CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 923/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011848859000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso per parte ricorrente.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, e decisione della causa con sentenza semplificata.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, il 1° Settembre 2025, alla
Ricorrente_1. la cartella di pagamento n. 01720250011848859000 (anno d'imposta 2021), per omesso versamento Ires pari ad Euro 456.713,54, oltre sanzioni pari ad euro 129.734,70 ed interessi pari ad euro 53.397,56, (per un totale complessivo di euro 615.587,14), avente ad oggetto: «
Dichiarazione modello REDDITI/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione elaborata in data 11-03-2024 con codice atto numero 23130672217 consegnata in data 11-03-2024. Ruolo
n. 2025/250072. Reso esecutivo in data 25-062025. Consegnato il 25-07-2025. 2021U60T231128115005329880000001/ D».
2. La Ricorrente_1 S.P.A. impugnava l'atto, innanzi a questa C.G.T., articolando i motivi che seguono.
NULLITA'/ILLEGITTIMITA'/INFONDATEZZA DELLA CARTELLA - NON DEBENZA DELLE SOMME
DETERMINATE EX ADVERSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88 TUIR
ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE
OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E DEI COMPENSI DI
RISCOSSIONE – VIOLAZIONE ART. 30 D.P.R. N. 602/73
3. Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio, per essersi le parti conciliare: come da accordo, spese compensate.
4. La Ricorrente_1 S.P.A. presentava consimile istanza.
5. Le istanze che precedono venivano presentate ancora nella fase della decisione sulla sospensiva: la Corte decideva nelle forme della sentenza semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter, d. lgs. 546/1992.
6. La causa, in ragione della conclusa conciliazione fuori udienza, dev'essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 48, d. lgs. 546/1992: pur non avendo l'AdE-R partecipato alla conciliazione, essa non vanta un proprio autonomo diritto all'esazione del credito, e, quanto al rapporto interno con l'Agenzia delle Entrate, esso dovrà essere regolato in altra sede.
7. Le spese di lite, come convenuto dalle parti costituite, si compenseranno tra loro (per semplificare, compensazione fra tutte le parti: più esattamente, come concetto sono irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita).
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Benevento, li 4 Febbraio 2026
Il Giudice est.
Dott. Luigi GALASSO
Il Presidente
Dott. Francesco SOVIERO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 923/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011848859000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso per parte ricorrente.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, e decisione della causa con sentenza semplificata.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, il 1° Settembre 2025, alla
Ricorrente_1. la cartella di pagamento n. 01720250011848859000 (anno d'imposta 2021), per omesso versamento Ires pari ad Euro 456.713,54, oltre sanzioni pari ad euro 129.734,70 ed interessi pari ad euro 53.397,56, (per un totale complessivo di euro 615.587,14), avente ad oggetto: «
Dichiarazione modello REDDITI/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione elaborata in data 11-03-2024 con codice atto numero 23130672217 consegnata in data 11-03-2024. Ruolo
n. 2025/250072. Reso esecutivo in data 25-062025. Consegnato il 25-07-2025. 2021U60T231128115005329880000001/ D».
2. La Ricorrente_1 S.P.A. impugnava l'atto, innanzi a questa C.G.T., articolando i motivi che seguono.
NULLITA'/ILLEGITTIMITA'/INFONDATEZZA DELLA CARTELLA - NON DEBENZA DELLE SOMME
DETERMINATE EX ADVERSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88 TUIR
ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE
OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E DEI COMPENSI DI
RISCOSSIONE – VIOLAZIONE ART. 30 D.P.R. N. 602/73
3. Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio, per essersi le parti conciliare: come da accordo, spese compensate.
4. La Ricorrente_1 S.P.A. presentava consimile istanza.
5. Le istanze che precedono venivano presentate ancora nella fase della decisione sulla sospensiva: la Corte decideva nelle forme della sentenza semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter, d. lgs. 546/1992.
6. La causa, in ragione della conclusa conciliazione fuori udienza, dev'essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 48, d. lgs. 546/1992: pur non avendo l'AdE-R partecipato alla conciliazione, essa non vanta un proprio autonomo diritto all'esazione del credito, e, quanto al rapporto interno con l'Agenzia delle Entrate, esso dovrà essere regolato in altra sede.
7. Le spese di lite, come convenuto dalle parti costituite, si compenseranno tra loro (per semplificare, compensazione fra tutte le parti: più esattamente, come concetto sono irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita).
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Benevento, li 4 Febbraio 2026
Il Giudice est.
Dott. Luigi GALASSO
Il Presidente
Dott. Francesco SOVIERO