Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1952, n. 2993
Articolo 1
Versione
28 gennaio 1953
Art. 2.
All'onere indicato nel precedente art. 1 sara' fatto fronte, per la parte di lire 14 miliardi 100.000.000 afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 , e per la residua parte di lire 4.700.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Entrata in vigore il 28 gennaio 1953