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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 52/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv.to Parte_1
Angela Costa;
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Angela CP_1
Milillo e Giuseppe Cellamare;
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 19/12/2024 e Parte_1
premesso che: CP_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nato un figlio, (il Persona_1
05/08/2014), riconosciuto da entrambi;
- la loro convivenza era cessata a causa di incompatibilità caratteriali;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 22/01/2025 la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. chiedeva accogliersi il ricorso con nota del 23/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal Persona_1 matrimonio, che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare € 260,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato la percezione al 100% dell'A.U.U. in favore della madre. Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 19/12/2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio
, da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto Persona_1 concordato tra le parti nel ricorso congiunto depositato il 19/12/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 4/2/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 52/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv.to Parte_1
Angela Costa;
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Angela CP_1
Milillo e Giuseppe Cellamare;
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 19/12/2024 e Parte_1
premesso che: CP_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nato un figlio, (il Persona_1
05/08/2014), riconosciuto da entrambi;
- la loro convivenza era cessata a causa di incompatibilità caratteriali;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 22/01/2025 la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. chiedeva accogliersi il ricorso con nota del 23/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal Persona_1 matrimonio, che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare € 260,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato la percezione al 100% dell'A.U.U. in favore della madre. Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 19/12/2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio
, da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto Persona_1 concordato tra le parti nel ricorso congiunto depositato il 19/12/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 4/2/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera