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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18068 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa MA IT OC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 53934/2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido d'Arezzo Parte_1
n. 2, presso lo studio dell'avv. Marina Gioja che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente al ricorso
- opponente -
E
pagina 1 di 17 I in persona Parte_2 della legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Pietro De Cristofaro n. 40, presso lo studio dell'avv. MA Antonietta Saffioti, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
, e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima Controparte_3 in Roma, Via dei Martiri de La Storta n. 39, e rappresenti e difesi, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione dall'avv.
che si difende da sé medesima Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata CP_4 in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 77, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Giannuzzi, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
P.V.P. in persona della legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Martiri de La Storta, n. 40, presso lo studio dell'avv. Marco Passalacqua, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposti –
NONCHE'
e Controparte_6 Controparte_7
- opposti non costituiti -
pagina 2 di 17 Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
Conclusioni: all'udienza del 10 dicembre 2025 e CP_2 Parte_3
e hanno evidenziato il loro difetto di legittimazione
[...] Controparte_3 passiva in quanto nella sentenza resa all'esito del giudizio in cui il ctu aveva reso la sua opera le spese di lite erano state poste a carico delle società resistenti e tale pronuncia era passata in giudicato. L'opponente e tutte le parti convenute si sono quindi riportate ai loro atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28 novembre 2023, l'ing. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del 2 novembre 2023, adottato nel procedimento cautelare in corso di causa RGN 42534/2021 proposto da e e da nei confronti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 della della Controparte_8
Controparte_7 [...]
e Controparte_9 CP_10 Controparte_6
Nel dettaglio, dato atto di essere stato incaricato di riscontrare l'esistenza e il livello delle immissioni di rumore riscontrabili nelle abitazioni dei ricorrenti, derivanti dalle attività dei convenuti, di verificare se le stesse superavano i limiti di legge e quelli di normale tollerabilità, di individuare le misure idonee a ricondurre nei limiti della normale tollerabilità le immissioni e il relativo costo, ha descritto l'attività svolta, avvalendosi di un ausiliario, come autorizzato dal giudice.
pagina 3 di 17 Premesso che, in ragione dell'incarico affidato, il suo onorario doveva essere liquidato in base al parametro delle vacazioni, ha lamentato che il giudice aveva determinato il compenso dovutogli nell'importo di €
2.000,00 oltre a € 3.250,00 a titolo di rimborso spese e compenso dell'ausiliario, a fronte di una richiesta, coerente con l'attività svolta, di €
14.678,25 di onorario oltre ad un rimborso spese di € 3.158,81. Sul punto ha evidenziato che la liquidazione operata dal giudice non teneva conto della durata dell'incarico, che lo aveva impegnato per molti mesi, della rilevante documentazione esaminata e dei plurimi sopralluoghi eseguiti anche in orario notturno. Ha pertanto domandato la liquidazione di onorari e spese nella misura richiesta o in quella ritenuta di giustizia, con riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 52, comma 1, DPR
115/2002.
Si è costituita la Controparte_9 che ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Nel dettaglio ha contestato la richiesta della controparte che aveva domandato il riconoscimento di un numero di vacazioni superiore a quello massimo liquidabile, pari a 4 al giorno, senza dare prova del tempo impiegato per l'esecuzione dell'incarico peritale, evidenziando che il compenso richiesto era stato calcolato considerando un tempo incongruo in relazione al lavoro svolto, in ciò peraltro valutato che il ctu non si era direttamente occupato di eseguire i rilievi che erano stati fatti dall'ausiliario.
Si sono costituiti e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 che hanno contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
pagina 4 di 17 In particolare, hanno rilevato che il ctu aveva basato la richiesta di compenso avanzata, considerando un numero di vacazioni e di giorni incongruo in relazione al lavoro svolto, osservando, in particolare, a tale proposito che aveva sospeso le operazioni peritali dal 3 novembre 2021 al
15 luglio 2022, che aveva trasmesso la sua relazione alle parti il 17 ottobre
2022 e, ricevute le osservazioni l'8 novembre 2022, aveva depositato la relazione il 30 novembre 2022. I resistenti hanno, quindi, osservato che il ctu aveva dilatato eccessivamente i tempi di espletamento dell'incarico, in modo incompatibile con la relativa natura cautelare, ritardando, a danno dei ricorrenti in tale giudizio, la relativa definizione e hanno osservato che non si era attenuto ai criteri di espletamento dell'incarico assegnati dal giudice, che aveva chiesto di effettuare rilevazioni a sorpresa, avendone fatte solo due. Hanno, quindi, osservato che il giudice, nel decreto di liquidazione, aveva correttamente considerato che la parte principale del lavoro, consistente nell'esecuzione dei rilievi, era stata fatta dall'ausiliario del ctu.
Si è costituita la , evidenziando che l'importo richiesto era CP_10 incongruo, avendo il ctu indicato un numero eccessivo di vacazioni in relazione al lavoro svolto.
Sul punto, ha evidenziato che l'opponente, effettuato un primo accesso in data 18.09.2021, aveva depositato una nota informativa, a seguito della quale il giudice aveva fissato udienza per il 24.02.2022, ma da tale data sino al deposito dell'ordinanza del 4 luglio 2022 di scioglimento della riserva, il consulente era stato inattivo, per poi riprendere le operazioni peritali, concluse con l'invio della bozza l'8.11.2022 e, ricevute le osservazioni, con l'invio della relazione il 30.11.2022.
pagina 5 di 17 Dato quindi atto che nel corso del giudizio di merito il giudice aveva disposto la rinnovazione della ctu, conferendo ad altro consulente quesiti identici a quelli posti all'ing. ha osservato che la spesa della ctu Parte_1 doveva essere posta a carico provvisorio dei ricorrenti e, in ogni caso, non a carico di essa . CP_4
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la determinazione degli onorari dovuti al ctu secondo quanto di giustizia.
Si è costituita la P.V.P. che ha contestato Controparte_11
l'opposizione, osservando che il ctu aveva considerato un numero incongruo di ore dedicate allo svolgimento dell'incarico e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La e la cui il Controparte_6 Controparte_7 ricorso è stato ritualmente notificato in opposizione, sono rimaste contumaci.
2. Tanto esposto va premesso che, come è del resto incontroverso, l'incarico peritale affidato al ctu, ing. non rientra in nessuna delle Parte_1 ipotesi previste dal DM 30 maggio 2002, così che l'onorario dovutogli va liquidato secondo il criterio residuale delle vacazioni e, quindi, commisurando l'onorario al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.
Sul punto va, quindi, considerato che, giusta quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 5, della legge n. 319/1980, ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro e, al massimo, possono essere riconosciute n. 4 vacazioni al giorno, così che va certamente disattesa la richiesta di riconoscimento di un maggior numero di vacazioni giornaliere.
pagina 6 di 17 Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, all'udienza del 20 agosto 2021, era stato conferito all'ing. Parte_1
l'incarico peritale, come riportato in sede di opposizione, con la precisazione che doveva essere riscontato il superamento dei limiti di legge e di tollerabilità delle immissioni con riguardo alle singole attività svolte dalle società convenute, con termine sino al 30.11.2021 per trasmettere alle parti la relazione e, con successivi termini, sino al 20.12.2021, per l'invio al ctu delle osservazioni, e sino al 20.01.2022 per il deposito della relazione
(cfr. all. 1 e 2 al ricorso); che le operazioni peritali avevano avuto inizio il
18.09.2021 con il primo sopralluogo, con successivi rilievi fonometrici in data 28 e 29 settembre 2021 e 2.10.2021 anche in orario notturno;
che all'esito il ctu aveva relazionato al giudice evidenziando l'opportunità di rivedere la tempistica delle operazioni peritali, rinviando i rilievi acustici all'inizio della nuova stagione atteso che “le misure effettuate in questo periodo, con attività all'aperto ridotte o circoscritte con palloni aerostatici o non funzionanti, quali ad esempio il servizio di ristorazione all'aperto, non fotograferebbero con certezza eventuale superamento dei limiti e la loro provenienza” e ciò anche al fine di procedere all'esatta individuazione delle opere necessarie a ridurre eventuali immissioni;
che, in data 4.12.2021, la parte istante aveva segnalato al ctu una variazione dei luoghi di causa e il ctu, dopo averne dato avviso al giudice aveva effettuato un accesso sui luoghi il 9.12.2021 (cfr. all. B e V, all. 4 di parte ricorrente); che, in data
13.12.2021, il ctu aveva trasmesso al giudice una nota informativa sullo stato dei luoghi e il giudice aveva disposto la convocazione delle parti e del ctu per l'udienza del 24.02.2022, al fine di provvedere sulle istanze del consulente nel contraddittorio delle parti e, quindi, con ordinanza del
4.07.2022 aveva disposto la ripresa delle operazioni peritali, assegnando i pagina 7 di 17 termini poi prorogati, su istanza del ctu, con decreto del 28.09.2022, sino al
17.10.2022 per l'invio alle parti dell'elaborato peritale, sino all'8.11.2022 per l'invio delle osservazioni al ctu, e sino al 30.11.2022 per il deposito della relazione (cfr. all. 4 B); che erano stati effettuati nuovi sopraluoghi, con relativi rilievi, il 15.07.2022, il 25.07.2022, il 2.09.2022, il 9.09.2022, il
23.09.2022 e l'8.10.2022 (cfr. all. V, all. 4 al ricorso); che il ctu aveva redatto il suo elaborato, trasmettendolo alle parti il 17.10.2022 (cfr.all. 4 di parte ricorrente e all. 4 dei convenuti e ) e ricevute le CP_2 CP_3 relative osservazioni (cfr. all. 4 O1, O 2 e O3), aveva fornito i propri chiarimenti rispetto ad esse (cfr. all. 4 R), depositando il 30.11.2022 le proprie relazioni.
Tanto esposto va, in primo luogo, considerato che, in coerenza con quanto riportato nell'istanza di liquidazione presentata dal ctu, deve ritenersi che il consulente si sia dedicato all'espletamento dell'incarico affidato dall'inizio delle operazioni peritali, avvenuto in data 18.09.2021, al 13.12.2021 e, poi, il giorno 27.01.2021, quando ha preso atto della convocazione delle parti disposta dal giudice e, successivamente, dal 15 luglio 2022 sino al 17 ottobre 2022 e, poi, dal 3 al 30 novembre 2022.
Ciò posto, considerata l'istanza di liquidazione predisposta dal ctu, in cui è stato indicato nel dettaglio il tempo dedicato alle singole attività svolte, vanno determinate le vacazioni da riconoscere in favore dell'opponente considerando per ciascuna attività, la prestazione resa e, quindi, il tempo da reputarsi congruo per il relativo svolgimento, con la precisazione che nelle date dei sopralluoghi, andrà considerata oltre alla relativa durata, gli adempimenti prodromici e i successivi incombenti da espletare nella medesima giornata dei rilievi.
pagina 8 di 17 Nel dettaglio devono essere considerate la giornata del 20.08.2021 in cui è stato conferito l'incarico peritale corrispondente a n. 1 vacazione, essendo indifferente al giudizio il tempo impiegato dall'ing. per Parte_1 raggiungere il tribunale dal luogo in cui stava trascorrendo le vacanze, il tempo necessario per convocare le parti per n. 2 vacazioni, l'accesso del
18.09.2021 con durata dalle 9.30 alle 12.30 per n. 3 vacazioni, la giornata del 22.09.2021 per l'elaborazione della istanza del ctu con riconoscimento di n. 2 vacazioni, le giornate del 28 e del 29 settembre 2021 per le quali, considerata la durata dei rilievi, le attività preparatorie e lo studio dei dati vanno riconosciute n. 4 vacazioni ognuna, il tempo successivo all'accesso del 29.09.2021 per la disamina dei dati emersi dai rilievi eseguiti, pari a 6 vacazioni, corrispondenti a due al giorno nei successivi giorni del 30 e dell'1.10.2022, 4 vacazioni per l'accesso del 2.10.2021, 46 vacazioni per la disamina dei dati emersi in tali rilievi e per la disamina della istanza di parte attrice, considerando n. 1 vacazione al giorno nel periodo intercorso tra il
4.10.2021 e il 7.12.2021, escludendo i sabati, domeniche e festivi in cui deve presumersi che il ctu non si sia dedicato all'elaborato peritale in ciò considerato il lungo tempo impiegato per compiere tale attività di disamina,
3 vacazioni per le attività del 9.12.2021 in ciò valutata la natura dell'incontro effettuato, 1 vacazione per le attività del 13.12.2021, consistente nella nota al giudice su quanto riscontrato il 9.12.2021, e 1 vacazione per quelle del 27.01.2022, 3 vacazioni per l'accesso del 15 luglio
2022, 6 vacazioni pari a 3 vacazioni al giorno per l'attività di disamina dei dati svolta il 16 e il 17 luglio e 2 vacazioni per l'attività svolta il 18 luglio di invio del verbale di accesso e possibile programma, 2 vacazioni per l'accesso del 25 luglio 2022 attesa la natura delle attività svolte come da relativo verbale, 1 vacazione per la successiva disamina, 1 vacazione per pagina 9 di 17 l'invio della email effettuato il 18.08.2022, 2 vacazioni per le attività del
2.09.2022, 4 vacazioni per i rilievi del 9.09.2022 considerate anche le attività prodromiche, 22 vacazioni, pari a 2 vacazioni al giorno per i giorni intercorrenti tra il 10 e il 22 per esame dei dati emersi dai rilievi, escludendo dal computo le domeniche in cui può ritenersi che il ctu non si sia dedicato all'incarico affidato, 3 vacazioni per le attività prodromiche all'accesso del 23.09.2022 e per quelle svolte in tale occasione, cui vanno aggiunte n. 24 vacazioni, pari a 2 al giorno per la disamina dei dati emersi in occasione di tale rilievo, determinate considerando i giorni intercorsi tra tale sopralluogo e il successivo incontro dell'8.10.2022, domeniche escluse,
3 vacazioni per l'accesso dell'8.10.2022, anche considerando le attività preparatorie e quelle succesive. Quindi per la disamina dei dati emersi dagli ultimi rilievi e per la stesura della relazione vanno riconosciute 36 vacazioni, da ritenersi congrue in considerazione del lavoro svolto, corrispondenti a n. 4 vacazioni al giorno per il periodo intercorrente tra il
9.10.2022 e il 17.10.2022, incluse le domeniche, atteso il tempo impiegato per tale attività. Infine, vanno riconosciute 60 vacazioni, pari a 3 al giorno per i 20 giorni intercorsi tra l'8.11.2022 e il 30.11.2022, domeniche escluse, per la risposta alle osservazioni dei ctp, considerando il breve lasso di tempo, per rispondere ai quesiti di una pluralità di parti.
Si tratta, in definitiva, di n. 246 vacazioni, corrispondenti a quelle considerate dal giudice nella misura in cui ha riconosciuto al consulente €
2.000,00, calcolando in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 319/1980, € 14,68 per la prima vacazione ed € 8,15 per quelle successive.
3. Ciò posto la liquidazione va comunque rivista, riconoscendo al ctu un compenso di € 3.611,28, considerando € 14,68 per ciascuna vacazione.
pagina 10 di 17 A tale proposito si osserva che, come del resto, richiesto dalla stessa parte opponente all'udienza del 4 giugno 2025, deve aversi riguardo alla pronuncia resa dalla Corte Costituzionale n. 16/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, della
Costituzione l'art. 4, comma 1, della legge n. 319/1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore.
A tale proposito va, in primo luogo, evidenziato che è del tutto irrilevante il fatto che nel ricorso introduttivo di giudizio l'opponente non avesse sollevato rilievo in ordine alla entità del compenso relativo alle vacazioni successive alla prima, atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“l'opposizione di cui al DPR 115 del 2002 ex art. 170 non si atteggia come impugnazione bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso sicché è riconosciuto al giudice investito del potere – dovere di liquidare il compenso secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti”, con il solo limite di non poter riconoscere un importo maggiore rispetto a quello richiesto dallo stesso opponente, attesa la previsione di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 15772 del 12.06.2025; 1470 del 22.01.2018 e n. 5112 del 19.04.2000).
Del tutto infondato è, poi, il rilievo secondo il quale non potrebbe essere considerata la pronuncia della Consulta, in quanto resa in data successiva all'introduzione del presente giudizio.
pagina 11 di 17 Tale deduzione volta a sostenere il carattere irretroattivo delle sentenze della Corte Costituzionale contrasta con il disposto dell'art. 136 Cost. che sancisce che “quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza”. Del resto, come è stato osservato, se così non fosse nessuna parte di un giudizio solleverebbe questione di illegittimità costituzionale, non avendone interesse, con conseguente difetto di rilevanza della questione, dovendo, comunque il giudice a quo applicare la norma dichiarata incostituzionale.
Infine, rileva il disposto dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 che, in linea con quanto sancito dal richiamato art. 136 Cost., prevede che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
4. Ciò posto si osserva che non può essere riconosciuto il richiesto incremento di cui all'art. 52 DPR n. 115/2002.
pagina 12 di 17 Ciò per l'assorbente ragione che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque, avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata
(cfr. Cass. n. 29876 del 18.11.2019 e n. 21963 del 21.09.2017).
Invero, nel caso di specie non vi sono ragione per ritenere che il ctu abbia reso prestazioni aventi tali caratteristiche così da giustificare la liquidazione di un maggiore compenso, in ciò peraltro valutata la presenza di un ausiliario per i rilievi eseguiti.
pagina 13 di 17 5. Quanto agli altri rilievi sollevati dai resistenti, va considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (cfr. Cass. n. 3024 del
7.02.2011).
Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, il giudice del procedimento in cui il ctu ha svolto la sua opera non ha disposto la rinnovazione della ctu in base alla sua nullità, ma ha ritenuto, in ragione dei quesiti, per come formulati al ctu, con riferimento alle singole attività svolte dai convenuti, di dover disporre diversi accertamenti volti a riscontare, diversamente da quanto richiesto all'opponente, “in modo unitario le emissioni prodotte dalle attività complessivamente svolte da tutte le convenute sul fondo de quo e ad individuare, in caso di conferma del superamento, i rimedi strutturali per l'eliminazione delle immissioni - o, in subordine, per il loro contenimento sotto soglia- prodotte dai convenuti nell'immobile di proprietà degli attori” (cfr. ordinanza del 30.05.2023 all.1
I beach) .
Si è dunque trattato di una integrazione istruttoria con quesiti di diverso tenore.
pagina 14 di 17 6. Infine, non può essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei resistenti, e e per il CP_1 Parte_4 Controparte_3 fatto che le spese relative alla ctu non sono state poste a loro carico con la sentenza che ha definito il giudizio né può porsi in questa sede questione alcuna in ordine alla individuazione del soggetto che deve farsi carico del costo della ctu.
Invero, come chiarito dalla Corte di legittimità, nella gestione delle spese di ctu bisogna distinguere tra anticipazione, che, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario i mezzi necessari per adempiere all'incarico, liquidazione del compenso, che avviene con decreto motivato ai sensi dell'art. 168 DPR 115/2002, su istanza dell'ausiliario, e consente a quest'ultimo di ottenere il pagamento del compenso nei confronti di una qualunque delle parti del procedimento, obbligate in via solidale. Infine, la ripartizione definitiva delle spese è compiuta nella sentenza che definisce il giudizio in base al principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c. e riguarda unicamente la suddivisione della spesa nel rapporto tra le parti in causa e non concerne il ctu che rimane estraneo a tale sentenza.
Il decreto di liquidazione ha l'unica funzione di determinare l'entità del compenso dovuto al ctu e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto che deve farsi carico del pagamento, tanto ciò vero che le statuizioni contenute sul punto nel decreto di liquidazione non sono opponibili al ctu, che ha diritto di pretendere il compenso da ciascuna delle parti in causa e, a fortiori, il ctu è estraneo alle determinazioni sul punto contenute in sentenza che afferiscono ai meri rapporti interni tra le parti in causa con individuazione di quella tenuta a sopportare il peso della spesa
(cfr. Cass. n. 25636 del 18.09.2025; n. 10804 del 5.06.2020 e n. 20971 dell'8.09.2017).
pagina 15 di 17 Ne consegue che le ragioni attinenti alla individuazione del soggetto tenuto a sopportare l'onere della spesa non sono proponibili in sede di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 (cfr. Cass. n. 25636 del 18.09.2025)
7. In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, fermo quanto per il resto statuito nell'opposto decreto, va liquidato in favore del ctu, in luogo della somma di € 2.000,00 oltre accessori, la somma di €
3.611,28, oltre accessori di legge.
8. Le ragioni della decisione, fondandosi l'accoglimento della opposizione sulla sentenza della Consulta sopravvenuta al giudizio, giustificano la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in ragione dell'accolto, applicando, dapprima, la riduzione di cui all'art. 4, comma 4, e poi gli incrementi di cui all'art. 4, comma 2, dm
55/2014 stante la presenza di otto di convenuti.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente l'opposizione e, fermo quanto per il resto previsto nell'opposto decreto, liquida in favore dell'ing. a titolo di Parte_1 onorari, in luogo della somma di € 2.000,00, la somma di € 3.611,28, oltre accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite in ragione di un mezzo e per la restante metà condanna i convenuti a rifondere all'opponente la somma di € 939,33
a titolo di compenso oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 20 dicembre 2025
Il Giudice
MA IT OC
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa MA IT OC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 53934/2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido d'Arezzo Parte_1
n. 2, presso lo studio dell'avv. Marina Gioja che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente al ricorso
- opponente -
E
pagina 1 di 17 I in persona Parte_2 della legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Pietro De Cristofaro n. 40, presso lo studio dell'avv. MA Antonietta Saffioti, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
, e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima Controparte_3 in Roma, Via dei Martiri de La Storta n. 39, e rappresenti e difesi, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione dall'avv.
che si difende da sé medesima Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata CP_4 in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 77, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Giannuzzi, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
P.V.P. in persona della legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Martiri de La Storta, n. 40, presso lo studio dell'avv. Marco Passalacqua, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposti –
NONCHE'
e Controparte_6 Controparte_7
- opposti non costituiti -
pagina 2 di 17 Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
Conclusioni: all'udienza del 10 dicembre 2025 e CP_2 Parte_3
e hanno evidenziato il loro difetto di legittimazione
[...] Controparte_3 passiva in quanto nella sentenza resa all'esito del giudizio in cui il ctu aveva reso la sua opera le spese di lite erano state poste a carico delle società resistenti e tale pronuncia era passata in giudicato. L'opponente e tutte le parti convenute si sono quindi riportate ai loro atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28 novembre 2023, l'ing. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del 2 novembre 2023, adottato nel procedimento cautelare in corso di causa RGN 42534/2021 proposto da e e da nei confronti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 della della Controparte_8
Controparte_7 [...]
e Controparte_9 CP_10 Controparte_6
Nel dettaglio, dato atto di essere stato incaricato di riscontrare l'esistenza e il livello delle immissioni di rumore riscontrabili nelle abitazioni dei ricorrenti, derivanti dalle attività dei convenuti, di verificare se le stesse superavano i limiti di legge e quelli di normale tollerabilità, di individuare le misure idonee a ricondurre nei limiti della normale tollerabilità le immissioni e il relativo costo, ha descritto l'attività svolta, avvalendosi di un ausiliario, come autorizzato dal giudice.
pagina 3 di 17 Premesso che, in ragione dell'incarico affidato, il suo onorario doveva essere liquidato in base al parametro delle vacazioni, ha lamentato che il giudice aveva determinato il compenso dovutogli nell'importo di €
2.000,00 oltre a € 3.250,00 a titolo di rimborso spese e compenso dell'ausiliario, a fronte di una richiesta, coerente con l'attività svolta, di €
14.678,25 di onorario oltre ad un rimborso spese di € 3.158,81. Sul punto ha evidenziato che la liquidazione operata dal giudice non teneva conto della durata dell'incarico, che lo aveva impegnato per molti mesi, della rilevante documentazione esaminata e dei plurimi sopralluoghi eseguiti anche in orario notturno. Ha pertanto domandato la liquidazione di onorari e spese nella misura richiesta o in quella ritenuta di giustizia, con riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 52, comma 1, DPR
115/2002.
Si è costituita la Controparte_9 che ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Nel dettaglio ha contestato la richiesta della controparte che aveva domandato il riconoscimento di un numero di vacazioni superiore a quello massimo liquidabile, pari a 4 al giorno, senza dare prova del tempo impiegato per l'esecuzione dell'incarico peritale, evidenziando che il compenso richiesto era stato calcolato considerando un tempo incongruo in relazione al lavoro svolto, in ciò peraltro valutato che il ctu non si era direttamente occupato di eseguire i rilievi che erano stati fatti dall'ausiliario.
Si sono costituiti e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 che hanno contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
pagina 4 di 17 In particolare, hanno rilevato che il ctu aveva basato la richiesta di compenso avanzata, considerando un numero di vacazioni e di giorni incongruo in relazione al lavoro svolto, osservando, in particolare, a tale proposito che aveva sospeso le operazioni peritali dal 3 novembre 2021 al
15 luglio 2022, che aveva trasmesso la sua relazione alle parti il 17 ottobre
2022 e, ricevute le osservazioni l'8 novembre 2022, aveva depositato la relazione il 30 novembre 2022. I resistenti hanno, quindi, osservato che il ctu aveva dilatato eccessivamente i tempi di espletamento dell'incarico, in modo incompatibile con la relativa natura cautelare, ritardando, a danno dei ricorrenti in tale giudizio, la relativa definizione e hanno osservato che non si era attenuto ai criteri di espletamento dell'incarico assegnati dal giudice, che aveva chiesto di effettuare rilevazioni a sorpresa, avendone fatte solo due. Hanno, quindi, osservato che il giudice, nel decreto di liquidazione, aveva correttamente considerato che la parte principale del lavoro, consistente nell'esecuzione dei rilievi, era stata fatta dall'ausiliario del ctu.
Si è costituita la , evidenziando che l'importo richiesto era CP_10 incongruo, avendo il ctu indicato un numero eccessivo di vacazioni in relazione al lavoro svolto.
Sul punto, ha evidenziato che l'opponente, effettuato un primo accesso in data 18.09.2021, aveva depositato una nota informativa, a seguito della quale il giudice aveva fissato udienza per il 24.02.2022, ma da tale data sino al deposito dell'ordinanza del 4 luglio 2022 di scioglimento della riserva, il consulente era stato inattivo, per poi riprendere le operazioni peritali, concluse con l'invio della bozza l'8.11.2022 e, ricevute le osservazioni, con l'invio della relazione il 30.11.2022.
pagina 5 di 17 Dato quindi atto che nel corso del giudizio di merito il giudice aveva disposto la rinnovazione della ctu, conferendo ad altro consulente quesiti identici a quelli posti all'ing. ha osservato che la spesa della ctu Parte_1 doveva essere posta a carico provvisorio dei ricorrenti e, in ogni caso, non a carico di essa . CP_4
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la determinazione degli onorari dovuti al ctu secondo quanto di giustizia.
Si è costituita la P.V.P. che ha contestato Controparte_11
l'opposizione, osservando che il ctu aveva considerato un numero incongruo di ore dedicate allo svolgimento dell'incarico e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La e la cui il Controparte_6 Controparte_7 ricorso è stato ritualmente notificato in opposizione, sono rimaste contumaci.
2. Tanto esposto va premesso che, come è del resto incontroverso, l'incarico peritale affidato al ctu, ing. non rientra in nessuna delle Parte_1 ipotesi previste dal DM 30 maggio 2002, così che l'onorario dovutogli va liquidato secondo il criterio residuale delle vacazioni e, quindi, commisurando l'onorario al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.
Sul punto va, quindi, considerato che, giusta quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 5, della legge n. 319/1980, ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro e, al massimo, possono essere riconosciute n. 4 vacazioni al giorno, così che va certamente disattesa la richiesta di riconoscimento di un maggior numero di vacazioni giornaliere.
pagina 6 di 17 Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, all'udienza del 20 agosto 2021, era stato conferito all'ing. Parte_1
l'incarico peritale, come riportato in sede di opposizione, con la precisazione che doveva essere riscontato il superamento dei limiti di legge e di tollerabilità delle immissioni con riguardo alle singole attività svolte dalle società convenute, con termine sino al 30.11.2021 per trasmettere alle parti la relazione e, con successivi termini, sino al 20.12.2021, per l'invio al ctu delle osservazioni, e sino al 20.01.2022 per il deposito della relazione
(cfr. all. 1 e 2 al ricorso); che le operazioni peritali avevano avuto inizio il
18.09.2021 con il primo sopralluogo, con successivi rilievi fonometrici in data 28 e 29 settembre 2021 e 2.10.2021 anche in orario notturno;
che all'esito il ctu aveva relazionato al giudice evidenziando l'opportunità di rivedere la tempistica delle operazioni peritali, rinviando i rilievi acustici all'inizio della nuova stagione atteso che “le misure effettuate in questo periodo, con attività all'aperto ridotte o circoscritte con palloni aerostatici o non funzionanti, quali ad esempio il servizio di ristorazione all'aperto, non fotograferebbero con certezza eventuale superamento dei limiti e la loro provenienza” e ciò anche al fine di procedere all'esatta individuazione delle opere necessarie a ridurre eventuali immissioni;
che, in data 4.12.2021, la parte istante aveva segnalato al ctu una variazione dei luoghi di causa e il ctu, dopo averne dato avviso al giudice aveva effettuato un accesso sui luoghi il 9.12.2021 (cfr. all. B e V, all. 4 di parte ricorrente); che, in data
13.12.2021, il ctu aveva trasmesso al giudice una nota informativa sullo stato dei luoghi e il giudice aveva disposto la convocazione delle parti e del ctu per l'udienza del 24.02.2022, al fine di provvedere sulle istanze del consulente nel contraddittorio delle parti e, quindi, con ordinanza del
4.07.2022 aveva disposto la ripresa delle operazioni peritali, assegnando i pagina 7 di 17 termini poi prorogati, su istanza del ctu, con decreto del 28.09.2022, sino al
17.10.2022 per l'invio alle parti dell'elaborato peritale, sino all'8.11.2022 per l'invio delle osservazioni al ctu, e sino al 30.11.2022 per il deposito della relazione (cfr. all. 4 B); che erano stati effettuati nuovi sopraluoghi, con relativi rilievi, il 15.07.2022, il 25.07.2022, il 2.09.2022, il 9.09.2022, il
23.09.2022 e l'8.10.2022 (cfr. all. V, all. 4 al ricorso); che il ctu aveva redatto il suo elaborato, trasmettendolo alle parti il 17.10.2022 (cfr.all. 4 di parte ricorrente e all. 4 dei convenuti e ) e ricevute le CP_2 CP_3 relative osservazioni (cfr. all. 4 O1, O 2 e O3), aveva fornito i propri chiarimenti rispetto ad esse (cfr. all. 4 R), depositando il 30.11.2022 le proprie relazioni.
Tanto esposto va, in primo luogo, considerato che, in coerenza con quanto riportato nell'istanza di liquidazione presentata dal ctu, deve ritenersi che il consulente si sia dedicato all'espletamento dell'incarico affidato dall'inizio delle operazioni peritali, avvenuto in data 18.09.2021, al 13.12.2021 e, poi, il giorno 27.01.2021, quando ha preso atto della convocazione delle parti disposta dal giudice e, successivamente, dal 15 luglio 2022 sino al 17 ottobre 2022 e, poi, dal 3 al 30 novembre 2022.
Ciò posto, considerata l'istanza di liquidazione predisposta dal ctu, in cui è stato indicato nel dettaglio il tempo dedicato alle singole attività svolte, vanno determinate le vacazioni da riconoscere in favore dell'opponente considerando per ciascuna attività, la prestazione resa e, quindi, il tempo da reputarsi congruo per il relativo svolgimento, con la precisazione che nelle date dei sopralluoghi, andrà considerata oltre alla relativa durata, gli adempimenti prodromici e i successivi incombenti da espletare nella medesima giornata dei rilievi.
pagina 8 di 17 Nel dettaglio devono essere considerate la giornata del 20.08.2021 in cui è stato conferito l'incarico peritale corrispondente a n. 1 vacazione, essendo indifferente al giudizio il tempo impiegato dall'ing. per Parte_1 raggiungere il tribunale dal luogo in cui stava trascorrendo le vacanze, il tempo necessario per convocare le parti per n. 2 vacazioni, l'accesso del
18.09.2021 con durata dalle 9.30 alle 12.30 per n. 3 vacazioni, la giornata del 22.09.2021 per l'elaborazione della istanza del ctu con riconoscimento di n. 2 vacazioni, le giornate del 28 e del 29 settembre 2021 per le quali, considerata la durata dei rilievi, le attività preparatorie e lo studio dei dati vanno riconosciute n. 4 vacazioni ognuna, il tempo successivo all'accesso del 29.09.2021 per la disamina dei dati emersi dai rilievi eseguiti, pari a 6 vacazioni, corrispondenti a due al giorno nei successivi giorni del 30 e dell'1.10.2022, 4 vacazioni per l'accesso del 2.10.2021, 46 vacazioni per la disamina dei dati emersi in tali rilievi e per la disamina della istanza di parte attrice, considerando n. 1 vacazione al giorno nel periodo intercorso tra il
4.10.2021 e il 7.12.2021, escludendo i sabati, domeniche e festivi in cui deve presumersi che il ctu non si sia dedicato all'elaborato peritale in ciò considerato il lungo tempo impiegato per compiere tale attività di disamina,
3 vacazioni per le attività del 9.12.2021 in ciò valutata la natura dell'incontro effettuato, 1 vacazione per le attività del 13.12.2021, consistente nella nota al giudice su quanto riscontrato il 9.12.2021, e 1 vacazione per quelle del 27.01.2022, 3 vacazioni per l'accesso del 15 luglio
2022, 6 vacazioni pari a 3 vacazioni al giorno per l'attività di disamina dei dati svolta il 16 e il 17 luglio e 2 vacazioni per l'attività svolta il 18 luglio di invio del verbale di accesso e possibile programma, 2 vacazioni per l'accesso del 25 luglio 2022 attesa la natura delle attività svolte come da relativo verbale, 1 vacazione per la successiva disamina, 1 vacazione per pagina 9 di 17 l'invio della email effettuato il 18.08.2022, 2 vacazioni per le attività del
2.09.2022, 4 vacazioni per i rilievi del 9.09.2022 considerate anche le attività prodromiche, 22 vacazioni, pari a 2 vacazioni al giorno per i giorni intercorrenti tra il 10 e il 22 per esame dei dati emersi dai rilievi, escludendo dal computo le domeniche in cui può ritenersi che il ctu non si sia dedicato all'incarico affidato, 3 vacazioni per le attività prodromiche all'accesso del 23.09.2022 e per quelle svolte in tale occasione, cui vanno aggiunte n. 24 vacazioni, pari a 2 al giorno per la disamina dei dati emersi in occasione di tale rilievo, determinate considerando i giorni intercorsi tra tale sopralluogo e il successivo incontro dell'8.10.2022, domeniche escluse,
3 vacazioni per l'accesso dell'8.10.2022, anche considerando le attività preparatorie e quelle succesive. Quindi per la disamina dei dati emersi dagli ultimi rilievi e per la stesura della relazione vanno riconosciute 36 vacazioni, da ritenersi congrue in considerazione del lavoro svolto, corrispondenti a n. 4 vacazioni al giorno per il periodo intercorrente tra il
9.10.2022 e il 17.10.2022, incluse le domeniche, atteso il tempo impiegato per tale attività. Infine, vanno riconosciute 60 vacazioni, pari a 3 al giorno per i 20 giorni intercorsi tra l'8.11.2022 e il 30.11.2022, domeniche escluse, per la risposta alle osservazioni dei ctp, considerando il breve lasso di tempo, per rispondere ai quesiti di una pluralità di parti.
Si tratta, in definitiva, di n. 246 vacazioni, corrispondenti a quelle considerate dal giudice nella misura in cui ha riconosciuto al consulente €
2.000,00, calcolando in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 319/1980, € 14,68 per la prima vacazione ed € 8,15 per quelle successive.
3. Ciò posto la liquidazione va comunque rivista, riconoscendo al ctu un compenso di € 3.611,28, considerando € 14,68 per ciascuna vacazione.
pagina 10 di 17 A tale proposito si osserva che, come del resto, richiesto dalla stessa parte opponente all'udienza del 4 giugno 2025, deve aversi riguardo alla pronuncia resa dalla Corte Costituzionale n. 16/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, della
Costituzione l'art. 4, comma 1, della legge n. 319/1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore.
A tale proposito va, in primo luogo, evidenziato che è del tutto irrilevante il fatto che nel ricorso introduttivo di giudizio l'opponente non avesse sollevato rilievo in ordine alla entità del compenso relativo alle vacazioni successive alla prima, atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“l'opposizione di cui al DPR 115 del 2002 ex art. 170 non si atteggia come impugnazione bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso sicché è riconosciuto al giudice investito del potere – dovere di liquidare il compenso secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti”, con il solo limite di non poter riconoscere un importo maggiore rispetto a quello richiesto dallo stesso opponente, attesa la previsione di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 15772 del 12.06.2025; 1470 del 22.01.2018 e n. 5112 del 19.04.2000).
Del tutto infondato è, poi, il rilievo secondo il quale non potrebbe essere considerata la pronuncia della Consulta, in quanto resa in data successiva all'introduzione del presente giudizio.
pagina 11 di 17 Tale deduzione volta a sostenere il carattere irretroattivo delle sentenze della Corte Costituzionale contrasta con il disposto dell'art. 136 Cost. che sancisce che “quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza”. Del resto, come è stato osservato, se così non fosse nessuna parte di un giudizio solleverebbe questione di illegittimità costituzionale, non avendone interesse, con conseguente difetto di rilevanza della questione, dovendo, comunque il giudice a quo applicare la norma dichiarata incostituzionale.
Infine, rileva il disposto dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 che, in linea con quanto sancito dal richiamato art. 136 Cost., prevede che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
4. Ciò posto si osserva che non può essere riconosciuto il richiesto incremento di cui all'art. 52 DPR n. 115/2002.
pagina 12 di 17 Ciò per l'assorbente ragione che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque, avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata
(cfr. Cass. n. 29876 del 18.11.2019 e n. 21963 del 21.09.2017).
Invero, nel caso di specie non vi sono ragione per ritenere che il ctu abbia reso prestazioni aventi tali caratteristiche così da giustificare la liquidazione di un maggiore compenso, in ciò peraltro valutata la presenza di un ausiliario per i rilievi eseguiti.
pagina 13 di 17 5. Quanto agli altri rilievi sollevati dai resistenti, va considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (cfr. Cass. n. 3024 del
7.02.2011).
Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, il giudice del procedimento in cui il ctu ha svolto la sua opera non ha disposto la rinnovazione della ctu in base alla sua nullità, ma ha ritenuto, in ragione dei quesiti, per come formulati al ctu, con riferimento alle singole attività svolte dai convenuti, di dover disporre diversi accertamenti volti a riscontare, diversamente da quanto richiesto all'opponente, “in modo unitario le emissioni prodotte dalle attività complessivamente svolte da tutte le convenute sul fondo de quo e ad individuare, in caso di conferma del superamento, i rimedi strutturali per l'eliminazione delle immissioni - o, in subordine, per il loro contenimento sotto soglia- prodotte dai convenuti nell'immobile di proprietà degli attori” (cfr. ordinanza del 30.05.2023 all.1
I beach) .
Si è dunque trattato di una integrazione istruttoria con quesiti di diverso tenore.
pagina 14 di 17 6. Infine, non può essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei resistenti, e e per il CP_1 Parte_4 Controparte_3 fatto che le spese relative alla ctu non sono state poste a loro carico con la sentenza che ha definito il giudizio né può porsi in questa sede questione alcuna in ordine alla individuazione del soggetto che deve farsi carico del costo della ctu.
Invero, come chiarito dalla Corte di legittimità, nella gestione delle spese di ctu bisogna distinguere tra anticipazione, che, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario i mezzi necessari per adempiere all'incarico, liquidazione del compenso, che avviene con decreto motivato ai sensi dell'art. 168 DPR 115/2002, su istanza dell'ausiliario, e consente a quest'ultimo di ottenere il pagamento del compenso nei confronti di una qualunque delle parti del procedimento, obbligate in via solidale. Infine, la ripartizione definitiva delle spese è compiuta nella sentenza che definisce il giudizio in base al principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c. e riguarda unicamente la suddivisione della spesa nel rapporto tra le parti in causa e non concerne il ctu che rimane estraneo a tale sentenza.
Il decreto di liquidazione ha l'unica funzione di determinare l'entità del compenso dovuto al ctu e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto che deve farsi carico del pagamento, tanto ciò vero che le statuizioni contenute sul punto nel decreto di liquidazione non sono opponibili al ctu, che ha diritto di pretendere il compenso da ciascuna delle parti in causa e, a fortiori, il ctu è estraneo alle determinazioni sul punto contenute in sentenza che afferiscono ai meri rapporti interni tra le parti in causa con individuazione di quella tenuta a sopportare il peso della spesa
(cfr. Cass. n. 25636 del 18.09.2025; n. 10804 del 5.06.2020 e n. 20971 dell'8.09.2017).
pagina 15 di 17 Ne consegue che le ragioni attinenti alla individuazione del soggetto tenuto a sopportare l'onere della spesa non sono proponibili in sede di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 (cfr. Cass. n. 25636 del 18.09.2025)
7. In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, fermo quanto per il resto statuito nell'opposto decreto, va liquidato in favore del ctu, in luogo della somma di € 2.000,00 oltre accessori, la somma di €
3.611,28, oltre accessori di legge.
8. Le ragioni della decisione, fondandosi l'accoglimento della opposizione sulla sentenza della Consulta sopravvenuta al giudizio, giustificano la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in ragione dell'accolto, applicando, dapprima, la riduzione di cui all'art. 4, comma 4, e poi gli incrementi di cui all'art. 4, comma 2, dm
55/2014 stante la presenza di otto di convenuti.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente l'opposizione e, fermo quanto per il resto previsto nell'opposto decreto, liquida in favore dell'ing. a titolo di Parte_1 onorari, in luogo della somma di € 2.000,00, la somma di € 3.611,28, oltre accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite in ragione di un mezzo e per la restante metà condanna i convenuti a rifondere all'opponente la somma di € 939,33
a titolo di compenso oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 20 dicembre 2025
Il Giudice
MA IT OC
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