità della sofferenza procurata al figlio.
Sempre secondo la Corte poi, "qualora proceda liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati” (Cass. 8213/2013).
Ciò posto si osserva quanto segue.
Il fatto storico sotteso al presente giudizio come dedotto ed allegato dall'attrice deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ed invero il convenuto a fronte delle puntuali e circostanziate allegazioni in fatto contenute nella citazione in ordine ai fatti agli avvenimenti ed alle condotte paterne ai quali ha imputato l'insorgenza del lamentato danno e la consequenziale responsabilità risarcitoria del padre (cfr. pag.
2 dell'atto introduttivo del giudizio), ha omesso qualsivoglia specifica contestazione limitandosi a fare ricorso a formule di stile inerenti la asserita mancanza di lesività della condotta anche omissiva posta in essere (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione) che quindi ammetteva e la asserita mancanza di prova di “tutti gli elementi costitutivi dell'illecito” (cfr. pag. 3 della suddetta comparsa).
Sul punto invero va condivisa la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (cfr. Cass. 31387/2021 con richiami a
Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020).
Devono quindi ritenersi provati l'abbandono della figlia da parte del padre, la protratta violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di essa figlia, il distacco mantenuto dal padre a fronte dei tentativi della figlia di instaurare con lui un rapporto affettivo, il disinteresse del padre nei confronti delle vicende personali e familiari della figlia.
La mancanza di qualsivoglia relazione filiale tra attrice e convenuto emerge chiaramente dagli atti del procedimento iscritto al n. 1373/21 RG Vol di questo Tribunale, per come prodotti del presente giudizio e sulla utilizzabilità dei quali nessuna questione è sorta tra le parti, dai quali emerge una pervicace volontà della figlia di comunque far parte della vita del padre (dalla proposizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno ai numerosi reclami avverso gli atti del GT ritenuti non utili al conseguimento dell'interesse paterno) alla quale si contrappone la dichiarazione lapidaria dell'odierno convenuto sentito dal Giudice tutelare nell'udienza del
19.10.2021 allorquando ebbe a verbalizzare “dichiara di non voler recuperare il rapporto con la figlia in quanto si ritiene soddisfatto di quanto ricevuto (in termini di affetto dai nipoti e dalla sorella) ma che la stessa non deve preoccuparsi perché erediterà quanto le spetta per legge. Che inoltre la stessa non avrebbe tempo per lui in quanto madre di 4 figli”.
Provata quindi la intenzionalità della condotta del convenuto (circostanza che priva di pregio le allegazioni -comunque rimaste prive dei necessari riscontri istruttori - circa l'imputazione all'ex coniuge della mancata istaurazione di un rapporto con l'attrice – senza dire che tale circostanza avrebbe potuto condizionare il convenuto nella più tenera età della figlia ma non certo dopo che questa raggiunta la maggiore età ha tentato di instaurare con lui un rapporto duraturo, affettivo e costante) dall'altro non può escludersi che essa abbia causato all'attrice uno stato di sofferenza psicologica in grado di minarne la serenità del vivere quotidiano.
Ed invero seppure vanno condivise le conclusioni formulate dal collegio peritale in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico giuridici oltre che metodologico scientifici e ciò anche in considerazione dei chiarimenti resi alle osservazioni formulate dalle parti, circa la insussistenza nel caso di specie di un danno biologico in capo all'attrice medesima, non può comunque escludersi come pure da detta relazione emerge, la sussistenza in capo all'attrice di altra tipologia di danno meritevole di indennizzo.
In particolare i nominati consulenti pur affermando, come detto, l'assenza di un danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psicofisica di una persona, suscettibile di valutazione medico-legale, non hanno negato l'esistenza in capo alla attrice di uno “stato di sofferenza e disagio psicologico”.
In particolare gli ausiliari del giudice pur negando – ad esito di un argomentare privo di vizi metodologico-scientifici oltre che logico giuridici, e pertanto pienamente condivisibile- la
“sussistenza di un danno biologico psichico attuale e permanente”, conclusione ritenuta obbligata tenuto conto della “mancanza di documentazione clinica recente” che manifesta “l'assenza di un quadro anamnestico solido e di una certificazione medico-psichiatrica che attesti la sussistenza” di detto danno, hanno tuttavia affermato che “la mancanza della figura genitoriale paterna può avere determinato una certa sofferenza psicologica ma non certo una deriva della sua vita (che risulta piena e realizzata da un punto di vista professionale) che però rientrerebbe in altre categorie di danno” determinando un “disagio secondario”
Sul punto non può escludersi che il protrarsi di una simile situazione per un così ampio arco temporale abbia in generato uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita dell'attrice, seppure in grado di influenzarle.
La costante presenza durante l'arco della vita dell'attrice di elementi di rinvio alla dolorosa vicenda della inesistenza dei rapporti con il padre (secondo le non contestate allegazioni, la
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è insegnante di scuola secondaria con frequentazioni quindi pressocché quotidiane con Pt_1
nuclei familiari sia affettivamente stabili che no), oltre che i reiterati fallimenti dei tentativi eseguiti per l'instaurazione di uno stabile rapporto (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), non può che aver ravvivato di volta in volta il senso di abbandono aggravato dall'acquisita consapevolezza del fatto che comunque il padre le abbia preferito in passato e continui a preferirle nel presente altri familiari (nel caso di specie la propria sorella ed i figli della stessa).
Così accertata l'esistenza del lamentato danno, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, va valutato tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 901 del
17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Ai fini risarcitori deve quindi tenersi conto di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che ai fini liquidatori, per la prova del danno risarcibile può farsi ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 -
01).
Con riguardo a ciascuna di tali sfere, varrà evidenziare il condiviso punto di caduta rinvenibile, in ultima analisi, nella comune dimensione propria del “dolore”, ossia della
“sofferenza” che - con riferimento, tanto agli aspetti riflessivi della persona nel suo rapporto con sé stesso, quanto a quelli che attengono al sé aperto alle dinamiche della vita quotidiana e alla relazione con l'altro da sé - viene avvertita come afflizione generata da una limitazione imposta, dalla percezione dell'incompiutezza provocata, dall'equilibrio interiore violato, dalla frustrazione generata da impedimenti.
Si tratta, com'è intuibile, di dar voce ed esteriorità (e, dunque, una veste socialmente riconoscibile) a moti propri dell'animo umano (della psiche), a forme di un 'interno psichico' che intimamente riflettono i toni di un equilibrio emotivo che violentemente si turba, o i tratti di una frustrazione dettata dalla forzata rinuncia ad appagamenti attesi e improvvisamente mancati nelle dimensioni della quotidianità o della vita di relazione.
L'operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari simili sfuggenti realtà interiori non può che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell'esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorché le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell'aggressione dell'integrità psico-fisica.
La specificità ontologica del danno alla persona secondo la categoria della sofferenza, benché più agevolmente riconoscibile con riferimento al danno morale (per la ragionevole intuibilità del turbamento delle tonalità emotive che si esprime, esemplificativamente, nella vergogna, nella disistima di sé, nella paura, nella disperazione, etc. che di regola accompagnano il vissuto connesso a determinati eventi della vita), chiede d'esser rinvenuta anche con riguardo al danno biologico, giacché le conseguenze che derivano dall'aggressione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona (suscettibili di accertamento medico-legale), nella misura in cui esplicano un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito) (per riprendere testualmente la definizione fornita dall'art. 138 del codice delle assicurazioni private), altro non fanno che tradursi o riflettersi (mediate dall'accertamento medico- legale che le esprime come limitazioni funzionali della diade psiche/corpo) nei termini propri della 'sofferenza' e, dunque del dolore che di regola (comunemente) tali limitazioni producono a carico del danneggiato (al di là del dolore fisico come sensazione più o meno spiacevole o fastidiosa) a cagione della forzata rinuncia alla coltivazione delle proprie abitudini quotidiane, o dell'imposto abbandono (temporaneo o meno) dell'ambito delle relazioni personali più significative, secondo le scansioni, i termini o la qualità delle consuetudini di vita sino ad allora conservate.
L'insistito riferimento alla dimensione della sofferenza (o del “dolore”) quale dimensione
“comune” delle differenti realtà del danno morale e del danno biologico (entrambi quali conseguenze avvertite dalla persona in interiore homine con immediatezza o, mediatamente, attraverso la frustrante sottrazione degli appagamenti della quotidianità e della vita di relazione che la lesione psicofisica impone) non implica quindi la necessaria coesistenza degli stessi ai fini della relativa risarcibilità.
La sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, anche contenutasi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, è risarcibile anche qualora essa non degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, giungendosi a discutere di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (in thema v. altresì Cass. Sez. 3, Ord. n. 18056 del 05/07/2019 in motivazione).
Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato
(rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell'equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell'equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Accertata quindi la sussistenza di uno stato di sofferenza emotiva in capo all'attrice e valutate le conseguenze e l'incidenza di tale sofferenza sulla possibilità di raggiungimento di una stabilità emotiva, il consequenziale danno può determinarsi in via equitativa in considerazione di quanto fin qui dedotto, della durata del periodo di abbandono, della speranza della -da Parte_1
ultimo manifestata dal di lei procuratore nell'udienza del 26.6.2023- che il padre possa in qualunque momento ravvedersi ed instaurare l'auspicato rapporto filiale, speranza che può essere ben intesa quale manifestazione dell'assenza di qualsia volontà persecutoria nei confronti del convenuto, in complessivi € 25.000,00 (venticinquemila/00).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte convenuta anche in considerazione della solo apparente motivazione del rifiuto della proposta formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis cpc atteso che detta proposta in quanto avente natura ontologicamente conciliativa era finalizzata -come pure reso evidente nella formulazione della stessa- a definire una volta per tutta la criticità dei rapporti tra le odierne parte processuali con la conseguenza che irrilevante si rileva ogni disquisizione circa la natura della azione esperita dall'attrice. Dette spese tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente decisione, applicato il DM 55/2014 e ss. mm. e ii. tenuto conto dell'attività professionale posta in essere, della utilità della stessa per la parte assistita, della natura delle questioni giuridiche trattate, della tipologia di attività istruttoria espletata, si liquidano in complessivi € 5.077,00 di cui € 919 per la fase di studio;
€ 777 per la fase introduttiva;
€ 1.680 per la fase istruttoria ed € 1.701 per fase decisionale, oltre rimborso pese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 569,10 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 885/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accerta e dichiara il diritto di al risarcimento da parte di Parte_1 CP_1
del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, che liquida in complessivi € 25.000,00;
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 569,10 per esborsi;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, in data 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo