Ordinanza collegiale 16 maggio 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04150/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4150 del 2023, proposto da Amerina SPV s.r.l., in persona del procuratore speciale Paolo Gesa, quale amministratore delegato di Officine CST s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Paletta e Alessandro Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Silvia Mastrangelo, Angela Conchiglia e Antonio Mennitto, dell’Ufficio Legale della ASL EN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1499/2020, reso in data 28 dicembre 2020 dal Tribunale Ordinario di EN nel procedimento R.G. n. 4961/2020 e depositato il 29 dicembre 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale EN;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa BA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato il 25 settembre 2023, la Amerina SPV s.r.l. ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato alla Azienda Sanitaria Locale EN di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1499/2020, reso in favore di Banca IFIS s.p.a. in data 28 dicembre 2020 dal Tribunale Ordinario di EN, nel procedimento R.G. n. 4961/2020, e depositato il 29 dicembre 2020;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha rappresentato che:
- con cessione del 30 giugno 2022, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 – “Legge sulla Cartolarizzazione” – la Banca IFIS s.p.a. aveva ceduto, pro soluto e in blocco, i propri crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra alcuni cedenti originari e Aziende Sanitarie ad essa società ricorrente e, tra gli altri, quelli di cui al decreto ingiuntivo oggetto dell’odierno gravame;
- l’avviso della suddetta cessione di crediti pro soluto era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 79 del 9 luglio 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della citata L. n. 130/1999, dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (anche GDPR);
- della cessione dei crediti era stata data comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4bis, della medesima L. n. 130/1999, alla ASL EN l’8 novembre 2022;
- alla data di proposizione del presente ricorso erano intervenuti pagamenti parziali in conto capitale e pertanto la ASL EN sarebbe stata ancora debitrice della somma di € 123.509,87 in linea capitale, degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, che alla data del 2 agosto 2023 sarebbero ammontati ad € 50.521,46 e di quelli maturandi, oltre alle spese di lite liquidate in monitorio e le successive occorrende, e oltre l’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo per cui è causa, pari ad € 5.696,75, pagata come da allegata quietanza;
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, parte ricorrente ha richiesto la nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
CONSIDERATO che si è costituita a resistere in giudizio la ASL EN deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 3226 del 16 maggio 2024 questa Sezione, ha, tra l’altro,
“ RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire a cura di parte ricorrente:
- una memoria volta a chiarire in sintesi a quali fatture corrisponda la complessiva somma di € 123.509,87, ritenuta ancora dovuta, tenuto conto in particolare che il prospetto prodotto in data 8 aprile 2024, oltre ad essere stato depositato in giudizio in versione non interamente stampabile, non è idoneo a tal fine;
- prova che la quietanza di pagamento dell’imposta di registro prodotta in giudizio sia riferita al decreto ingiuntivo azionato;
- la delega di Master Gardant s.p.a. di parte delle attività di gestione, riscossione e incasso a Officine CST s.p.a., in qualità di “special-servicer”, come risulta dalla informativa dell’8 novembre 2022 ex art. 4 bis della L. 30 aprile 1999, n.130, prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente;
RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire a cura di parte resistente una memoria volta a chiarire a sua volta quanto ritenuto ancora dovuto da parte ricorrente in riferimento al decreto azionato, tenuto conto di quanto rappresentato in ricorso, dovendo ritenersi insufficiente a tal fine il prospetto prodotto in giudizio in allegato alla memoria di costituzione, nonché a chiarire quale seguito abbiano avuto i dinieghi di accettazione delle cessioni di cui alle comunicazioni versate in atti unitamente alla memoria di costituzione e la loro incidenza nell’odierna giudizio;….. ”,
ha ordinato a parte ricorrente e parte resistente di adempiere all’incombente istruttorio nei modi e nel termine di cui alla suddetta motivazione, secondo le modalità del processo amministrativo telematico, ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 24 settembre 2024;
CONSIDERATO che parte resistente ha depositato in giudizio una memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, ma non ha provveduto a dare esecuzione alla suddetta ordinanza istruttoria;
VISTA la documentazione prodotta da parte ricorrente in adempimento alla suddetta ordinanza istruttoria;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 5696 del 25 ottobre 2024 questa Sezione,
“ RILEVATO che il ricorso per l’ottemperanza è stato notificato solo all’Azienda Sanitaria Locale EN; …….
RILEVATA, pertanto, la necessità che il presente ricorso fosse notificato a tutte le parti del procedimento del cui provvedimento conclusivo si chiede l’esecuzione e pertanto, nella fattispecie per cui è causa, oltre che all’ASL resistente anche alla Banca IFIS s.p.a., creditore originario, in quanto il decreto ingiuntivo azionato n. 1499/2020 è stato reso in suo favore; ”,
ha ordinato a parte ricorrente di provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti della suddetta Banca IFIS s.p.a., nel termine perentorio all’uopo assegnato del 15 gennaio 2025, con onere di provvedere al successivo deposito in giudizio della prova dell’effettuata notifica nell’ulteriore termine perentorio di quindici giorni dalla stessa, ha altresì ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire a cura di parte ricorrente il suddetto contratto di cessione di crediti pecuniari del 30 giugno 2022, in copia conforme, non prodotto in giudizio ma solo menzionato nel ricorso e nel citato avviso della medesima cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 79 del 9 luglio 2022, versato in atti, da depositarsi nello stesso termine del 15 gennaio 2025, ed ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 13 marzo 2025;
CONSIDERATO che parte ricorrente in adempimento alla suddetta ordinanza istruttoria ha depositato l’attestazione dell’avvenuta notifica del 21 novembre 2024 e copia conforme del contratto di cessione di crediti pecuniari del 30 giugno 2022;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha altresì depositato una memoria con la quale ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l’Azienda Sanitaria Locale EN aveva pagato la somma di € 5.984.45 e, alla data del 18 febbraio 2025 sarebbe rimasta debitrice della somma di € 117.525,42 in linea capitale, oltre interessi per € 73.994,67, come dettagliato nel prospetto contenuto nella medesima memoria;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 2392 del 21 marzo 2025 questa Sezione ha
“ …RITENUTO necessario, tanto premesso, disporre un’apposita verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare il preciso ammontare del debito residuo da corrispondere alla società ricorrente, provvedendo a verificare quali siano i pagamenti già effettuati dall’Azienda Sanitaria Locale EN riconducibili alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo azionato n. 1499/2020, reso in favore di Banca IFIS s.p.a. in data 28 dicembre 2020 dal Tribunale Ordinario di EN nel procedimento R.G. n. 4961/2020, e depositato il 29 dicembre 2020;
RITENUTO opportuno incaricare di tale verificazione il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di EN, con facoltà di sub-delega;
RITENUTO che:
- il verificatore dovrà trasmettere la bozza della propria relazione (corredata dalla relativa documentazione contabile) alle parti o ai consulenti dalle stesse nominati;
- le parti potranno presentare eventuali osservazioni entro il mese successivo;
- il verificatore dovrà depositare entro il 30 settembre 2025 la relazione conclusiva, che dia analitico conto delle operazioni compiute, nonché delle considerazioni in ordine alle osservazioni eventualmente formulate dai rappresentanti delle parti, e comprensiva di tutta la documentazione contabile, ivi compresa quella acquisita presso l’Azienda Sanitaria Locale EN, secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico, con possibilità di avvalersi dell’ausilio del “miniURP” attivato presso questo Tribunale;
RITENUTO di dover specificare che eventuali contestazioni nel merito delle singole fatture riconducibili al decreto ingiuntivo azionato devono ritenersi inammissibili anche in sede di verificazione, essendo tale decreto ingiuntivo passato in giudicato e, pertanto, si tratta di questioni che parte resistente, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, avrebbe potuto e dovuto far valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo azionato;
RITENUTO di fissare un anticipo sul compenso spettante al verificatore nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00), da porsi provvisoriamente a carico dell’Azienda Sanitaria Locale EN, e dispone che la quota residua sarà liquidata dalla Sezione ad avvenuto espletamento dell’incarico, su specifica e documentata richiesta del verificatore. ”,
ha disposto gli incombenti istruttori nei sensi, con le modalità e nei termini di cui in motivazione, ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
CONSIDERATO che in data 18 settembre 2025 il verificatore all’uopo incaricato, dott. Fabrizio Russo, ha depositato la relazione di verificazione con allegata documentazione e la richiesta di liquidazione del compenso, nella quale ha precisato di non avere ricevuto alcun acconto sul compenso stesso;
CONSIDERATO che all’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RILEVATO che nella relazione di verificazione il verificatore
- nella parte “ 4. Conclusioni ” ha rappresentato “ In esito alle operazioni di verificazione svolte in esecuzione dell'incarico conferito dal T.A.R. Campania con ordinanza del 13 marzo 2025, e sulla base dell'analisi della documentazione prodotta dalle parti e dei principi giuridici applicabili in materia di prova del pagamento da parte della Pubblica Amministrazione:
SI CONCLUDE
che il debito residuo dell'Azienda Sanitaria Locale di EN nei confronti della società ricorrente AMERINA SPV S.r.l., alla data del 4 dicembre 2025, ammonta a complessivi € 202.437,82, così composti:
€ 117.284,99 a titolo di sorte capitale;
€ 85.152,83 a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
A tale importo dovranno essere aggiunti gli interessi che matureranno dalla data del 4 dicembre 2025 fino all'effettivo saldo, oltre alle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo e le ulteriori spese di giudizio come da statuizioni di questo On.le Tribunale. ”;
- nella parte “ 5. Note alle osservazioni prodotte dalla Parti ”, dopo aver dato atto che il difensore di parte ricorrente aveva comunicato di aver esaminato la bozza, di condividendone il contenuto, e per questo non sarebbero state presentate osservazioni, e che, per quanto concerne parte resistente, che dapprima l’Area legale dell’ASL e poi l’avv. Angela Conchiglia, legale dell’Azienda Sanitaria, avevano trasmesso note con allegata documentazione, ha chiarito che “ Tutti i mandati che le quietanze di pagamento non si riferiscono e non sono riconducibili alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo azionato n. 1499/2020. ” ed ha condivisibilmente rappresentato che “ anche a seguito delle osservazioni pervenute dalle Parti, il sottoscritto conferma quanto riportato nelle conclusioni precedentemente riportate ”;
RITENUTO conclusivamente:
- che, pertanto, va ordinato all’Azienda Sanitaria Locale EN di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1499/2020, reso in data 28 dicembre 2020 dal Tribunale Ordinario di EN nel procedimento R.G. n. 4961/2020 e depositato il 29 dicembre 2020, provvedendo al pagamento in favore di Amerina SPV s.r.l. della somma residua ancora dovuta, come risultante dalla relazione di verificazione depositata in giudizio in data 18 settembre 2025, e specificatamente corrispondente a complessivi € 202.437,82, così composti: € 117.284,99 a titolo di sorte capitale e € 85.152,83 a titolo di interessi di mora, calcolati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. A tale importo dovranno essere aggiunti gli interessi che matureranno dalla data del 4 dicembre 2025 fino all'effettivo saldo, oltre alle spese di lite del decreto ingiuntivo azionato “ liquidate in € 1.700,00 per onorari, ed € 406,50 per esborsi, oltre il rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ” (così il decreto ingiuntivo n. 1499/2020);
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura di parte ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di EN, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico dell’Azienda Sanitaria Locale EN e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. III 30 gennaio 2023, n. 678 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328).
Nel caso di specie la domanda di rimborso delle spese di registrazione, pure richiesta da parte ricorrente, potrà essere rimborsata nell’importo risultante dall’effettivo relativo pagamento;
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale EN, nell’importo liquidato nel dispositivo.
RITENUTO che, per quanto attiene al compenso spettante al verificatore, dott. Fabrizio Russo, visti gli artt. 19 e 66 c.p.a. e il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, in ragione della difficoltà del compito affidato, si ritiene congruo liquidare tale compenso nell’importo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), comprensivo di oneri fiscali e spese, nonché dell’anticipo sul compenso spettante al verificatore (dell’importo di € 1.000,00 - euro mille/00), già disposto con l’ordinanza di nomina del verificatore stesso e non corrisposto, come precisato nella richiesta di liquidazione del compenso e non oggetto di contestazione, disponendo che lo stesso sia addebitato alla soccombente Azienda Sanitaria Locale EN.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), in accoglimento del ricorso in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale EN di dare esecuzione al decreto ingiuntivo azionato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò ad essa dovuto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di EN, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto ingiuntivo.
Determina in € 800,00 (euro ottocento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere l’Azienda Sanitaria Locale EN.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale EN al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte ricorrente, oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale EN al pagamento del compenso spettante al verificatore, nell’importo indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, da effettuarsi anche nei confronti del verificatore, dott. Fabrizio Russo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA RI RI, Presidente
BA IA, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA IA | LA RI RI |
IL SEGRETARIO