TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 86/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANU MARIA TERESA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Prestazione: assegno di invalidità.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dopo avere presentato tempestiva e rituale Parte_1
contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al
CTU dott. nell'ambito del procedimento per Persona_1
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento della sussistenza, del requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva eventualmente accertanda.
Costituitosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso con CP_1
vittoria di spese, e, in subordine, ove i requisiti sanitari venissero accertati con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite, in ragione di reciproca parziale soccombenza, argomentando che le conclusioni rassegnate dal CTU erano meritevoli di accoglimento poichè fondate su una scrupolosa visita obiettiva oltre che su un compiuta disamina di tutta la documentazione sanitaria in atti.
La causa, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione.
Il CTU dr. nominato in questa fase del giudizio e Persona_1
richiamato a chiarimenti sulla sua precedente relazione della fase di
ATP ha concluso l'elaborato peritale affermando:” Lette le nuove certificazioni, in particolare quella cardiologica, si evince un test ergometrico che si interrompe per ridotta tolleranza allo sforzo;
peraltro rispetto al precedente certificato del 22 dicembre 2022 ove si riportava “ha una angina da sforzo ingravescente, parzialmente resistente ai farmaci..." in quest'ultimo del 29 dicembre 2023 si legge che ha una angina da sforzo resistente alla terapia farmacologica, non suscettibile di rivascolarizzazione coronarica. Pertanto la patologia cardiaca, ben suffragata strumentalmente a decorrere da questo certificato assume diversa gravità, determinando le condizioni cliniche
Pag. 2 di 4 utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 29 dicembre 2023”.
Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal giudice in quanto logicamente e congruamente motivate e peraltro non specificamente contestate dalle parti interessate.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il ricorrente presentava il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 29 dicembre 2023”
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre interessi.
Le spese del presente giudizio, alla luce della decorrenza riconosciuta dal CTU e successiva al deposito del ricorso per ATP, liquidate come nel dispositivo, devono essere compensate nella misura del 50% ed il restante 50% deve essere posto a carico dell CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 29 dicembre 2023.
- condanna l al pagamento dei relativi ratei oltre interessi in CP_1
favore del ricorrente;
Pag. 3 di 4 - compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al CP_1
pagamento in favore del ricorrente del restante 50% che liquida in complessivi € 1000,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. M. Teresa Spanu;
- pone a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
24/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 86/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANU MARIA TERESA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Prestazione: assegno di invalidità.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dopo avere presentato tempestiva e rituale Parte_1
contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al
CTU dott. nell'ambito del procedimento per Persona_1
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento della sussistenza, del requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva eventualmente accertanda.
Costituitosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso con CP_1
vittoria di spese, e, in subordine, ove i requisiti sanitari venissero accertati con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite, in ragione di reciproca parziale soccombenza, argomentando che le conclusioni rassegnate dal CTU erano meritevoli di accoglimento poichè fondate su una scrupolosa visita obiettiva oltre che su un compiuta disamina di tutta la documentazione sanitaria in atti.
La causa, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione.
Il CTU dr. nominato in questa fase del giudizio e Persona_1
richiamato a chiarimenti sulla sua precedente relazione della fase di
ATP ha concluso l'elaborato peritale affermando:” Lette le nuove certificazioni, in particolare quella cardiologica, si evince un test ergometrico che si interrompe per ridotta tolleranza allo sforzo;
peraltro rispetto al precedente certificato del 22 dicembre 2022 ove si riportava “ha una angina da sforzo ingravescente, parzialmente resistente ai farmaci..." in quest'ultimo del 29 dicembre 2023 si legge che ha una angina da sforzo resistente alla terapia farmacologica, non suscettibile di rivascolarizzazione coronarica. Pertanto la patologia cardiaca, ben suffragata strumentalmente a decorrere da questo certificato assume diversa gravità, determinando le condizioni cliniche
Pag. 2 di 4 utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 29 dicembre 2023”.
Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal giudice in quanto logicamente e congruamente motivate e peraltro non specificamente contestate dalle parti interessate.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il ricorrente presentava il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 29 dicembre 2023”
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre interessi.
Le spese del presente giudizio, alla luce della decorrenza riconosciuta dal CTU e successiva al deposito del ricorso per ATP, liquidate come nel dispositivo, devono essere compensate nella misura del 50% ed il restante 50% deve essere posto a carico dell CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 29 dicembre 2023.
- condanna l al pagamento dei relativi ratei oltre interessi in CP_1
favore del ricorrente;
Pag. 3 di 4 - compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al CP_1
pagamento in favore del ricorrente del restante 50% che liquida in complessivi € 1000,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. M. Teresa Spanu;
- pone a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
24/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 4 di 4